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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU IO
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 285/2023, vertente tra:
Avv. IG Battaglino opponente
e
Controparte_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 285/2023 R.G., vertente tra
Avv. IG Battaglino, rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Piedimonte Matese, Piazza
Carmine 5; opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to Daniele Rienzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Caserta, Via San Carlo n. 55, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'Avv. Battaglino proponeva opposizione avverso le seguenti n. 5 cartelle esattoriali: n. 0282022002194854000; n. 02820210015974543000; n.
02820210010945970000; n. 02820210019410182000; n. 02820220000962710000.
2 A supporto di essa, l'istante adduceva i seguenti motivi: 1. inesistenza della notifica delle cartelle;
2. decadenza dalla riscossione;
3. omesso invio dell'avviso bonario;
4. difetto di motivazione;
5. addebito di somme non dovute.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto Agente della Riscossione che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 11.4.2023, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della efficacia degli atti opposti – respingeva l'istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, l'istante dava atto di aver aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater”
e chiedeva che venisse dichiarato “… l'annullamento delle cartelle impugnate per intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese” (cfr. deposito del 11.10.2024).
Al riguardo, il difensore dell'opposto agente della riscossione evidenziava quanto segue: “… nelle more del giudizio, l'opponente ha depositato istanza di precisazione delle conclusioni con la quale ha dato atto della propria adesione alla rottamazione quater per tutte le cartelle indicate in atti, richiedendo l'annullamento delle cartelle impugnate per intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Orbene, questa difesa fa rilevare che l'istanza di controparte non è stata correttamente formulata. Egli, infatti, non può richiedere l'annullamento delle cartelle in conseguenza dell'adesione alla rottamazione ma eventualmente la sola cessata materia del contendere, posto che il contribuente assolve l'obbligo erariale, portato dalle cartelle impugnate, proprio dando esecuzione all'adesione alla rottamazione alla quale ha aderito. …” (cfr. note del
23.7.2025).
Alla udienza del 4.11.2025, le parti – riportatesi ai propri atti – deducevano quanto segue: “… L'Avv.
Battaglino IG chiede venga disposta la cessata materia del contendere in ragione della adesione alla rottamazione quater per la quale sono in corso i pagamenti;
l'Avv. Rienzo Davide non si oppone alla declaratoria di cessata materia del contendere ed evidenzia in ordine alla avversa richiesta di annullamento delle cartelle che trattasi di conseguenza del pagamento del saldo definito e rateizzato.
L'Avv. Battaglino IG chiede che il giudice voglia provvedere sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale;
l'Avv. Rienzo Davide chiede che il giudice voglia compensare le spese.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
3 Innanzitutto occorre evidenziare che, per la prima volta, in sede di note scritte predisposte per l'odierna udienza, il difensore di parte opponente ha eccepito “… la nullità della procura alle liti, poiché non risulta provata l'abilitazione del soggetto che l'ha rilasciata in ordine alla sua capacità
a rappresentare l'ente di riscossione. …” (cfr. deposito del 4.12.2025).
Tale argomentazione, involgente una questione rientrante tra quelle soggette alle verifiche ufficiose ad opera dell'autorità giudicante, è infondata: la documentazione allegata alla comparsa di costituzione della opposta comprova la corretta instaurazione del rapporto processuale con il difensore costituito.
Il Tribunale reputa che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, l'istante ha documentato l'accettazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata – rottamazione quater, con riguardo alle cartelle opposte.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo
4 il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Nella specie, quanto alla regolamentazione delle spese di lite – avuto riguardo della verosimile infondatezza delle censure avanzate dall'istante (già oggetto di delibazione di carattere sommario, in funzione della istanza cautelare avanzata), unitamente alla successiva adesione dell'istante alla definizione agevolata - si reputano sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che inducono il
Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 285/2023, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IU IO
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU IO
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 285/2023, vertente tra:
Avv. IG Battaglino opponente
e
Controparte_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 285/2023 R.G., vertente tra
Avv. IG Battaglino, rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Piedimonte Matese, Piazza
Carmine 5; opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to Daniele Rienzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Caserta, Via San Carlo n. 55, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'Avv. Battaglino proponeva opposizione avverso le seguenti n. 5 cartelle esattoriali: n. 0282022002194854000; n. 02820210015974543000; n.
02820210010945970000; n. 02820210019410182000; n. 02820220000962710000.
2 A supporto di essa, l'istante adduceva i seguenti motivi: 1. inesistenza della notifica delle cartelle;
2. decadenza dalla riscossione;
3. omesso invio dell'avviso bonario;
4. difetto di motivazione;
5. addebito di somme non dovute.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto Agente della Riscossione che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 11.4.2023, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della efficacia degli atti opposti – respingeva l'istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, l'istante dava atto di aver aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater”
e chiedeva che venisse dichiarato “… l'annullamento delle cartelle impugnate per intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese” (cfr. deposito del 11.10.2024).
Al riguardo, il difensore dell'opposto agente della riscossione evidenziava quanto segue: “… nelle more del giudizio, l'opponente ha depositato istanza di precisazione delle conclusioni con la quale ha dato atto della propria adesione alla rottamazione quater per tutte le cartelle indicate in atti, richiedendo l'annullamento delle cartelle impugnate per intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Orbene, questa difesa fa rilevare che l'istanza di controparte non è stata correttamente formulata. Egli, infatti, non può richiedere l'annullamento delle cartelle in conseguenza dell'adesione alla rottamazione ma eventualmente la sola cessata materia del contendere, posto che il contribuente assolve l'obbligo erariale, portato dalle cartelle impugnate, proprio dando esecuzione all'adesione alla rottamazione alla quale ha aderito. …” (cfr. note del
23.7.2025).
Alla udienza del 4.11.2025, le parti – riportatesi ai propri atti – deducevano quanto segue: “… L'Avv.
Battaglino IG chiede venga disposta la cessata materia del contendere in ragione della adesione alla rottamazione quater per la quale sono in corso i pagamenti;
l'Avv. Rienzo Davide non si oppone alla declaratoria di cessata materia del contendere ed evidenzia in ordine alla avversa richiesta di annullamento delle cartelle che trattasi di conseguenza del pagamento del saldo definito e rateizzato.
L'Avv. Battaglino IG chiede che il giudice voglia provvedere sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale;
l'Avv. Rienzo Davide chiede che il giudice voglia compensare le spese.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
3 Innanzitutto occorre evidenziare che, per la prima volta, in sede di note scritte predisposte per l'odierna udienza, il difensore di parte opponente ha eccepito “… la nullità della procura alle liti, poiché non risulta provata l'abilitazione del soggetto che l'ha rilasciata in ordine alla sua capacità
a rappresentare l'ente di riscossione. …” (cfr. deposito del 4.12.2025).
Tale argomentazione, involgente una questione rientrante tra quelle soggette alle verifiche ufficiose ad opera dell'autorità giudicante, è infondata: la documentazione allegata alla comparsa di costituzione della opposta comprova la corretta instaurazione del rapporto processuale con il difensore costituito.
Il Tribunale reputa che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, l'istante ha documentato l'accettazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata – rottamazione quater, con riguardo alle cartelle opposte.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo
4 il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Nella specie, quanto alla regolamentazione delle spese di lite – avuto riguardo della verosimile infondatezza delle censure avanzate dall'istante (già oggetto di delibazione di carattere sommario, in funzione della istanza cautelare avanzata), unitamente alla successiva adesione dell'istante alla definizione agevolata - si reputano sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che inducono il
Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 285/2023, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IU IO
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