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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 545/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 673/2022 emessa il 10.02.2022 e pubblicata il 17.02.2022
TRA
, in Parte_1
persona del curatore (Avv.to Mangone Eugenio)
(appellante)
E
(Avv.ti Mario Spinelli e Alessandra Spinelli) CP_1
(appellato)
All'udienza del 19.11.2024 la Corte ha riservato la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2014 la
[...]
conveniva in giudizio il dott. per Parte_1 CP_1
ottenere la condanna alla restituzione della somma di euro 149.760,00, oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni conseguenti ai reati di ricettazione prefallimentare ex art. 232 co. 3 n. 2 LF o in subordine al reato di bancarotta per distrazione ex art. 216 co. 1 n. 1 LF ovvero ai sensi dell'art. 2033 cc.
Esponeva che:
- in data 9.07.2012 il Tribunale di Bari aveva accolto il ricorso dell' e dichiarato il CP_2 fallimento della C.T.F. “ ” , Parte_1 Parte_1 pagina 1 di 9 - sin dal 2002 la predetta C.T.F era stata formalmente gestita dal dott. deceduto Persona_1
in data 21.01.2012;
- a seguito di indagini dell'Agenzia delle Entrate, il Curatore aveva verificato che, nel periodo ottobre 2006 – luglio 2007, la aveva corrisposto allo la somma di euro Parte_1 CP_1
125.760,00, oltre IVA mediante il pagamento di dieci assegni addebitati sul c/c n. 036-
1003108-5 della società;
- alla richiesta di spiegazioni, in assenza di scritture contabili, lo aveva dapprima CP_1
riferito di essersi occupato dell'invio e trasmissione di bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali predisposte dalla società; in seguito aveva spiegato che i predetti pagamenti erano il corrispettivo di prestazioni professionali per attività di assistenza e consulenza tributaria svolta in favore di e a Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 seguito di cessione alla e di quest'ultima alla poi dichiarata fallita;
Controparte_7 Pt_1
- precisava di aver chiesto il pagamento dei predetti compensi in prima battuta al liquidatore delle società, sig.ra che con comunicazione del 17.1.2006 lo aveva invitato Persona_2
a rivolgersi al legale rappresentante della Parte_1
- il Curatore rinveniva la missiva inviata, il 27.3.2006, allo dal predetto che CP_1 Per_1
dichiarava di non essere a conoscenza di tale posta debitoria;
- inoltre, nel giornale di contabilità della società fallita, di ignota epoca di compilazione, il
Fallimento segnalava singolari registrazioni contabili riferite allo , annotate alla data CP_1 del 31.12.2005 (a pag. 30/05 un debito della società verso lo di € 231.434,00 per CP_1 consulenza amministrativa e a pag. 6/2006 una sopravvenienza attiva di € 88.634,00 per transazione con lo stesso) quindi di epoca anteriore alle richieste del presunto creditore
(27.1.2006 e 21.3.2006) e alla missiva della sig.ra (17.1.2006); Per_2
- vi era, altresì, l'apocrifia delle sottoscrizioni di traenza apposte dal in calce agli Per_1
assegni bancari incassati dallo nonché della sottoscrizione apposta da CP_1 Per_2
sulla menzionata comunicazione del 17.01.2006 come accertato nella CTP a firma
[...]
della grafologa dott.ssa ; Persona_3
- dal prospetto riepilogativo dei ricorsi tributari che veniva allegato alla missiva della CP_1
in data 27.1.2006, risultava che tutti i giudizi tributari erano stati definiti entro il 2004 e comunque prima alla cessione di azienda intercorsa tra la e la Controparte_7 Parte_1
- mancava la prova dell'accollo da parte della dei debiti delle quattro società Parte_1
originarie cedenti della nei confronti dello , non avendo, Controparte_7 CP_1 quest'ultimo, neanche dimostrato la presenza di tali debiti nei libri contabili obbligatori della pagina 2 di 9 Controparte_7
- si delineava una condotta distrattiva o comunque il pagamento indebito dei compensi per prestazioni successive alla cessione dei rami di azienda da parte delle quattro società conferenti con la conseguente impossibilità di postulare una successione ex art. 2558 c.c. nel contratto di assistenza.
Si costituiva in giudizio il dott. , deducendo che: CP_1
- sin dal 1998 era stato incaricato di seguire la consulenza contabile e fiscale da parte delle società , , , Controparte_8 Controparte_3 Controparte_9 CP_10
.
[...]
- in considerazione delle pendenze tributarie, il legale rappresentante delle predette società,
certa dell'instaurazione di futuri contenziosi, gli aveva formalizzato il CP_11
conferimento di incarico professionale in data 20.01.2001 e quindi in epoca anteriore alla cessione delle aziende delle suddette società alla C.T.F. S.r.l poi;
Controparte_12
- era estraneo alla gestione della da parte del;
Pt_1 Per_1
- era irrilevante la supposta apocrifia delle firme apposte sugli assegni poiché riguardante l'ulteriore e altro giudizio avviato sempre dalla nei confronti della Banca Popolare di Pt_2
Bari;
- il credito per i maturati compensi professionali compariva nel bilancio di esercizio del 2005 tra le fatture da ricevere;
- lo svolgimento dell'attività professionale era stato reso anche nell'interesse della Parte_1
quale cessionaria del ramo di azienda e responsabile dei debiti erariali per i quali si è reso necessario il conferimento dell'incarico.
Chiedeva il rigetto delle domande della LA con vittoria di spese e condanna di quest'ultima ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 673/2022 pubblicata il 17.02.2022 il Tribunale di Bari rigettava tutte le domande e compensava tra le parti per metà le spese processuali e condannava parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, della residua metà.
Riteneva incontestati sia il pagamento da parte della fallita allo di euro 125.760,00 sia CP_1
l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del professionista in quanto rese a seguito di incarico conferitogli da e Controparte_3 Controparte_8 CP_4 CP_13
per l'attività svolta, innanzi alle Commissioni Tributarie, giusta notula esibita e fatture
[...] recanti l'indicazione dell'attività svolta.
pagina 3 di 9 Riteneva, altresì, documentata la richiesta di pagamento dei compensi dello rivolta CP_1
inizialmente alla liquidatrice delle società, sig.ra , e da quest'ultima orientata verso la Persona_2
come emergeva dalla comunicazione recante la data del 17.01.2006. Parte_1
Argomentava l'irrilevanza a fini probatori della perizia di parte redatta dalla grafologa dott.ssa
[...]
in ordine alla ritenuta apocrifia delle sottoscrizioni della sulla lettera del 17.01.2006 e Per_3 Per_2
del sugli assegni, trattandosi di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, non avendo, Per_1
peraltro, la LA attrice mai richiesto la nomina di CTU grafologica né contestato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte, dal legale rappresentante della TF sulle certificazioni di ritenuta d'acconto, per gli anni 2006 e 2007.
Rilevava la mancanza di prova della consapevolezza, da parte dello , dello stato di dissesto CP_1
della TF, necessario ad integrare la fattispecie di reato posta alla base dell'azione risarcitoria proposta dalla LA (art 232 l.f.).
Rigettava, infine, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. in mancanza di errore scusabile del solvens, avendo la LA impostato la controversia sull'assunta commissione ad opera del convenuto in concorso con il deceduto amministratore dott. del reato di bancarotta Per_1
fraudolenta per distrazione ovvero di ricettazione prefallimentare.
Compensava per metà le spese processuali valorizzando il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dallo nonché l'estrema complessità della vicenda oggetto di causa. CP_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la LA del fallimento della TF
[...]
, contestando che il Tribunale aveva erroneamente Parte_1
ritenuto:
1) non contestata, da parte dell'appellante, l'effettività delle prestazioni per cui vi era stata la corresponsione dei compensi allo avendo valorizzato, in tal senso, dichiarazioni CP_1
provenienti dallo stesso contenute nella notula e nelle fatture, dallo stesso emesse e CP_1
recanti indicazione delle prestazioni remunerate;
2) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2558 cc;
;
3) non dimostrata la falsità delle firme apposte sulla missiva proveniente da e Persona_2
sugli assegni emessi dalla TFsrl e sottoscritti dal;
Per_1
4) la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dello dello stato di dissesto della CP_1
Pt_1
5) alla luce dell'istruttoria espletata, non raggiunta la prova di una condotta distrattiva dello in concorso con il defunto;
CP_1 Persona_1
6) escluso la sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 e 2036 cc.
pagina 4 di 9 7) ripetizione di indebito adducendo motivazioni illogiche e non rilevanti giuridicamente.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando la fondatezza dell'avverso gravame e CP_1
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
L'appello non può essere accolto anche se la motivazione della sentenza gravata deve essere integrata.
La LA ha contestato che le prestazioni professionali svolte dallo possano essere poste CP_1
a giustificazione dei compensi ricevuti.
Secondo la LA il primo giudice avrebbe erroneamente ricavato la prova del conferimento di incarico professionale da parte delle quattro società dalla notula e dalle fatture emesse dallo e quindi solo da documenti riconducibili a quest'ultimo. CP_1
Ha dedotto, altresì, che all'epoca (21.12.2001) delle cessioni di azienda, dalle quattro menzionate società alla e poi da quest'ultima alla nessuna delle cedenti aveva stipulato CP_7 Pt_1
con lo alcun contratto per la sua difesa in sede tributaria. CP_1
Le censure non sono condivisibili.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda in esame si evince che la fallita intanto ha dovuto Parte_1
provvedere al predetto pagamento in quanto è subentrata nei rapporti economici e finanziari riguardanti le quattro società conferenti il mandato difensivo allo in sede contenziosa CP_1
tributaria.
Lo ha dichiarato ( e sul punto non vi è contestazione) di aver ricevuto, sin dal 1998, CP_1
numerosi incarichi di consulenza contabile, fiscale e di assistenza da parte delle società CP_8
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_9 Controparte_10
Tali dichiarazioni trovano integrazione e riscontro nella missiva del 20.01.2001 con cui CP_11
legale rappresentate di dette società, in previsione di accertamenti tributari e/o cartelle di
[...]
pagamento prossimi a essere notificati e che avrebbero riguardato prevalentemente omessi versamenti di ICI e di Imposte Patrimoniali e Dirette, convenne con lo di estendere la sua sfera di CP_1 intervento professionale anche con riguardo all'incipiente contenzioso tributario.
La comunicava allo di ritenere “opportuno resistere alle future pretese del Fisco e CP_11 CP_1 del Comune di Casamassima” e di “conferirLe sin d'ora l'incarico di assistenza e consulenza tributaria in favore delle quattro citate società per tutto il contenzioso che occorrerà promuovere e sviluppare per la difesa delle loro posizioni (…)
La prego di restituirmi copia della presente da Lei regolarmente sottoscritta in segno di accettazione”.
pagina 5 di 9 Nello stesso giorno della loro messa in liquidazione, con distinti atti autenticati per notar in Per_4
data 21.12.2001, le quattro società avevano rispettivamente ceduto la propria azienda alla CP_7
[...
Quest'ultima, quattro anni dopo, con atto del 25.02.2005 cedeva, a sua volta, la propria azienda alla
Pt_1
Ciò posto, secondo la LA appellante, la non poteva subentrare ex art. 2558 cc CP_7
nei contratti stipulati dalle società cedenti con il dott. per la loro difesa in sede tributaria CP_1
poichè all'epoca delle indicate cessioni di azienda, nessuna delle società cedenti aveva stipulato con il dott. alcun contratto per la sua difesa in sede tributaria e non prevedendo l'art. 2558 cc la CP_1
successione nei futuri ed indeterminati contratti stipulati dal cedente.
L'assunto non è condivisibile poiché non tiene conto del chiaro tenore della menzionata missiva del
20.01.2001 sottoscritta da CP_11
Detta missiva riporta come oggetto “Conferimento di incarico” e cristallizza, appunto, un conferimento di incarico professionale, intervenuto tra la legale rappresentate delle predette quattro società e lo , per la difesa delle stesse, in vista di accertamenti tributari e/o cartelle di CP_1
pagamento prossimi a essere notificati a carico delle suddette società.
La dopo aver richiamato gli aggiornamenti forniti dallo in ordine alle pendenze CP_11 CP_1
tributarie a carico delle predette società, manifesta l'opportunità di “resistere alle future pretese de
Fisco e del Comune di Casamassima anche in virtù del notevole lasso di tempo trascorso tra il periodo di formazione del debito e la circostanza che a tutt'oggi alcuna richiesta di pagamento è stata notificata alle società. Pertanto con la presente sono a conferirle sin d'ora l'incarico di assistenza e consulenza tributaria in favore delle citate quattro società per tutto il contenzioso che occorrerà promuovere e sviluppare per la difesa delle loro posizioni” .
Viene, infine specificato nella predetta missiva: “Il compenso da corrispondere da ciascuna di ciascuna delle società che provvederà a conferirle lo specifico “mandato ad litem” in esecuzione del presente incarico sarà determinato in base alla tariffa professionale vigente al momento dell'esaurimento dell'incarico” (vd. missiva del 20.01.2001 allegata al faldone contenente gli atti de sequestro).
E' evidente, quindi, che un contratto di conferimento di incarico professionale allo , avente CP_1
ad oggetto le controversie fiscali delle predette società, sussiste ed è intervenuto a monte, in data
20.01.2001, con la conseguenza che, a seguito delle successive cessione di azienda, la è Pt_1
subentrata nel predetto contratto.
L'appellante ha contestato l'idoneità del predetto documento a fungere da lettera di conferimento incarico sottolineando la mancanza di data certa, l'indeterminatezza dell'oggetto e la circostanza che i pagina 6 di 9 mandati conferiti allo dalle società sono tutti successivi alle cessioni di azienda del CP_1
21.12.2001.
I rilievi non colgono nel segno atteso che il documento indica nella intestazione il luogo
(Casamassima) e la data “20 gennaio 2001”.
A ciò aggiungasi che l'oggetto dell'incarico è sufficientemente determinato attraverso il riferimento alle “ future pretese del Fisco e del Comune di Casamassima “ collegate al “mancato pagamento di alcune imposte in special modo dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle società, oltrechè delle imposte risultanti da alcune dichiarazioni fiscali , i cui debiti sono comunque esposti nelle bozze di bilancio al 31.12.2000 in corso di formazione”.
La conferente, inoltre, giustifica la necessità di resistere avverso “le future pretese del Fisco e del
Comune di Casamassima” valorizzando l'ampio lasso di tempo trascorso tra il periodo di formazione del debito e la circostanza che alcuna richiesta di pagamento era stata ancora notificata alle società.
A fronte del predetto conferimento di incarico professionale, non ha alcun rilievo la circostanza che i singoli mandati siano stati conferiti dalle quattro società in epoca successiva alle cessioni di azienda afferendo gli stessi alla fase esecutiva dell'incarico conferito ab origine in data 20.01.2001.
Né è condivisibile, infine, l'assunto della LA ( vedi nota n. 15 riportata a pag. 31 dell'atto di appello) secondo cui l'irrilevanza della missiva del 20.01.2001 sarebbe stata di fatto confermata anche dal primo giudice per non averla menzionata nella sentenza, trattandosi, invece, di una carenza motivazionale che viene integrata in questo grado.
L'intervento del predetto contratto di patrocinio e di assistenza avente ad oggetto il contenzioso tributario delle quattro società, quindi, determina gli effetti di cui all'art. 2558 cc, secondo cui “se non
è pattuito diversamente” l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda. Laddove per Giurisprudenza pacifica tale fenomeno di successione nei contratti riguarda tutti i contratti di impresa e così quelli coi Professionisti, Fornitori e Clienti (Cass. 31466/18, 13651/04,
1278/03, 3045/02).
E' irrilevante, pertanto, il mancato intervento di un atto di accollo, da parte della dei debiti Pt_1
delle quattro società e della valorizzata dalla LA al fine di escludere la CP_7
successione della cessionaria in contratti nei quali neanche la non era Pt_1 CP_14
succeduta.
La strategia difensiva, seguita dalla legale rappresentante delle quattro società cedenti, di confermare allo il mandato difensivo si giustifica, altresì, alla luce dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997 che CP_1
prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente per il pagamento delle imposte e pagina 7 di 9 sanzioni riferite a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento dell'azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data delle cessione.
Ne consegue, pertanto, l'interesse della parte cedente alla nomina di un professionista di fiducia per la difesa in ambito tributario attesa la responsabilità solidale suindicata.
Al riguardo, la sentenza di primo grado, a pag. 6, al fine di ritenere dimostrata l'effettiva attività di patrocinio espletata dallo , richiama “ la copiosa documentazione esibita dalla parte CP_1 convenuta” per attività di difesa delle cedenti tra l'anno 2002 ed il 2005 (rappresentata da n. 39 fascicoli di studio).
Trattasi di documentazione attestante l'impegno professionale effettivamente profuso dallo CP_1
avverso la quale alcuna specifica contestazione è stata sollevata dalla LA mirata a dimostrare l'insussistenza di attività professionale.
Peraltro la definizione anticipata “entro il 2004” dei predetti giudizi tributari (emergente dal prospetto riepilogativo dei ricorsi tributari allegato dallo e richiamato a pag. 24 dell'atto di CP_1 appello) valorizzata dalla LA per rimarcarne l'anteriorità rispetto alla cessione di azienda da CP_7
[... prima e non incide sul credito maturato dal professionista a titolo di compenso per l'attività Pt_1
svolta gravante sulla cessionaria (la CDT srl).
E' peraltro incontestato che nel bilancio di esercizio 2005, approvato in data 29.6.06, v'è l'indicazione della pretesa creditoria dello , poiché della posta di € 226.178,02 (fatture da ricevere), CP_1
l'importo di € 213.434,00 è di pertinenza dello stesso.
L'obbligazione della cessionaria per le prestazioni professionali dello escludono CP_1
qualsivoglia condotta distrattiva da parte del predetto.
Né si può trascurare l'ampio iato temporale intercorso tra i pagamenti effettuati in favore dello nel periodo ottobre 2006- luglio 2007 e la dichiarazione di fallimento della del CP_1 Pt_1
2012.
Trattasi di oltre un quinquennio che rendeva ancora più severa la prova della consapevolezza, da parte dell'appellato, dello stato di dissesto della genericamente ancorata alla “ risalente e Pt_1 multiforme attività di consulenza e di assistenza in favore delle società del gruppo ” e CP_15
quindi alla perfetta conoscenza, da parte dello , delle relative vicende societarie. CP_1
La LA appellante, peraltro, deduce che il pagamento delle prestazioni in favore dello CP_1
sarebbe il frutto di un accordo tra il predetto ed il di cui non ha offerto alcun elemento di Per_1
prova.
Ed infatti la richiamata apocrifia delle sottoscrizioni apposte da e dal (defunto ) Persona_2 [...]
, accertate dalla grafologa in sede di perizia di parte, perdono di rilevanza non Per_1 Persona_5
pagina 8 di 9 incidendo sul diritto maturato dallo al pagamento dei compensi professionali e CP_1 sull'effettività dell'attività difensiva dallo stesso svolta.
Senza contare che le risultanze della perizia di parte della grafologa dott.ssa integrano Per_3 un'allegazione difensiva di carattere tecnico a fronte della quale l'appellante non ha articolato alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le suindicate argomentazioni sono assorbenti di tutti i motivi di appello
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Bari n. 673/2022 emessa il 10.02.2022 e pubblicata il 17.02.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la LA appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 grado che liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 545/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 673/2022 emessa il 10.02.2022 e pubblicata il 17.02.2022
TRA
, in Parte_1
persona del curatore (Avv.to Mangone Eugenio)
(appellante)
E
(Avv.ti Mario Spinelli e Alessandra Spinelli) CP_1
(appellato)
All'udienza del 19.11.2024 la Corte ha riservato la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2014 la
[...]
conveniva in giudizio il dott. per Parte_1 CP_1
ottenere la condanna alla restituzione della somma di euro 149.760,00, oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni conseguenti ai reati di ricettazione prefallimentare ex art. 232 co. 3 n. 2 LF o in subordine al reato di bancarotta per distrazione ex art. 216 co. 1 n. 1 LF ovvero ai sensi dell'art. 2033 cc.
Esponeva che:
- in data 9.07.2012 il Tribunale di Bari aveva accolto il ricorso dell' e dichiarato il CP_2 fallimento della C.T.F. “ ” , Parte_1 Parte_1 pagina 1 di 9 - sin dal 2002 la predetta C.T.F era stata formalmente gestita dal dott. deceduto Persona_1
in data 21.01.2012;
- a seguito di indagini dell'Agenzia delle Entrate, il Curatore aveva verificato che, nel periodo ottobre 2006 – luglio 2007, la aveva corrisposto allo la somma di euro Parte_1 CP_1
125.760,00, oltre IVA mediante il pagamento di dieci assegni addebitati sul c/c n. 036-
1003108-5 della società;
- alla richiesta di spiegazioni, in assenza di scritture contabili, lo aveva dapprima CP_1
riferito di essersi occupato dell'invio e trasmissione di bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali predisposte dalla società; in seguito aveva spiegato che i predetti pagamenti erano il corrispettivo di prestazioni professionali per attività di assistenza e consulenza tributaria svolta in favore di e a Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 seguito di cessione alla e di quest'ultima alla poi dichiarata fallita;
Controparte_7 Pt_1
- precisava di aver chiesto il pagamento dei predetti compensi in prima battuta al liquidatore delle società, sig.ra che con comunicazione del 17.1.2006 lo aveva invitato Persona_2
a rivolgersi al legale rappresentante della Parte_1
- il Curatore rinveniva la missiva inviata, il 27.3.2006, allo dal predetto che CP_1 Per_1
dichiarava di non essere a conoscenza di tale posta debitoria;
- inoltre, nel giornale di contabilità della società fallita, di ignota epoca di compilazione, il
Fallimento segnalava singolari registrazioni contabili riferite allo , annotate alla data CP_1 del 31.12.2005 (a pag. 30/05 un debito della società verso lo di € 231.434,00 per CP_1 consulenza amministrativa e a pag. 6/2006 una sopravvenienza attiva di € 88.634,00 per transazione con lo stesso) quindi di epoca anteriore alle richieste del presunto creditore
(27.1.2006 e 21.3.2006) e alla missiva della sig.ra (17.1.2006); Per_2
- vi era, altresì, l'apocrifia delle sottoscrizioni di traenza apposte dal in calce agli Per_1
assegni bancari incassati dallo nonché della sottoscrizione apposta da CP_1 Per_2
sulla menzionata comunicazione del 17.01.2006 come accertato nella CTP a firma
[...]
della grafologa dott.ssa ; Persona_3
- dal prospetto riepilogativo dei ricorsi tributari che veniva allegato alla missiva della CP_1
in data 27.1.2006, risultava che tutti i giudizi tributari erano stati definiti entro il 2004 e comunque prima alla cessione di azienda intercorsa tra la e la Controparte_7 Parte_1
- mancava la prova dell'accollo da parte della dei debiti delle quattro società Parte_1
originarie cedenti della nei confronti dello , non avendo, Controparte_7 CP_1 quest'ultimo, neanche dimostrato la presenza di tali debiti nei libri contabili obbligatori della pagina 2 di 9 Controparte_7
- si delineava una condotta distrattiva o comunque il pagamento indebito dei compensi per prestazioni successive alla cessione dei rami di azienda da parte delle quattro società conferenti con la conseguente impossibilità di postulare una successione ex art. 2558 c.c. nel contratto di assistenza.
Si costituiva in giudizio il dott. , deducendo che: CP_1
- sin dal 1998 era stato incaricato di seguire la consulenza contabile e fiscale da parte delle società , , , Controparte_8 Controparte_3 Controparte_9 CP_10
.
[...]
- in considerazione delle pendenze tributarie, il legale rappresentante delle predette società,
certa dell'instaurazione di futuri contenziosi, gli aveva formalizzato il CP_11
conferimento di incarico professionale in data 20.01.2001 e quindi in epoca anteriore alla cessione delle aziende delle suddette società alla C.T.F. S.r.l poi;
Controparte_12
- era estraneo alla gestione della da parte del;
Pt_1 Per_1
- era irrilevante la supposta apocrifia delle firme apposte sugli assegni poiché riguardante l'ulteriore e altro giudizio avviato sempre dalla nei confronti della Banca Popolare di Pt_2
Bari;
- il credito per i maturati compensi professionali compariva nel bilancio di esercizio del 2005 tra le fatture da ricevere;
- lo svolgimento dell'attività professionale era stato reso anche nell'interesse della Parte_1
quale cessionaria del ramo di azienda e responsabile dei debiti erariali per i quali si è reso necessario il conferimento dell'incarico.
Chiedeva il rigetto delle domande della LA con vittoria di spese e condanna di quest'ultima ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 673/2022 pubblicata il 17.02.2022 il Tribunale di Bari rigettava tutte le domande e compensava tra le parti per metà le spese processuali e condannava parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, della residua metà.
Riteneva incontestati sia il pagamento da parte della fallita allo di euro 125.760,00 sia CP_1
l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del professionista in quanto rese a seguito di incarico conferitogli da e Controparte_3 Controparte_8 CP_4 CP_13
per l'attività svolta, innanzi alle Commissioni Tributarie, giusta notula esibita e fatture
[...] recanti l'indicazione dell'attività svolta.
pagina 3 di 9 Riteneva, altresì, documentata la richiesta di pagamento dei compensi dello rivolta CP_1
inizialmente alla liquidatrice delle società, sig.ra , e da quest'ultima orientata verso la Persona_2
come emergeva dalla comunicazione recante la data del 17.01.2006. Parte_1
Argomentava l'irrilevanza a fini probatori della perizia di parte redatta dalla grafologa dott.ssa
[...]
in ordine alla ritenuta apocrifia delle sottoscrizioni della sulla lettera del 17.01.2006 e Per_3 Per_2
del sugli assegni, trattandosi di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, non avendo, Per_1
peraltro, la LA attrice mai richiesto la nomina di CTU grafologica né contestato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte, dal legale rappresentante della TF sulle certificazioni di ritenuta d'acconto, per gli anni 2006 e 2007.
Rilevava la mancanza di prova della consapevolezza, da parte dello , dello stato di dissesto CP_1
della TF, necessario ad integrare la fattispecie di reato posta alla base dell'azione risarcitoria proposta dalla LA (art 232 l.f.).
Rigettava, infine, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. in mancanza di errore scusabile del solvens, avendo la LA impostato la controversia sull'assunta commissione ad opera del convenuto in concorso con il deceduto amministratore dott. del reato di bancarotta Per_1
fraudolenta per distrazione ovvero di ricettazione prefallimentare.
Compensava per metà le spese processuali valorizzando il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dallo nonché l'estrema complessità della vicenda oggetto di causa. CP_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la LA del fallimento della TF
[...]
, contestando che il Tribunale aveva erroneamente Parte_1
ritenuto:
1) non contestata, da parte dell'appellante, l'effettività delle prestazioni per cui vi era stata la corresponsione dei compensi allo avendo valorizzato, in tal senso, dichiarazioni CP_1
provenienti dallo stesso contenute nella notula e nelle fatture, dallo stesso emesse e CP_1
recanti indicazione delle prestazioni remunerate;
2) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2558 cc;
;
3) non dimostrata la falsità delle firme apposte sulla missiva proveniente da e Persona_2
sugli assegni emessi dalla TFsrl e sottoscritti dal;
Per_1
4) la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dello dello stato di dissesto della CP_1
Pt_1
5) alla luce dell'istruttoria espletata, non raggiunta la prova di una condotta distrattiva dello in concorso con il defunto;
CP_1 Persona_1
6) escluso la sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 e 2036 cc.
pagina 4 di 9 7) ripetizione di indebito adducendo motivazioni illogiche e non rilevanti giuridicamente.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando la fondatezza dell'avverso gravame e CP_1
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
L'appello non può essere accolto anche se la motivazione della sentenza gravata deve essere integrata.
La LA ha contestato che le prestazioni professionali svolte dallo possano essere poste CP_1
a giustificazione dei compensi ricevuti.
Secondo la LA il primo giudice avrebbe erroneamente ricavato la prova del conferimento di incarico professionale da parte delle quattro società dalla notula e dalle fatture emesse dallo e quindi solo da documenti riconducibili a quest'ultimo. CP_1
Ha dedotto, altresì, che all'epoca (21.12.2001) delle cessioni di azienda, dalle quattro menzionate società alla e poi da quest'ultima alla nessuna delle cedenti aveva stipulato CP_7 Pt_1
con lo alcun contratto per la sua difesa in sede tributaria. CP_1
Le censure non sono condivisibili.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda in esame si evince che la fallita intanto ha dovuto Parte_1
provvedere al predetto pagamento in quanto è subentrata nei rapporti economici e finanziari riguardanti le quattro società conferenti il mandato difensivo allo in sede contenziosa CP_1
tributaria.
Lo ha dichiarato ( e sul punto non vi è contestazione) di aver ricevuto, sin dal 1998, CP_1
numerosi incarichi di consulenza contabile, fiscale e di assistenza da parte delle società CP_8
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_9 Controparte_10
Tali dichiarazioni trovano integrazione e riscontro nella missiva del 20.01.2001 con cui CP_11
legale rappresentate di dette società, in previsione di accertamenti tributari e/o cartelle di
[...]
pagamento prossimi a essere notificati e che avrebbero riguardato prevalentemente omessi versamenti di ICI e di Imposte Patrimoniali e Dirette, convenne con lo di estendere la sua sfera di CP_1 intervento professionale anche con riguardo all'incipiente contenzioso tributario.
La comunicava allo di ritenere “opportuno resistere alle future pretese del Fisco e CP_11 CP_1 del Comune di Casamassima” e di “conferirLe sin d'ora l'incarico di assistenza e consulenza tributaria in favore delle quattro citate società per tutto il contenzioso che occorrerà promuovere e sviluppare per la difesa delle loro posizioni (…)
La prego di restituirmi copia della presente da Lei regolarmente sottoscritta in segno di accettazione”.
pagina 5 di 9 Nello stesso giorno della loro messa in liquidazione, con distinti atti autenticati per notar in Per_4
data 21.12.2001, le quattro società avevano rispettivamente ceduto la propria azienda alla CP_7
[...
Quest'ultima, quattro anni dopo, con atto del 25.02.2005 cedeva, a sua volta, la propria azienda alla
Pt_1
Ciò posto, secondo la LA appellante, la non poteva subentrare ex art. 2558 cc CP_7
nei contratti stipulati dalle società cedenti con il dott. per la loro difesa in sede tributaria CP_1
poichè all'epoca delle indicate cessioni di azienda, nessuna delle società cedenti aveva stipulato con il dott. alcun contratto per la sua difesa in sede tributaria e non prevedendo l'art. 2558 cc la CP_1
successione nei futuri ed indeterminati contratti stipulati dal cedente.
L'assunto non è condivisibile poiché non tiene conto del chiaro tenore della menzionata missiva del
20.01.2001 sottoscritta da CP_11
Detta missiva riporta come oggetto “Conferimento di incarico” e cristallizza, appunto, un conferimento di incarico professionale, intervenuto tra la legale rappresentate delle predette quattro società e lo , per la difesa delle stesse, in vista di accertamenti tributari e/o cartelle di CP_1
pagamento prossimi a essere notificati a carico delle suddette società.
La dopo aver richiamato gli aggiornamenti forniti dallo in ordine alle pendenze CP_11 CP_1
tributarie a carico delle predette società, manifesta l'opportunità di “resistere alle future pretese de
Fisco e del Comune di Casamassima anche in virtù del notevole lasso di tempo trascorso tra il periodo di formazione del debito e la circostanza che a tutt'oggi alcuna richiesta di pagamento è stata notificata alle società. Pertanto con la presente sono a conferirle sin d'ora l'incarico di assistenza e consulenza tributaria in favore delle citate quattro società per tutto il contenzioso che occorrerà promuovere e sviluppare per la difesa delle loro posizioni” .
Viene, infine specificato nella predetta missiva: “Il compenso da corrispondere da ciascuna di ciascuna delle società che provvederà a conferirle lo specifico “mandato ad litem” in esecuzione del presente incarico sarà determinato in base alla tariffa professionale vigente al momento dell'esaurimento dell'incarico” (vd. missiva del 20.01.2001 allegata al faldone contenente gli atti de sequestro).
E' evidente, quindi, che un contratto di conferimento di incarico professionale allo , avente CP_1
ad oggetto le controversie fiscali delle predette società, sussiste ed è intervenuto a monte, in data
20.01.2001, con la conseguenza che, a seguito delle successive cessione di azienda, la è Pt_1
subentrata nel predetto contratto.
L'appellante ha contestato l'idoneità del predetto documento a fungere da lettera di conferimento incarico sottolineando la mancanza di data certa, l'indeterminatezza dell'oggetto e la circostanza che i pagina 6 di 9 mandati conferiti allo dalle società sono tutti successivi alle cessioni di azienda del CP_1
21.12.2001.
I rilievi non colgono nel segno atteso che il documento indica nella intestazione il luogo
(Casamassima) e la data “20 gennaio 2001”.
A ciò aggiungasi che l'oggetto dell'incarico è sufficientemente determinato attraverso il riferimento alle “ future pretese del Fisco e del Comune di Casamassima “ collegate al “mancato pagamento di alcune imposte in special modo dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle società, oltrechè delle imposte risultanti da alcune dichiarazioni fiscali , i cui debiti sono comunque esposti nelle bozze di bilancio al 31.12.2000 in corso di formazione”.
La conferente, inoltre, giustifica la necessità di resistere avverso “le future pretese del Fisco e del
Comune di Casamassima” valorizzando l'ampio lasso di tempo trascorso tra il periodo di formazione del debito e la circostanza che alcuna richiesta di pagamento era stata ancora notificata alle società.
A fronte del predetto conferimento di incarico professionale, non ha alcun rilievo la circostanza che i singoli mandati siano stati conferiti dalle quattro società in epoca successiva alle cessioni di azienda afferendo gli stessi alla fase esecutiva dell'incarico conferito ab origine in data 20.01.2001.
Né è condivisibile, infine, l'assunto della LA ( vedi nota n. 15 riportata a pag. 31 dell'atto di appello) secondo cui l'irrilevanza della missiva del 20.01.2001 sarebbe stata di fatto confermata anche dal primo giudice per non averla menzionata nella sentenza, trattandosi, invece, di una carenza motivazionale che viene integrata in questo grado.
L'intervento del predetto contratto di patrocinio e di assistenza avente ad oggetto il contenzioso tributario delle quattro società, quindi, determina gli effetti di cui all'art. 2558 cc, secondo cui “se non
è pattuito diversamente” l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda. Laddove per Giurisprudenza pacifica tale fenomeno di successione nei contratti riguarda tutti i contratti di impresa e così quelli coi Professionisti, Fornitori e Clienti (Cass. 31466/18, 13651/04,
1278/03, 3045/02).
E' irrilevante, pertanto, il mancato intervento di un atto di accollo, da parte della dei debiti Pt_1
delle quattro società e della valorizzata dalla LA al fine di escludere la CP_7
successione della cessionaria in contratti nei quali neanche la non era Pt_1 CP_14
succeduta.
La strategia difensiva, seguita dalla legale rappresentante delle quattro società cedenti, di confermare allo il mandato difensivo si giustifica, altresì, alla luce dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997 che CP_1
prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente per il pagamento delle imposte e pagina 7 di 9 sanzioni riferite a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento dell'azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data delle cessione.
Ne consegue, pertanto, l'interesse della parte cedente alla nomina di un professionista di fiducia per la difesa in ambito tributario attesa la responsabilità solidale suindicata.
Al riguardo, la sentenza di primo grado, a pag. 6, al fine di ritenere dimostrata l'effettiva attività di patrocinio espletata dallo , richiama “ la copiosa documentazione esibita dalla parte CP_1 convenuta” per attività di difesa delle cedenti tra l'anno 2002 ed il 2005 (rappresentata da n. 39 fascicoli di studio).
Trattasi di documentazione attestante l'impegno professionale effettivamente profuso dallo CP_1
avverso la quale alcuna specifica contestazione è stata sollevata dalla LA mirata a dimostrare l'insussistenza di attività professionale.
Peraltro la definizione anticipata “entro il 2004” dei predetti giudizi tributari (emergente dal prospetto riepilogativo dei ricorsi tributari allegato dallo e richiamato a pag. 24 dell'atto di CP_1 appello) valorizzata dalla LA per rimarcarne l'anteriorità rispetto alla cessione di azienda da CP_7
[... prima e non incide sul credito maturato dal professionista a titolo di compenso per l'attività Pt_1
svolta gravante sulla cessionaria (la CDT srl).
E' peraltro incontestato che nel bilancio di esercizio 2005, approvato in data 29.6.06, v'è l'indicazione della pretesa creditoria dello , poiché della posta di € 226.178,02 (fatture da ricevere), CP_1
l'importo di € 213.434,00 è di pertinenza dello stesso.
L'obbligazione della cessionaria per le prestazioni professionali dello escludono CP_1
qualsivoglia condotta distrattiva da parte del predetto.
Né si può trascurare l'ampio iato temporale intercorso tra i pagamenti effettuati in favore dello nel periodo ottobre 2006- luglio 2007 e la dichiarazione di fallimento della del CP_1 Pt_1
2012.
Trattasi di oltre un quinquennio che rendeva ancora più severa la prova della consapevolezza, da parte dell'appellato, dello stato di dissesto della genericamente ancorata alla “ risalente e Pt_1 multiforme attività di consulenza e di assistenza in favore delle società del gruppo ” e CP_15
quindi alla perfetta conoscenza, da parte dello , delle relative vicende societarie. CP_1
La LA appellante, peraltro, deduce che il pagamento delle prestazioni in favore dello CP_1
sarebbe il frutto di un accordo tra il predetto ed il di cui non ha offerto alcun elemento di Per_1
prova.
Ed infatti la richiamata apocrifia delle sottoscrizioni apposte da e dal (defunto ) Persona_2 [...]
, accertate dalla grafologa in sede di perizia di parte, perdono di rilevanza non Per_1 Persona_5
pagina 8 di 9 incidendo sul diritto maturato dallo al pagamento dei compensi professionali e CP_1 sull'effettività dell'attività difensiva dallo stesso svolta.
Senza contare che le risultanze della perizia di parte della grafologa dott.ssa integrano Per_3 un'allegazione difensiva di carattere tecnico a fronte della quale l'appellante non ha articolato alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le suindicate argomentazioni sono assorbenti di tutti i motivi di appello
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Bari n. 673/2022 emessa il 10.02.2022 e pubblicata il 17.02.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la LA appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 grado che liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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