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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 21/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daponte Andrea e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Lutti n.10, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 26.07.1997 in Arco
- preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 21.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
15.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Controparte_1 Parte_1
Pag. 2 di 5 trascritto al n. 28 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arco per l'anno 1997 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche e patrimoniali esistenti fra i coniugi ed allo specifico fine del raggiungimento dell'accordo di separazione, la casa coniugale sita in Arco (Trento), via Gambor
n. 6, tavolarmente corrispondente alle p.m. 2, della p.ed. 322, C.C. Oltresarca,
verrà posta in vendita e il ricavato, detratto l'importo necessario per l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, verrà suddiviso fra i coniugi in parti uguali. Nelle more, le rate del predetto mutuo che matureranno fino al rogito di vendita della casa coniugale continueranno ad essere integralmente corrisposte dal signor Entro il termine di quindici giorni Parte_1
dalla stipulazione del rogito di vendita della casa coniugale, la signora
[...]
s'impegna a rifondere al signor l'importo CP_1 Parte_1
corrispondente alla metà delle rate del mutuo de quo maturate dal mese di settembre 2023 al momento della stipulazione del rogito di vendita della casa coniugale, nonché l'importo corrispondente alla metà dei costi necessari per perfezionare il predetto rogito, che verranno interamente anticipati dal signor
Parte_1
3) ciascun coniuge sarà libero di stabilire la propria residenza ove ritenga e si assumerà in proprio tutte le relative spese;
Pag. 3 di 5 4) i signori e danno atto di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo economico a titolo di mantenimento personale;
5) sempre nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche e patrimoniali esistenti fra i coniugi ed allo specifico fine del raggiungimento dell'accordo di separazione, l'autovettura Peugeot 2008, tg. GB446GS, in proprietà del signor verrà trasferita da quest'ultimo alla Parte_1
signora dietro il versamento dell'importo di € 1.192,00, che Controparte_1
verrà corrisposto da quest'ultima al signor entro quindici Parte_1
giorni dalla stipulazione del rogito di vendita della casa coniugale. La signora si accollerà il mutuo residuo contratto per l'acquisto Controparte_1
dell'automobile e si farà carico del costo del trasferimento della stessa. A partire dal momento del trasferimento della predetta automobile in capo alla signora quest'ultima si farà carico di tutte le spese di mantenimento Controparte_1
della stessa, compresi bolli, revisione e messa in strada;
6) le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere nei reciproci confronti e di non avere più nulla da pretendere l'un l'altra per questioni patrimoniali e non patrimoniali relative al passato rapporto matrimoniale, nonché alla fase intercorsa dal momento della separazione di fatto ad oggi, una volta data esecuzione a quanto previsto ai punti che precedono;
7) le spese legali vengono integralmente compensate fra le parti.
Pag. 4 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 21/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daponte Andrea e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Lutti n.10, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 26.07.1997 in Arco
- preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 21.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
15.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Controparte_1 Parte_1
Pag. 2 di 5 trascritto al n. 28 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arco per l'anno 1997 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche e patrimoniali esistenti fra i coniugi ed allo specifico fine del raggiungimento dell'accordo di separazione, la casa coniugale sita in Arco (Trento), via Gambor
n. 6, tavolarmente corrispondente alle p.m. 2, della p.ed. 322, C.C. Oltresarca,
verrà posta in vendita e il ricavato, detratto l'importo necessario per l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, verrà suddiviso fra i coniugi in parti uguali. Nelle more, le rate del predetto mutuo che matureranno fino al rogito di vendita della casa coniugale continueranno ad essere integralmente corrisposte dal signor Entro il termine di quindici giorni Parte_1
dalla stipulazione del rogito di vendita della casa coniugale, la signora
[...]
s'impegna a rifondere al signor l'importo CP_1 Parte_1
corrispondente alla metà delle rate del mutuo de quo maturate dal mese di settembre 2023 al momento della stipulazione del rogito di vendita della casa coniugale, nonché l'importo corrispondente alla metà dei costi necessari per perfezionare il predetto rogito, che verranno interamente anticipati dal signor
Parte_1
3) ciascun coniuge sarà libero di stabilire la propria residenza ove ritenga e si assumerà in proprio tutte le relative spese;
Pag. 3 di 5 4) i signori e danno atto di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo economico a titolo di mantenimento personale;
5) sempre nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche e patrimoniali esistenti fra i coniugi ed allo specifico fine del raggiungimento dell'accordo di separazione, l'autovettura Peugeot 2008, tg. GB446GS, in proprietà del signor verrà trasferita da quest'ultimo alla Parte_1
signora dietro il versamento dell'importo di € 1.192,00, che Controparte_1
verrà corrisposto da quest'ultima al signor entro quindici Parte_1
giorni dalla stipulazione del rogito di vendita della casa coniugale. La signora si accollerà il mutuo residuo contratto per l'acquisto Controparte_1
dell'automobile e si farà carico del costo del trasferimento della stessa. A partire dal momento del trasferimento della predetta automobile in capo alla signora quest'ultima si farà carico di tutte le spese di mantenimento Controparte_1
della stessa, compresi bolli, revisione e messa in strada;
6) le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere nei reciproci confronti e di non avere più nulla da pretendere l'un l'altra per questioni patrimoniali e non patrimoniali relative al passato rapporto matrimoniale, nonché alla fase intercorsa dal momento della separazione di fatto ad oggi, una volta data esecuzione a quanto previsto ai punti che precedono;
7) le spese legali vengono integralmente compensate fra le parti.
Pag. 4 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 5 di 5