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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/08/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 38 c.p.c. e 473 bis. 39 c.p.c. iscritto al n. 2700 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente:
TRA nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Minissale, giusta procura speciale in atti;
ricorr ente
E nata a [...] il [...], ivi residente;
CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale: “in via preliminare autorizzare lo stesso, anche inaudita altera parte, a richiedere informazioni all'INPS, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Istruzione, informazioni circa la propria figlia in ordine alle istanze presentate per suo conto, ai conti correnti alla stessa intestati e all'istituto scolastico oggi frequentato;
2)
Ammonire la madre al rispetto degli accordi di separazione omologati, coinvolgendo il padre nelle decisioni inerenti la crescita di 3) Ordinare alla madre di rendere Persona_1 conto delle somme depositate nel conto corrente intestato con la figlia e dei movimenti Per_1 presenti in detto, ovvero disporne il vincolo, secondo le disposizioni ritenute di interesse per la minore;
4) Ordinare alla sig.ra di restituire al sig. tutte le CP_1 Parte_1 somme indebitamente percepite a titolo di assegno unico e che lo stesso utilizzerà, invero ha già utilizzato, secondo gli accordi di separazione omologati. Condannare il resistente alle spese del presente procedimento”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che con decreto emesso in data 22.12.2021, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione con la sig.ra alle condizioni CP_1 indicate in ricorso, disponendo l'affidamento condiviso della figlia (nata Per_1 il 4/10/2007) e che, tra l'altro, l'assegno unico familiare fosse percepito in via esclusiva ed integrale dal sig. per favorire la frequentazione con la Pt_1 figlia;
- che la resistente aveva modificato la residenza della figlia ed effettuato un viaggio all'estero con la minore senza richiedere il consenso del padre che non ne era stato previamente informato ed inoltre aveva richiesto l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico familiare in data 30.05.2023 e della indennità di frequenza per la figlia all'INPS per alcuni disturbi di cui risulterebbe affetta;
- che la aveva aperto un rapporto di conto corrente con un CP_1 istituto bancario unitamente alla minore dove fare corrispondere la indennità senza informarne il padre che non era a conoscenza degli importi percepiti;
- che già in passato, il ricorrente era stato escluso dalle comunicazioni sul rendimento scolastico della minore ed era stato costretto a scrivere direttamente alla scuola frequentata dalla figlia;
2 - di avere acquistato un telefono alla figlia per potere avere contatti con la medesima.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 31.01.2024 è comparso il ricorrente con il difensore ed è stato sentito il ricorrente. Verificata la regolarità della notifica alla resistente, la causa è stata riservata.
In data 1.2.2024 è stata depositata ordinanza con cui è stato disposto: “- che i Servizi Sociali del comune di Civitavecchia svolgano un'indagine socio-ambientale sul nucleo materno e sulla minore, inoltrando una relazione all'intestato Ufficio entro il 10 giugno 2024; - autorizza il ricorrente a richiedere informazioni all'INPS, alla Banca
d'Italia e al Ministero dell'Istruzione, informazioni circa la propria figlia in ordine alle istanze presentate per suo conto, ai conti correnti alla stessa intestati e all'istituto scolastico attualmente frequentato dalla figlia;
- riserva ulteriori provvedimenti, anche ai sensi dell'art.
473 bis.39 c.p.c., all'esito della relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti” con rinvio della causa per esame della relazione dei Servizi Sociali del comune di
Civitavecchia all'udienza del 26 giugno 2024.
Gli assistenti sociali hanno richiesto un rinvio dell'udienza al fine di potere depositare una relazione sulle condizioni della minore e la causa è stata differita al 14 febbraio 2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 5.2.2025 il difensore del ricorrente ha richiesto un rinvio della causa in quanto non risultava depositata la relazione degli assistenti sociali.
In data 12.2.2025 è stata depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali del comune di Civitavecchia da cui è risultato che la sig.ra si è CP_1 presentata ai colloqui e ha preso contatti con il Servizio sociale scrivente esclusivamente nel momento in cui la stessa ha riscontrato problemi con la percezione dell'Assegno di Inclusione, ma che tuttavia è sempre stata sfuggente e restia all'accesso domiciliare da parte degli assistenti sociali. Inoltre, la resistente ha dichiarato di avere un convivente ma non ha consentito l'accesso domiciliare adducendo scuse in merito a presunti lavori di ristrutturazione e dunque gli assistenti sociali non hanno potuto verificare le condizioni di vita della figlia.
3 Dunque, gli assistenti sociali hanno richiesto la possibilità di apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, in quanto non è stato possibile verificare le condizioni di vita e di salute della minore Per_1
e se la stessa si trovi in una situazione di pregiudizio anche in
[...] considerazione delle patologie da cui risulterebbe affetta.
In primo luogo, il Collegio rileva che la richiesta di rinvio della causa non può essere accolta essendo onere del difensore di verificare il deposito della relazione degli assistenti sociali prima dell'udienza e tenuto conto che lo stesso avrebbe potuto depositare note di udienza entro i termini previsti.
Il Collegio, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene che debbano essere accolte le richieste del difensore del ricorrente e che vada disposta una sanzione nei confronti della resistente ex art. 473 bis. 39 c.p.c. con pagamento alla casa delle ammende di una somma di euro 500,00 avendo con le proprie condotte determinato una potenziale situazione di pregiudizio per la figlia minore. Infatti, la medesima non ha comunicato al ricorrente le notizie relative alla figlia sebbene sia stato disposto l'affidamento condiviso della minore oltre ad avere preso decisioni senza il consenso dell'ex coniuge tenendo condotte che hanno ostacolato le modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente e non ha consentito agli assistenti sociali di dare esecuzione al mandato del Tribunale verificando le condizioni della minore, che peraltro è un soggetto fragile ed affetto da disabilità, in tal modo costituendo una situazione per la medesima pregiudizievole.
Devono essere confermati i provvedimenti emessi in corso di causa con autorizzazione al ricorrente di richiedere alla banca Intesa San Paolo spa informazioni in ordine al conto corrente intestato alla minore Persona_1 in ragione della circostanza per cui la Banca d'Italia ha risposto negativamente alle richieste di informazioni non avendone la disponibilità.
Non può essere accolta la richiesta di richiedere direttamente informazioni al , in quanto inammissibile Controparte_2 nei termini suddetti, avendo il ricorrente dovuto eventualmente richiedere una modifica nelle condizioni di affidamento e collocamento della minore.
Infine, il fascicolo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di valutare la eventuale richiesta di provvedimenti a tutela della figlia minore da parte del medesimo Tribunale.
4 La soccombenza della resistente, nonostante la stessa sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 2700 del 2023, così decide:
1) autorizza il ricorrente a richiedere informazioni all'INPS, alla Banca
d'Italia e al Ministero dell'Istruzione, circa la propria figlia in ordine alle istanze presentate per suo conto, ai conti correnti alla stessa intestati e all'istituto scolastico attualmente frequentato dalla figlia;
2) autorizza il ricorrente a richiedere informazioni alla banca Intesa San
Paolo spa in ordine al conto corrente intestato alla minore Persona_1
(intestazione, numero, ed estratto conto);
3) visto l'art. 473 bis. 39 c.p.c. dispone che debba CP_1 corrispondere una sanzione amministrativa pecuniaria alla cassa delle
Ammende di euro 500,00 per i motivi sopra esposti;
4) rigetta le ulteriori richieste del ricorrente per i motivi sopra esposti;
5) dispone che il presente fascicolo sia trasmesso al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di valutare la eventuale richiesta di provvedimenti a tutela della figlia minore nata Persona_1
4/10/2007;
6) condanna alla refusione delle spese processuali in CP_1 favore di che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e Parte_1 rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 luglio 2025.
5 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 38 c.p.c. e 473 bis. 39 c.p.c. iscritto al n. 2700 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente:
TRA nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Minissale, giusta procura speciale in atti;
ricorr ente
E nata a [...] il [...], ivi residente;
CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale: “in via preliminare autorizzare lo stesso, anche inaudita altera parte, a richiedere informazioni all'INPS, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Istruzione, informazioni circa la propria figlia in ordine alle istanze presentate per suo conto, ai conti correnti alla stessa intestati e all'istituto scolastico oggi frequentato;
2)
Ammonire la madre al rispetto degli accordi di separazione omologati, coinvolgendo il padre nelle decisioni inerenti la crescita di 3) Ordinare alla madre di rendere Persona_1 conto delle somme depositate nel conto corrente intestato con la figlia e dei movimenti Per_1 presenti in detto, ovvero disporne il vincolo, secondo le disposizioni ritenute di interesse per la minore;
4) Ordinare alla sig.ra di restituire al sig. tutte le CP_1 Parte_1 somme indebitamente percepite a titolo di assegno unico e che lo stesso utilizzerà, invero ha già utilizzato, secondo gli accordi di separazione omologati. Condannare il resistente alle spese del presente procedimento”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che con decreto emesso in data 22.12.2021, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione con la sig.ra alle condizioni CP_1 indicate in ricorso, disponendo l'affidamento condiviso della figlia (nata Per_1 il 4/10/2007) e che, tra l'altro, l'assegno unico familiare fosse percepito in via esclusiva ed integrale dal sig. per favorire la frequentazione con la Pt_1 figlia;
- che la resistente aveva modificato la residenza della figlia ed effettuato un viaggio all'estero con la minore senza richiedere il consenso del padre che non ne era stato previamente informato ed inoltre aveva richiesto l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico familiare in data 30.05.2023 e della indennità di frequenza per la figlia all'INPS per alcuni disturbi di cui risulterebbe affetta;
- che la aveva aperto un rapporto di conto corrente con un CP_1 istituto bancario unitamente alla minore dove fare corrispondere la indennità senza informarne il padre che non era a conoscenza degli importi percepiti;
- che già in passato, il ricorrente era stato escluso dalle comunicazioni sul rendimento scolastico della minore ed era stato costretto a scrivere direttamente alla scuola frequentata dalla figlia;
2 - di avere acquistato un telefono alla figlia per potere avere contatti con la medesima.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 31.01.2024 è comparso il ricorrente con il difensore ed è stato sentito il ricorrente. Verificata la regolarità della notifica alla resistente, la causa è stata riservata.
In data 1.2.2024 è stata depositata ordinanza con cui è stato disposto: “- che i Servizi Sociali del comune di Civitavecchia svolgano un'indagine socio-ambientale sul nucleo materno e sulla minore, inoltrando una relazione all'intestato Ufficio entro il 10 giugno 2024; - autorizza il ricorrente a richiedere informazioni all'INPS, alla Banca
d'Italia e al Ministero dell'Istruzione, informazioni circa la propria figlia in ordine alle istanze presentate per suo conto, ai conti correnti alla stessa intestati e all'istituto scolastico attualmente frequentato dalla figlia;
- riserva ulteriori provvedimenti, anche ai sensi dell'art.
473 bis.39 c.p.c., all'esito della relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti” con rinvio della causa per esame della relazione dei Servizi Sociali del comune di
Civitavecchia all'udienza del 26 giugno 2024.
Gli assistenti sociali hanno richiesto un rinvio dell'udienza al fine di potere depositare una relazione sulle condizioni della minore e la causa è stata differita al 14 febbraio 2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 5.2.2025 il difensore del ricorrente ha richiesto un rinvio della causa in quanto non risultava depositata la relazione degli assistenti sociali.
In data 12.2.2025 è stata depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali del comune di Civitavecchia da cui è risultato che la sig.ra si è CP_1 presentata ai colloqui e ha preso contatti con il Servizio sociale scrivente esclusivamente nel momento in cui la stessa ha riscontrato problemi con la percezione dell'Assegno di Inclusione, ma che tuttavia è sempre stata sfuggente e restia all'accesso domiciliare da parte degli assistenti sociali. Inoltre, la resistente ha dichiarato di avere un convivente ma non ha consentito l'accesso domiciliare adducendo scuse in merito a presunti lavori di ristrutturazione e dunque gli assistenti sociali non hanno potuto verificare le condizioni di vita della figlia.
3 Dunque, gli assistenti sociali hanno richiesto la possibilità di apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, in quanto non è stato possibile verificare le condizioni di vita e di salute della minore Per_1
e se la stessa si trovi in una situazione di pregiudizio anche in
[...] considerazione delle patologie da cui risulterebbe affetta.
In primo luogo, il Collegio rileva che la richiesta di rinvio della causa non può essere accolta essendo onere del difensore di verificare il deposito della relazione degli assistenti sociali prima dell'udienza e tenuto conto che lo stesso avrebbe potuto depositare note di udienza entro i termini previsti.
Il Collegio, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene che debbano essere accolte le richieste del difensore del ricorrente e che vada disposta una sanzione nei confronti della resistente ex art. 473 bis. 39 c.p.c. con pagamento alla casa delle ammende di una somma di euro 500,00 avendo con le proprie condotte determinato una potenziale situazione di pregiudizio per la figlia minore. Infatti, la medesima non ha comunicato al ricorrente le notizie relative alla figlia sebbene sia stato disposto l'affidamento condiviso della minore oltre ad avere preso decisioni senza il consenso dell'ex coniuge tenendo condotte che hanno ostacolato le modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente e non ha consentito agli assistenti sociali di dare esecuzione al mandato del Tribunale verificando le condizioni della minore, che peraltro è un soggetto fragile ed affetto da disabilità, in tal modo costituendo una situazione per la medesima pregiudizievole.
Devono essere confermati i provvedimenti emessi in corso di causa con autorizzazione al ricorrente di richiedere alla banca Intesa San Paolo spa informazioni in ordine al conto corrente intestato alla minore Persona_1 in ragione della circostanza per cui la Banca d'Italia ha risposto negativamente alle richieste di informazioni non avendone la disponibilità.
Non può essere accolta la richiesta di richiedere direttamente informazioni al , in quanto inammissibile Controparte_2 nei termini suddetti, avendo il ricorrente dovuto eventualmente richiedere una modifica nelle condizioni di affidamento e collocamento della minore.
Infine, il fascicolo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di valutare la eventuale richiesta di provvedimenti a tutela della figlia minore da parte del medesimo Tribunale.
4 La soccombenza della resistente, nonostante la stessa sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 2700 del 2023, così decide:
1) autorizza il ricorrente a richiedere informazioni all'INPS, alla Banca
d'Italia e al Ministero dell'Istruzione, circa la propria figlia in ordine alle istanze presentate per suo conto, ai conti correnti alla stessa intestati e all'istituto scolastico attualmente frequentato dalla figlia;
2) autorizza il ricorrente a richiedere informazioni alla banca Intesa San
Paolo spa in ordine al conto corrente intestato alla minore Persona_1
(intestazione, numero, ed estratto conto);
3) visto l'art. 473 bis. 39 c.p.c. dispone che debba CP_1 corrispondere una sanzione amministrativa pecuniaria alla cassa delle
Ammende di euro 500,00 per i motivi sopra esposti;
4) rigetta le ulteriori richieste del ricorrente per i motivi sopra esposti;
5) dispone che il presente fascicolo sia trasmesso al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di valutare la eventuale richiesta di provvedimenti a tutela della figlia minore nata Persona_1
4/10/2007;
6) condanna alla refusione delle spese processuali in CP_1 favore di che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e Parte_1 rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 luglio 2025.
5 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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