Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza breve 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 19/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Gambino, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Antinoro, Chiara Reina, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- del provvedimento di diniego del riconoscimento della condizione di disabilità gravissima prot. n -OMISSIS-dell’8 aprile 2024, con il quale la II subcommissione UVM Disabili Gravissimi, nella seduta del 13/03/2024, ha riscontrato nella sig.ra -OMISSIS- “la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 c. 2 del Decreto Interministeriale del 26/09/2018 per la categoria E/B e pertanto la non idoneità alla condizione di disabilità gravissima” ;
nonchè per l’accertamento
della sussistenza in capo alla sig.ra -OMISSIS- dei requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento – previa adozione di idonee misure cautelari - del provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha respinto l’istanza della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della condizione di disabile gravissima ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.m. 26 settembre 2016.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, il collegio osserva che – a seguito dell’acquisizione, in esito ad apposita ordinanza istruttoria (n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025), del verbale di visita medica del 13 marzo 2024 – il ricorso deve ritenersi sufficientemente istruito e sussistono, dunque, i presupposti per la definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ciò premesso il collegio rileva l’infondatezza del ricorso, alla luce delle seguenti considerazioni.
Parte ricorrente non ha provato, né, più a monte, ha dedotto, la sussistenza in capo alla ricorrente di una o più delle condizioni cui l’art. 3 co. 2 del decreto interministeriale 26 settembre 2016 ricollega la condizione di disabilità gravissima.
Ai sensi della menzionata disposizione, infatti, tale condizione ricorre in capo alle persone che siano “beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
La ricorrente non ha precisato quali (o quale) sarebbero le condizioni – tra quelle menzionate nell’appena riportata norma – di cui la medesima soffrirebbe, limitandosi a sostenere genericamente la sussistenza della condizione di disabile gravissima e a richiamare la documentazione medica prodotta in giudizio, dalla quale, in realtà, non risulta alcuna delle menzionate condizioni.
Risulta, invero, scevro da vizi il verbale di visita medica, da cui emerge che la commissione ha preso in considerazione – per escluderne l’esistenza - le condizioni contemplate dall’art. 3, co. 2 del richiamato decreto ministeriale alle quali in qualche modo potrebbero ricondursi le patologie risultanti dalla documentazione medica agli atti, ossia le condizioni di cui alle lettere b) ed e) del detto decreto.
Dal verbale, in particolare, risulta che la commissione - dopo aver rilevato che la paziente, già riconosciuta disabile grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3, nonché invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento, è <<affetta da encefalopatia multinfartuale, cardiopatia
ipertensiva, Fac in terapia con NAO, pregresso ictus ischemico e BPCO e OSAS> - ha proceduto alla raccolta dei dati anamnestici e all’analisi della documentazione sanitaria esibita; quindi, ha escluso la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del menzionato d.m., rilevando che la ventilazione cui è sottoposta la ricorrente non è continuativa e che il punteggio sulla scala EDSS (relativa al grado di disabilità) è pari ad 8, trattandosi di paziente che mantiene la posizione eretta con deambulazione difficoltosa.
Va ulteriormente osservato che le circostanze inerenti lo stato di salute della ricorrente, come descritte e prese in considerazione dalla commissione medica, non sono state contestate da parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.