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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 753/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 753/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2020 e rimessa in decisione al Collegio
OGGETTO: all'udienza del 2 ottobre 2024
Leasing d a
CODICE:
Parte_1
P.IVA_1
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria (NA), via Salvator Rosa n. 6
APPELLANTE
c o n t r o
in persona della procuratrice speciale Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
Controparte_2
Entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Augusto Azzini del foro di
Brescia ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Brescia,
Piazza della Loggia n. 5, per deleghe in calce alla comparsa di intervento
APPELLATE intervenute
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 10 febbraio
2020 n.304/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
- Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado e riprodotte alle pag. 3 e 4 del presente atto di citazione in appello che qui devono intendersi per ritrascritte;
- condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
In via istruttoria:
- si chiede l'acquisizione della CTU resa nel giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Brescia e recante R.G. 7751/2022 (doc. 4)
- in subordine, si insiste nelle richieste istruttorie articolate nell'atto di appello e, in particolare, per l'ammissione della C.T.U., al quale conferire il seguente mandato: - accerti e quantifichi il ctu l'effettivo dare ed avere tra le parti calcolando l'importo che la società concedente dovrà restituire agli appellanti ai sensi dell'art. 1526 c.c. al netto dell'equo indennizzo dovuto per l'utilizzo del bene sino alla avvenuta restituzione
Dell'appellata
In via preliminare:
a) autorizzare l'estromissione dal giudizio di CP_4
b) dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art. 342 c.p.c..
Sempre in via preliminare, subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui alla lettera c) che precede: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente appello stante:
i)il giudicato formatosi in ordine alla debenza della somma ingiunta e alla piena validità ed efficacia del contratto di leasing, ivi compresa la clausola risolutiva espressa e la penale di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto, e/o ii)la mancata restituzione dell'immobile alla data della proposizione della domanda, e/o iii)la carenza di interesse ad agire in capo agli odierni appellanti poiché il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto unicamente i canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto.
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con conferma integrale della sentenza appellata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che, attualmente, la titolarità del credito vantato in forza di tale decreto spetta in capo a Controparte_3
In via subordinata: ferme restando le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità nonché di infondatezza dell'appello avversario, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art. 1526, comma I, c.c. e di ritenuta fondatezza della domanda avversaria di ripetizione dei canoni di leasing, si ribadiscono le domande già formulate in primo grado:
-confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto;
-accertare e dichiarare quanto spettante alla concedente a titolo di equo compenso ex art. 1526 c.c., ricomprendente l'indennità di occupazione sino all'effettiva restituzione del bene (avvenuta in data 2 marzo 2018),
nonché il danno emergente e lucro cessante;
-per l'effetto, previa eventuale compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti, condannare gli odierni appellanti a pagare quanto dovuto anche a titolo di equo compenso alla concedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 304/2020 pubblicata in data 10 febbraio 2020, il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
e da personalmente, avverso il
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo loro notificato emesso in favore di per CP_4
l'importo di euro 21.235,66, oltre interessi, a titolo di canoni scaduti e non pagati in forza del contratto di leasing stipulato tra Ing AS Italia S.p.a.,
ora , e la società avente ad oggetto l'ampliamento, CP_4 Parte_2
ristrutturazione ed utilizzazione di un immobile sito in Origgio, via
Consorziale Saronnino (VA) contratto nel quale era subentrata con atto di cessione del 16 marzo 2011.
Esponeva: di avere corrisposto alla concedente dal marzo 2011 al
30.10.2015 la somma di euro 265.964,02, oltre Iva;
che, a seguito dell'inadempimento nel pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa intimata con lettera raccomandata del 9.9.2015, aveva risolto il contratto ed azionato la procedura monitoria;
di avere invano comunicato la propria disponibilità a liberare l'immobile e a concordare la restituzione dei canoni di leasing previa quantificazione dei canoni di affitto dovuti alla concedente;
che, nonostante la sua comunicata disponibilità, CP_4
aveva depositato ricorso ex art 700 cpc volto ad ottenere la immediata liberazione dell'immobile e aveva notificato il predetto decreto aggiuntivo;
che per effetto della risoluzione, il leasing si era trasformato da leasing immobiliare a leasing di godimento per cui, sensi dell'art. 1526
c.c., le spettava il diritto alla restituzione dei canoni di leasing e alla concedente il diritto al pagamento dei canoni di affitto;
che il decreto ingiuntivo era nullo non essendo il credito ingiunto certo ed esigibile e risultando creditrice anziché debitrice nei confronti di;
Pt_1 CP_4
tanto premesso chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva accertare e quantificare, previo espletamento di ct.u., la somma dovuta a titolo di canone di affitto mensile alla società di leasing, accertare che aveva già corrisposto alla data del Pt_1
30.10.2015 la somma di euro 265.964,02 a titolo di canoni di leasing e condannare la società di leasing a restituire/compensare tale somma e quanto dovuto a titolo di spese legali liquidate nel procedimento cautelare con quanto dovuto a titolo di affitto.
Si costituiva in giudizio contestando quanto avverso CP_4
dedotto e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la sua conferma.
Con ordinanza in data 1.6.2017, il Giudice, ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 1526 c.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12 settembre 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 304/2020 pubblicata il 10.02.2020, il Tribunale di Brescia
rigettava l'opposizione e le domande proposte dall'opponente che condannava al pagamento delle spese processuali. Affermava il Tribunale
che: la contestazione in relazione ai conteggi posti in essere dalla società di leasing doveva ritenersi superata in quanto parte opposta aveva ricostruito con precisione le modalità di determinazione del credito e tale ricostruzione non era stata efficacemente contestata dall'opponente; non era contestato che il contratto fosse qualificabile come leasing traslativo avendo ad oggetto un immobile commerciale;
le parti avevano pattuito il diritto del locatore di trattenere i canoni pagati e di pretendere il pagamento di quelli scaduti ed a scadere al netto del valore del bene;
detta clausola, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, era valida in quanto “in materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione
anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono
convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei
canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme
dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene
restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta
nell'art. 1526, secondo comma, c.c.”; che la penale pattuita nel contratto,
non consentendo alla parte non inadempiente di percepire somme maggiori di quelle che avrebbe ottenuto dall'adempimento del contratto,
non risultava eccessivamente onerosa e non doveva pertanto essere ricondotta ad equità.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
personalmente sulla scorta di tre motivi. Parte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_4
Con comparsa ex art 111 cpc sono intervenute in giudizio CP_1 quale successore ex art 111 cpc a seguito di scissione di una parte
[...]
del patrimonio di relativo ai contratti di leasing e ai relativi CP_4
beni immobili, tra cui il contratto n. 81428/003-004, oggetto del presente giudizio, e in forza dell'atto di cessione di crediti del Controparte_3
13.12.2018, pubblicato su GU del 4 luglio 2019 n. 78, chiedendo autorizzarsi l'estromissione dal giudizio di alla luce della CP_4
documentata scissione, a cui aderiva l'appellante, ed insistendo nelle stesse conclusioni proposte da CP_4
Con ordinanza resa all'udienza del 23.12.2020, in considerazione dell'adesione dell'appellante alla richiesta, veniva ordinata l'estromissione di dal giudizio, che proseguiva, quindi, con CP_4
i soggetti intervenuti.
All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata e ribadita dalle intervenute.
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Va, poi, dato atto che stata estromessa dal giudizio con CP_4
l'accordo delle parti in quanto con contratto di scissione parziale, atto n.
GM-P/Jvb/L-283670 a Rogito Notaio el 30 giugno 2019, Persona_1
trascritto nel registro delle imprese con atto Notaio del 9 Persona_2
luglio 2019, rep. 113231, racc. 44157, il contratto di leasing immobiliare e la relativa appendice, oggetto di causa sono stati trasferiti a CP_1
che è dunque divenuta titolare del diritto di proprietà sul bene
[...]
immobile concesso in leasing e legittimata attiva nel presente giudizio.
La circostanza, provata documentalmente con il contratto di scissione (cfr.
all. C), non è stata contestata da che ha aderito alla richiesta di Pt_1
estromissione. Per contro, nella prima udienza successiva all'intervento in giudizio, parte appellante ha eccepito il difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto di credito controverso in capo all'altra intervenuta, per Controparte_3
non avere questa fornito prova adeguata e completa della titolarità
medesima, non potendo essa ricavarsi dalla sola pubblicazione dell'avviso di cessione nella G.U.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “È principio di diritto
che «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex
art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in
capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza
incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione
dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,
alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di
legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c..» (Cass. 4277/2023)”.
Nella specie, ritiene la Corte che abbia fornito prova puntuale CP_3
della cessione in blocco occorsa ai sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge n.
130/1999, oggetto di pubblicazione in G.U. n. 78/2019 in forza dell'art. suddetto avviso di pubblicazione in GU risultano indicate le categorie di crediti ceduti da in favore di “tutti i CP_4 Controparte_3
crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, nonché tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di locazione finanziaria selezionati tra quelli che alla Data di valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i
Crediti):
1. Siano crediti derivanti da contratti di Locazione Finanziaria
conclusi con NG AS (Italia) Spa e/o . Siano crediti in Controparte_5
Euro.
3. Siano crediti regolati ai sensi della legge italiana.
4. Siano crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ai sensi dei quali l'importo finanziato è stato pienamente rogato prima del 1 luglio 2019. Tenuto conto dei seguenti criteri di esclusione:
5. Né l'utilizzatore né, qualora l'utilizzatore sia una persona fisica, i soggetti che siano eventualmente subentrati mortis causa nel contratto, siano consumatori.
6. Nessuno dei contratti di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti abbia ad oggetto centrali fotovoltaiche e/o centrali di energia rinnovabile segnalate come tali nel sistema operativo della Banca Cedente.
7. Nel caso in cui i beni immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti siano stati pignorati, la vendita di detti immobili non sia stata approvata prima delle 23:59 (CET) del 31 ottobre 2017. 8. Nessuno dei crediti sia un credito residuale non garantito derivante da contratti di locazione finanziaria risolti e il cui immobile sottostante sia stato già
venduto o ceduto prima delle 23.59 (CET) del 31 ottobre 2017” (cfr. doc.
D).”
L'elencazione dei suddetti elementi consente di individuare in maniera precisa e “senza incertezze” i crediti oggetto della cessione.
Il credito oggetto di causa, relativi a canoni di leasing scaduti, rientra ,
infatti, tra i crediti indicati nella Gazzetta Ufficiale (“ogni altra somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di locazione
finanziaria”) e soddisfa tutti i requisiti ivi richiesti:
1. si tratta di credito derivante dal contratto di leasing n. 81428/003 e dalla relativa appendice contrattuale n. 81428/004, stipulati, rispettivamente, in data 20 febbraio 2007 e in data 15 aprile 2009, in relazione ai quali l'importo finanziato è stato interamente erogato prima del 1 luglio 2019;
2. il credito è espresso in Euro e regolato dalla legge italiana;
3. la società non è un Parte_1
consumatore;
4. il contratto non ha ad oggetto centrali fotovoltaiche e/o altre centrali di energia rinnovabile, bensì un immobile, che non è soggetto a pignoramento;
5. il contratto di leasing n. 81428/003 e la relativa appendice contrattuale n. 81428/004 sono assistiti dalla garanzia rilasciata dal signor
[...]
e l'immobile già oggetto di locazione finanziaria è stato Parte_1
venduto in data successiva al 31 ottobre 2017 (ossia in data 20 febbraio 2019).
Ciò basta a fare ritenere provata la cessione del contratto di leasing n.
81428/003 e della relativa appendice contrattuale n. 81428/004 da
[...]
a CP_4 Controparte_3
Sempre in via preliminare va rilevato che la difesa di con la CP_4
comparsa di costituzione nel presente grado ha riproposto l'eccezione di giudicato sia con riferimento alla validità ed efficacia del contratto di leasing, ivi compresa la clausola risolutiva espressa e la penale prevista dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto, sia rispetto all'intervenuta risoluzione per inadempimento e al diritto della
Concedente a vedersi riconosciuti tutti i canoni versati in esecuzione del contratto, e ciò a seguito del passaggio in giudicato, medio tempore,
dell'ordinanza ex art 702 ter cpc che ha ordinato il rilascio dell'immobile proprio a fronte della intervenuta risoluzione per inadempimento nel pagamento dei canoni oggetto di ingiunzione. Ha altresì riproposto l'eccezione di improponibilità dell'azione atteso che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società
utilizzatrice non aveva ancora provveduto al rilascio dell'immobile.
Entrambe le eccezioni sono state fatte proprie dalle intervenute.
Rileva la Corte che l'eccezione di giudicato e quella di improponibilità
della domanda per mancata restituzione dell'immobile erano già state sollevate da con la comparsa conclusionale nel precedente CP_4
grado del giudizio e sono state implicitamente disattese dal primo giudice,
che, in caso contrario, non avrebbe potuto pronunciare sul merito dell'opposizione e delle domande proposte da parte opponente, come invece ha fatto, rigettando l'opposizione e le altre domande dell'opponente avendole giudicate infondate.
Parte opposta, ora appellata, sebbene vittoriosa stante il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dall'opponente, è risultata,
quindi, soccombente con riferimento alle suddette eccezioni, e avrebbe pertanto dovuto proporre appello incidentale, anche condizionato, e non limitarsi a riproporle ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Come afferma la Suprema Corte, “in tema di impugnazioni, qualora
un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso
o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed
inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso
quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame
incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.
345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.
329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,
invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia
stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di
prime cure” (cfr. Cass. civile sez. III, 27/09/2024, n.25876. cfr. nello stesso senso tra le tante Cass. 24658/2017).
Sull'implicito rigetto delle suddette eccezioni si è quindi formato il giudicato interno, di tal che non possono essere più oggetto di esame da parte di questa Corte. Procedendo, quindi, a scrutinare i motivi di appello, con il primo motivo
l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, con statuizione in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, pur avendo correttamente qualificato il leasing
de quo come traslativo, ha negato l'applicazione dell'art 1526 c.c. e dell'art 1384 cc, ritenendo pienamente legittima la clausola di cui all'art. 19 del contratto che, in caso di inadempimento, prevedeva la restituzione alla concedente dell'immobile concesso in leasing, nonché la corresponsione di ogni somma maturata per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese ecc, sino alla data di restituzione dei beni, con diritto della concedente a trattenere, anche a titolo di penale, ogni altro importo già
corrisposto, oltre l'eventuale risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Sostiene che la clausola predetta è in evidente contrasto con il disposto inderogabile dell'art. 1526 , comma primo, c.c., secondo cui il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso, per cui il Tribunale avrebbe dovuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, disporre la restituzione dei canoni versati dagli appellanti al netto dell'equo indennizzo per l'utilizzo del bene, che, in caso di risoluzione, non potrebbe coincidere con l'importo dei canoni mensili del contratto di leasing oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dovendo remunerare non più il trasferimento del bene ma solo il suo godimento.
In via subordinata, l'appellante chiede l'applicazione del comma secondo dell'art. 1526 cc, in combinato disposto con l'art. 1384 cc, e l'intervento del giudicante per riequilibrare il contenuto contrattuale, come affermato dalla costante giurisprudenza in materia.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione della richiesta ctu volta ad accertare il corretto canone di locazione dovuto alla concedente a seguito della risoluzione contrattuale importando tale determinazione la soluzione di questioni di complessità tecnica.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, non sussistendo soccombenza poiché la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta;
in subordine chiede la compensazione delle spese del primo grado in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Le Sezioni Unite della SC, intervenute con la sentenza 2061/2021 a comporre un contrasto insorto tra le sezioni della medesima Corte in ordine all'applicabilità dell'art. 1526 cc, hanno affermato che deve
<
come detto, ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling), che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento di contratto di leasing (traslativo)
verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi inadempiente>>. La Corte ha ribadito che la ragione della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo <<è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo,
all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse,
oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997,
n. 6034)>>.
Ciò posto, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca alla concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca alla stessa concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante alla concedente deve essere tale da porla nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatrice avesse esattamente adempiuto. Infatti,
proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526
c.c. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse della prima è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione del bene, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene,
ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna del bene è
insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore del bene non valga a coprirne l'intero importo.
Attraverso il filtro dell'art. 1526 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha selezionato, tra le varie clausole standardizzate, quelle meritevoli o meno di tutela, e tale è stata ritenuta, ad esempio, quella che prevede
<
al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito
(tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020,
nonchè Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n.
25031)… …. resta fermo il diritto dell'utilizzatore "di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)" ricavi il concedente, "rispetto alle utilità che (quest'ultimo)... avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene" … Con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa "dovrà
esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c." (così ancora Cass. n. 15202 del 2018)>>
(cfr. Cass. SSUU 2061/2021, cit). In sostanza <
delle circostanze concrete, dovrà disporre (ferma restando l'irripetibilità
dei canoni già riscossi) la stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia stato già venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento ai valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente
(con diritto del primo all'eventuale residuo)>> (Cass. 27133/22 cit.. In
precedenza Cass. SSUU 2061/22).
La clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di leasing per cui è causa (cfr. doc. 1), specificatamente sottoscritta dalle parti ai sensi dell'art. 1341 cc, prevedeva che in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo doveva <immediatamente restituire alla
Concedente i beni oggetto del contratto … L'Utilizzatore dovrà inoltre
corrispondere immediatamente qualunque somma che risulterà maturata
a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese ecc. sino
alla data di restituzione dei beni. Tali somme, unitamente ad ogni altro
importo già corrisposto a qualsiasi titolo all'utilizzatore, resteranno
definitivamente acquisite alla Concedente, a titolo anche di penale. E'
inoltre rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della
Concedente pretendere che l'Utilizzatore corrisponda anche il
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato calcolando il valore attuale, al
tasso di attualizzazione indicato alle condizioni particolari, di tutto il
restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore,
maggiorato dell'importo indicato nelle clausole particolari per l'esercizio
del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la
Concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita
dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi.
In caso di diverso utilizzo dell'immobile verrà detratto, sempre al netto
dei costi sostenuti, il “valore catastale”>>.
La clausola, predetta, è quindi legittima, contenendo un meccanismo conforme a quanto statuito dalla Suprema Corte e compatibile con l'art. 1526 c.c. invocato dall'appellante tenuto conto che la norma, se al comma
1° prevede per il venditore l'obbligo di restituzione delle rate riscosse e il diritto al pagamento di equo compenso per l'uso della cosa (in aggiunta logicamente alla restituzione del bene di proprietà), al 2° comma statuisce che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità (e la clausola 19 prevede appunto il diritto del concedente a trattenere i canoni già percepiti e a pretendere i canoni fino alla restituzione del bene); inoltre sempre il comma 1° fa salvo il diritto del venditore al risarcimento del danno, e la quantificazione del danno ben può essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale, e tale deve indubbiamente qualificarsi la previsione contrattuale del diritto del concedente di pretendere, a titolo di danno, l'importo corrispondente all'attualizzazione delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dedotto il ricavato della vendita del bene immobile recuperato.
La clausola è, pertanto, coerente con l'esigenza di riequilibrare la posizione delle parti, in quanto consente alla società concedente di recuperare integralmente il finanziamento erogato, comprensivo dell'utile sperato sino al momento in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione,
ponendola nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto e restando, d'altro canto, esclusa la possibilità di un ingiustificato arricchimento della medesima concedente,
atteso l'obbligo di quest'ultima di imputare a credito dell'utilizzatore il prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto del contratto di leasing,
dallo stesso restituito (cfr. anche Cass. 17.5.22 n. 15838).
La prevista imputazione del ricavato dalla vendita dei beni, restituiti dall'utilizzatore, a scomputo dal credito residuo del concedente nei confronti di quest'ultimo costituisce un correttivo adeguato ad assicurare il meccanismo di salvaguardia di cui all'art. 1384 cod. civ., relativo alla clausola penale, essendo esclusa la possibilità di un indebito arricchimento ai danni dell'utilizzatore poiché la clausola, avente funzione riequilibratrice, assicura che la concedente non possa conseguire più di quanto le sarebbe spettato se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
Giova, infine, rilevare che nel presente giudizio la Concedente ha fatto valere esclusivamente i canoni insoluti fino alla data del decreto ingiuntivo, mentre solo nell'altro giudizio pendente, della cui esistenza hanno dato atto entrambe le parti, a seguito della restituzione CP_3
del bene nel frattempo intervenuta, ha chiesto il pagamento della predetta penale, divenuta liquida ed esigibile a seguito della vendita del bene.
Il primo motivo va, dunque, respinto, in ciò rimanendo assorbiti gli altri due motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo tenuto conto del valore medio dei parametri di cui al
DM 147/22 (scaglione fino a 26.000 euro), ad eccezione per la fase di trattazione/istruttoria (valore minimo), in considerazione dell'attività
difensiva svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
da in proprio, avverso la sentenza n. 304/2020
[...] Parte_1
del 10.02.2020 del Tribunale di Brescia;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_3
€ 1134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” ed €
922,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 1911,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 TUB (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte intervenuta), in quanto nel
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 753/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2020 e rimessa in decisione al Collegio
OGGETTO: all'udienza del 2 ottobre 2024
Leasing d a
CODICE:
Parte_1
P.IVA_1
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria (NA), via Salvator Rosa n. 6
APPELLANTE
c o n t r o
in persona della procuratrice speciale Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
Controparte_2
Entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Augusto Azzini del foro di
Brescia ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Brescia,
Piazza della Loggia n. 5, per deleghe in calce alla comparsa di intervento
APPELLATE intervenute
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 10 febbraio
2020 n.304/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
- Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado e riprodotte alle pag. 3 e 4 del presente atto di citazione in appello che qui devono intendersi per ritrascritte;
- condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
In via istruttoria:
- si chiede l'acquisizione della CTU resa nel giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Brescia e recante R.G. 7751/2022 (doc. 4)
- in subordine, si insiste nelle richieste istruttorie articolate nell'atto di appello e, in particolare, per l'ammissione della C.T.U., al quale conferire il seguente mandato: - accerti e quantifichi il ctu l'effettivo dare ed avere tra le parti calcolando l'importo che la società concedente dovrà restituire agli appellanti ai sensi dell'art. 1526 c.c. al netto dell'equo indennizzo dovuto per l'utilizzo del bene sino alla avvenuta restituzione
Dell'appellata
In via preliminare:
a) autorizzare l'estromissione dal giudizio di CP_4
b) dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art. 342 c.p.c..
Sempre in via preliminare, subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui alla lettera c) che precede: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente appello stante:
i)il giudicato formatosi in ordine alla debenza della somma ingiunta e alla piena validità ed efficacia del contratto di leasing, ivi compresa la clausola risolutiva espressa e la penale di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto, e/o ii)la mancata restituzione dell'immobile alla data della proposizione della domanda, e/o iii)la carenza di interesse ad agire in capo agli odierni appellanti poiché il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto unicamente i canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto.
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con conferma integrale della sentenza appellata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che, attualmente, la titolarità del credito vantato in forza di tale decreto spetta in capo a Controparte_3
In via subordinata: ferme restando le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità nonché di infondatezza dell'appello avversario, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art. 1526, comma I, c.c. e di ritenuta fondatezza della domanda avversaria di ripetizione dei canoni di leasing, si ribadiscono le domande già formulate in primo grado:
-confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto;
-accertare e dichiarare quanto spettante alla concedente a titolo di equo compenso ex art. 1526 c.c., ricomprendente l'indennità di occupazione sino all'effettiva restituzione del bene (avvenuta in data 2 marzo 2018),
nonché il danno emergente e lucro cessante;
-per l'effetto, previa eventuale compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti, condannare gli odierni appellanti a pagare quanto dovuto anche a titolo di equo compenso alla concedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 304/2020 pubblicata in data 10 febbraio 2020, il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
e da personalmente, avverso il
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo loro notificato emesso in favore di per CP_4
l'importo di euro 21.235,66, oltre interessi, a titolo di canoni scaduti e non pagati in forza del contratto di leasing stipulato tra Ing AS Italia S.p.a.,
ora , e la società avente ad oggetto l'ampliamento, CP_4 Parte_2
ristrutturazione ed utilizzazione di un immobile sito in Origgio, via
Consorziale Saronnino (VA) contratto nel quale era subentrata con atto di cessione del 16 marzo 2011.
Esponeva: di avere corrisposto alla concedente dal marzo 2011 al
30.10.2015 la somma di euro 265.964,02, oltre Iva;
che, a seguito dell'inadempimento nel pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa intimata con lettera raccomandata del 9.9.2015, aveva risolto il contratto ed azionato la procedura monitoria;
di avere invano comunicato la propria disponibilità a liberare l'immobile e a concordare la restituzione dei canoni di leasing previa quantificazione dei canoni di affitto dovuti alla concedente;
che, nonostante la sua comunicata disponibilità, CP_4
aveva depositato ricorso ex art 700 cpc volto ad ottenere la immediata liberazione dell'immobile e aveva notificato il predetto decreto aggiuntivo;
che per effetto della risoluzione, il leasing si era trasformato da leasing immobiliare a leasing di godimento per cui, sensi dell'art. 1526
c.c., le spettava il diritto alla restituzione dei canoni di leasing e alla concedente il diritto al pagamento dei canoni di affitto;
che il decreto ingiuntivo era nullo non essendo il credito ingiunto certo ed esigibile e risultando creditrice anziché debitrice nei confronti di;
Pt_1 CP_4
tanto premesso chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva accertare e quantificare, previo espletamento di ct.u., la somma dovuta a titolo di canone di affitto mensile alla società di leasing, accertare che aveva già corrisposto alla data del Pt_1
30.10.2015 la somma di euro 265.964,02 a titolo di canoni di leasing e condannare la società di leasing a restituire/compensare tale somma e quanto dovuto a titolo di spese legali liquidate nel procedimento cautelare con quanto dovuto a titolo di affitto.
Si costituiva in giudizio contestando quanto avverso CP_4
dedotto e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la sua conferma.
Con ordinanza in data 1.6.2017, il Giudice, ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 1526 c.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12 settembre 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 304/2020 pubblicata il 10.02.2020, il Tribunale di Brescia
rigettava l'opposizione e le domande proposte dall'opponente che condannava al pagamento delle spese processuali. Affermava il Tribunale
che: la contestazione in relazione ai conteggi posti in essere dalla società di leasing doveva ritenersi superata in quanto parte opposta aveva ricostruito con precisione le modalità di determinazione del credito e tale ricostruzione non era stata efficacemente contestata dall'opponente; non era contestato che il contratto fosse qualificabile come leasing traslativo avendo ad oggetto un immobile commerciale;
le parti avevano pattuito il diritto del locatore di trattenere i canoni pagati e di pretendere il pagamento di quelli scaduti ed a scadere al netto del valore del bene;
detta clausola, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, era valida in quanto “in materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione
anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono
convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei
canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme
dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene
restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta
nell'art. 1526, secondo comma, c.c.”; che la penale pattuita nel contratto,
non consentendo alla parte non inadempiente di percepire somme maggiori di quelle che avrebbe ottenuto dall'adempimento del contratto,
non risultava eccessivamente onerosa e non doveva pertanto essere ricondotta ad equità.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
personalmente sulla scorta di tre motivi. Parte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_4
Con comparsa ex art 111 cpc sono intervenute in giudizio CP_1 quale successore ex art 111 cpc a seguito di scissione di una parte
[...]
del patrimonio di relativo ai contratti di leasing e ai relativi CP_4
beni immobili, tra cui il contratto n. 81428/003-004, oggetto del presente giudizio, e in forza dell'atto di cessione di crediti del Controparte_3
13.12.2018, pubblicato su GU del 4 luglio 2019 n. 78, chiedendo autorizzarsi l'estromissione dal giudizio di alla luce della CP_4
documentata scissione, a cui aderiva l'appellante, ed insistendo nelle stesse conclusioni proposte da CP_4
Con ordinanza resa all'udienza del 23.12.2020, in considerazione dell'adesione dell'appellante alla richiesta, veniva ordinata l'estromissione di dal giudizio, che proseguiva, quindi, con CP_4
i soggetti intervenuti.
All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata e ribadita dalle intervenute.
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Va, poi, dato atto che stata estromessa dal giudizio con CP_4
l'accordo delle parti in quanto con contratto di scissione parziale, atto n.
GM-P/Jvb/L-283670 a Rogito Notaio el 30 giugno 2019, Persona_1
trascritto nel registro delle imprese con atto Notaio del 9 Persona_2
luglio 2019, rep. 113231, racc. 44157, il contratto di leasing immobiliare e la relativa appendice, oggetto di causa sono stati trasferiti a CP_1
che è dunque divenuta titolare del diritto di proprietà sul bene
[...]
immobile concesso in leasing e legittimata attiva nel presente giudizio.
La circostanza, provata documentalmente con il contratto di scissione (cfr.
all. C), non è stata contestata da che ha aderito alla richiesta di Pt_1
estromissione. Per contro, nella prima udienza successiva all'intervento in giudizio, parte appellante ha eccepito il difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto di credito controverso in capo all'altra intervenuta, per Controparte_3
non avere questa fornito prova adeguata e completa della titolarità
medesima, non potendo essa ricavarsi dalla sola pubblicazione dell'avviso di cessione nella G.U.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “È principio di diritto
che «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex
art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in
capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza
incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione
dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,
alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di
legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c..» (Cass. 4277/2023)”.
Nella specie, ritiene la Corte che abbia fornito prova puntuale CP_3
della cessione in blocco occorsa ai sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge n.
130/1999, oggetto di pubblicazione in G.U. n. 78/2019 in forza dell'art. suddetto avviso di pubblicazione in GU risultano indicate le categorie di crediti ceduti da in favore di “tutti i CP_4 Controparte_3
crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, nonché tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di locazione finanziaria selezionati tra quelli che alla Data di valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i
Crediti):
1. Siano crediti derivanti da contratti di Locazione Finanziaria
conclusi con NG AS (Italia) Spa e/o . Siano crediti in Controparte_5
Euro.
3. Siano crediti regolati ai sensi della legge italiana.
4. Siano crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ai sensi dei quali l'importo finanziato è stato pienamente rogato prima del 1 luglio 2019. Tenuto conto dei seguenti criteri di esclusione:
5. Né l'utilizzatore né, qualora l'utilizzatore sia una persona fisica, i soggetti che siano eventualmente subentrati mortis causa nel contratto, siano consumatori.
6. Nessuno dei contratti di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti abbia ad oggetto centrali fotovoltaiche e/o centrali di energia rinnovabile segnalate come tali nel sistema operativo della Banca Cedente.
7. Nel caso in cui i beni immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti siano stati pignorati, la vendita di detti immobili non sia stata approvata prima delle 23:59 (CET) del 31 ottobre 2017. 8. Nessuno dei crediti sia un credito residuale non garantito derivante da contratti di locazione finanziaria risolti e il cui immobile sottostante sia stato già
venduto o ceduto prima delle 23.59 (CET) del 31 ottobre 2017” (cfr. doc.
D).”
L'elencazione dei suddetti elementi consente di individuare in maniera precisa e “senza incertezze” i crediti oggetto della cessione.
Il credito oggetto di causa, relativi a canoni di leasing scaduti, rientra ,
infatti, tra i crediti indicati nella Gazzetta Ufficiale (“ogni altra somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di locazione
finanziaria”) e soddisfa tutti i requisiti ivi richiesti:
1. si tratta di credito derivante dal contratto di leasing n. 81428/003 e dalla relativa appendice contrattuale n. 81428/004, stipulati, rispettivamente, in data 20 febbraio 2007 e in data 15 aprile 2009, in relazione ai quali l'importo finanziato è stato interamente erogato prima del 1 luglio 2019;
2. il credito è espresso in Euro e regolato dalla legge italiana;
3. la società non è un Parte_1
consumatore;
4. il contratto non ha ad oggetto centrali fotovoltaiche e/o altre centrali di energia rinnovabile, bensì un immobile, che non è soggetto a pignoramento;
5. il contratto di leasing n. 81428/003 e la relativa appendice contrattuale n. 81428/004 sono assistiti dalla garanzia rilasciata dal signor
[...]
e l'immobile già oggetto di locazione finanziaria è stato Parte_1
venduto in data successiva al 31 ottobre 2017 (ossia in data 20 febbraio 2019).
Ciò basta a fare ritenere provata la cessione del contratto di leasing n.
81428/003 e della relativa appendice contrattuale n. 81428/004 da
[...]
a CP_4 Controparte_3
Sempre in via preliminare va rilevato che la difesa di con la CP_4
comparsa di costituzione nel presente grado ha riproposto l'eccezione di giudicato sia con riferimento alla validità ed efficacia del contratto di leasing, ivi compresa la clausola risolutiva espressa e la penale prevista dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto, sia rispetto all'intervenuta risoluzione per inadempimento e al diritto della
Concedente a vedersi riconosciuti tutti i canoni versati in esecuzione del contratto, e ciò a seguito del passaggio in giudicato, medio tempore,
dell'ordinanza ex art 702 ter cpc che ha ordinato il rilascio dell'immobile proprio a fronte della intervenuta risoluzione per inadempimento nel pagamento dei canoni oggetto di ingiunzione. Ha altresì riproposto l'eccezione di improponibilità dell'azione atteso che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società
utilizzatrice non aveva ancora provveduto al rilascio dell'immobile.
Entrambe le eccezioni sono state fatte proprie dalle intervenute.
Rileva la Corte che l'eccezione di giudicato e quella di improponibilità
della domanda per mancata restituzione dell'immobile erano già state sollevate da con la comparsa conclusionale nel precedente CP_4
grado del giudizio e sono state implicitamente disattese dal primo giudice,
che, in caso contrario, non avrebbe potuto pronunciare sul merito dell'opposizione e delle domande proposte da parte opponente, come invece ha fatto, rigettando l'opposizione e le altre domande dell'opponente avendole giudicate infondate.
Parte opposta, ora appellata, sebbene vittoriosa stante il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dall'opponente, è risultata,
quindi, soccombente con riferimento alle suddette eccezioni, e avrebbe pertanto dovuto proporre appello incidentale, anche condizionato, e non limitarsi a riproporle ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Come afferma la Suprema Corte, “in tema di impugnazioni, qualora
un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso
o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed
inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso
quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame
incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.
345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.
329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,
invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia
stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di
prime cure” (cfr. Cass. civile sez. III, 27/09/2024, n.25876. cfr. nello stesso senso tra le tante Cass. 24658/2017).
Sull'implicito rigetto delle suddette eccezioni si è quindi formato il giudicato interno, di tal che non possono essere più oggetto di esame da parte di questa Corte. Procedendo, quindi, a scrutinare i motivi di appello, con il primo motivo
l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, con statuizione in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, pur avendo correttamente qualificato il leasing
de quo come traslativo, ha negato l'applicazione dell'art 1526 c.c. e dell'art 1384 cc, ritenendo pienamente legittima la clausola di cui all'art. 19 del contratto che, in caso di inadempimento, prevedeva la restituzione alla concedente dell'immobile concesso in leasing, nonché la corresponsione di ogni somma maturata per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese ecc, sino alla data di restituzione dei beni, con diritto della concedente a trattenere, anche a titolo di penale, ogni altro importo già
corrisposto, oltre l'eventuale risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Sostiene che la clausola predetta è in evidente contrasto con il disposto inderogabile dell'art. 1526 , comma primo, c.c., secondo cui il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso, per cui il Tribunale avrebbe dovuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, disporre la restituzione dei canoni versati dagli appellanti al netto dell'equo indennizzo per l'utilizzo del bene, che, in caso di risoluzione, non potrebbe coincidere con l'importo dei canoni mensili del contratto di leasing oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dovendo remunerare non più il trasferimento del bene ma solo il suo godimento.
In via subordinata, l'appellante chiede l'applicazione del comma secondo dell'art. 1526 cc, in combinato disposto con l'art. 1384 cc, e l'intervento del giudicante per riequilibrare il contenuto contrattuale, come affermato dalla costante giurisprudenza in materia.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione della richiesta ctu volta ad accertare il corretto canone di locazione dovuto alla concedente a seguito della risoluzione contrattuale importando tale determinazione la soluzione di questioni di complessità tecnica.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, non sussistendo soccombenza poiché la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta;
in subordine chiede la compensazione delle spese del primo grado in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Le Sezioni Unite della SC, intervenute con la sentenza 2061/2021 a comporre un contrasto insorto tra le sezioni della medesima Corte in ordine all'applicabilità dell'art. 1526 cc, hanno affermato che deve
<
come detto, ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling), che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento di contratto di leasing (traslativo)
verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi inadempiente>>. La Corte ha ribadito che la ragione della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo <<è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo,
all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse,
oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997,
n. 6034)>>.
Ciò posto, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca alla concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca alla stessa concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante alla concedente deve essere tale da porla nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatrice avesse esattamente adempiuto. Infatti,
proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526
c.c. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse della prima è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione del bene, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene,
ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna del bene è
insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore del bene non valga a coprirne l'intero importo.
Attraverso il filtro dell'art. 1526 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha selezionato, tra le varie clausole standardizzate, quelle meritevoli o meno di tutela, e tale è stata ritenuta, ad esempio, quella che prevede
<
al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito
(tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020,
nonchè Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n.
25031)… …. resta fermo il diritto dell'utilizzatore "di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)" ricavi il concedente, "rispetto alle utilità che (quest'ultimo)... avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene" … Con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa "dovrà
esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c." (così ancora Cass. n. 15202 del 2018)>>
(cfr. Cass. SSUU 2061/2021, cit). In sostanza <
delle circostanze concrete, dovrà disporre (ferma restando l'irripetibilità
dei canoni già riscossi) la stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia stato già venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento ai valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente
(con diritto del primo all'eventuale residuo)>> (Cass. 27133/22 cit.. In
precedenza Cass. SSUU 2061/22).
La clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di leasing per cui è causa (cfr. doc. 1), specificatamente sottoscritta dalle parti ai sensi dell'art. 1341 cc, prevedeva che in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo doveva <immediatamente restituire alla
Concedente i beni oggetto del contratto … L'Utilizzatore dovrà inoltre
corrispondere immediatamente qualunque somma che risulterà maturata
a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese ecc. sino
alla data di restituzione dei beni. Tali somme, unitamente ad ogni altro
importo già corrisposto a qualsiasi titolo all'utilizzatore, resteranno
definitivamente acquisite alla Concedente, a titolo anche di penale. E'
inoltre rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della
Concedente pretendere che l'Utilizzatore corrisponda anche il
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato calcolando il valore attuale, al
tasso di attualizzazione indicato alle condizioni particolari, di tutto il
restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore,
maggiorato dell'importo indicato nelle clausole particolari per l'esercizio
del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la
Concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita
dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi.
In caso di diverso utilizzo dell'immobile verrà detratto, sempre al netto
dei costi sostenuti, il “valore catastale”>>.
La clausola, predetta, è quindi legittima, contenendo un meccanismo conforme a quanto statuito dalla Suprema Corte e compatibile con l'art. 1526 c.c. invocato dall'appellante tenuto conto che la norma, se al comma
1° prevede per il venditore l'obbligo di restituzione delle rate riscosse e il diritto al pagamento di equo compenso per l'uso della cosa (in aggiunta logicamente alla restituzione del bene di proprietà), al 2° comma statuisce che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità (e la clausola 19 prevede appunto il diritto del concedente a trattenere i canoni già percepiti e a pretendere i canoni fino alla restituzione del bene); inoltre sempre il comma 1° fa salvo il diritto del venditore al risarcimento del danno, e la quantificazione del danno ben può essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale, e tale deve indubbiamente qualificarsi la previsione contrattuale del diritto del concedente di pretendere, a titolo di danno, l'importo corrispondente all'attualizzazione delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dedotto il ricavato della vendita del bene immobile recuperato.
La clausola è, pertanto, coerente con l'esigenza di riequilibrare la posizione delle parti, in quanto consente alla società concedente di recuperare integralmente il finanziamento erogato, comprensivo dell'utile sperato sino al momento in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione,
ponendola nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto e restando, d'altro canto, esclusa la possibilità di un ingiustificato arricchimento della medesima concedente,
atteso l'obbligo di quest'ultima di imputare a credito dell'utilizzatore il prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto del contratto di leasing,
dallo stesso restituito (cfr. anche Cass. 17.5.22 n. 15838).
La prevista imputazione del ricavato dalla vendita dei beni, restituiti dall'utilizzatore, a scomputo dal credito residuo del concedente nei confronti di quest'ultimo costituisce un correttivo adeguato ad assicurare il meccanismo di salvaguardia di cui all'art. 1384 cod. civ., relativo alla clausola penale, essendo esclusa la possibilità di un indebito arricchimento ai danni dell'utilizzatore poiché la clausola, avente funzione riequilibratrice, assicura che la concedente non possa conseguire più di quanto le sarebbe spettato se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
Giova, infine, rilevare che nel presente giudizio la Concedente ha fatto valere esclusivamente i canoni insoluti fino alla data del decreto ingiuntivo, mentre solo nell'altro giudizio pendente, della cui esistenza hanno dato atto entrambe le parti, a seguito della restituzione CP_3
del bene nel frattempo intervenuta, ha chiesto il pagamento della predetta penale, divenuta liquida ed esigibile a seguito della vendita del bene.
Il primo motivo va, dunque, respinto, in ciò rimanendo assorbiti gli altri due motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo tenuto conto del valore medio dei parametri di cui al
DM 147/22 (scaglione fino a 26.000 euro), ad eccezione per la fase di trattazione/istruttoria (valore minimo), in considerazione dell'attività
difensiva svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
da in proprio, avverso la sentenza n. 304/2020
[...] Parte_1
del 10.02.2020 del Tribunale di Brescia;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_3
€ 1134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” ed €
922,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 1911,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 TUB (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte intervenuta), in quanto nel