Sentenza breve 24 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02366/2026REG.PROV.COLL.
N. 05003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5003 del 2025, proposto da
DO GI MA NE, CA IR, ST NA e RA IR IG, rappresentati e difesi dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pinzolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.R.G.A. – della provincia di Trento n. 63/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinzolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Consigliere AR FA e uditi per le parti gli avvocati Boffa e l’avvocato dello Stato Bolis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. NE DO GI MA, IR CA, NA ST e IR IG proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (T.R.G.A.) per l’annullamento dell’ordinanza n. 153 del 24.12.2024, a firma del Sindaco del Comune di Pinzolo, avente a oggetto “ Chiusura del transito veicolare dei tratti di strada del Comune di Pinzolo tra la strada vecchia di Campiglio e l’abitato di S. Antonio di Mavignola per la stagione invernale 2024/2025 ” e per l’accertamento dell’obbligo da parte del Comune di provvedere alla manutenzione del tratto di strada compreso tra località Fratè e località AJ.
2. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti riferivano di essere proprietari di immobili, utilizzati anche ad uso stagionale, che si trovavano ubicati in un punto il cui accesso era consentito per un tratto viario impervio all’incirca di 1500 metri che raggiungeva l’abitato isolato di ‘AJ’. Nel 2020, il Comune aveva autorizzato il sig. NE ad eseguire, con oneri a suo carico, l’allargamento della sede stradale e la sua asfaltatura. Negli anni, il sig. NE aveva provveduto anche allo sgombero della neve e allo spargimento di sale e ghiaia per prevenire la formazione ghiaccio.
3. In data 24 dicembre 2024, con ordinanza n. 153, il Comune di Pinzolo, a causa delle copiose nevicate e all’abbassamento delle temperature con formazione di lastre di ghiaccio sulla sede viaria, aveva interdetto, a tutela dell’incolumità dell’utenza, il transito veicolare per la stagione invernale 2024/2025 del tratto stradale Fratè – AJ, nonché di quello compreso tra la strada che conduceva all’agriturismo Chalet AJ e via Val Brenta. I proprietari degli immobili avevano chiesto la revoca dell’ordinanza, ovvero la limitazione degli effetti della stessa al tratto non di loro interesse, o comunque l’autorizzazione del traffico veicolare tra la località Fratè e la località AJ per lo meno ai residenti e/o autorizzati, non avendo altro modo per accedere alle loro abitazioni. Il Comune aveva negato la revoca dell’ordinanza, in quanto il provvedimento si fondava sul presupposto della necessità di garantire la pubblica sicurezza e di salvaguardare l’incolumità dei cittadini.
4. Gli esponenti, nell’atto di impugnazione, deducevano che il tratto di strada in questione era di proprietà comunale, a cui spettava l’onere di manutenzione. Diversamente da quanto sostenuto dal Responsabile dell’area tecnica, gli edifici situati in località ‘AJ’ non erano sottoposti alla disciplina di cui all’art. 10.3, punto 3.6, che escludeva il diritto alla realizzazione e manutenzione da parte del Comune delle infrastrutture di urbanizzazione primaria. Pertanto, l’ordinanza di chiusura della strada non poteva fondarsi sulla mancata effettuazione da parte del Comune della manutenzione ordinaria e del servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio perché, a prescindere dal fatto che a tale incombente provvedevano i residenti, a ciò era comunque tenuta l’Amministrazione.
5. Il Tribunale, con sentenza n. 63 del 2025, prendeva atto del fatto che il Comune di Pinzolo, con ordinanza n. 20 del 12 marzo 2025, aveva disposto la revoca dell’ordinanza n. 153 del 2024, dichiarando l’improcedibilità del ricorso in parte qua , e provvedendo ad esaminare la legittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Il Collegio dichiarava l’infondatezza della prima domanda e anche della domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di predisporre la manutenzione della strada e allo sgombero della neve.
Nella specie, ad avviso del T.A.R., non sussisteva alcun obbligo del Comune di provvedere ai suddetti incombenti, poiché tale adempimento, in buona sostanza, era impedito dalla preminente tutela dell’incolumità pubblica che l’Amministrazione era chiamata a perseguire anche scegliendo di chiudere l’accesso alla strada, qualora ritenesse tale provvedimento più opportuno ed efficace.
Secondo il Collegio, non trovava spazio neppure la censura di contraddittorietà e disparità di trattamento, in quanto non risultava ‘ comprovato che siano state assunte soluzioni diverse in presenza di identità di situazioni o addirittura che pur in presenza di situazioni peggiori delle strade non sia stato disposto l’interdizione all’accesso veicolare ’.
Il T.A.R. precisava che, ai sensi del punto 3.6 dell’art. 10.3 delle NTA del P.R.G., “ il permesso di costruire, e di destinazione d’uso per abitazione temporanea stagionale, non dà diritto alla contestuale realizzazione e/o manutenzione da parte del comune delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ”.
6. NE DO GI MA, IR CA, NA ST e IR IG hanno proposto appello in parte qua avverso alla suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, assumendo che la strada in contestazione, come risulterebbe dallo schema grafico della viabilità allegato alla relazione tecnica redatta dall’Architetto Poli, è l’unica che consentirebbe di accedere alle proprie abitazioni nella stagione invernale. In particolare, con il gravame, hanno prospettato le seguenti censure: “ Erroneità, vizio radicale, omissione e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Violazione di legge (artt. 1, 2, 6, 7 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm; art. 3 e 19, c. 3, della l. n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dell’art. 10.3 – punto 3.6 delle NTA del P.R.G. vigente. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”.
I ricorrenti lamentano che, con riferimento al tratto di strada in contestazione, non sarebbe stato attivato il servizio di sgombero della neve e di manutenzione invernale, nonostante le richieste più volte avanzate dai residenti, che hanno provveduto nel corso degli anni a proprie spese. In base alla disciplina di cui al P.R.G., sussisterebbe l’obbligo da parte del Comune di applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 285/92, che prevede uno specifico onere a carico delle Amministrazioni di provvedere alla manutenzione delle strade.
Il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere non violati i principi di parità di trattamento e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
7. Il Comune di Pinzolo si è costituito in resistenza, riferendo che i ricorrenti sono proprietari di immobili in parte utilizzati come abitazione personale, in parte utilizzati ad uso turistico, ma trattandosi di un uso stagionale non sarebbero titolari di una posizione soggettiva pretensiva per il solo motivo di essere proprietari di un immobile insistente sulla strada. L’ordinanza si è resa necessaria a causa di numerosi incidenti effettivamente occorsi a causa delle condizioni metereologiche avverse della stagione invernale, per cedimenti strutturali del manto stradale, nonché per una ridotta visibilità. L’Ente municipale ha concluso per il rigetto del gravame.
8. All’udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con l’unico articolato motivo, gli appellanti censurano in parte qua la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha ritenuto la legittimità dell’ordinanza n. 153 del 2024, in considerazione della necessità di tutela dell’incolumità pubblica che prescinde alla situazione di insicurezza determinatasi, atteso che, non solo le superiori finalità di tutela dell’incolumità pubblica non sono state adeguatamente illustrate nell’ordinanza impugnata, ma l’asserita pericolosità per il transito veicolare dovuta ‘alle recenti precipitazioni nevose’ risulterebbe contraddetta dalla nota del Responsabile dell’Area Tecnica prot_par0002031 del 3.2.2025 avente ad oggetto “ richiesta revoca delibera di interdizione al traffico veicolare della strada Fratè – AJ ”, laddove al contrario si afferma che ‘ durante queste ultime settimane (…) si sono verificate modestissime e lievi precipitazioni ’.
I ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata non darebbe evidenza, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, di quali siano le ‘ situazioni contingibili e urgenti di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica ’, limitandosi ad affermare “ che durante la stagione invernale non viene effettuata la manutenzione ordinaria della strada che non è previsto il servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio ”. Nella specie, non sarebbe stata esplicitata la ragione che renderebbe necessaria la chiusura al transito veicolare della strada, non altrimenti ricavabile dal contenuto del provvedimento criticato. La motivazione dell’ordinanza sarebbe stata integrata con un parere postumo, tenuto conto che il contenuto del Parere del Corpo Polizia Locale di Pinzolo sarebbe stato acquisito verbalmente dal Sindaco e solo successivamente formalizzato, rendendo in questo modo opaca l’attività istruttoria dell’Amministrazione, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria. Secondo gli appellanti, il T.R.G.A. qualificherebbe in modo errato la natura giuridica del provvedimento gravato, in quanto non si tratterebbe di una ordinanza contingibile e urgente ex art. 62 del Codice degli enti locali, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ma di una ordinanza emessa ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ossia un ordinario rimedio a disposizione dell’autorità amministrativa per ordinare, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica.
Gli esponenti argomentano, inoltre, che il Comune non poteva sottrarsi all’obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992, sussistendo l’obbligo di consentire alla collettività e ai residenti dell’utilizzo del bene pubblico, atteso che: (i) la strada di montagna in questione è l’unica via di accesso alle abitazioni dei ricorrenti; (ii) occorre garantire l’accesso in sicurezza alle suddette abitazioni tramite tale strada; (iii) fermo restando che non sussistevano ‘ situazioni contingibili e urgenti di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica’ tali da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, sussistendo l’obbligo per il Comune di effettuare alcuni interventi di manutenzione a tutela della sicurezza degli utenti (ossia manutenzione straordinaria: parapetti, riparazione dei danni fatti da privati dietro autorizzazione comunale, segnaletica, etc.; spalatura delle neve e salatura).
Pertanto, “ deve ritenersi contrario, oltre che agli obblighi di legge, anche ai principi di buon andamento, di efficienza e proporzionalità dell’azione amministrativa, l’operato dell’Amministrazione che, avendo creato essa stessa, con il proprio comportamento omissivo, i presupposti affinché si possa verificare il pregiudizio dell’incolumità pubblica, invochi la necessità di garantire tale incolumità al fine di inibire al transito veicolare il tratto stradale”.
Gli appellanti deducono, infine, che la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha respinto la censura di violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità dell’azione amministrativa, tenuto conto che, come precisato con il ricorso introduttivo, l’Amministrazione non avrebbe adottato analoga misura per strade adiacenti che, a differenza di quella di ci trattasi che si presenta pianeggiante e priva di tornanti, sarebbero rapide e tortuose. Tale circostanze sarebbero state comprovate mediante copiosa documentazione fotografica, nonché mediante la relazione tecnica dell’Architetto Poli, il quale attesterebbe che: “ Nella stessa località esistono altre strade, ad esempio la Fontanella – Chalet AJ (evidenziata in verde) che presentano pendenze più accentuate, diverse curve e tornanti e fondo sconnesso in terra battuta, che risultano tutt’ora aperte alla circolazione dei veicoli, nonostante sia evidente la maggiore pericolosità rispetto al tratto Fratè – AJ in oggetto”. Il Comune non avrebbe effettuato un corretto bilanciamento degli interessi, secondo il principio di proporzionalità. Inoltre, le asserite esigenze di tutela dell’incolumità pubblica ben avrebbero potuto essere salvaguardate prevedendo una deroga al divieto di transito veicolare per i residenti/autorizzati, anche in considerazione del fatto che non vi sarebbe altro modo per accedere alle abitazioni, posto che gli immobili sono utilizzati come residenza dai ricorrenti, oppure, nel caso della sig.ra IR, come attività ricettiva.
10. Le critiche non possono trovare accoglimento.
10.1. Va premesso che il Comune di Pinzolo ha riferito che DO GI MA NE e NA ST, sebbene risultino formalmente residenti in località Fogaiart, non risiedono stabilmente negli immobili oggetto della gravata ordinanza. Infatti, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale, è stato accertato che l’immobile destinato a residenza del sig. NE risulta essere utilizzato per affitti brevi a fini turistici, pubblicizzati online , mentre il sig. NA durante il periodo invernale domicilia presso il Comune di Bleggio Superiore, fraz. Bivedo.
Tanto rileva con riferimento alla doglianza sollevata dai ricorrenti secondo cui l’Amministrazione comunale avrebbe omesso, nell’emettere l’ordinanza impugnata, di effettuare un corretto bilanciamento degli interessi, secondo il principio di proporzionalità. Invero, appare all’evidenza che, tenuto conto dell’utilizzo limitato degli immobili per fini residenziali durante il periodo invernale da parte dei proprietari, le esigenze di tutela dell’incolumità e sicurezza pubblica sono state correttamente salvaguardate prevedendo un divieto di transito veicolare a tutela dell’intera collettività, compresi i residenti, i proprietari e i conduttori degli immobili utilizzati a fini turistici.
L’ordinanza impugnata è finalizzata, infatti, alla tutela della sicurezza veicolare di tutti coloro che transitano nel tratto stradale ove l’Amministrazione ha riscontrato la situazione di pericolo, la quale, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non può subire eccezioni (per i residenti o per i proprietari degli immobili), atteso che, diversamente opinando, l’ordine di chiusura del transito veicolare apparirebbe all’evidenza contraddittorio, come se la situazione di pericolo potesse essere intermittente e/o valida per alcuni cittadini e non per altri.
10.2. L’Ente municipale, con l’ordinanza n. 135 del 2025, ha disposto la chiusura del transito veicolare dei tratti di strada sopra specificati sostanzialmente sulla base di due motivazioni, e in particolare: “ Considerato che le recenti precipitazioni nevose e l’abbassamento della temperatura, con conseguente lastre di ghiaccio sulla sede viaria, hanno reso pericoloso il transito veicolare ”, e “ Considerato che durante la stagione invernale non viene effettuata la manutenzione ordinaria della strada e non è previsto il servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio ”.
Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essere rilevato nel provvedimento impugnato, atteso che, diversamente da quanto hanno sostenuto gli appellanti, il Comune di Pinzolo ha reso chiare le ragioni del provvedimento, determinate dalle precipitazioni nevose, dalle lastre di ghiaccio e dal fatto che non viene effettuato il servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio.
Il Comune di Pinzolo, nel presente giudizio, ha fornito la prova della situazione di pericolo, come risulta dal parere interno reso dalla Polizia Locale in data 23.12.2024. Il Comandante della Polizia Locale riferisce che il tratto fra l’agriturismo ‘Chalet AJ’ e via Val Brenta, e il tratto compreso tra la località Fratè e la località AJ, presentano, durante il periodo invernale, evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza e della necessaria tutela dell’incolumità degli utenti in transito, dovuti sia alla conformazione della strada che alla mancanza di manutenzione di sgombero neve e ghiaccio. La Polizia Locale precisa che: “ La strada, infatti, è priva di protezioni laterali (guard rail, soprattutto per il secondo tratto menzionato) e presenta un’ampiezza molto ridotta che, con l’accumulo della neve sarebbe ulteriormente ristretta. A sommesso parere della scrivente, alle condizioni attuali, non si sono i presupposti per garantire la sicurezza della circolazione. A tale proposito si rammenta come, negli anni scorsi, si siano verificati sinistri dovuti proprio al ghiaccio sulla sede stradale”.
Le critiche degli appellanti finalizzate a depotenziare le gravi criticità illustrate nel parere, valorizzando il fatto che il parere sia stato reso prima verbalmente e poi redatto per iscritto, non hanno pregio, tenuto conto che il Comandante testualmente chiarisce: “ Il presente parere, il cui contenuto viene riferito al Sindaco verbalmente, viene depositato agli atti del Corpo Polizia Locale”, in questo modo dando atto del fatto che il parere, reso in data 23.12.2024, ossia in epoca antecedente all’emissione dell’ordinanza impugnata (pubblicata in data 24.12.2024), è stato anche comunicato verbalmente al Sindaco di Pinzolo. Né si può predicare che il provvedimento gravato sia stato emesso in violazione del principio della parità di trattamento, tenuto conto che l’Amministrazione ha allegato analoghe ordinanze emesse da altri Comuni della zona, come quella del Comune di Roana che ha emesso le ordinanze n. 103 e n. 104 del 2023, imponendo il divieto di transito per tutti i veicoli su strade sterrate di proprietà comunale durante il periodo invernale, a causa della pericolosità derivante dalla presenza di neve e ghiaccio, in quanto non soggette alla manutenzione.
10.3. Quanto alla natura giuridica del provvedimento gravato, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il Collegio ritiene che lo stesso presenti le caratteristiche di una ordinanza contingibile e urgente, determinata da una situazione di fatto indifferibile, in relazione alla ragionevole previsione di un danno verificabile. Il provvedimento, considerata la situazione di pericolo riscontrata dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato un mezzo congruo rispetto allo scopo, secondo le comuni norme di diligenza e prudenza, oltre che proporzionale e coerente con le circostanze di fatto, quali: la mancanza di un servizio di rimozione del ghiaccio e della neve, l’accertato pericolo per transito veicolare, e l’utilizzo limitato della sede viaria, atteso che trattasi di un immobili destinati ad uso stagionale, di fatto non abitati stabilmente dai proprietari durante il periodo invernale.
In tal senso depone anche la decisione del Comune di Pinzolo di disporre la revoca dell’ordinanza, in data 12.3.2025, quando la precedente situazione di pericolo è cessata.
L’Amministrazione comunale, che consenta l’uso di una strada al pubblico transito, è responsabile verso coloro che utilizzano la stessa, pertanto laddove riscontri una situazione di pericolo, come nel caso di specie (strada coperta da ghiaccio e senza barriere laterali), è tenuto ad inibirne l’uso generalizzato.
10.4. Sono, altresì, infondate le doglianze espresse dagli appellanti avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale adito ha escluso l’obbligo del Comune di Pinzolo di provvedere alla manutenzione del manto stradale.
Il Comune di Pinzolo ha ammesso di essere proprietario della strada sterrata che, partendo dalla S.S. 239 per Madonna di Campiglio, all’altezza del locale ‘Fratè’, si sviluppa per circa 1500 metri fino a raggiungere l’abitato di AJ, tuttavia non sussiste alcun obbligo in capo all’Ente di predisporre parapetti, riparazione del manto stradale e spalatura della neve e salatura.
Gli immobili di proprietà degli appellanti sono regolamentati dall’art. 105 e ss. del Regolamento edilizio comunale, ossia si tratta di immobili destinati a residenze saltuarie.
Va precisato che le norme attuative del P.R.G. e, in particolare, la disciplina di cui al 10.3, punto 3.6, dispone che: “ Il permesso di costruire di ricostruire, e di destinazione d’uso per abitazione temporanea stagionale non dà diritto alla contestuale realizzazione e/o manutenzione da parte del Comune delle infrastrutture di urbanizzazione primaria. Si fa presente che il recupero di detti manufatti deve essere legato esclusivamente al recupero del territorio montano legato anche alle nuove tendenze di fruizione diffusa e meno invasiva escludendo a priori interventi di espansione della residenzialità o dell’offerta turistica intensiva ”. La disposizione regolamentare, ovviamente, non esclude che l’Amministrazione comunale si determini, pur non sussistendo un preciso obbligo, a provvedere alla manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria.
Il Collegio osserva che i ricorrenti, in passato, dimostrando di essere consapevoli del fatto che la conformazione urbanistica degli immobili e la peculiarità del permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione non imponessero l’obbligo di assicurare i servizi primari tipici per centri abitati, hanno chiesto l’autorizzazione all’esecuzione, a proprie spese, dei lavori di sistemazione e asfaltatura della strada di accesso all’abitato di AJ, che il Comune di Pinzolo ha rilasciato con delibera di Giunta n. 167 del 2020, con le seguenti precisazioni: “ ogni onere di realizzazione dell’intervento si intende interamente a carico della parte privata; l’Amministrazione comunale viene ritenuta indenne da danni derivanti a cose e/o persone sia durante l’esecuzione dei lavori che in relazione all’utilizzo della strada; l’autorizzazione di cui al presente provvedimento (delibera giunta 167 d.d. 3.12.2020) non precostituisce diritto di sorta in favore della parte privata né gli consente di richiedere eventuali indenni ”.
La strada in questione, pur essendo di proprietà comunale, è sostanzialmente a servizio dei proprietari delle abitazioni di AJ, pertanto appare ragionevole che l’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al 10.3, punto 3.6, della disposizione di attuazione al P.R.G., non sia tenuta a provvedere alla manutenzione invernale, considerato anche che i predetti immobili, per destinazione urbanistica, hanno un uso stagionale.
11. In definitiva, l’appello parziale non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata va confermata.
12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello parziale, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Pinzolo, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG TI, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
AR FA, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR FA | EG TI |
IL SEGRETARIO