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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20638/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. FACCHINETTI LUCIO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. FACCHINETTI LUCIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 28/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b), della
L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_2
annotazione della sentenza;
- il figlio minore viene affidato congiuntamente ai Persona_1
genitori e vivrà stabilmente con la madre, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina alle ore 9,00 e ogni mercoledì
1 dalle ore 18,00 alle ore 22,00, mentre nel fine settimana in cui il figlio rimane con la madre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé dal venerdì alle ore 18,00 al sabato alle ore 14,00; - il padre potrà tenere il figlio per quindici giorni durante il mese di agosto, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per otto giorni durante le vacanze di Natale e per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, con i giorni della ricorrenza festiva alternati di anno in anno;
- il sig.
[...]
verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno di € 250,00, Pt_1
soggetto alla annuale rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese che sono, in ogni caso, da documentare e si possono specificare secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale e precisamente: Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario;
- i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- per l'espatrio del figlio è necessario il consenso di entrambi i genitori;
- i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/11/2010, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) (atto n. 16, parte I, anno 2010).
2 Hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 14/2/2012). Persona_1
Le parti risultano separate dal 23/9/2014 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20638/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. FACCHINETTI LUCIO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. FACCHINETTI LUCIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 28/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b), della
L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_2
annotazione della sentenza;
- il figlio minore viene affidato congiuntamente ai Persona_1
genitori e vivrà stabilmente con la madre, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina alle ore 9,00 e ogni mercoledì
1 dalle ore 18,00 alle ore 22,00, mentre nel fine settimana in cui il figlio rimane con la madre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé dal venerdì alle ore 18,00 al sabato alle ore 14,00; - il padre potrà tenere il figlio per quindici giorni durante il mese di agosto, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per otto giorni durante le vacanze di Natale e per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, con i giorni della ricorrenza festiva alternati di anno in anno;
- il sig.
[...]
verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno di € 250,00, Pt_1
soggetto alla annuale rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese che sono, in ogni caso, da documentare e si possono specificare secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale e precisamente: Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario;
- i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- per l'espatrio del figlio è necessario il consenso di entrambi i genitori;
- i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/11/2010, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) (atto n. 16, parte I, anno 2010).
2 Hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 14/2/2012). Persona_1
Le parti risultano separate dal 23/9/2014 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR SI
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