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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 50/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 50/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Palestro n. 10;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
MO EF e OT BE e con domicilio eletto presso il loro studio in Melegnano (MI), Via Medici n. 10;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la Sig.ra proponeva innanzi a questo Parte_1
Tribunale ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa di costituzione del 28.4.2025 parte resistente eccepiva, considerata la presenza di figli minori e il disposto normativo di cui all'art. 473 bis 11 c.p.c.,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lodi, luogo di residenza effettiva dei figli minori e;
Persona_1 Persona_2
pag. 1 di 3 Ciò premesso, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Lodi.
Invero, l'art. 473 bis.47 c.p.c. prevede espressamente che “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui
l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Ed invero, l'art. 473 bis 11 dispone: “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale”.
Ebbene, non è constatato che i figli siano residenti solo anagraficamente presso il Comune di Roncaro e che, invece, abitino stabilmente a Melegnano (MI) con il padre, luogo del resto, in cui è stato notificato il ricorso.
Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale di questo Ufficio, in favore del
Tribunale di Lodi.
All'udienza del 27.5.2025 parte ricorrente aderiva all'eccezione proposta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Stante l'adesione della ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, il Collegio ritiene di condannare la ricorrente a rifondere al resistente le spese legali del presente procedimento con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva, liquidate nella somma di € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed I.V.A. se e come dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 50/2025 R.G. promossa da contro , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
P.M.:
pag. 2 di 3 - dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente il
Tribunale di Lodi;
- assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
- condannare la ricorrente a rifondere al resistente Parte_1 CP_1
le spese legali del presente procedimento con riferimento alla fase di studio e
[...] alla fase introduttiva, liquidate nella somma di € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed I.V.A. se e come dovuta per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 07.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 50/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 50/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Palestro n. 10;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
MO EF e OT BE e con domicilio eletto presso il loro studio in Melegnano (MI), Via Medici n. 10;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la Sig.ra proponeva innanzi a questo Parte_1
Tribunale ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa di costituzione del 28.4.2025 parte resistente eccepiva, considerata la presenza di figli minori e il disposto normativo di cui all'art. 473 bis 11 c.p.c.,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lodi, luogo di residenza effettiva dei figli minori e;
Persona_1 Persona_2
pag. 1 di 3 Ciò premesso, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Lodi.
Invero, l'art. 473 bis.47 c.p.c. prevede espressamente che “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui
l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Ed invero, l'art. 473 bis 11 dispone: “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale”.
Ebbene, non è constatato che i figli siano residenti solo anagraficamente presso il Comune di Roncaro e che, invece, abitino stabilmente a Melegnano (MI) con il padre, luogo del resto, in cui è stato notificato il ricorso.
Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale di questo Ufficio, in favore del
Tribunale di Lodi.
All'udienza del 27.5.2025 parte ricorrente aderiva all'eccezione proposta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Stante l'adesione della ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, il Collegio ritiene di condannare la ricorrente a rifondere al resistente le spese legali del presente procedimento con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva, liquidate nella somma di € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed I.V.A. se e come dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 50/2025 R.G. promossa da contro , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
P.M.:
pag. 2 di 3 - dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente il
Tribunale di Lodi;
- assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
- condannare la ricorrente a rifondere al resistente Parte_1 CP_1
le spese legali del presente procedimento con riferimento alla fase di studio e
[...] alla fase introduttiva, liquidate nella somma di € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed I.V.A. se e come dovuta per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 07.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3