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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/10/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 72/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Santamaria Giuseppe (PEC: , Parte_1 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione del beneficio economico a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo in itinere sofferto dal Sig. in data 24 ottobre 2022, ha Parte_1 causato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a 20 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata dal CTU in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1
la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica Parte_1 sofferta a causa dell'infortunio del 24 ottobre 2022, valutabile in 20 punti percentuale, ovvero, condannare l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1 il dovuto indennizzo del danno biologico nel caso di diversa valutazione ritenuta corretta dal CTU all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dalla parte ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: de quo il periziato ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra con frattura biossea al suo terzo medio-distale trattata chirurgicamente, con esiti consistenti in dolenzia locale, ipotonotrofia muscolare, limitazione articolare e persistenza di danno estetico. Ha, inoltre, riportato una ferita lacero contusa del collo del piede destro con esiti consistenti in persistenza di danno estetico. La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza del trauma rispetto alle lesioni riportate e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza delle stesse), qualitativo (idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”) e modale. In sede valutativa medico-legale, occorre procedere ad una valutazione complessiva del danno biologico a carico dell'arto inferiore destro facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al Decreto Legislativo 23/02/2000, n. 38, che prevede per gli esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale una valutazione fino all'8% (cod. 292), per l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole una valutazione del 12% (cod. 293), per le cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche una valutazione fino al 5% (cod. 36) e per i mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare una valutazione fino al 3% (cod. 306). Alla luce dei riferimenti tabellari indicati e di quanto obiettivato in sede di visita, ritengo equa una valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica a carico dell'arto inferiore sinistro e destro in misura pari al 15% (quindici per cento). Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “il Sig. , a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 24.10.2022, ha riportato postumi di invalidità permanente nella misura del 15% (quindici per cento), avuto riguardo alla c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del d.lgs. n. 38/2000). L'epoca di definitiva stabilizzazione di postumi può essere indicata nel mese di maggio 2023.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio denunciato, e la condizione clinica determinatasi. 11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente a decorrere dalla stabilizzazione dei postumi ovvero da maggio 2023.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 15% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo, nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, con decorrenza da maggio 2023, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Santamaria Giuseppe, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Santamaria Giuseppe (PEC: , Parte_1 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione del beneficio economico a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo in itinere sofferto dal Sig. in data 24 ottobre 2022, ha Parte_1 causato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a 20 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata dal CTU in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1
la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica Parte_1 sofferta a causa dell'infortunio del 24 ottobre 2022, valutabile in 20 punti percentuale, ovvero, condannare l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1 il dovuto indennizzo del danno biologico nel caso di diversa valutazione ritenuta corretta dal CTU all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dalla parte ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: de quo il periziato ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra con frattura biossea al suo terzo medio-distale trattata chirurgicamente, con esiti consistenti in dolenzia locale, ipotonotrofia muscolare, limitazione articolare e persistenza di danno estetico. Ha, inoltre, riportato una ferita lacero contusa del collo del piede destro con esiti consistenti in persistenza di danno estetico. La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza del trauma rispetto alle lesioni riportate e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza delle stesse), qualitativo (idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”) e modale. In sede valutativa medico-legale, occorre procedere ad una valutazione complessiva del danno biologico a carico dell'arto inferiore destro facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al Decreto Legislativo 23/02/2000, n. 38, che prevede per gli esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale una valutazione fino all'8% (cod. 292), per l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole una valutazione del 12% (cod. 293), per le cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche una valutazione fino al 5% (cod. 36) e per i mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare una valutazione fino al 3% (cod. 306). Alla luce dei riferimenti tabellari indicati e di quanto obiettivato in sede di visita, ritengo equa una valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica a carico dell'arto inferiore sinistro e destro in misura pari al 15% (quindici per cento). Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “il Sig. , a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 24.10.2022, ha riportato postumi di invalidità permanente nella misura del 15% (quindici per cento), avuto riguardo alla c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del d.lgs. n. 38/2000). L'epoca di definitiva stabilizzazione di postumi può essere indicata nel mese di maggio 2023.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio denunciato, e la condizione clinica determinatasi. 11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente a decorrere dalla stabilizzazione dei postumi ovvero da maggio 2023.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 15% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo, nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, con decorrenza da maggio 2023, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Santamaria Giuseppe, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani