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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 18,05 dell'udienza del14.02.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2778/2024 R.G. promossa da: nato ad [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Salvatore CORAPI e Simone CORAPI ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.07.2024 l'avv. Corapi ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione nr. ROI 000064675 notificata il 05.06.2024 con cui l' intimato il pagamento della CP_1 somma di € 3.376,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2011.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui l'intervenuta prescrizione , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 04.02.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente la somma azionata non era dovuta e ne stava provvedendo CP_1 all'annullamento in autotutela e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
Invero l'annullamento prospettato dall' fa venire meno l'oggetto del giudizio. Quindi se il CP_1 giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali. pagina 1 di 2 Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla l'Ordinanza ingiunzione Parte_1 indicata in premessa notificata il 05.06.2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA disponendone il pagamento in favore degli avv.ti Salvatore e Simone
CORAPI.
Siracusa 14.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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