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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 444\2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
(P. IVA I in persona del suo Parte_1 PartitaIVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_2
50053 – Sovigliana – Vinci (FI), via Pietramarina n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Fredi Sgherri del foro di
Firenze
Appellante
1) (C.F. , residente in 58054 CP C.F._1
– Murci (GR), via della Quercia Grossa, in proprio e quale procuratore ad negotia della con sede in Controparte_2
Boca Raton 1800 NW 1st Ave (FL – USA), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Longhi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in 57123 - Livorno (LI), Scali delle Ancore n.2;
2) (C.F./P.IVA , con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, in persona del
1 suo lrpt, con gli Avv.ti Luigi Giardino e Vincenzo Giardino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.78\2022 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 27 gennaio 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: NEL MERITO in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, dichiarare l'estraneità della all'evento e l'assenza di Parte_1 ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria nei confronti dell'attrice e, pertanto, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa. SEMPRE NEL MERITO, in via subordinata: se la dovesse essere ritenuta responsabile per i Parte_1 danni all'autovettura oggetto del trasporto, determinare il risarcimento facendo applicazione dei limiti alla responsabilità del vettore sanciti dalla Convenzione di
Bruxelles e dalle altre convenzioni internazionali vigenti in materia complessivamente in $ 500,00=dollari; SEMPRE NEL
MERITO, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che la chiamata in causa in primo grado, oggi convenuta
(C.F. e P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede in 40128 – Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, è tenuta a manlevare l'odierna appellante da ogni Parte_1 pretesa attorea condannando la stessa a rifondere alla convenuta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore, in virtù del contratto assicurativo stipulato tra le parti. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del
2 D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie (15%), C.P.A
(4%), IVA (22%) e successive spese occorrende.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. IN VIA ISTRUTTORIA
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare se i danni riportati dalla autovettura del Sig. possano essere CP ricondotti all'operato di e dei suoi dipendenti Parte_1 oppure afferiscono alla sfera del caso fortuito e di forza maggiore, per il quale l'appellante non può essere ritenuta responsabile. si chiede ammettersi la prova per testi (ovvero la controprova non espletata in primo grado) per testimoni con rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c., già richiesta e non motivata nella non ammissione, sui capitoli testimoniali per i testi (da trascriversi nel modello previsto dall'art. 275 bis e da tradursi in lingua inglese):
1. Vero che, il giorno 28.06.2016 all'arrivo del container su camion, all'apertura dello stesso non è stato richiesto un immediato intervento di un surveyor per una perizia super partes? 2.
Vero che lo scarico del container non è stato interrotto fino a nuove disposizioni? 3. Vero che il danno al veicolo non è stato comunicato immediatamente allo spedizioniere? Su tali capitoli di prova si chiede ammettersi la testimonianza di: 1)
2) 3) of 4711 Franwood Drive, Delray Beach Florida Tes_1
33445; , of 2601 Jaegr Drive, Delray Beach Florida;
CP_4
of 4693 Bray Blvd., Delray Beach Florida 33445”. CP_5
Per l'appellato : “Si conclude perché l'appello venga CP dichiarato inammissibile o venga comunque respinto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e di onorari anche relativi al procedimento di inibitoria.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito: in tesi: previo rigetto delle istanze istruttorie avanzate
3 dall'appellante, rigettare l'appello proposto da Parte_1 poiché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, con refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In subordine: in ipotesi di accoglimento dell'appello ove la riforma della sentenza comporti il rigetto della domanda avanzata dall'attore in primo grado, dichiarare comunque assorbita la domanda di garanzia, con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La controversia ha ad oggetto il trasporto di un'auto d'epoca da Livorno alla Florida e la richiesta di risarcimento per circa 20 mila dollari americani in relazione al danneggiamento subito dalla medesima durante il trasporto. premetteva CP in fatto di essere proprietario di un' autovettura d'epoca da competizione Porsche 914/6 e di avere stipulato contratto per il trasporto via mare da Livorno a Boca Raton (Florida-USA) con il (di seguito, anche solo;
Mito Controparte_6 CP_6 incaricò la (di seguito, anche solo Parte_1 Pt_1 dello stivaggio e rizzaggio della vettura e di una cassa di ricambi all'interno di un container;
il container giunse a
Miami senza danni esterni e venne consegnato senza osservazioni al trasportatore stradale per l'inoltro al ricevitore a Boca
Cont Raton ma all'apertura del container presso la sede della la vettura si presentava gravemente danneggiata e le cinghie che dovevano assicurarla all'interno del container risultavano sciolte sul pavimento. allegava le dichiarazioni CP scritte di quattro persone presenti all'apertura del container e le fotografie scattate nell'occasione nonchè il preventivo
Cont per la riparazione dei danni emesso da e chiedeva al tribunale l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di . La convenuta contestava ogni sua Pt_1
4 responsabilità, per avere proceduto alle operazioni a regola d'arte, poiché “il veicolo veniva riposto al centro del container con le ruote bloccate da freno a mano e con corde di contenimento che bloccavano le singole ruote ad appositi sistemi di ancoraggio”, e produceva documentazione fotografica. In subordine eccepiva l'applicazione del limite della responsabilità vettoriale, chiamando comunque a manleva la compagnia assicuratrice della sua responsabilità civile.
La terza chiamata aderendo alle Controparte_7 difese di parte convenuta svolte nei confronti dell'attore, eccepiva preliminarmente l'inoperatività della polizza e, in ipotesi, chiedeva l'applicazione dello scoperto contrattuale.
Assunti i testimoni indicati dalle parti, quelli residenti negli USA tramite rogatoria internazionale, e disposta consulenza tecnica, la causa era posta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria di CP ritenendola provata e fondata ex articolo 2043 c.c. Secondo il primo giudice: “Risulta infatti provato, per il tramite delle testimonianze rese dalle persone che procedettero all'apertura del container, e delle foto scattate nella occasione, che
l'auto contenuta nel container, giunto a destino integro nel dispositivo di chiusura, presentava danni, e che i sistemi di contenimento della vettura erano venuti meno. La consulenza tecnica effettuata, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ha concluso, in esito a valutazione diffusamente argomentata e riccamente documentata, confutando in maniera convincente le osservazioni critiche del consulente di parte convenuta, per la totale inadeguatezza del rizzaggio della vettura nel container e la congruità dei preventivi relativi alla riparazione dell'automobile danneggiata prodotti da parte attrice.” In particolare, il CTU aveva premesso che nel caso
5 di rizzaggio di oggetti che anche per la tipologia del trasporto abbiano un andamento dinamico, le cinghie devono essere studiate per sopportare il carico e devono essere coadiuvate da blocchi delle ruote;
inoltre, aveva chiarito che nella fattispecie il rizzaggio non era stato fatto a regola d'arte, perché le quattro cinghie non erano sufficienti soprattutto in mancanza dei blocchi alle ruote, visto che, col solo freno a mano inserito, era avvenuto durante il trasporto per mare uno scorrimento laterale, di cui vi era traccia lasciata dai pneumatici sul pavimento del container;
aveva poi approfondito spiegando che il rizzaggio in mancanza dei blocchi delle ruote non era sufficiente, visto il movimento impresso dallo stesso mezzo di trasporto principale e cioè la nave porta container;
aveva infine ritenuto congruo il preventivo emesso dal riparatore americano, riscontrando che la differenza era dovuta al fatto che la manodopera in loco era meno costosa e che il prezzo dei pezzi di ricambio era sostanzialmente analogo e coerente. Valutava poi il Tribunale che non aveva rilievo la circostanza secondo cui il carico era stato consegnato a Miami dal vettore marittimo senza osservazioni, perché dalla circostanza poteva desumersi unicamente che lo stesso non presentasse danni esterni. Il primo giudice evidenziava che solo in comparsa conclusionale, e perciò tardivamente, la difesa di aveva prospettato che il carico fosse stato Pt_1 danneggiato nel corso del trasporto terrestre da Miami a Boca
Raton, e che comunque quel che era decisivo, ai fini ricostruttivi, era il fatto che la chiusura del container fosse stata riscontrata integra al momento dell'arrivo a destinazione, fatto che era pacifico “per non avere la convenuta contestato le circostanze al riguardo specificamente allegate da parte attrice, e documentate dalla foto n 9.0, che mostra integro il sigillo originale n. 5723793; si vuole comunque far rilevare che anche a voler dialetticamente dare
6 credito all'ipotesi che i danni alla vettura siano avvenuti in un momento intercorrente tra l'arrivo a Miami e l'apertura a destino del container, nessuna circostanza liberatoria potrebbe indursene nei confronti del soggetto che aveva effettuato il rizzaggio del veicolo, posto che i danni, come accertato dal CTU, sono dipesi dalla inadeguatezza della relativa condotta operativa.” Il Tribunale concludeva chiarendo che il limite della responsabilità vettoriale operava in ambito contrattuale, ed era quindi qui inconferente.
Infine, il primo giudice riteneva l'inoperatività della polizza stipulata tra e , atteso Pt_1 Controparte_3 che il danno si era verificato successivamente alle operazioni di stoccaggio e rizzaggio dell'autovettura nel container, e pertanto riguardava danni esclusi, in assenza di previsioni aggiuntive di polizza (ex art 17 CGA), perché avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori coperti da tale rischio;
non era stato pertanto assicurato il rischio consistito, come nella fattispecie, nel danno a cose di terzi verificatosi dopo la ultimazione dei lavori (operazione di rizzaggio dell'auto del container e stivaggio) e la consegna a terzi (vettore) del container all'interno del quale era stata posta l'autovettura del . Il Tribunale condannava di conseguenza CP Pt_1 alle spese di lite del convenuto e del terzo chiamato.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha Pt_1 impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il tribunale non si è mai pronunciato sulla richiesta di controprova richiesta dalla nella memoria ex art. 183, VI co., n°3 Pt_1
c.p.c. datata 20.11.2018, senza mai dichiararle inammissibili con apposito decreto motivato.
7 Col secondo motivo d'appello si dichiara in disaccordo Pt_1 con le conclusioni del CTU, perché il proprio perito aveva chiarito che per quella tipologia di nave e per quella tipologia di trasporto non erano previste le cautele aggiuntive suggerite dal CTU e comunque perché quest'ultimo non ha tenuto in considerazione “gli elementi imprevedibili che possono accadere in un simile viaggio”.
Col terzo motivo l'appellante ha impugnato la statuizione del tribunale nella parte in cui è stata respinta la richiesta di manleva di nei confronti di Pt_1 Controparte_3 poiché il danno di cui è stata ritenuta responsabile, Pt_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. si sarebbe verificato per le operazioni di rizzaggio avvenute nello stabilimento , Pt_1 per il quale vale la polizza assicurativa.
Si sono ritualmente costituite in appello le parti e CP
, contestando analiticamente i motivi proposti e CP_3 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Respinta la richiesta di inibitoria avanzata dalla parte appellante, all'udienza cartolare del 16 aprile 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali, scaduti i quali la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Basta leggere l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 10.4.2019, che osserva: “ritenuta l'inammissibilità delle prove per testi richieste in memoria n. 3 di parte i Pt_1 capitoli di prova non rivestendo natura di prova contraria
8 rispetto alle circostanze oggetto della prova diretta di parte attrice;
PQM
… omissis … rigetta le istanze di prova per testi in memoria n. 3 ” Il tribunale ha quindi motivatamente Pt_1 rigettato tale richiesta istruttoria a controprova, perché in realtà i capitoli proposti da a tacere del fatto della Pt_1 inammissibile formulazione negativa, non erano diretti a contrastare circostanze oggetto di prova diretta di parte attrice-appellata, ma a sopperire ad una propria tardiva allegazione e come tali sono stati respinti. ha Pt_1 comunque omesso di riproporre la richiesta istruttoria al momento della precisazione delle conclusioni e ne è quindi comunque decaduta.
Il secondo motivo d'appello è innanzitutto inammissibile, dato che in esso non è presente alcuna motivata critica al ragionamento sottostante la sentenza di primo grado, ma contiene solamente il dissenso di parte appellante rispetto all'esito della lite. La parte appellante non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo, limitandosi a reiterare le valutazioni del proprio perito ma, a fronte della ricostruzione minuziosa dei fatti operata dal primo giudice, l'appellante ha completamente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della propria tesi difensiva (“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza
9 svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” - cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1
Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Il motivo, peraltro, è anche infondato. Il fatto che l'operato di , rispetto alla messa in sicurezza del trasporto del Pt_1 mezzo d'epoca, non sia stato eseguito a regola d'arte, mancando le accortezze che avrebbero evitato il danno, è infatti comprovato dai segni degli pneumatici sul fondo del container,
i quali indicano che c'è stato durante il viaggio uno scorrimento laterale dell'auto, che invece doveva essere fissata e stabilizzata, per evitare urti, che di certo possono accadere in un viaggio transatlantico. La parte onerata non ha invece dimostrato di aver posto in essere ogni possibile cautela oppure che durante il viaggio ci sono stati eventi meteorologici di portata imprevedibile.
Il terzo motivo di appello è infondato e merita di essere respinto. L'appellante stigmatizza come errata la decisione del tribunale sul presupposto che, se davvero il rizzaggio e fissaggio fossero stati eseguiti in maniera errata, la copertura assicurativa risulterebbe operante per il solo fatto che dette operazioni si sarebbero svolte sul piazzale di e che i Pt_1 danni all'auto sarebbero stati diretta conseguenza di tali operazioni. Tali assunti non sono condivisibili poiché la LI copriva i rischi avvenuti nel corso dell'esecuzione CP_3 delle opere ma, in mancanza di pattuizione aggiuntive espresse, non comprendeva i danni alle opere ed “a quelle sulle quali si eseguono i lavori”, “quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori”, “quelli verificatisi successivamente alle operazioni/interventi eseguiti dalla ditta assicurata”, coperti invece dall'art 17 C.G.A. (clausola aggiuntiva non sottoscritta dalle parti). È pacifico tra le parti che le operazioni di rizzaggio e fissaggio dell'auto si conclusero senza problemi, tanto che la Porsche venne assicurata per il trasporto all'interno del container che, ad operazioni concluse, venne
10 sigillato e poi stivato. Il danno si verificò in un momento successivo al completamento delle operazioni demandate a Pt_1 verosimilmente durante il viaggio per mare, i cui rischi non potevano che ricadere esclusivamente sul vettore navale. Ciò che
è avvenuto a danno dell'auto storica dopo la conclusione delle operazioni eseguite da non è coperto da garanzia, dato Pt_1 che tale rischio fa parte di una pattuizione ulteriore, che non
è mai stata oggetto di contratto tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto d Parte_1 avverso la sentenza n.78\2022 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 27 gennaio 2022, sentenza che conferma integralmente;
CONDANNA a rimborsare alle controparti Parte_1 costituite e le spese di lite che liquida in CP CP_3 euro 3966,00 per ciascuna, per compenso, oltre spese generali,
Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA che ricorrono a carico d i presupposti Parte_1 per il raddoppio del contributo unificato.
11
Firenze, 20 gennaio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
(P. IVA I in persona del suo Parte_1 PartitaIVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_2
50053 – Sovigliana – Vinci (FI), via Pietramarina n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Fredi Sgherri del foro di
Firenze
Appellante
1) (C.F. , residente in 58054 CP C.F._1
– Murci (GR), via della Quercia Grossa, in proprio e quale procuratore ad negotia della con sede in Controparte_2
Boca Raton 1800 NW 1st Ave (FL – USA), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Longhi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in 57123 - Livorno (LI), Scali delle Ancore n.2;
2) (C.F./P.IVA , con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, in persona del
1 suo lrpt, con gli Avv.ti Luigi Giardino e Vincenzo Giardino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.78\2022 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 27 gennaio 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: NEL MERITO in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, dichiarare l'estraneità della all'evento e l'assenza di Parte_1 ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria nei confronti dell'attrice e, pertanto, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa. SEMPRE NEL MERITO, in via subordinata: se la dovesse essere ritenuta responsabile per i Parte_1 danni all'autovettura oggetto del trasporto, determinare il risarcimento facendo applicazione dei limiti alla responsabilità del vettore sanciti dalla Convenzione di
Bruxelles e dalle altre convenzioni internazionali vigenti in materia complessivamente in $ 500,00=dollari; SEMPRE NEL
MERITO, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che la chiamata in causa in primo grado, oggi convenuta
(C.F. e P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede in 40128 – Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, è tenuta a manlevare l'odierna appellante da ogni Parte_1 pretesa attorea condannando la stessa a rifondere alla convenuta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore, in virtù del contratto assicurativo stipulato tra le parti. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del
2 D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie (15%), C.P.A
(4%), IVA (22%) e successive spese occorrende.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. IN VIA ISTRUTTORIA
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare se i danni riportati dalla autovettura del Sig. possano essere CP ricondotti all'operato di e dei suoi dipendenti Parte_1 oppure afferiscono alla sfera del caso fortuito e di forza maggiore, per il quale l'appellante non può essere ritenuta responsabile. si chiede ammettersi la prova per testi (ovvero la controprova non espletata in primo grado) per testimoni con rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c., già richiesta e non motivata nella non ammissione, sui capitoli testimoniali per i testi (da trascriversi nel modello previsto dall'art. 275 bis e da tradursi in lingua inglese):
1. Vero che, il giorno 28.06.2016 all'arrivo del container su camion, all'apertura dello stesso non è stato richiesto un immediato intervento di un surveyor per una perizia super partes? 2.
Vero che lo scarico del container non è stato interrotto fino a nuove disposizioni? 3. Vero che il danno al veicolo non è stato comunicato immediatamente allo spedizioniere? Su tali capitoli di prova si chiede ammettersi la testimonianza di: 1)
2) 3) of 4711 Franwood Drive, Delray Beach Florida Tes_1
33445; , of 2601 Jaegr Drive, Delray Beach Florida;
CP_4
of 4693 Bray Blvd., Delray Beach Florida 33445”. CP_5
Per l'appellato : “Si conclude perché l'appello venga CP dichiarato inammissibile o venga comunque respinto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e di onorari anche relativi al procedimento di inibitoria.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito: in tesi: previo rigetto delle istanze istruttorie avanzate
3 dall'appellante, rigettare l'appello proposto da Parte_1 poiché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, con refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In subordine: in ipotesi di accoglimento dell'appello ove la riforma della sentenza comporti il rigetto della domanda avanzata dall'attore in primo grado, dichiarare comunque assorbita la domanda di garanzia, con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La controversia ha ad oggetto il trasporto di un'auto d'epoca da Livorno alla Florida e la richiesta di risarcimento per circa 20 mila dollari americani in relazione al danneggiamento subito dalla medesima durante il trasporto. premetteva CP in fatto di essere proprietario di un' autovettura d'epoca da competizione Porsche 914/6 e di avere stipulato contratto per il trasporto via mare da Livorno a Boca Raton (Florida-USA) con il (di seguito, anche solo;
Mito Controparte_6 CP_6 incaricò la (di seguito, anche solo Parte_1 Pt_1 dello stivaggio e rizzaggio della vettura e di una cassa di ricambi all'interno di un container;
il container giunse a
Miami senza danni esterni e venne consegnato senza osservazioni al trasportatore stradale per l'inoltro al ricevitore a Boca
Cont Raton ma all'apertura del container presso la sede della la vettura si presentava gravemente danneggiata e le cinghie che dovevano assicurarla all'interno del container risultavano sciolte sul pavimento. allegava le dichiarazioni CP scritte di quattro persone presenti all'apertura del container e le fotografie scattate nell'occasione nonchè il preventivo
Cont per la riparazione dei danni emesso da e chiedeva al tribunale l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di . La convenuta contestava ogni sua Pt_1
4 responsabilità, per avere proceduto alle operazioni a regola d'arte, poiché “il veicolo veniva riposto al centro del container con le ruote bloccate da freno a mano e con corde di contenimento che bloccavano le singole ruote ad appositi sistemi di ancoraggio”, e produceva documentazione fotografica. In subordine eccepiva l'applicazione del limite della responsabilità vettoriale, chiamando comunque a manleva la compagnia assicuratrice della sua responsabilità civile.
La terza chiamata aderendo alle Controparte_7 difese di parte convenuta svolte nei confronti dell'attore, eccepiva preliminarmente l'inoperatività della polizza e, in ipotesi, chiedeva l'applicazione dello scoperto contrattuale.
Assunti i testimoni indicati dalle parti, quelli residenti negli USA tramite rogatoria internazionale, e disposta consulenza tecnica, la causa era posta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria di CP ritenendola provata e fondata ex articolo 2043 c.c. Secondo il primo giudice: “Risulta infatti provato, per il tramite delle testimonianze rese dalle persone che procedettero all'apertura del container, e delle foto scattate nella occasione, che
l'auto contenuta nel container, giunto a destino integro nel dispositivo di chiusura, presentava danni, e che i sistemi di contenimento della vettura erano venuti meno. La consulenza tecnica effettuata, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ha concluso, in esito a valutazione diffusamente argomentata e riccamente documentata, confutando in maniera convincente le osservazioni critiche del consulente di parte convenuta, per la totale inadeguatezza del rizzaggio della vettura nel container e la congruità dei preventivi relativi alla riparazione dell'automobile danneggiata prodotti da parte attrice.” In particolare, il CTU aveva premesso che nel caso
5 di rizzaggio di oggetti che anche per la tipologia del trasporto abbiano un andamento dinamico, le cinghie devono essere studiate per sopportare il carico e devono essere coadiuvate da blocchi delle ruote;
inoltre, aveva chiarito che nella fattispecie il rizzaggio non era stato fatto a regola d'arte, perché le quattro cinghie non erano sufficienti soprattutto in mancanza dei blocchi alle ruote, visto che, col solo freno a mano inserito, era avvenuto durante il trasporto per mare uno scorrimento laterale, di cui vi era traccia lasciata dai pneumatici sul pavimento del container;
aveva poi approfondito spiegando che il rizzaggio in mancanza dei blocchi delle ruote non era sufficiente, visto il movimento impresso dallo stesso mezzo di trasporto principale e cioè la nave porta container;
aveva infine ritenuto congruo il preventivo emesso dal riparatore americano, riscontrando che la differenza era dovuta al fatto che la manodopera in loco era meno costosa e che il prezzo dei pezzi di ricambio era sostanzialmente analogo e coerente. Valutava poi il Tribunale che non aveva rilievo la circostanza secondo cui il carico era stato consegnato a Miami dal vettore marittimo senza osservazioni, perché dalla circostanza poteva desumersi unicamente che lo stesso non presentasse danni esterni. Il primo giudice evidenziava che solo in comparsa conclusionale, e perciò tardivamente, la difesa di aveva prospettato che il carico fosse stato Pt_1 danneggiato nel corso del trasporto terrestre da Miami a Boca
Raton, e che comunque quel che era decisivo, ai fini ricostruttivi, era il fatto che la chiusura del container fosse stata riscontrata integra al momento dell'arrivo a destinazione, fatto che era pacifico “per non avere la convenuta contestato le circostanze al riguardo specificamente allegate da parte attrice, e documentate dalla foto n 9.0, che mostra integro il sigillo originale n. 5723793; si vuole comunque far rilevare che anche a voler dialetticamente dare
6 credito all'ipotesi che i danni alla vettura siano avvenuti in un momento intercorrente tra l'arrivo a Miami e l'apertura a destino del container, nessuna circostanza liberatoria potrebbe indursene nei confronti del soggetto che aveva effettuato il rizzaggio del veicolo, posto che i danni, come accertato dal CTU, sono dipesi dalla inadeguatezza della relativa condotta operativa.” Il Tribunale concludeva chiarendo che il limite della responsabilità vettoriale operava in ambito contrattuale, ed era quindi qui inconferente.
Infine, il primo giudice riteneva l'inoperatività della polizza stipulata tra e , atteso Pt_1 Controparte_3 che il danno si era verificato successivamente alle operazioni di stoccaggio e rizzaggio dell'autovettura nel container, e pertanto riguardava danni esclusi, in assenza di previsioni aggiuntive di polizza (ex art 17 CGA), perché avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori coperti da tale rischio;
non era stato pertanto assicurato il rischio consistito, come nella fattispecie, nel danno a cose di terzi verificatosi dopo la ultimazione dei lavori (operazione di rizzaggio dell'auto del container e stivaggio) e la consegna a terzi (vettore) del container all'interno del quale era stata posta l'autovettura del . Il Tribunale condannava di conseguenza CP Pt_1 alle spese di lite del convenuto e del terzo chiamato.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha Pt_1 impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il tribunale non si è mai pronunciato sulla richiesta di controprova richiesta dalla nella memoria ex art. 183, VI co., n°3 Pt_1
c.p.c. datata 20.11.2018, senza mai dichiararle inammissibili con apposito decreto motivato.
7 Col secondo motivo d'appello si dichiara in disaccordo Pt_1 con le conclusioni del CTU, perché il proprio perito aveva chiarito che per quella tipologia di nave e per quella tipologia di trasporto non erano previste le cautele aggiuntive suggerite dal CTU e comunque perché quest'ultimo non ha tenuto in considerazione “gli elementi imprevedibili che possono accadere in un simile viaggio”.
Col terzo motivo l'appellante ha impugnato la statuizione del tribunale nella parte in cui è stata respinta la richiesta di manleva di nei confronti di Pt_1 Controparte_3 poiché il danno di cui è stata ritenuta responsabile, Pt_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. si sarebbe verificato per le operazioni di rizzaggio avvenute nello stabilimento , Pt_1 per il quale vale la polizza assicurativa.
Si sono ritualmente costituite in appello le parti e CP
, contestando analiticamente i motivi proposti e CP_3 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Respinta la richiesta di inibitoria avanzata dalla parte appellante, all'udienza cartolare del 16 aprile 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali, scaduti i quali la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Basta leggere l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 10.4.2019, che osserva: “ritenuta l'inammissibilità delle prove per testi richieste in memoria n. 3 di parte i Pt_1 capitoli di prova non rivestendo natura di prova contraria
8 rispetto alle circostanze oggetto della prova diretta di parte attrice;
PQM
… omissis … rigetta le istanze di prova per testi in memoria n. 3 ” Il tribunale ha quindi motivatamente Pt_1 rigettato tale richiesta istruttoria a controprova, perché in realtà i capitoli proposti da a tacere del fatto della Pt_1 inammissibile formulazione negativa, non erano diretti a contrastare circostanze oggetto di prova diretta di parte attrice-appellata, ma a sopperire ad una propria tardiva allegazione e come tali sono stati respinti. ha Pt_1 comunque omesso di riproporre la richiesta istruttoria al momento della precisazione delle conclusioni e ne è quindi comunque decaduta.
Il secondo motivo d'appello è innanzitutto inammissibile, dato che in esso non è presente alcuna motivata critica al ragionamento sottostante la sentenza di primo grado, ma contiene solamente il dissenso di parte appellante rispetto all'esito della lite. La parte appellante non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo, limitandosi a reiterare le valutazioni del proprio perito ma, a fronte della ricostruzione minuziosa dei fatti operata dal primo giudice, l'appellante ha completamente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della propria tesi difensiva (“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza
9 svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” - cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1
Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Il motivo, peraltro, è anche infondato. Il fatto che l'operato di , rispetto alla messa in sicurezza del trasporto del Pt_1 mezzo d'epoca, non sia stato eseguito a regola d'arte, mancando le accortezze che avrebbero evitato il danno, è infatti comprovato dai segni degli pneumatici sul fondo del container,
i quali indicano che c'è stato durante il viaggio uno scorrimento laterale dell'auto, che invece doveva essere fissata e stabilizzata, per evitare urti, che di certo possono accadere in un viaggio transatlantico. La parte onerata non ha invece dimostrato di aver posto in essere ogni possibile cautela oppure che durante il viaggio ci sono stati eventi meteorologici di portata imprevedibile.
Il terzo motivo di appello è infondato e merita di essere respinto. L'appellante stigmatizza come errata la decisione del tribunale sul presupposto che, se davvero il rizzaggio e fissaggio fossero stati eseguiti in maniera errata, la copertura assicurativa risulterebbe operante per il solo fatto che dette operazioni si sarebbero svolte sul piazzale di e che i Pt_1 danni all'auto sarebbero stati diretta conseguenza di tali operazioni. Tali assunti non sono condivisibili poiché la LI copriva i rischi avvenuti nel corso dell'esecuzione CP_3 delle opere ma, in mancanza di pattuizione aggiuntive espresse, non comprendeva i danni alle opere ed “a quelle sulle quali si eseguono i lavori”, “quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori”, “quelli verificatisi successivamente alle operazioni/interventi eseguiti dalla ditta assicurata”, coperti invece dall'art 17 C.G.A. (clausola aggiuntiva non sottoscritta dalle parti). È pacifico tra le parti che le operazioni di rizzaggio e fissaggio dell'auto si conclusero senza problemi, tanto che la Porsche venne assicurata per il trasporto all'interno del container che, ad operazioni concluse, venne
10 sigillato e poi stivato. Il danno si verificò in un momento successivo al completamento delle operazioni demandate a Pt_1 verosimilmente durante il viaggio per mare, i cui rischi non potevano che ricadere esclusivamente sul vettore navale. Ciò che
è avvenuto a danno dell'auto storica dopo la conclusione delle operazioni eseguite da non è coperto da garanzia, dato Pt_1 che tale rischio fa parte di una pattuizione ulteriore, che non
è mai stata oggetto di contratto tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto d Parte_1 avverso la sentenza n.78\2022 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 27 gennaio 2022, sentenza che conferma integralmente;
CONDANNA a rimborsare alle controparti Parte_1 costituite e le spese di lite che liquida in CP CP_3 euro 3966,00 per ciascuna, per compenso, oltre spese generali,
Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA che ricorrono a carico d i presupposti Parte_1 per il raddoppio del contributo unificato.
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Firenze, 20 gennaio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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