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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la seconda relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207/2018 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato FERINA FEDERICO ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato VARVARO TERESA MARIA resistente e
CP CP_3 [...]
CP_4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti SIMONA SODANO E RODOLFO
CALANDRA resistenti e
Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. ACHILLE PIRITORE resistente e 1
Controparte_6
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CESARE BORROMETI E
MARCELLA BORROMETI. resistente
***
Motivi della decisione
Con sentenza n. 4387/2001, depositata il 5.7.2001, il Tribunale di
Palermo: dichiarava che la massa relitta da , deceduto in Persona_1
Monreale il 27.12.1967, era formata dai seguenti cespiti tutti siti in
Monreale: 1) quota pari a tre sesti dei magazzini di via Repubblica n. 51,
53, 55, in catasto al fg. 27 m.u. 2127 sub 2, fg. 2127 sub 4, 2127 sub 5 e del magazzino in via della Repubblica n. 47, 49, in catasto al fg. 27 m.u.
2127 sub 1; 2) quota pari ad un mezzo della casa di primo piano in via
Piave in catasto alla partita 1240; 3) appartamento e magazzino a piano terra siti in Chiasso Piave n. 5 e 7, in catasto alla partita 1145, m.u. 3473 sub 1 e 1937 sub 5; 4) appartamento e terreno siti in Fondo Ferreri, via
Cangemi n. 1 in catasto alla partita 1005477, fg. 1 m.u. 1483 sub 2 e
2308;
dichiarava in comunione ordinaria tra i soli , CP_1 Parte_1
e , in ragione di un quinto ciascuno CP CP_3 Controparte_5
gravato dall'usufrutto uxorio di , la casa sita in Monreale, Parte_2
via Lampasi n. 14, piano terra, in catasto al fg. 1973 part. 234;
dichiarava che la sig.ra doveva imputare alla propria Parte_1
quota ereditaria il controvalore dell'appartamento sito in Palermo, via dei
Cantieri n. 88, piano VII ed annesso vano di sgombero a piano terra, oggetto della vendita da potere di Parte_3 Persona_2
e , giusta atto in Notar del CP Controparte_5 Per_3
4.12.1972;
2 respingeva le altre domande delle parti:
la domanda di divisione, ritenendo che a ciò ostasse la mancata produzione dei titoli di proprietà, della relativa documentazione ipocatastale e urbanistica, e che dunque la divisione fosse impedita dal sopravvenuto disposto degli artt. 17, 18 e 40 L. n. 47/85;
l'istanza di rendiconto spiegata da più coeredi contro il sig. CP
, ritenendo che, a fronte delle contestazioni di quest'ultimo, non
[...]
risultasse provato che lo stesso avesse gestito in via esclusiva i beni comuni;
compensava le spese di lite ed ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda di scioglimento della comunione.
Con sentenza n. 1634/12 del 12.10 -19.11.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4387/2001, questa Corte accoglieva il terzo motivo d'appello proposto da e dichiarava lo Parte_1
scioglimento della massa ereditaria come individuata dal Tribunale, individuava altresì alcune quote in natura, ritenute di pari valore, da dividersi a mezzo di sorteggio a seguito di passaggio in giudicato della decisione;
confermava, per il resto, quanto statuito dal Tribunale, compensando le spese di lite anche per il secondo grado di giudizio.
In particolare, veniva rigettato il secondo motivo d'appello di
[...]
la quale aveva lamentato che il Tribunale avesse Parte_1
erroneamente limitato l'asse ereditario della comunione ad alcuni immobili: sul punto la sentenza di secondo grado riteneva che il Tribunale avesse correttamente fatto riferimento alla domanda di divisione così come era stata precisata dall'originario attore e dalla convenuta CP_5
all'udienza del 18 maggio 1999, cui gli altri eredi non avrebbero
[...]
nulla aggiunto, sicché in tale ipotesi avrebbe dovuto derogarsi al principio
3 di tendenziale universalità della divisione;
in altre parole, la mancata estensione a tutti i beni comuni della domanda di divisione, che invece era stata originariamente proposta soltanto in relazione ad alcuni cespiti, avrebbe comportato la legittimità di una divisione parziale.
Si aggiungeva che alla stessa conseguenza – e cioè all'inclusione nell'asse da dividersi di soli 7 cespiti – dovesse giungersi perché solo di questi ultimi risultava la titolarità in capo al de cuius alla luce delle visure catastali acquisite in sede di C.T.U., ritenendo non pertinente, al fine contrario, il riferimento all'inventario in Notar del 31.03.1970. Per_3
La Corte rigettava inoltre il quarto ed il sesto motivo d'appello, con cui aveva lamentato che il Tribunale, pur avendo Parte_1
correttamente rigettato la domanda volta a fare acquisire alla massa l'appartamento in Palermo, via dei Cantieri 88 piano VII, avesse poi errato nel ritenere che il valore dell'immobile, stimato alla data della divisione, dovesse essere imputato alla sua quota ereditaria.
Tale decisione veniva motivata sulla base di di una scrittura privata del
4.12.1972, redatta a latere dell'atto di compravendita in Notar Per_3
della stessa data, in cui la aveva dichiarato che nessuna somma era CP_5
stata da lei pagata ai venditori e che gli immobili compravenduti le erano stati assegnati in conto di legittima, quale erede di . Da ciò Persona_1
veniva desunto che i cespiti così trasferiti, sebbene costruiti e trasferiti solo successivamente all'apertura della successione, avrebbero dovuto imputarsi alla quota ereditaria per il valore che essi avevano al momento – non dell'apertura della successione (1967 allorché si trattava di area edificabile) o del trasferimento (1972, per il prezzo dichiarato nell'atto di trasferimento) – bensì a quello che avrebbero assunto all'epoca della divisione.
Infine, la sentenza di secondo grado rigettava l'ottavo ed il nono motivo d'appello, con cui aveva censurato la decisione del Parte_1
4 Tribunale allorché non aveva disposto il giudizio incidentale di rendiconto ritualmente richiesto da talune parti, tra cui la medesima , nei CP_5
confronti del fratello e la madre , i quali avevano CP Parte_2
rifiutato di rendere il detto conto della gestione, nonostante l'espresso invito rivolto dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 6.11.1979.
La Corte affermava che aveva contestato di aver CP
compiuto da solo la gestione di beni ereditari, aggiungendo come non potesse rinvenirsi alcuna sua confessione nelle allegazioni di segno contrario contenute negli atti processuali sottoscritti dal solo difensore. proponeva ricorso per cassazione con nove motivi e la Parte_1
Corte Suprema, con sentenza n. 6551/18 del 18.12.2017/16.03.2018, così decideva: rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento dei restanti motivi. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo Pt_4
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.”
Riguardo al secondo motivo accolto del ricorso, con il quale la si CP_5
doleva che fossero stati esclusi dalla comunione ereditaria i beni indicati nell'inventario redatto dal AI , ritualmente prodotto in Per_3
giudizio, la sentenza di rinvio affermava: “3.3. - In conclusione, dunque,
l'inventario redatto dal notaio ex art. 775 cod. proc. civ. non poteva essere svalutato a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni provenienti dai privati, e pertanto, come tale, ritenuto inidoneo a fornire alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni ivi elencati in capo al de cuius, dovendo essere considerato (almeno fino a prova contraria) quale fonte privilegiata di convincimento in ordine alla ricostruzione ed all'ammontare dell'asse ereditario, al momento della apertura della successione.”
riassume il giudizio per chiedere l'accoglimento di Parte_1
tutti motivi di appello rigettati con la sentenza annullata, vinte le spese.
5 Si costituiscono tutti gli appellati, i quali aderiscono alla domanda di divisione, computando nella massa ereditaria l'immobile di proprietà di e, per il resto, chiedono la conferma della sentenza Parte_1
impugnata.
Richiamato il c.t.u. nominato nel giudizio di appello, al fine di rideterminare le quote dell'asse ereditario tenendo conto anche dei beni di cui all'inventario redatto dal AI in Monreale in data Persona_4
31\3\1970, sulle conclusioni delle parti, la causa è assunta in decisione.
Ciò premesso, in ossequio alla pronuncia del giudice di legittimità ed in accoglimento del relativo motivo di appello, cui hanno aderito tutte le altre parti chiamate in causa, i beni di cui all'inventario citato devono ritenersi ricompresi nella massa ereditaria, con conseguente rideterminazione delle quote come specificate dal c.t.u. nella sua relazione integrativa, che questo collegio ritiene di condividere, in quanto redatta in modo esaustivo e privo di vizi logici e giuridici.
Il motivo di appello sulla dedotta la violazione, da parte del giudice del primo grado del giudizio, del principio della universalità della divisione ereditaria (oggetto del terzo motivo del ricorso per cassazione), è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo sopra esaminato.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla omessa considerazione della documentazione ipocatastale prodotta in appello.
Con ulteriore motivo di appello, censurava la Parte_1
sentenza sotto un diverso profilo: “Il Tribunale ha esattamente respinto la domanda volta a fare acquisire alla massa l'appartamento sito in
Palermo, via dei Cantieri n. 88 ultimo piano ed annesso vano di sgombero
a piano terra, oggetto dell'acquisto fattone da potere di Parte_3
proprietario per un mezzo pari a sette quattordicesimi — di
[...]
proprietario di quattro quattordicesimi — di e Parte_5 CP
— proprietari di un quattordicesimo ciascuno — da Controparte_5
6 parte della appellante (proprietaria anch'essa di un Parte_1
quattordicesimo), dichiarandolo bene di esclusiva proprietà della sig.ra
, acquistato da potere di terzi. Parte_1
E' errata però la decisione del Tribunale nel punto in cui ha ritenuto che il valore dell'immobile suddetto, alla data della divisione, debba essere imputato alla quota effettivamente spettante sulla massa come sopra ricostruita.
Infatti, se è pur vero che nella dichiarazione del 4 dicembre 1972 la odierna appellante ha dichiarato che per l'appartamento di Via dei
Cantieri n. 88 nessuna somma è stata da lei pagata ai venditori-soci,
(avendo la stessa dichiarato che detti immobili, del valore effettivo complessivo di lire 19.600.000 le venivano assegnati in conto di legittima, in qualità di erede del defunto suo padre ), non è meno vero Persona_1
che detta scrittura, al di là delle espressioni atecniche usate, andava correttamente interpretata in base alla reale e oggettiva sussistenza dei fatti.
Dalla lettura più attenta della scrittura preliminare del 14.4.69 si evince infatti che:
1) le parti contraenti della scrittura medesima erano soci fra di loro, come risulta peraltro della presenza di due soggetti, (anch'essi soci, ma estranei alla successione), che non potevano avere alcun interesse a farsi rilasciare una quietanza in conto legittima;
2) la socia ha dichiarato avere ricevuto Parte_1
l'appartamento di Via dei Cantieri n. 88 quale socia, a fronte di che fu determinato in lire 19.600.000 il prezzo che essa riconosce in favore degli altri soci in compensazione parziale delle di lei ragioni di credito a conteggiarsi dai ricavi della società;
3) l'espressione "in conto legittima", mentre non può essere riferita agli altri soci venditori estranei alla successione, rappresenta solo la
7 dichiarazione di un acconto che, nei confronti degli altri eredi-soci, la sig.ra riceveva rispetto a quanto spettantele Parte_1
(impropriamente definita ed interpretata in conto legittima nel senso tecnico-giuridico), per cui scaturivano le seguenti:
a.3) che la sig.ra aveva il diritto di partecipare, in Parte_1
sede di scioglimento della società e di relativa rendicontazione, alla quota spettantele, quale socia, sull'importo del trasferimento determinato in lire
19.600.000;
b.3) la somma di lire 19.600.000, detratto e/o conteggiato l'importo che dalla liquidazione della successione le sarebbe spettato, andava accreditata agli altri due soci-eredi, nel senso che l'importo risultante doveva costituire una minor somma che i predetti due soci-coeredi avrebbero dovuto ad essa corrispondere. Parte_1
Né può essere data una interpretazione diversa dal momento che:
c.3) l'immobile di via dei Cantieri non è stato donato dal de cuius durante la sua vita;
d.3) non esisteva ancora quando il de cuius era in vita;
e.3) è stato realizzato dalla società diverso tempo Controparte_7
dopo la morte del de cuius, cosi come è stato trasferito alla sig.ra
[...]
con atto del 1972 chiaramente successivo al decesso del Parte_1
comune dante causa avvenuto nel 1967;
f.3) si pensi che, per la realizzazione dell'edificio da parte della predetta società, fu contratto un mutuo fondiario con la in ordine al quale CP_8
la sig.ra contrasse anche obbligazioni personali;
Parte_1
g.3) lo stesso Tribunale ha riconosciuto, inoltre, che i fratelli della appellante, allora minorenni, non possono vantare alcun diritto sui prodotti dall'impresa costituita dopo la morte del padre , Persona_1
giacché gli stessi hanno percepito, a seguito della vendita delle loro quote
e — giusta autorizzazione del Giudice Tutelare agli atti — le somme ad
8 essi dovute, queste si in conto legittima, per il completamento dei lavori dell'edificio costruito dal de cuius di Via Vito Artale. Dette somme, ricavate dalle vendite dell'edificio di Palermo Via Artale, insieme a quanto percepito dalla vendita dell'edificio di Piazza ZE ET (oggi Via della Repubblica) in Monreale, sono state distribuite ai minori e depositati sui rispettivi libretti con il vincolo pupillare.
5. Dette somme, come infra sarà precisato, costituiscono versamenti in conto legittima che, in sede di rideterminazione dell'asse ereditario, vanno imputate e computate in conto legittima.
Sul punto si muove ulteriore motivo di gravame avverso la sentenza impugnata, che non ha, al riguardo, in alcun modo motivato.
La censura è infondata.
Non può, infatti, prescindersi dal tenore inequivocabile della scrittura, secondo cui gli immobili trasferiti, del valore effettivo complessivo di lire
19.600.00,0 le venivano assegnati in conto di legittima, in qualità di erede del defunto suo padre . Persona_1
Né possono ritenersi incompatibili con tale interpretazione tutte le circostanze evidenziate dall'appellante (l'immobile venne costruito in data successiva al decesso del de cuius, alcune delle parti contraenti erano, oltre che coeredi, soci tra di loro, alcuni tra le parti contraenti erano soci ma non coeredi, l'acquirente aveva prestato garanzie personali per la realizzazione dell'immobile).
Secondo la ricorrente in riassunzione, sulla base di queste circostanze l'interpretazione corretta della scrittura sarebbe quella di imputare il valore dell'immobile in compensazione parziale nei rapporti di dare avere tra i soci medesimi.
Tale assunto osta incontrovertibilmente con il tenore letterale inequivoco dell'espressione usata.
9 In subordine, la ricorrente in riassunzione reitera la censura, secondo cui il valore dell'appartamento sia stato valutato al momento della divisione, piuttosto che al momento dell'apertura della successione, invocando a tal fine la giurisprudenza di legittimità in tema di collazione.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
A norma dell'art. 747 c.c., la collazione per imputazione di beni immobili deve essere effettuata avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della successione.
Tuttavia, i beni soggetti a collazione sono esclusivamente quelli donati in vita da de cuius, che sono usciti dal suo patrimonio prima del suo decesso.
Per contro, come evidenziato dalla stessa appellante, i beni siti in via dei
Cantieri 88 al momento dell'apertura della successione non esistevano, in quanto furono costruiti alcuni anni dopo, pertanto, non può ritenersi ammissibile un'applicazione analogica al caso in esame dell'art. 747 c.c., che, peraltro, è norma di natura eccezionale.
Appare per contro più coerente con i principi che governano l'istituto della divisione ereditaria ritenere applicabile al bene in oggetto il principio generale del valore di mercato al momento della divisione.
Com'è noto, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, secondo valori monetari omogenei (Cfr Cass. n.
5993\2020).
Con ulteriore motivo di gravame lamenta l'appellante che il primo giudice abbia omesso di considerare che “durante la sua vita il de cuius era comproprietario di tre sesti con il fratello — Controparte_9
proprietario di due sesti di un immobile sito in Monreale Via della
Repubblica n. n. 47-49-53-55 e 57 (già Via ZE Dieci), piano terra, dichiarati al N.C.E.U. ai nn.ri 776-777-778 e 1161, erroneamente dal
10 CTU limitato ai civici n. 45-47 e riportato alla partita catastale n.
1002857 p.lla 6853 fg. 27 n. 2127 sub 1;
7.2) la comune genitrice sig.ra ha intestato da potere di Parte_2
la quota di immobile di pertinenza dello stesso Controparte_9
direttamente ai due figli e , anch'essi coeredi, CP_6 Controparte_1
divenuti maggiorenni, ma ancora privi di reddito e facenti parte il nucleo familiare originario, prelevando l'importo necessario all'acquisto dalle liquidità, in quel momento esistenti, dalla società Parte_6
Le somme prelevate per detto acquisto erano, invece, di pertinenza di tutti
i coeredi é devono essere conteggiate, in dare e in avere, in sede di rendicontazione e, comunque, in sede di divisione.
Anche tale censura deve essere disattesa, posto che, trattasi di domanda proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale del primo grado del giudizio, quindi inammissibile perché tardiva, a mente dell'art. 189 e
190 c.p.c., vigenti ratione temporis.
Infatti, all'udienza di precisazione delle conclusioni nulla veniva specificato al riguardo.
Ora, secondo la disciplina del cosiddetto “vecchio rito”, le domande ed eccezioni delle parti potevano essere modificate e precisate solo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore e non nelle successive comparse conclusionali.
In ogni caso, anche volendo ritenere che tale domanda fosse stata introdotta nel corso del giudizio di primo grado, in occasione delle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica espletata, difetta la prova di quanto allegato, ovvero che la somma di danaro per l'acquisto delle quote erano state prelevate dalle liquidità esistenti di pertinenza della società Parte_6
Secondo l'appellante tale prova emergerebbe da una lettera autografa del
20.10.1989, depositata all'udienza del 25\6\2008, a firma dello stesso
11 (v. all. 16 del fascicolo di Cassazione dell'esponente), il Controparte_1
quale ammetteva l'attribuzione a sé ed al fratello della quota di CP_6
1/6 del pastificio di via della Repubblica utilizzando il denaro della società Mammina-Davì-eredi Albano.
Tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in riassunzione, l'art. 345 c.p.c. vigente ratione temporis, nella sua formulazione introdotta con la legge n. 353\1990 recitava: (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello… non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il
Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Nessuno dei due presupposti citati sussiste nel caso in esame.
Il motivo di appello va quindi rigettato.
Con l'ottavo ed il nono motivo di appello, espressamente riproposto dalla ricorrente in riassunzione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di rendimento del conto dell'amministrazione dell'asse ereditario, ivi compresa l'impresa edile, nei confronti di . CP
Secondo il primo giudice, a fronte della espressa contestazione sul punto di quest'ultimo, il quale ha eccepito che i beni comuni furono amministrati da e l'impresa dagli altri soci, difetterebbe CP_10
la prova che abbia di fatto gestito i beni ricompresi CP
nell'asse ereditario e continuato l'attività di impresa dopo la morte del de cuius. contesta la decisione, rilevando che l'amministrazione Parte_1
dei beni comuni è stata ammessa dallo stesso nella CP
comparsa di costituzione e risposta, tanto da avere anche formulato domanda di liquidazione di compenso per tale attività.
12 La censura è astrattamente fondata ma, ciò nonostante, non è idonea a modificare la decisione di primo grado sul punto.
costituendosi nel primo grado del giudizio, ha proposto CP
domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in suo favore di un equo compenso, per l'attività di amministrazione dei beni ereditari.
A fronte di tale allegazione, a prescindere dal valore confessorio o meno delle dichiarazioni fatte dal procuratore della parte negli scritti difensivi, appare troncante la considerazione che la suddetta circostanza di fatto è pacifica ed esula dall'oggetto del contendere, di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non necessita di alcun riscontro probatorio.
Ciò premesso, il rendimento del conto è stato già ordinato ad CP
nel primo grado del giudizio (vedi ordinanza e verbale del
[...]
6\11\1979), pertanto, l'ordine non deve essere reiterato, piuttosto, deve darsi atto che il destinatario non ha ottemperato.
Infatti, le parti non hanno formulata alcuna richiesta istruttoria al fine di accertare quanto dovuto, né sussistono i presupposti per ammettere la creditrice a determinare il quantum con giuramento, ai sensi dell'art. 265
c.p.c.
Ancora, le parti non hanno nemmeno allegato alcun elemento da cui potere desumere dei parametri per determinare il valore di efficacia del giuramento ai sensi dell'art. 241 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 265 c.p.c.
Pertanto, la relativa doglianza va rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria di , formata dai cespiti analiticamente indicati Persona_1
nella relazione integrativa, depositata il 22\7\2019 nel fascicolo
13 telematico, da pag. 64, ultimo capoverso, a pag. 69, primo capoverso, immobili contrassegnati dalle lettere da “A” a “L”.
Le quote ereditarie, da assegnare mediante sorteggio, sono quelle individuate dal c.t.u. nella seconda ipotesi di divisione (comprendente il bene di cui alla lettera A, secondo il suo valore al momento della divisione), da pag. 74, ultimo capoverso, a pag. 81, primo capoverso. sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Infatti, la domanda di divisione accolta è stata formulata da tutte le parti, mentre sussiste una parziale soccombenza reciproca in merito a domande accessorie singolarmente proposte (quali esclusione di appartamento in via dei Cantieri ed inclusione di beni in proprietà di e CP_1 CP_6
, rendimento del conto nei confronti di e
[...] CP_10 CP
, accertamento di equo compenso formulata da quest'ultimo).
[...]
Le spese delle c.t.u., liquidate con separati decreti nei vari gradi del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico della massa.
P.Q.M.
la Corte, sentiti i procuratori delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando;
decidendo su rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n.4387/2001, depositata il
5.7.2001, appellata in via principale da ed in via Parte_1
incidentale da e , così provvede: Controparte_1 Controparte_5
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla massa relitta di , formata dai beni di cui in parte motiva;
Persona_1
dispone l'assegnazione mediante sorteggio al passaggio in giudicato della presente sentenza delle quote individuate come in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio;
14 pone le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti definitivamente a carico della massa.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 10 aprile 2025.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la seconda relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207/2018 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato FERINA FEDERICO ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato VARVARO TERESA MARIA resistente e
CP CP_3 [...]
CP_4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti SIMONA SODANO E RODOLFO
CALANDRA resistenti e
Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. ACHILLE PIRITORE resistente e 1
Controparte_6
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CESARE BORROMETI E
MARCELLA BORROMETI. resistente
***
Motivi della decisione
Con sentenza n. 4387/2001, depositata il 5.7.2001, il Tribunale di
Palermo: dichiarava che la massa relitta da , deceduto in Persona_1
Monreale il 27.12.1967, era formata dai seguenti cespiti tutti siti in
Monreale: 1) quota pari a tre sesti dei magazzini di via Repubblica n. 51,
53, 55, in catasto al fg. 27 m.u. 2127 sub 2, fg. 2127 sub 4, 2127 sub 5 e del magazzino in via della Repubblica n. 47, 49, in catasto al fg. 27 m.u.
2127 sub 1; 2) quota pari ad un mezzo della casa di primo piano in via
Piave in catasto alla partita 1240; 3) appartamento e magazzino a piano terra siti in Chiasso Piave n. 5 e 7, in catasto alla partita 1145, m.u. 3473 sub 1 e 1937 sub 5; 4) appartamento e terreno siti in Fondo Ferreri, via
Cangemi n. 1 in catasto alla partita 1005477, fg. 1 m.u. 1483 sub 2 e
2308;
dichiarava in comunione ordinaria tra i soli , CP_1 Parte_1
e , in ragione di un quinto ciascuno CP CP_3 Controparte_5
gravato dall'usufrutto uxorio di , la casa sita in Monreale, Parte_2
via Lampasi n. 14, piano terra, in catasto al fg. 1973 part. 234;
dichiarava che la sig.ra doveva imputare alla propria Parte_1
quota ereditaria il controvalore dell'appartamento sito in Palermo, via dei
Cantieri n. 88, piano VII ed annesso vano di sgombero a piano terra, oggetto della vendita da potere di Parte_3 Persona_2
e , giusta atto in Notar del CP Controparte_5 Per_3
4.12.1972;
2 respingeva le altre domande delle parti:
la domanda di divisione, ritenendo che a ciò ostasse la mancata produzione dei titoli di proprietà, della relativa documentazione ipocatastale e urbanistica, e che dunque la divisione fosse impedita dal sopravvenuto disposto degli artt. 17, 18 e 40 L. n. 47/85;
l'istanza di rendiconto spiegata da più coeredi contro il sig. CP
, ritenendo che, a fronte delle contestazioni di quest'ultimo, non
[...]
risultasse provato che lo stesso avesse gestito in via esclusiva i beni comuni;
compensava le spese di lite ed ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda di scioglimento della comunione.
Con sentenza n. 1634/12 del 12.10 -19.11.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4387/2001, questa Corte accoglieva il terzo motivo d'appello proposto da e dichiarava lo Parte_1
scioglimento della massa ereditaria come individuata dal Tribunale, individuava altresì alcune quote in natura, ritenute di pari valore, da dividersi a mezzo di sorteggio a seguito di passaggio in giudicato della decisione;
confermava, per il resto, quanto statuito dal Tribunale, compensando le spese di lite anche per il secondo grado di giudizio.
In particolare, veniva rigettato il secondo motivo d'appello di
[...]
la quale aveva lamentato che il Tribunale avesse Parte_1
erroneamente limitato l'asse ereditario della comunione ad alcuni immobili: sul punto la sentenza di secondo grado riteneva che il Tribunale avesse correttamente fatto riferimento alla domanda di divisione così come era stata precisata dall'originario attore e dalla convenuta CP_5
all'udienza del 18 maggio 1999, cui gli altri eredi non avrebbero
[...]
nulla aggiunto, sicché in tale ipotesi avrebbe dovuto derogarsi al principio
3 di tendenziale universalità della divisione;
in altre parole, la mancata estensione a tutti i beni comuni della domanda di divisione, che invece era stata originariamente proposta soltanto in relazione ad alcuni cespiti, avrebbe comportato la legittimità di una divisione parziale.
Si aggiungeva che alla stessa conseguenza – e cioè all'inclusione nell'asse da dividersi di soli 7 cespiti – dovesse giungersi perché solo di questi ultimi risultava la titolarità in capo al de cuius alla luce delle visure catastali acquisite in sede di C.T.U., ritenendo non pertinente, al fine contrario, il riferimento all'inventario in Notar del 31.03.1970. Per_3
La Corte rigettava inoltre il quarto ed il sesto motivo d'appello, con cui aveva lamentato che il Tribunale, pur avendo Parte_1
correttamente rigettato la domanda volta a fare acquisire alla massa l'appartamento in Palermo, via dei Cantieri 88 piano VII, avesse poi errato nel ritenere che il valore dell'immobile, stimato alla data della divisione, dovesse essere imputato alla sua quota ereditaria.
Tale decisione veniva motivata sulla base di di una scrittura privata del
4.12.1972, redatta a latere dell'atto di compravendita in Notar Per_3
della stessa data, in cui la aveva dichiarato che nessuna somma era CP_5
stata da lei pagata ai venditori e che gli immobili compravenduti le erano stati assegnati in conto di legittima, quale erede di . Da ciò Persona_1
veniva desunto che i cespiti così trasferiti, sebbene costruiti e trasferiti solo successivamente all'apertura della successione, avrebbero dovuto imputarsi alla quota ereditaria per il valore che essi avevano al momento – non dell'apertura della successione (1967 allorché si trattava di area edificabile) o del trasferimento (1972, per il prezzo dichiarato nell'atto di trasferimento) – bensì a quello che avrebbero assunto all'epoca della divisione.
Infine, la sentenza di secondo grado rigettava l'ottavo ed il nono motivo d'appello, con cui aveva censurato la decisione del Parte_1
4 Tribunale allorché non aveva disposto il giudizio incidentale di rendiconto ritualmente richiesto da talune parti, tra cui la medesima , nei CP_5
confronti del fratello e la madre , i quali avevano CP Parte_2
rifiutato di rendere il detto conto della gestione, nonostante l'espresso invito rivolto dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 6.11.1979.
La Corte affermava che aveva contestato di aver CP
compiuto da solo la gestione di beni ereditari, aggiungendo come non potesse rinvenirsi alcuna sua confessione nelle allegazioni di segno contrario contenute negli atti processuali sottoscritti dal solo difensore. proponeva ricorso per cassazione con nove motivi e la Parte_1
Corte Suprema, con sentenza n. 6551/18 del 18.12.2017/16.03.2018, così decideva: rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento dei restanti motivi. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo Pt_4
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.”
Riguardo al secondo motivo accolto del ricorso, con il quale la si CP_5
doleva che fossero stati esclusi dalla comunione ereditaria i beni indicati nell'inventario redatto dal AI , ritualmente prodotto in Per_3
giudizio, la sentenza di rinvio affermava: “3.3. - In conclusione, dunque,
l'inventario redatto dal notaio ex art. 775 cod. proc. civ. non poteva essere svalutato a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni provenienti dai privati, e pertanto, come tale, ritenuto inidoneo a fornire alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni ivi elencati in capo al de cuius, dovendo essere considerato (almeno fino a prova contraria) quale fonte privilegiata di convincimento in ordine alla ricostruzione ed all'ammontare dell'asse ereditario, al momento della apertura della successione.”
riassume il giudizio per chiedere l'accoglimento di Parte_1
tutti motivi di appello rigettati con la sentenza annullata, vinte le spese.
5 Si costituiscono tutti gli appellati, i quali aderiscono alla domanda di divisione, computando nella massa ereditaria l'immobile di proprietà di e, per il resto, chiedono la conferma della sentenza Parte_1
impugnata.
Richiamato il c.t.u. nominato nel giudizio di appello, al fine di rideterminare le quote dell'asse ereditario tenendo conto anche dei beni di cui all'inventario redatto dal AI in Monreale in data Persona_4
31\3\1970, sulle conclusioni delle parti, la causa è assunta in decisione.
Ciò premesso, in ossequio alla pronuncia del giudice di legittimità ed in accoglimento del relativo motivo di appello, cui hanno aderito tutte le altre parti chiamate in causa, i beni di cui all'inventario citato devono ritenersi ricompresi nella massa ereditaria, con conseguente rideterminazione delle quote come specificate dal c.t.u. nella sua relazione integrativa, che questo collegio ritiene di condividere, in quanto redatta in modo esaustivo e privo di vizi logici e giuridici.
Il motivo di appello sulla dedotta la violazione, da parte del giudice del primo grado del giudizio, del principio della universalità della divisione ereditaria (oggetto del terzo motivo del ricorso per cassazione), è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo sopra esaminato.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla omessa considerazione della documentazione ipocatastale prodotta in appello.
Con ulteriore motivo di appello, censurava la Parte_1
sentenza sotto un diverso profilo: “Il Tribunale ha esattamente respinto la domanda volta a fare acquisire alla massa l'appartamento sito in
Palermo, via dei Cantieri n. 88 ultimo piano ed annesso vano di sgombero
a piano terra, oggetto dell'acquisto fattone da potere di Parte_3
proprietario per un mezzo pari a sette quattordicesimi — di
[...]
proprietario di quattro quattordicesimi — di e Parte_5 CP
— proprietari di un quattordicesimo ciascuno — da Controparte_5
6 parte della appellante (proprietaria anch'essa di un Parte_1
quattordicesimo), dichiarandolo bene di esclusiva proprietà della sig.ra
, acquistato da potere di terzi. Parte_1
E' errata però la decisione del Tribunale nel punto in cui ha ritenuto che il valore dell'immobile suddetto, alla data della divisione, debba essere imputato alla quota effettivamente spettante sulla massa come sopra ricostruita.
Infatti, se è pur vero che nella dichiarazione del 4 dicembre 1972 la odierna appellante ha dichiarato che per l'appartamento di Via dei
Cantieri n. 88 nessuna somma è stata da lei pagata ai venditori-soci,
(avendo la stessa dichiarato che detti immobili, del valore effettivo complessivo di lire 19.600.000 le venivano assegnati in conto di legittima, in qualità di erede del defunto suo padre ), non è meno vero Persona_1
che detta scrittura, al di là delle espressioni atecniche usate, andava correttamente interpretata in base alla reale e oggettiva sussistenza dei fatti.
Dalla lettura più attenta della scrittura preliminare del 14.4.69 si evince infatti che:
1) le parti contraenti della scrittura medesima erano soci fra di loro, come risulta peraltro della presenza di due soggetti, (anch'essi soci, ma estranei alla successione), che non potevano avere alcun interesse a farsi rilasciare una quietanza in conto legittima;
2) la socia ha dichiarato avere ricevuto Parte_1
l'appartamento di Via dei Cantieri n. 88 quale socia, a fronte di che fu determinato in lire 19.600.000 il prezzo che essa riconosce in favore degli altri soci in compensazione parziale delle di lei ragioni di credito a conteggiarsi dai ricavi della società;
3) l'espressione "in conto legittima", mentre non può essere riferita agli altri soci venditori estranei alla successione, rappresenta solo la
7 dichiarazione di un acconto che, nei confronti degli altri eredi-soci, la sig.ra riceveva rispetto a quanto spettantele Parte_1
(impropriamente definita ed interpretata in conto legittima nel senso tecnico-giuridico), per cui scaturivano le seguenti:
a.3) che la sig.ra aveva il diritto di partecipare, in Parte_1
sede di scioglimento della società e di relativa rendicontazione, alla quota spettantele, quale socia, sull'importo del trasferimento determinato in lire
19.600.000;
b.3) la somma di lire 19.600.000, detratto e/o conteggiato l'importo che dalla liquidazione della successione le sarebbe spettato, andava accreditata agli altri due soci-eredi, nel senso che l'importo risultante doveva costituire una minor somma che i predetti due soci-coeredi avrebbero dovuto ad essa corrispondere. Parte_1
Né può essere data una interpretazione diversa dal momento che:
c.3) l'immobile di via dei Cantieri non è stato donato dal de cuius durante la sua vita;
d.3) non esisteva ancora quando il de cuius era in vita;
e.3) è stato realizzato dalla società diverso tempo Controparte_7
dopo la morte del de cuius, cosi come è stato trasferito alla sig.ra
[...]
con atto del 1972 chiaramente successivo al decesso del Parte_1
comune dante causa avvenuto nel 1967;
f.3) si pensi che, per la realizzazione dell'edificio da parte della predetta società, fu contratto un mutuo fondiario con la in ordine al quale CP_8
la sig.ra contrasse anche obbligazioni personali;
Parte_1
g.3) lo stesso Tribunale ha riconosciuto, inoltre, che i fratelli della appellante, allora minorenni, non possono vantare alcun diritto sui prodotti dall'impresa costituita dopo la morte del padre , Persona_1
giacché gli stessi hanno percepito, a seguito della vendita delle loro quote
e — giusta autorizzazione del Giudice Tutelare agli atti — le somme ad
8 essi dovute, queste si in conto legittima, per il completamento dei lavori dell'edificio costruito dal de cuius di Via Vito Artale. Dette somme, ricavate dalle vendite dell'edificio di Palermo Via Artale, insieme a quanto percepito dalla vendita dell'edificio di Piazza ZE ET (oggi Via della Repubblica) in Monreale, sono state distribuite ai minori e depositati sui rispettivi libretti con il vincolo pupillare.
5. Dette somme, come infra sarà precisato, costituiscono versamenti in conto legittima che, in sede di rideterminazione dell'asse ereditario, vanno imputate e computate in conto legittima.
Sul punto si muove ulteriore motivo di gravame avverso la sentenza impugnata, che non ha, al riguardo, in alcun modo motivato.
La censura è infondata.
Non può, infatti, prescindersi dal tenore inequivocabile della scrittura, secondo cui gli immobili trasferiti, del valore effettivo complessivo di lire
19.600.00,0 le venivano assegnati in conto di legittima, in qualità di erede del defunto suo padre . Persona_1
Né possono ritenersi incompatibili con tale interpretazione tutte le circostanze evidenziate dall'appellante (l'immobile venne costruito in data successiva al decesso del de cuius, alcune delle parti contraenti erano, oltre che coeredi, soci tra di loro, alcuni tra le parti contraenti erano soci ma non coeredi, l'acquirente aveva prestato garanzie personali per la realizzazione dell'immobile).
Secondo la ricorrente in riassunzione, sulla base di queste circostanze l'interpretazione corretta della scrittura sarebbe quella di imputare il valore dell'immobile in compensazione parziale nei rapporti di dare avere tra i soci medesimi.
Tale assunto osta incontrovertibilmente con il tenore letterale inequivoco dell'espressione usata.
9 In subordine, la ricorrente in riassunzione reitera la censura, secondo cui il valore dell'appartamento sia stato valutato al momento della divisione, piuttosto che al momento dell'apertura della successione, invocando a tal fine la giurisprudenza di legittimità in tema di collazione.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
A norma dell'art. 747 c.c., la collazione per imputazione di beni immobili deve essere effettuata avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della successione.
Tuttavia, i beni soggetti a collazione sono esclusivamente quelli donati in vita da de cuius, che sono usciti dal suo patrimonio prima del suo decesso.
Per contro, come evidenziato dalla stessa appellante, i beni siti in via dei
Cantieri 88 al momento dell'apertura della successione non esistevano, in quanto furono costruiti alcuni anni dopo, pertanto, non può ritenersi ammissibile un'applicazione analogica al caso in esame dell'art. 747 c.c., che, peraltro, è norma di natura eccezionale.
Appare per contro più coerente con i principi che governano l'istituto della divisione ereditaria ritenere applicabile al bene in oggetto il principio generale del valore di mercato al momento della divisione.
Com'è noto, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, secondo valori monetari omogenei (Cfr Cass. n.
5993\2020).
Con ulteriore motivo di gravame lamenta l'appellante che il primo giudice abbia omesso di considerare che “durante la sua vita il de cuius era comproprietario di tre sesti con il fratello — Controparte_9
proprietario di due sesti di un immobile sito in Monreale Via della
Repubblica n. n. 47-49-53-55 e 57 (già Via ZE Dieci), piano terra, dichiarati al N.C.E.U. ai nn.ri 776-777-778 e 1161, erroneamente dal
10 CTU limitato ai civici n. 45-47 e riportato alla partita catastale n.
1002857 p.lla 6853 fg. 27 n. 2127 sub 1;
7.2) la comune genitrice sig.ra ha intestato da potere di Parte_2
la quota di immobile di pertinenza dello stesso Controparte_9
direttamente ai due figli e , anch'essi coeredi, CP_6 Controparte_1
divenuti maggiorenni, ma ancora privi di reddito e facenti parte il nucleo familiare originario, prelevando l'importo necessario all'acquisto dalle liquidità, in quel momento esistenti, dalla società Parte_6
Le somme prelevate per detto acquisto erano, invece, di pertinenza di tutti
i coeredi é devono essere conteggiate, in dare e in avere, in sede di rendicontazione e, comunque, in sede di divisione.
Anche tale censura deve essere disattesa, posto che, trattasi di domanda proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale del primo grado del giudizio, quindi inammissibile perché tardiva, a mente dell'art. 189 e
190 c.p.c., vigenti ratione temporis.
Infatti, all'udienza di precisazione delle conclusioni nulla veniva specificato al riguardo.
Ora, secondo la disciplina del cosiddetto “vecchio rito”, le domande ed eccezioni delle parti potevano essere modificate e precisate solo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore e non nelle successive comparse conclusionali.
In ogni caso, anche volendo ritenere che tale domanda fosse stata introdotta nel corso del giudizio di primo grado, in occasione delle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica espletata, difetta la prova di quanto allegato, ovvero che la somma di danaro per l'acquisto delle quote erano state prelevate dalle liquidità esistenti di pertinenza della società Parte_6
Secondo l'appellante tale prova emergerebbe da una lettera autografa del
20.10.1989, depositata all'udienza del 25\6\2008, a firma dello stesso
11 (v. all. 16 del fascicolo di Cassazione dell'esponente), il Controparte_1
quale ammetteva l'attribuzione a sé ed al fratello della quota di CP_6
1/6 del pastificio di via della Repubblica utilizzando il denaro della società Mammina-Davì-eredi Albano.
Tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in riassunzione, l'art. 345 c.p.c. vigente ratione temporis, nella sua formulazione introdotta con la legge n. 353\1990 recitava: (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello… non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il
Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Nessuno dei due presupposti citati sussiste nel caso in esame.
Il motivo di appello va quindi rigettato.
Con l'ottavo ed il nono motivo di appello, espressamente riproposto dalla ricorrente in riassunzione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di rendimento del conto dell'amministrazione dell'asse ereditario, ivi compresa l'impresa edile, nei confronti di . CP
Secondo il primo giudice, a fronte della espressa contestazione sul punto di quest'ultimo, il quale ha eccepito che i beni comuni furono amministrati da e l'impresa dagli altri soci, difetterebbe CP_10
la prova che abbia di fatto gestito i beni ricompresi CP
nell'asse ereditario e continuato l'attività di impresa dopo la morte del de cuius. contesta la decisione, rilevando che l'amministrazione Parte_1
dei beni comuni è stata ammessa dallo stesso nella CP
comparsa di costituzione e risposta, tanto da avere anche formulato domanda di liquidazione di compenso per tale attività.
12 La censura è astrattamente fondata ma, ciò nonostante, non è idonea a modificare la decisione di primo grado sul punto.
costituendosi nel primo grado del giudizio, ha proposto CP
domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in suo favore di un equo compenso, per l'attività di amministrazione dei beni ereditari.
A fronte di tale allegazione, a prescindere dal valore confessorio o meno delle dichiarazioni fatte dal procuratore della parte negli scritti difensivi, appare troncante la considerazione che la suddetta circostanza di fatto è pacifica ed esula dall'oggetto del contendere, di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non necessita di alcun riscontro probatorio.
Ciò premesso, il rendimento del conto è stato già ordinato ad CP
nel primo grado del giudizio (vedi ordinanza e verbale del
[...]
6\11\1979), pertanto, l'ordine non deve essere reiterato, piuttosto, deve darsi atto che il destinatario non ha ottemperato.
Infatti, le parti non hanno formulata alcuna richiesta istruttoria al fine di accertare quanto dovuto, né sussistono i presupposti per ammettere la creditrice a determinare il quantum con giuramento, ai sensi dell'art. 265
c.p.c.
Ancora, le parti non hanno nemmeno allegato alcun elemento da cui potere desumere dei parametri per determinare il valore di efficacia del giuramento ai sensi dell'art. 241 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 265 c.p.c.
Pertanto, la relativa doglianza va rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria di , formata dai cespiti analiticamente indicati Persona_1
nella relazione integrativa, depositata il 22\7\2019 nel fascicolo
13 telematico, da pag. 64, ultimo capoverso, a pag. 69, primo capoverso, immobili contrassegnati dalle lettere da “A” a “L”.
Le quote ereditarie, da assegnare mediante sorteggio, sono quelle individuate dal c.t.u. nella seconda ipotesi di divisione (comprendente il bene di cui alla lettera A, secondo il suo valore al momento della divisione), da pag. 74, ultimo capoverso, a pag. 81, primo capoverso. sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Infatti, la domanda di divisione accolta è stata formulata da tutte le parti, mentre sussiste una parziale soccombenza reciproca in merito a domande accessorie singolarmente proposte (quali esclusione di appartamento in via dei Cantieri ed inclusione di beni in proprietà di e CP_1 CP_6
, rendimento del conto nei confronti di e
[...] CP_10 CP
, accertamento di equo compenso formulata da quest'ultimo).
[...]
Le spese delle c.t.u., liquidate con separati decreti nei vari gradi del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico della massa.
P.Q.M.
la Corte, sentiti i procuratori delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando;
decidendo su rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n.4387/2001, depositata il
5.7.2001, appellata in via principale da ed in via Parte_1
incidentale da e , così provvede: Controparte_1 Controparte_5
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla massa relitta di , formata dai beni di cui in parte motiva;
Persona_1
dispone l'assegnazione mediante sorteggio al passaggio in giudicato della presente sentenza delle quote individuate come in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio;
14 pone le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti definitivamente a carico della massa.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 10 aprile 2025.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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