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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2024, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. RG 4960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.08.2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
11.12.2024 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARELLO CHRISTIAN presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CHIODARELLI ARIANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: chiedono l'accoglimento delle condizioni formulate dall'attrice nel ricorso introduttivo depositato in data 22.08.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 28.11.1987 a Minerbe (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti contenuti nei rispettivi atti introduttivi, nonché nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 09.12.2024 e 10.12.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 28.11.1987 a Minerbe (VR),
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Minerbe (VR) nell'anno 1987,
Numero 26, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dal ricorso introduttivo depositato dalla ricorrente in data 22.08.2024.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MINERBE (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
2
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.08.2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
11.12.2024 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARELLO CHRISTIAN presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CHIODARELLI ARIANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: chiedono l'accoglimento delle condizioni formulate dall'attrice nel ricorso introduttivo depositato in data 22.08.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 28.11.1987 a Minerbe (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti contenuti nei rispettivi atti introduttivi, nonché nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 09.12.2024 e 10.12.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 28.11.1987 a Minerbe (VR),
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Minerbe (VR) nell'anno 1987,
Numero 26, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dal ricorso introduttivo depositato dalla ricorrente in data 22.08.2024.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MINERBE (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
2
La Presidente
Antonella Guerra
3