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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 815/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 15.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 15.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
considerato che
l'udienza del 15.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA DE PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 815/2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace - opposizione ordinanza ingiunzione, vertente tra
(P. IVA , in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Sant'Anastasia al Corso Umberto I n. 23 presso lo studio dell'avv. Luigi Barone (C.F. ) che la rap- C.F._1 presenta e difende, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
[...]
Controparte_6
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
15.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
, in primo grado, con atto di citazione in opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Controparte_7
, la , il il
[...] Controparte_8 Controparte_3 [...]
la , il il Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6
avverso gli estratti ruoli e 8 cartelle ad essi sottese: -1) Controparte_6 la cartella n. 02820110038232659 e relativo ruolo n. 4841/2011 dell'importo pari
2
ad euro 214,42 relativa a sanz. amm. l.689/81 emessa dall' ente impositore
[...] ora -2) la cartella esatto- Controparte_9 Controparte_4 riale n.02820120021590288 e relativo ruolo n. 5135/2012 dell'importo pari ad euro 1.644,47 relativa Contravv. cod. strada l.689/81 emessa dall' ente imposito- re -3) la cartella esattoriale n. Controparte_10
02820130010270050 e relativo ruolo n. 2528/2013 dell'importo pari ad euro
172,07 relativa Contravv.cod.strada l.689/81, emessa dall'ente impositore Prefet- tura di II uff. depenalizzazione;
- 4) la cartella esattoriale CP_3
n.02820130015898267 e relativo ruolo n. 7030/2012 dell'importo pari ad euro
3.725,29 relativa a Contravv. cod. strada l.689/81 emessa dall'ente impositore
; -5) la cartella esattoriale n.02820130028951023 e relativo Controparte_5 ruolo n. 6221/2013 dell'importo pari ad euro 654,84 relativa Contravv. cod.strada l.689/81 emessa dall' ente impositore -6) la cartella Controparte_6 esattoriale n.02820140008800532 e relativo ruolo n. 7831/2013 dell'importo pari ad euro 1.013,84 relativa Contravv. cod. strada l.689/81emessa dall'ente imposi- tore -7) la cartella esattoriale n.02820140011275948 e Controparte_6 relativo ruolo n. 1027/2014 dell'importo pari ad euro 630,53 relativa Contravv. cod. strada l.689/81emessa dall'ente impositore;
-8) la car- Controparte_5 tella esattoriale n.02820140034935552 e relativo ruolo n. 5078/2014 dell'importo pari ad euro 675,15 relativa Contravv. cod. strada l.689/81emessa dall'ente impo- sitore Comune di Melito di Napoli-polizia urbana per l'importo complessivo di €
20.000,00.
L'attore ha precisato di essere venuto a conoscenza delle cartelle solo in seguito alla richiesta degli estratti di ruolo, eccependo l'omessa notifica degli atti e la prescrizione quinquennale. Il Giudice, dott. Palmesano, accoglieva la domanda proposta, annullando i titoli esecutivi relativi al ruolo, con condanna alle spese di giudizio. CP_1 Avverso detta pronuncia l' ha proposto il presente appello.
A fondamento del gravame, l'appellante ha evidenziato che la sentenza emessa in primo grado è viziata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pro- nunciarsi in merito alla cartella n.02820140008800532 ex art 112 c.p.c., e nella parte in cui ha omesso di indicare il quale ente costituito in Controparte_6 primo grado.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che l'attore in primo grado ha chiesto di ac- certare l'omessa notifica e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione,
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mente il giudice si è pronunciato su un fatto non dedotto né contestato (l'ente im- positore rimanendo contumace non ha fornito la prova che il verbale di contrav- venzione sia stato notificato), ritenendo così violato il principio della corrispon- denza tra chiesto e pronunciato. CP_1
L ha poi evidenziato come il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi in merito a questioni preliminari da essa sollevate, con particolare riferimento all'eccezione di inammissibilità per l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali contestate al signor prima della data riportata sull'estratto ruolo impu- CP_1 gnato. Ed ancora, l'appellante ha evidenziato che, nonostante la notifica di tutte le cartelle esattoriali, il Giudice di pace le ha annullate, senza motivare la sua de- cisione e senza analizzare la documentazione allegata nel fascicolo di primo gra- do.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa dichiarazione di proponibilità, procedibilità ed ammissibilità dell'appello, così provvedere: • Revocare, annullare e/o modificare la sentenza per omessa pronuncia, errata o omessa motivazione anche con ri- guardo alle spese processuali, resa dal Giudice di Pace di S. MA Capua Vete- re in persona del Giudice, dott. Palmesano avente n. 5669/2022, depositata il
15/07/2022 e resa pubblica, non notificata, rigettando la domanda proposta dal sig. siccome inammissibile, nulla e non prescritta relativamente alle CP_1 cartelle esattoriali, nonché la correttezza dell'operato dell' Controparte_12
. • Dichiarare l'utilizzabilità dei documenti ritualmente prodotti
[...] dall' in primo grado e per l'effetto statuire l'infondatezza di tutte le ecce- Pt_1 zioni formulate dal •Condannare il sig. o chi di dovere, al pa- CP_1 CP_1 gamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia di , della Controparte_1 CP_2
del della
[...] Controparte_3 Controparte_4 della , del e del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
i quali non si sono costituiti nel presente giudizio, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi abbiano ricevuto la notifica dell'atto introduttivo.
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazio-
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ne della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando al- tresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ri- cordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclu- de al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressa- mente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicen- da nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscetti- bili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sen- tenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del princi- pio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n.
9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approc- cio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto ope-
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rativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da tratta- re, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigen- ze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamen- te subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
(Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò porto, l'appello è fondato e va accolto, essendo fondato il motivo di appello relativo all'inammissibilità dell'opposizione, per l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali contestate al signor prima della data riportata sull'estratto CP_1 ruolo impugnato.
Giova premettere che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere il risultato utile giuridicamente apprezzabile e non al- trimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice, pertanto, costi- tuisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (si veda Cass.
19268\16). Ciò esclude, come ha analiticamente chiarito la Cassazione,
l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. La suprema Corte, rapportandosi a quanto affermato dalle sezioni unite n.19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con tale pronuncia, ha chiarito, invero, l'inammissibilità dell'opposizione allorché pren- dendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, attraver- so l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quin- di dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti. In tale si- tuazione, l'opposizione gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell'invalidità della notifica di essa. Diverso è invece il caso in cui il contribuen- te, (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito, pur in assenza di attività esecuti- va da parte dell'amministrazione (Cfr. Cass. Civ. 20618\2016).Pertanto, ad esse- re ammissibile è l'impugnazione della cartella di esattoriale - la cui esistenza ri- sulti da un estratto di ruolo rilasciato autonomamente dal concessionario per la ri- scossione su richiesta del debitore – a prescindere dalla notificazione di essa con-
6
giuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente spieghi deduzioni av- verso la cartella e se, dall'altro verso il concessionario, abbia dimostrato di aver azionato il credito di cui in cartella, sebbene prescritto.
Nel caso di specie, la doglianza di (in primo grado), come so- Controparte_1 pra già rilevato, atteneva alla presenza di un estratto di ruolo che indica la posta creditoria come sospesa, con la richiesta, dunque, di un accertamento negativo dell'esistenza del credito. È, quindi, palese che l'opposizione spiegata rivesta il carattere di azione di mero accertamento dell'inesistenza del credito per prescri- zione.
Di conseguenza, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministra- zione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né minacciata alcuna azione esecutiva ed in quanto tale accer- tamento non rappresenta l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositi- va dell'amministrazione (cfr. Cass. 20618/16): ben avrebbe potuto, infatti, il debi- tore rivolgersi direttamente all'amministrazione creditrice, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), attività di cui però non vi è traccia in atti.
Da ultimo, giova richiamare la recente decisione della Suprema Corte, n. 6166 del 2019, la quale dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 229 46 del
10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), ha chia- rito che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esistenza quantomeno della minac- cia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di specie, difetta e che è ben possibile, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela, mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coatti- va.
In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impu- gnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giu- stifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente ap- prenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esatto-
7
riale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della noti- fica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in man- canza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire. Per completezza, si osserva che la giurisprudenza di legitti- mità si è posta nel solco tracciato dalla sentenza c.d. “manifesto” ovvero la citata pronuncia a Sezioni Unite del 2015 con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (ex plurimis, Cass., sez. 6-5, 21 gennaio 2022, n. 1971; Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587; Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508;
Cass., sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n.
38964; Cass., sez. 5, 22 novembre 2021, n. 36013). Deve, inoltre, evidenziarsi come “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'inte- resse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso
l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (cfr. Cassazione
6723/2019).
In ultimo, sempre la giurisprudenza di merito ha chiarito che “la predetta genera- le impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude la necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, deve comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa credito- ria dal ruolo. In tale fattispecie, è astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorre in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantag- gio derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire” (cfr. Tribunale Torre Annunziata 2542/2021); svantaggio derivante dall'esposizione debitoria cui l'appellato ha fatto solo ac- cenno in prime cure peraltro in termini assolutamente generici.
Va, infine, osservato anche che in forza del nuovo art. 12 comma 4-bis D.P.R.
602/1973 “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di paga-
8
mento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impu- gnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'i- scrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Mi- nistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle veri- fiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, norma già applicabile ai procedimenti pendenti, come chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi penden- ti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. ex multis
Cassazione n. 27227/2023 conforme a Cassazione SS.UU. n. 26283/2022).
Per tutto quanto fin qui argomentato, ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza gravata, atteso che la domanda proposta in prime cure de- ve ritenersi inammissibile.
Il motivo d'appello esaminato assorbe ogni altra questione prospettata.
Le spese
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). CP_1 Nel caso di spese le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra e
Dette spese si liquidano in dispositivo, tenendo conto delle questioni CP_1 trattate e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Vanno invece compensate nei rapporti tra tutte le altre parti processuali, in ragione della condotta processuale delle stesse ed, in particolare, della mancata costituzione nel presente grado di giudizio.
9
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• dichiara la contumacia di , della del Controparte_1 Controparte_2
della della Controparte_3 Controparte_4 [...]
, del e del Controparte_13 Controparte_6 Controparte_6
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammis- sibile l'opposizione proposta in primo grado da , con con- Controparte_1 ferma delle cartelle impugnate (tutte analiticamente riportate nella premessa del presente provvedimento e nell'atto di appello);
• condanna , al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per com- pensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e
CPA come per legge;
• condanna , al pagamento, in favore dell'odierna appel- Controparte_1 lante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 762,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge,
IVA e CPA come per legge;
• compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tut- te le altre parti processuali.
Santa MA Capua Vetere, 16.12.2025.
Il Giudice
MA DE PR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 15.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 15.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
considerato che
l'udienza del 15.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA DE PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 815/2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace - opposizione ordinanza ingiunzione, vertente tra
(P. IVA , in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Sant'Anastasia al Corso Umberto I n. 23 presso lo studio dell'avv. Luigi Barone (C.F. ) che la rap- C.F._1 presenta e difende, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
[...]
Controparte_6
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
15.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
, in primo grado, con atto di citazione in opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Controparte_7
, la , il il
[...] Controparte_8 Controparte_3 [...]
la , il il Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6
avverso gli estratti ruoli e 8 cartelle ad essi sottese: -1) Controparte_6 la cartella n. 02820110038232659 e relativo ruolo n. 4841/2011 dell'importo pari
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ad euro 214,42 relativa a sanz. amm. l.689/81 emessa dall' ente impositore
[...] ora -2) la cartella esatto- Controparte_9 Controparte_4 riale n.02820120021590288 e relativo ruolo n. 5135/2012 dell'importo pari ad euro 1.644,47 relativa Contravv. cod. strada l.689/81 emessa dall' ente imposito- re -3) la cartella esattoriale n. Controparte_10
02820130010270050 e relativo ruolo n. 2528/2013 dell'importo pari ad euro
172,07 relativa Contravv.cod.strada l.689/81, emessa dall'ente impositore Prefet- tura di II uff. depenalizzazione;
- 4) la cartella esattoriale CP_3
n.02820130015898267 e relativo ruolo n. 7030/2012 dell'importo pari ad euro
3.725,29 relativa a Contravv. cod. strada l.689/81 emessa dall'ente impositore
; -5) la cartella esattoriale n.02820130028951023 e relativo Controparte_5 ruolo n. 6221/2013 dell'importo pari ad euro 654,84 relativa Contravv. cod.strada l.689/81 emessa dall' ente impositore -6) la cartella Controparte_6 esattoriale n.02820140008800532 e relativo ruolo n. 7831/2013 dell'importo pari ad euro 1.013,84 relativa Contravv. cod. strada l.689/81emessa dall'ente imposi- tore -7) la cartella esattoriale n.02820140011275948 e Controparte_6 relativo ruolo n. 1027/2014 dell'importo pari ad euro 630,53 relativa Contravv. cod. strada l.689/81emessa dall'ente impositore;
-8) la car- Controparte_5 tella esattoriale n.02820140034935552 e relativo ruolo n. 5078/2014 dell'importo pari ad euro 675,15 relativa Contravv. cod. strada l.689/81emessa dall'ente impo- sitore Comune di Melito di Napoli-polizia urbana per l'importo complessivo di €
20.000,00.
L'attore ha precisato di essere venuto a conoscenza delle cartelle solo in seguito alla richiesta degli estratti di ruolo, eccependo l'omessa notifica degli atti e la prescrizione quinquennale. Il Giudice, dott. Palmesano, accoglieva la domanda proposta, annullando i titoli esecutivi relativi al ruolo, con condanna alle spese di giudizio. CP_1 Avverso detta pronuncia l' ha proposto il presente appello.
A fondamento del gravame, l'appellante ha evidenziato che la sentenza emessa in primo grado è viziata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pro- nunciarsi in merito alla cartella n.02820140008800532 ex art 112 c.p.c., e nella parte in cui ha omesso di indicare il quale ente costituito in Controparte_6 primo grado.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che l'attore in primo grado ha chiesto di ac- certare l'omessa notifica e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione,
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mente il giudice si è pronunciato su un fatto non dedotto né contestato (l'ente im- positore rimanendo contumace non ha fornito la prova che il verbale di contrav- venzione sia stato notificato), ritenendo così violato il principio della corrispon- denza tra chiesto e pronunciato. CP_1
L ha poi evidenziato come il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi in merito a questioni preliminari da essa sollevate, con particolare riferimento all'eccezione di inammissibilità per l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali contestate al signor prima della data riportata sull'estratto ruolo impu- CP_1 gnato. Ed ancora, l'appellante ha evidenziato che, nonostante la notifica di tutte le cartelle esattoriali, il Giudice di pace le ha annullate, senza motivare la sua de- cisione e senza analizzare la documentazione allegata nel fascicolo di primo gra- do.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa dichiarazione di proponibilità, procedibilità ed ammissibilità dell'appello, così provvedere: • Revocare, annullare e/o modificare la sentenza per omessa pronuncia, errata o omessa motivazione anche con ri- guardo alle spese processuali, resa dal Giudice di Pace di S. MA Capua Vete- re in persona del Giudice, dott. Palmesano avente n. 5669/2022, depositata il
15/07/2022 e resa pubblica, non notificata, rigettando la domanda proposta dal sig. siccome inammissibile, nulla e non prescritta relativamente alle CP_1 cartelle esattoriali, nonché la correttezza dell'operato dell' Controparte_12
. • Dichiarare l'utilizzabilità dei documenti ritualmente prodotti
[...] dall' in primo grado e per l'effetto statuire l'infondatezza di tutte le ecce- Pt_1 zioni formulate dal •Condannare il sig. o chi di dovere, al pa- CP_1 CP_1 gamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia di , della Controparte_1 CP_2
del della
[...] Controparte_3 Controparte_4 della , del e del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
i quali non si sono costituiti nel presente giudizio, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi abbiano ricevuto la notifica dell'atto introduttivo.
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazio-
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ne della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando al- tresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ri- cordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclu- de al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressa- mente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicen- da nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscetti- bili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sen- tenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del princi- pio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n.
9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approc- cio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto ope-
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rativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da tratta- re, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigen- ze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamen- te subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
(Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò porto, l'appello è fondato e va accolto, essendo fondato il motivo di appello relativo all'inammissibilità dell'opposizione, per l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali contestate al signor prima della data riportata sull'estratto CP_1 ruolo impugnato.
Giova premettere che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere il risultato utile giuridicamente apprezzabile e non al- trimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice, pertanto, costi- tuisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (si veda Cass.
19268\16). Ciò esclude, come ha analiticamente chiarito la Cassazione,
l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. La suprema Corte, rapportandosi a quanto affermato dalle sezioni unite n.19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con tale pronuncia, ha chiarito, invero, l'inammissibilità dell'opposizione allorché pren- dendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, attraver- so l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quin- di dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti. In tale si- tuazione, l'opposizione gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa dell'invalidità della notifica di essa. Diverso è invece il caso in cui il contribuen- te, (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito, pur in assenza di attività esecuti- va da parte dell'amministrazione (Cfr. Cass. Civ. 20618\2016).Pertanto, ad esse- re ammissibile è l'impugnazione della cartella di esattoriale - la cui esistenza ri- sulti da un estratto di ruolo rilasciato autonomamente dal concessionario per la ri- scossione su richiesta del debitore – a prescindere dalla notificazione di essa con-
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giuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente spieghi deduzioni av- verso la cartella e se, dall'altro verso il concessionario, abbia dimostrato di aver azionato il credito di cui in cartella, sebbene prescritto.
Nel caso di specie, la doglianza di (in primo grado), come so- Controparte_1 pra già rilevato, atteneva alla presenza di un estratto di ruolo che indica la posta creditoria come sospesa, con la richiesta, dunque, di un accertamento negativo dell'esistenza del credito. È, quindi, palese che l'opposizione spiegata rivesta il carattere di azione di mero accertamento dell'inesistenza del credito per prescri- zione.
Di conseguenza, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministra- zione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né minacciata alcuna azione esecutiva ed in quanto tale accer- tamento non rappresenta l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositi- va dell'amministrazione (cfr. Cass. 20618/16): ben avrebbe potuto, infatti, il debi- tore rivolgersi direttamente all'amministrazione creditrice, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), attività di cui però non vi è traccia in atti.
Da ultimo, giova richiamare la recente decisione della Suprema Corte, n. 6166 del 2019, la quale dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 229 46 del
10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), ha chia- rito che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esistenza quantomeno della minac- cia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di specie, difetta e che è ben possibile, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela, mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coatti- va.
In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impu- gnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giu- stifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente ap- prenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esatto-
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riale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della noti- fica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in man- canza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire. Per completezza, si osserva che la giurisprudenza di legitti- mità si è posta nel solco tracciato dalla sentenza c.d. “manifesto” ovvero la citata pronuncia a Sezioni Unite del 2015 con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (ex plurimis, Cass., sez. 6-5, 21 gennaio 2022, n. 1971; Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587; Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508;
Cass., sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n.
38964; Cass., sez. 5, 22 novembre 2021, n. 36013). Deve, inoltre, evidenziarsi come “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'inte- resse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso
l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (cfr. Cassazione
6723/2019).
In ultimo, sempre la giurisprudenza di merito ha chiarito che “la predetta genera- le impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude la necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, deve comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa credito- ria dal ruolo. In tale fattispecie, è astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorre in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantag- gio derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire” (cfr. Tribunale Torre Annunziata 2542/2021); svantaggio derivante dall'esposizione debitoria cui l'appellato ha fatto solo ac- cenno in prime cure peraltro in termini assolutamente generici.
Va, infine, osservato anche che in forza del nuovo art. 12 comma 4-bis D.P.R.
602/1973 “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di paga-
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mento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impu- gnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'i- scrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Mi- nistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle veri- fiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, norma già applicabile ai procedimenti pendenti, come chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi penden- ti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. ex multis
Cassazione n. 27227/2023 conforme a Cassazione SS.UU. n. 26283/2022).
Per tutto quanto fin qui argomentato, ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza gravata, atteso che la domanda proposta in prime cure de- ve ritenersi inammissibile.
Il motivo d'appello esaminato assorbe ogni altra questione prospettata.
Le spese
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). CP_1 Nel caso di spese le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra e
Dette spese si liquidano in dispositivo, tenendo conto delle questioni CP_1 trattate e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Vanno invece compensate nei rapporti tra tutte le altre parti processuali, in ragione della condotta processuale delle stesse ed, in particolare, della mancata costituzione nel presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• dichiara la contumacia di , della del Controparte_1 Controparte_2
della della Controparte_3 Controparte_4 [...]
, del e del Controparte_13 Controparte_6 Controparte_6
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammis- sibile l'opposizione proposta in primo grado da , con con- Controparte_1 ferma delle cartelle impugnate (tutte analiticamente riportate nella premessa del presente provvedimento e nell'atto di appello);
• condanna , al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per com- pensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e
CPA come per legge;
• condanna , al pagamento, in favore dell'odierna appel- Controparte_1 lante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 762,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge,
IVA e CPA come per legge;
• compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tut- te le altre parti processuali.
Santa MA Capua Vetere, 16.12.2025.
Il Giudice
MA DE PR
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