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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 205 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 9.4.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Trinitapoli alla Via Giustino Fortunato n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco di Natale,
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lezzi,
giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso la sede della Direzione
Provinciale dell in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: indennità disoccupazione agricola - indebito
All'udienza odierna la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2950/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
CP_ Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di - Parte_1
volta alla corretta liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola afferente l'anno 2005 e alla conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della somma di €. 919,26,
CP_ corrispondente alla differenza tra l'indebito paventato dall relativamente alle somme liquidate a titolo di disoccupazione per l'anno 2005, pari a €. 8.121,41, e la somma, invece, effettivamente percepita pari a €. 7.200,15 – ha dichiarato cessata la materia del contendere con spese irripetibili in presenza della dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cp.c.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha ritenuto il primo giudice, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti,
di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando correttamente versata
CP_ dall' tutta la somma spettante alla ricorrente ben prima del giudizio, come chiarito e
CP_ documentato dall'
Si duole l'appellante dell'errore del primo giudice per aver ritenuto che tra le parti fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Ribadisce, invece, l'appellante che:
- a seguito della cancellazione negli elenchi OTD delle giornate agricole, svolte negli anni
2004 e 2005, aveva incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale di Taranto per il conseguimento della relativa reiscrizione;
CP_
- nelle more del giudizio l' le comunicava l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2004 e 2005, pari, rispettivamente, a €. 7.321,32 e €.
8.121,41;
- il predetto procedimento si era concluso con sentenza n. 2348/2019 con la quale le veniva riconosciuto il diritto di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici OTD per 40 giornate nell'anno 2004 e per 102 giornate per l'anno 2005, valide ai fini contributivi e previdenziali;
2 CP_
- a seguito di tale sentenza l' aveva provveduto d'ufficio a riliquidare l'indennità di disoccupazione agricola con estinzione dell'indebito.
CP_
- dall'analisi delle stampe del cassetto fiscale emergeva l'indebito calcolato dall pari a €. 8.121,41 mentre ella aveva percepito la minor somma di €. 7.202,15.
CP_ Afferma, pertanto, l'appellante di essere creditrice nei confronti dell' di €. 919,26,
CP_ corrispondente alla differenza tra l'indebito calcolato dall' e la somma effettivamente percepita.
CP_ Dal suo canto l eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per l'omesso rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, evidenzia la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo l'esattezza della somma versata prima dell'instaurazione del giudizio, evincibile dai prospetti di liquidazione, in atti, tenuto conto degli acconti ANF erogati sulla disoccupazione agricola 2004 e 2006, rispettivamente pari a €. 3.324,96 e a €.
2.472,78.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello preliminarmente
CP_ sollevata dall' nella memoria difensiva, attesa la rispondenza dell'atto ai requisiti prescritti dall'art.342 cpc.
L'appello è fondato.
CP_ L'indebito richiesto dall' con nota del 2.10.2015 è di €. 8.121,41, per il periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2005, corrispondente alla somma di €.1.613,52 per “GG ind per TS
40%” e €. 6.507,89 per “GG ANF lav”, emergente dai dettagli calcolo alle pag. 4 dei prospetti di liquidazione di “Riesame a seguito di prima istanza” e di “Riesame a seguito di riesame”, depositati dall . CP_1
La indicata somma di €.6.507,89 emerge anche dal dettaglio ANF/LAV: dall'1.1.2005 al
30.6.2005 €. 3.324,96; dall'1.7.2005 al 30.11.2005 €. 2.770,80; dall'1.12.2005 al
31.12.2005 €. 412,13.
La somma percepita dalla per “Liquidazione prest. 2005” è di complessivi Pt_1 Pt_2
€. 7.202,15, di cui €. 4.294,32 in data 18.7.2006 e €. 2.907,83 in data 16.11.2006, tale
CP_ emergente dall'estratto dei pagamenti depositato dall' e dall'estratto “Riepilogo pagamenti” in , in atti dell'appellante. Controparte_2
3 Il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2348/2019 ha dichiarato il diritto della a Pt_1
conseguire l'iscrizione negli elenchi OTD per 102 giornate prestate nell'anno 2005 e alle conseguenti prestazioni previdenziali agricole.
Ciò posto, poiché la ha percepito a titolo di prestazioni agricole per l'anno 2005 la Pt_1
somma complessiva di €. 7.202,15, invece di quella spettante, pari a complessivi €.
8.121,41, le compete la differenza di €. 919,26.
Deve, peraltro, darsi atto che, in primo grado, all'udienza del 14.12.2020, le parti hanno insistito nelle rispettive difese senza affatto chiedere la cessazione della materia del contendere.
L'appello va, dunque, accolto con spese - liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui la D.M. 55/2014 - che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento della somma di €. 919,26, oltre interessi come per legge;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 678,00 per il primo grado e in €. 499,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale, difensore dell'appellante,
anticipante.
Taranto, 9.4.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 205 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 9.4.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Trinitapoli alla Via Giustino Fortunato n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco di Natale,
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lezzi,
giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso la sede della Direzione
Provinciale dell in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: indennità disoccupazione agricola - indebito
All'udienza odierna la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2950/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
CP_ Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di - Parte_1
volta alla corretta liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola afferente l'anno 2005 e alla conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della somma di €. 919,26,
CP_ corrispondente alla differenza tra l'indebito paventato dall relativamente alle somme liquidate a titolo di disoccupazione per l'anno 2005, pari a €. 8.121,41, e la somma, invece, effettivamente percepita pari a €. 7.200,15 – ha dichiarato cessata la materia del contendere con spese irripetibili in presenza della dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cp.c.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha ritenuto il primo giudice, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti,
di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando correttamente versata
CP_ dall' tutta la somma spettante alla ricorrente ben prima del giudizio, come chiarito e
CP_ documentato dall'
Si duole l'appellante dell'errore del primo giudice per aver ritenuto che tra le parti fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Ribadisce, invece, l'appellante che:
- a seguito della cancellazione negli elenchi OTD delle giornate agricole, svolte negli anni
2004 e 2005, aveva incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale di Taranto per il conseguimento della relativa reiscrizione;
CP_
- nelle more del giudizio l' le comunicava l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2004 e 2005, pari, rispettivamente, a €. 7.321,32 e €.
8.121,41;
- il predetto procedimento si era concluso con sentenza n. 2348/2019 con la quale le veniva riconosciuto il diritto di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici OTD per 40 giornate nell'anno 2004 e per 102 giornate per l'anno 2005, valide ai fini contributivi e previdenziali;
2 CP_
- a seguito di tale sentenza l' aveva provveduto d'ufficio a riliquidare l'indennità di disoccupazione agricola con estinzione dell'indebito.
CP_
- dall'analisi delle stampe del cassetto fiscale emergeva l'indebito calcolato dall pari a €. 8.121,41 mentre ella aveva percepito la minor somma di €. 7.202,15.
CP_ Afferma, pertanto, l'appellante di essere creditrice nei confronti dell' di €. 919,26,
CP_ corrispondente alla differenza tra l'indebito calcolato dall' e la somma effettivamente percepita.
CP_ Dal suo canto l eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per l'omesso rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, evidenzia la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo l'esattezza della somma versata prima dell'instaurazione del giudizio, evincibile dai prospetti di liquidazione, in atti, tenuto conto degli acconti ANF erogati sulla disoccupazione agricola 2004 e 2006, rispettivamente pari a €. 3.324,96 e a €.
2.472,78.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello preliminarmente
CP_ sollevata dall' nella memoria difensiva, attesa la rispondenza dell'atto ai requisiti prescritti dall'art.342 cpc.
L'appello è fondato.
CP_ L'indebito richiesto dall' con nota del 2.10.2015 è di €. 8.121,41, per il periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2005, corrispondente alla somma di €.1.613,52 per “GG ind per TS
40%” e €. 6.507,89 per “GG ANF lav”, emergente dai dettagli calcolo alle pag. 4 dei prospetti di liquidazione di “Riesame a seguito di prima istanza” e di “Riesame a seguito di riesame”, depositati dall . CP_1
La indicata somma di €.6.507,89 emerge anche dal dettaglio ANF/LAV: dall'1.1.2005 al
30.6.2005 €. 3.324,96; dall'1.7.2005 al 30.11.2005 €. 2.770,80; dall'1.12.2005 al
31.12.2005 €. 412,13.
La somma percepita dalla per “Liquidazione prest. 2005” è di complessivi Pt_1 Pt_2
€. 7.202,15, di cui €. 4.294,32 in data 18.7.2006 e €. 2.907,83 in data 16.11.2006, tale
CP_ emergente dall'estratto dei pagamenti depositato dall' e dall'estratto “Riepilogo pagamenti” in , in atti dell'appellante. Controparte_2
3 Il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2348/2019 ha dichiarato il diritto della a Pt_1
conseguire l'iscrizione negli elenchi OTD per 102 giornate prestate nell'anno 2005 e alle conseguenti prestazioni previdenziali agricole.
Ciò posto, poiché la ha percepito a titolo di prestazioni agricole per l'anno 2005 la Pt_1
somma complessiva di €. 7.202,15, invece di quella spettante, pari a complessivi €.
8.121,41, le compete la differenza di €. 919,26.
Deve, peraltro, darsi atto che, in primo grado, all'udienza del 14.12.2020, le parti hanno insistito nelle rispettive difese senza affatto chiedere la cessazione della materia del contendere.
L'appello va, dunque, accolto con spese - liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui la D.M. 55/2014 - che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento della somma di €. 919,26, oltre interessi come per legge;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 678,00 per il primo grado e in €. 499,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale, difensore dell'appellante,
anticipante.
Taranto, 9.4.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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