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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3560 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. SALVATI LUIGI
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. AIELLO PATRIZIA;
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2018, parte ricorrente, premettendo di aver lavorato con contratti a tempo determinato part – time alle dipendenze
-
della società dal 24.9.2016 al 23.10.2016 e poi conControparte_1
successive proroghe, senza soluzione di continuità, fino al 21.1.2017, al
21.3.2017, al 20.5.2017 ed al 30.9.2017; di aver svolto sin dall'inizio la mansione di operatore ecologico, livello 2B, addetto al servizio di raccolta differenziata con impiego nel comune di Cariati;
di aver sottoscritto contratto di assunzione per n. 24 ore settimanali, con attività lavorativa da lunedì a sabato, dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e con riposo domenicale;
di esser stato successivamente inquadrato, dall'1.12.2016, con la mansione di operatore ecologico caposquadra, livello 3A con contratto di lavoro di n. 30 ore settimanali da svolgersi da lunedi a sabato, dalle ore 7 alle ore 12 e con riposo domenicale;
di avere, invero, sempre prestato la mansione di operatore ecologico caposquadra con svolgimento di attività lavorativa anche in alcune domeniche e festività: dal 24.9.2016 al 31.12.2016, dalle
5.00 alle 12.00, per sette ore al giorno;
dall'1.1.2017 al 30.6.2017, dalle
3.00 alle 13, per dieci ore giornaliere;
dall'1.7.2017 al 30.9.2017, dalle 5.00 alle 13.00, per otto ore giornaliere;
di non aver percepito compenso per il lavoro festivo e notturno svolto e di non aver usufruito di ferie né di aver percepito indennità per le ferie non godute né la tredicesima né la quattordicesima nonché il giusto trattamento di fine rapporto;
ha chiamato in giudizio la prefata società domandandone la condanna al pagamento in proprio favore di € 20.413,94 per differenze retributive (comprensivi dell'indennità per lavoro straordinario, lavoro notturno, ferie non godute,
XIII e XIV mensilità, TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o per la diversa somma da accertarsi in giudizio oltre agli accessori di legge.
Si è costituita la società resistente, la quale ha rappresentato come il ricorrente sia stato assunto con qualifica e mansioni di "operatore ecologico", categoria 2B, dalla Controparte_1 con contratto a termine decorrente dal 24.9.2016 al 23.10.2016, con un orario di lavoro di 24 ore settimanali ripartito dalle 7.00 alle 11.00, da lunedì a sabato, con riposo domenicale, prorogato con missiva del 21.10.2016 fino al 21.1.2017; di aver comunicato al ricorrente con lettera consegnata brevi manu in data
23.11.2016 che "... a decorrere dall'1.12.2016 verrà inquadrato al livello 3A con la mansione di operatore ecologico caposquadra" con variazione dell'orario di lavoro per passaggio a 30 ore settimanali svolte dal lunedi al sabato, dalle ore 7.00 alle 12.00; come predetto contratto a termine, con scadenza il 21.1.2017, sia stato prorogato fino al 21.3.2017, con lettera consegnata a mano il 20.1.2017, poi esteso con nota del 20.3.2017 al
20.5.2017 ed ancora, poi, ulteriormente prorogato con nota del 19.5.2017 fino al 30.9.2017; che il ricorrente ha sempre e solo svolto attività lavorativa nel rispetto dei giorni e degli orari previsti dal contratto sottoscritto senza alcuna attività straordinaria;
che è stata corrisposta una corretta retribuzione anche con riferimento alle festività, alle ferie maturate ma non godute, a XIIIa e XIVa mensilità ed al TFR, per come emerge da tutti i prospetti paga prodotti in atti nonché dai bonifici equivalenti alle somme corrispondenti sulle buste paga;
ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§
Dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di lavoro straordinario, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato" (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: "il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (sic Cass. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Applicando tali condivisibili principi giuridici al caso di specie, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante. Solo i testi introdotti dalla parte ricorrente, già colleghi di lavoro, hanno riferito di aver osservato un orario lavorativo maggiore rispetto a quello contrattuale, ma hanno dichiarato un orario mutevole in relazione al giro effettuato ed alle relative esigenze. Tuttavia, gli elementi di prova forniti non sono in grado di raggiungere quel grado di convincimento tale da potere ritenersi provate le pretese attoree per quanto riguarda l'entità del lavoro straordinario e la relativa quantificazione in termini di differenze retributive. Pertanto, la prefata indennità non può essere riconosciuta.
Allo stesso modo, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova, si ritiene giusto procedersi in ordine al richiesto compenso per mancato godimento di ferie e festività soppresse, rispetto a cui deve richiamarsi
Cass. Lav. 3 dicembre 2004 n. 22751 (in senso conforme Cass. Lav. 22 dicembre 2009 n. 26985), secondo cui: "Il lavoratore che agisca in
****
giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore". Quanto, invece, alle richieste avanzate a titolo di differenze retributive varie
(importi a titolo di festività, di indennità sostitutiva di ferie non godute,
XIIIa, XIVa e TFR) la società datrice di lavoro ha offerto prova dell'assolvimento dell'obbligo di corresponsione, mediante deposito delle buste paga e dell'attestazione dei bonifici effettuati.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La difficoltà dell'accertamento fattuale controverso induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Nilo Rizzo - Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-
legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. SALVATI LUIGI
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. AIELLO PATRIZIA;
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2018, parte ricorrente, premettendo di aver lavorato con contratti a tempo determinato part – time alle dipendenze
-
della società dal 24.9.2016 al 23.10.2016 e poi conControparte_1
successive proroghe, senza soluzione di continuità, fino al 21.1.2017, al
21.3.2017, al 20.5.2017 ed al 30.9.2017; di aver svolto sin dall'inizio la mansione di operatore ecologico, livello 2B, addetto al servizio di raccolta differenziata con impiego nel comune di Cariati;
di aver sottoscritto contratto di assunzione per n. 24 ore settimanali, con attività lavorativa da lunedì a sabato, dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e con riposo domenicale;
di esser stato successivamente inquadrato, dall'1.12.2016, con la mansione di operatore ecologico caposquadra, livello 3A con contratto di lavoro di n. 30 ore settimanali da svolgersi da lunedi a sabato, dalle ore 7 alle ore 12 e con riposo domenicale;
di avere, invero, sempre prestato la mansione di operatore ecologico caposquadra con svolgimento di attività lavorativa anche in alcune domeniche e festività: dal 24.9.2016 al 31.12.2016, dalle
5.00 alle 12.00, per sette ore al giorno;
dall'1.1.2017 al 30.6.2017, dalle
3.00 alle 13, per dieci ore giornaliere;
dall'1.7.2017 al 30.9.2017, dalle 5.00 alle 13.00, per otto ore giornaliere;
di non aver percepito compenso per il lavoro festivo e notturno svolto e di non aver usufruito di ferie né di aver percepito indennità per le ferie non godute né la tredicesima né la quattordicesima nonché il giusto trattamento di fine rapporto;
ha chiamato in giudizio la prefata società domandandone la condanna al pagamento in proprio favore di € 20.413,94 per differenze retributive (comprensivi dell'indennità per lavoro straordinario, lavoro notturno, ferie non godute,
XIII e XIV mensilità, TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o per la diversa somma da accertarsi in giudizio oltre agli accessori di legge.
Si è costituita la società resistente, la quale ha rappresentato come il ricorrente sia stato assunto con qualifica e mansioni di "operatore ecologico", categoria 2B, dalla Controparte_1 con contratto a termine decorrente dal 24.9.2016 al 23.10.2016, con un orario di lavoro di 24 ore settimanali ripartito dalle 7.00 alle 11.00, da lunedì a sabato, con riposo domenicale, prorogato con missiva del 21.10.2016 fino al 21.1.2017; di aver comunicato al ricorrente con lettera consegnata brevi manu in data
23.11.2016 che "... a decorrere dall'1.12.2016 verrà inquadrato al livello 3A con la mansione di operatore ecologico caposquadra" con variazione dell'orario di lavoro per passaggio a 30 ore settimanali svolte dal lunedi al sabato, dalle ore 7.00 alle 12.00; come predetto contratto a termine, con scadenza il 21.1.2017, sia stato prorogato fino al 21.3.2017, con lettera consegnata a mano il 20.1.2017, poi esteso con nota del 20.3.2017 al
20.5.2017 ed ancora, poi, ulteriormente prorogato con nota del 19.5.2017 fino al 30.9.2017; che il ricorrente ha sempre e solo svolto attività lavorativa nel rispetto dei giorni e degli orari previsti dal contratto sottoscritto senza alcuna attività straordinaria;
che è stata corrisposta una corretta retribuzione anche con riferimento alle festività, alle ferie maturate ma non godute, a XIIIa e XIVa mensilità ed al TFR, per come emerge da tutti i prospetti paga prodotti in atti nonché dai bonifici equivalenti alle somme corrispondenti sulle buste paga;
ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§
Dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di lavoro straordinario, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato" (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: "il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (sic Cass. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Applicando tali condivisibili principi giuridici al caso di specie, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante. Solo i testi introdotti dalla parte ricorrente, già colleghi di lavoro, hanno riferito di aver osservato un orario lavorativo maggiore rispetto a quello contrattuale, ma hanno dichiarato un orario mutevole in relazione al giro effettuato ed alle relative esigenze. Tuttavia, gli elementi di prova forniti non sono in grado di raggiungere quel grado di convincimento tale da potere ritenersi provate le pretese attoree per quanto riguarda l'entità del lavoro straordinario e la relativa quantificazione in termini di differenze retributive. Pertanto, la prefata indennità non può essere riconosciuta.
Allo stesso modo, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova, si ritiene giusto procedersi in ordine al richiesto compenso per mancato godimento di ferie e festività soppresse, rispetto a cui deve richiamarsi
Cass. Lav. 3 dicembre 2004 n. 22751 (in senso conforme Cass. Lav. 22 dicembre 2009 n. 26985), secondo cui: "Il lavoratore che agisca in
****
giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore". Quanto, invece, alle richieste avanzate a titolo di differenze retributive varie
(importi a titolo di festività, di indennità sostitutiva di ferie non godute,
XIIIa, XIVa e TFR) la società datrice di lavoro ha offerto prova dell'assolvimento dell'obbligo di corresponsione, mediante deposito delle buste paga e dell'attestazione dei bonifici effettuati.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La difficoltà dell'accertamento fattuale controverso induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Nilo Rizzo - Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-
legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO