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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
ON Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3284/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Parte_1
Ganci
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.8.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato attività di docenza per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo in forza di contratti a tempo determinato, esponeva che nei giorni in cui non si erano svolte le lezioni ma rientranti comunque nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, destinato alle attività didattiche di cui all'art. 74, comma 2, del D. Lgs. n.
297/1994, era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche funzionali all'insegnamento e di aver dunque prestato servizio, per ciascun anno, per il numero di giorni analiticamente indicati in
1 ricorso maturando il diritto a fruire dei correlati giorni di ferie come specificamente esposto per ciascuna annualità.
Deduceva di aver in concreto fruito per le annualità scolastiche qui di interesse dei giorni di ferie specificati in ricorso e, lamentando violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL 2006-2018, dell'articolo 1, comma 54, della L. n.
228/2012, dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 nonchè dell'art. 74 del T.U
n. 297/1994 e degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007, dopo aver richiamato a sostegno precedenti di legittimità e pronuncia della CGUE, assumeva il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non richiesti e, quindi, non fruiti come indicati in ricorso evidenziando che, benché non avesse chiesto di fruire delle ferie residue, i dirigenti scolastici non l'avevano invitato a fruirne o, ancor meno, informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Sosteneva quindi di essere rimasto creditore a titolo di indennità sostitutiva di ferie dell'importo precisato come da riportata tabella di calcolo e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
5.597,29 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo […]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che la mancata fruizione delle ferie non era imputabile agli Istituti scolastici interessati ma al docente che, pur informato, non aveva chiesto di poter fruire di tutti i giorni di ferie maturati scegliendo di presentare richiesta solo per alcuni giorni.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
2 Premesso che, in punto di fatto, l'attività di docenza indicata in ricorso non è contestata ed è documentalmente provata (cfr. stato matricolare in fasc. ricorrente e MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con ordinanza n. 14268/2022, ha affermato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
La Corte di legittimità, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia RA
ON rese il 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), ha evidenziando che questa
“[..] nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di
3 tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire — del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte
Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva [..]”.
Il principio affermato dal giudice apicale è stato confermato dalle successive pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass n. 21780/2022; Cass. n. 8803/2023;
Cass. n. 17643/2023; Cass. n. 16715/2024; Cass. n. 13440/2204, Cass. n.
13447/2024; Cass. n. 15445/2024) sicchè a tali coordinate ermeneutiche deve qui farsi riferimento.
4 Ebbene, nella specie il convenuto ha dedotto (cfr. pagg.
2-3 della CP_1 memoria) che i dirigenti scolastici hanno, nelle varie annualità che qui rilevano, emanato le circolari relative alla fruizione delle ferie ma - come correttamente rileva parte ricorrente con le note scritte - le comunicazioni del dirigente scolastico prodotte dalla parte resistente difettano dell'elemento ritenuto essenziale per la CGUE e per i giudici di legittimità, ossia dell'avviso al docente relativo alla perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie.
La domanda deve quindi essere accolta e, non essendovi specifiche contestazioni né sulle giornate di ferie maturate e non godute in ciascuna annualità scolastica qui di interesse per come dedotte in ricorso, né sul quantum preteso, il convenuto deve, quindi, essere condannato al CP_1 pagamento, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, dell'importo di € 5.597,29 oltre interessi dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, dell'importo di € 5.597,29 oltre interessi dalla debenza al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
ON Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3284/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Parte_1
Ganci
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.8.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato attività di docenza per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo in forza di contratti a tempo determinato, esponeva che nei giorni in cui non si erano svolte le lezioni ma rientranti comunque nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, destinato alle attività didattiche di cui all'art. 74, comma 2, del D. Lgs. n.
297/1994, era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche funzionali all'insegnamento e di aver dunque prestato servizio, per ciascun anno, per il numero di giorni analiticamente indicati in
1 ricorso maturando il diritto a fruire dei correlati giorni di ferie come specificamente esposto per ciascuna annualità.
Deduceva di aver in concreto fruito per le annualità scolastiche qui di interesse dei giorni di ferie specificati in ricorso e, lamentando violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL 2006-2018, dell'articolo 1, comma 54, della L. n.
228/2012, dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 nonchè dell'art. 74 del T.U
n. 297/1994 e degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007, dopo aver richiamato a sostegno precedenti di legittimità e pronuncia della CGUE, assumeva il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non richiesti e, quindi, non fruiti come indicati in ricorso evidenziando che, benché non avesse chiesto di fruire delle ferie residue, i dirigenti scolastici non l'avevano invitato a fruirne o, ancor meno, informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Sosteneva quindi di essere rimasto creditore a titolo di indennità sostitutiva di ferie dell'importo precisato come da riportata tabella di calcolo e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
5.597,29 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo […]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che la mancata fruizione delle ferie non era imputabile agli Istituti scolastici interessati ma al docente che, pur informato, non aveva chiesto di poter fruire di tutti i giorni di ferie maturati scegliendo di presentare richiesta solo per alcuni giorni.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
2 Premesso che, in punto di fatto, l'attività di docenza indicata in ricorso non è contestata ed è documentalmente provata (cfr. stato matricolare in fasc. ricorrente e MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con ordinanza n. 14268/2022, ha affermato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
La Corte di legittimità, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia RA
ON rese il 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), ha evidenziando che questa
“[..] nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di
3 tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire — del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte
Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva [..]”.
Il principio affermato dal giudice apicale è stato confermato dalle successive pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass n. 21780/2022; Cass. n. 8803/2023;
Cass. n. 17643/2023; Cass. n. 16715/2024; Cass. n. 13440/2204, Cass. n.
13447/2024; Cass. n. 15445/2024) sicchè a tali coordinate ermeneutiche deve qui farsi riferimento.
4 Ebbene, nella specie il convenuto ha dedotto (cfr. pagg.
2-3 della CP_1 memoria) che i dirigenti scolastici hanno, nelle varie annualità che qui rilevano, emanato le circolari relative alla fruizione delle ferie ma - come correttamente rileva parte ricorrente con le note scritte - le comunicazioni del dirigente scolastico prodotte dalla parte resistente difettano dell'elemento ritenuto essenziale per la CGUE e per i giudici di legittimità, ossia dell'avviso al docente relativo alla perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie.
La domanda deve quindi essere accolta e, non essendovi specifiche contestazioni né sulle giornate di ferie maturate e non godute in ciascuna annualità scolastica qui di interesse per come dedotte in ricorso, né sul quantum preteso, il convenuto deve, quindi, essere condannato al CP_1 pagamento, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, dell'importo di € 5.597,29 oltre interessi dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, dell'importo di € 5.597,29 oltre interessi dalla debenza al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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