Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 06/02/2026, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13581 del 2025, proposto da
AN AZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Usr Lombardia, non costituiti in giudizio;
Per l’esecuzione
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, n. 15624/2025 reg.prov.coll n.14990/2019 reg.ric. pubblicata il 20/08/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha premesso quanto segue: con sentenza n. 15624 del 20 agosto 2025 questo Tribunale, nell’accogliere il ricorso, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riesaminare la domanda della ricorrente, presentata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale sul sostegno conseguita in Romania; dopo la sentenza l’amministrazione è rimasta inerte, senza pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riconoscimento in conformità ai criteri indicati nella motivazione della sentenza.
La ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di ottemperare alla sentenza, provvedendo al rilascio del provvedimento, e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Ministero.
Il Dicastero non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
2. Con la richiamata sentenza n. 15624/2025 questo Tribunale ha evidenziato che “ con riferimento al sostegno l’amministrazione non poteva limitarsi «esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno» ”, in quanto il Ministero avrebbe dovuto “ procedere alla necessaria verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese di origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla professione regolamentata in quello di destinazione ”. Da qui l’accoglimento del ricorso “ con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ” in materia.
Dalla documentazione in atti risulta che l’Amministrazione, a seguito della sentenza, è rimasta completamente inerte.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio, nulla ha controdedotto al riguardo.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con l’assegnazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito di un termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per ottemperare alla predetta sentenza e con la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 90 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.
3. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali, che si liquidano nelle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione, per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 90 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Compensa le spese con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | NA IA |
IL SEGRETARIO