Articolo 7 della Legge 11 luglio 1952, n. 911
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 agosto 1952
Art. 7.
I titoli di credito emessi dalle aziende di credito e dagli uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato origine alla trasmissione di titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento.
Nella valutazione la Commissione di cui al precedente art. 5 terra' in ogni caso presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 .
Entrata in vigore il 10 agosto 1952