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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 19 marzo 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1983/2021 R.G., avente ad oggetto
”Risarcimento Danni” e vertente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Parte_1
Rizzu e Romeo Russo,
- Attrice – contro
, corrente in Lecce, alla via Controparte_1
Novara, n. 1, in persona del parroco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
Garrisi,
- Convenuta - nonchè in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbone.
- Terza chiamata in causa -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 3.03.2021, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la
[...] [...]
, corrente in Lecce, alla via Novara n. 1, in persona del parroco Controparte_1
p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la
1 ”, in persona del rappresentante Controparte_1 CP_3
, per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni
[...] subiti dalla SI.ra ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, dell'art. Pt_1
2043 c.c. e per l'effetto condannarla alla refusione dei succitati danni quantificabili in € 15.655,50, o a quella somma maggiore nei limiti di euro
26.000,00 o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sempre nei limiti di euro 26.000,00. Con vittoria di spese documentate
e competenze di lite, oltre al rimborso spese forfetarie ….”.
L'attrice deduceva che in data 25.12.2017 alle ore 18:30/19:00, durante la
Santa Messa di Natale in corso presso la Chiesa di San , mentre Controparte_1
si accingeva a scendere dall'ambone, dopo aver terminato una lettura, cadeva rovinosamente per terra e, avendo difficoltà a rialzarsi, veniva soccorsa dal parroco
Don e dai fedeli presenti per la funzione, i quali constatavano che la caduta CP_3
era stata causata dalla pavimentazione bagnata e resa scivolosa, probabilmente per la disattenzione del chierichetto nel trasportare il secchiello dell'acqua benedetta.
Il giorno 26.12.2017 la , colta da malore dovuto a difficoltà Pt_1
respiratoria, chiamava il 118, il cui personale si recava presso il suo domicilio e, dopo averla visitata, poneva la diagnosi di riferita algia sottoscapolare in seguito a caduta accidentale (cfr. doc. in atti).
Nella predetta circostanza la rifiutava il trasporto in Pronto Soccorso, Pt_1
ove si recava, invece, soltanto in data 30.12.2017; in quella circostanza veniva sottoposta a RX emitorace destro, dalla quale emergeva che l'attrice aveva subito
“fratture costali multiple scomposte in serie a destra dalla 4 alla 8. Ispessimento dell'interstizio peribronco-vascolare a sede ilo-perilare inferiore senza evidenti alterazioni a focolaio in atto RX-percepibili” (cfr. doc. in atti). Quindi, veniva dimessa con prognosi di venti giorni di riposo domiciliare e cure.
Rimasti infruttuosi i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale,
l'attrice adiva codesto Tribunale al fine di sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.06.2021, si costituiva la , corrente in Lecce alla via Novara Controparte_1
n. 1, in persona del Parroco p.t., al fine di impugnare e contestare in toto l'atto
2 introduttivo del giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare che la convenuta nulla deve alla RA , per qualsiasi titolo e per i titoli Pt_1 dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2)In via gradata, previo spostamento della prima udienza ed autorizzazione alla chiamata in causa della
Compagnia di in accoglimento della domanda Controparte_4
riconvenzionale che con il presente atto si spiega, dichiarare tenuta la stessa
Compagnia di in persona del l.r.p.t., a CP_4 Controparte_2
garantire e manlevare la convenuta da qualsiasi pagamento cui dovesse essere condannata in accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei suoi confronti;
3)Dichiarare tenuta e condannare l'attorice ovvero chi di ragione al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente procedimento.”.
Con provvedimento del 15.06.2021, parte convenuta veniva autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_2
La predetta compagnia di assicurazioni si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.12.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) Rigettare la domanda di parte attrice, generica ed indimostrata;
II) ove provati ex adverso i fatti costitutivi della pretesa azionata ed i dati descrittivi dell'evento, riconoscere e dare atto che un comportamento normalmente diligente da parte di Parte_1
avrebbe evitato il fatto dannoso e, per lo effetto, dichiarare che non sussiste nesso di causalità tra la pavimentazione e la caduta, rigettando conseguentemente la domanda di parte attrice;
III) riconoscere e dichiarare la sussistenza del caso fortuito, ovvero il comportamento colposo di per aver Parte_1
omesso di doverosamente esplorare il piano di sua percorrenza, di camminare con
... un occhio per terra, di guardare dove metteva i piedi, ovvero per omissioni di cautele attese e prevedibili in rapporto alle circostanze e, per lo effetto, rigettare integralmente la domanda di parte attrice;
IV) in subordine, dichiarare, comunque, l'infondatezza della domanda di parte attrice nel quantum, nelle singole voci di danno indicate in citazione, nessuna esclusa, insussistenti, non dovute e prive di nesso causale, abnormi e spropositate, generiche ed indimostrate, con ogni statuizione consequenziale;
V) spese e compensi in applicazione della regola della causalità e soccombenza.”.
3 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale;
quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea non può essere accolta per i seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle prove orali in atti.
L'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che il giorno
25.12.2017, durante la celebrazione della Santa Messa del Natale, intorno alle ore
18:30 / 19:00, la chiesa era sufficientemente illuminata;
che era salita sui gradini per leggere e dopo aver letto nello scendere era scivolata, constando che erano bagnati;
-che il gradino era uno solo;
-che quando era salita non aveva guardato a terra;
-escludeva di aver avuto un capogiro (cfr. dich. Parte_1
verb. ud. 6.12.2022).
Nella stessa udienza veniva interrogato il Parroco, , il Controparte_3
quale ha confermato sia l'effettivo verificarsi del sinistro che la dinamica dello stesso, rendendo dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese dalla
; in particolare, il Parroco ha dichiarato: “In tale occasione ho potuto Pt_1
constatare che il pavimento e il gradino erano bagnati e scivolosi, e sicuramente dovuto alla disattenzione del chierichetto nel trasportare le ampolline o il secchiello dell'acqua benedetta. …”.
La teste indifferente, ha dichiarato che era vero che Testimone_1
durante la Santa Messa del 25.12.2017 alle ore 18:30/ 19:00, la Chiesa di
[...]
era illuminata;
-che era illuminata con le lampade e si poteva Controparte_1
leggere; -che dopo aver soccorso la SI.ra si era accorta che c'era l'acqua Pt_1
nello scendere;
-che aveva visto la RA cadere dopo aver fatto la lettura Pt_1
e che la stessa si era fatta molto male (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_1
6.12.2022).
La teste indifferente, ha riferito: -che Testimone_2
conosceva la SI.ra perché frequentavano la stessa chiesa Parte_1
del rione;
-che era presente alla messa del 25.12.2017 alle Controparte_1
ore 18:30 / 19:00; -che aveva visto in quell'occasione che la SI.ra Pt_1
4 dopo aver terminato la lettura e nell'accingersi a scendere, cadeva;
- Parte_1
che insieme ad altri parrocchiani avevano soccorso la SI.ra e di aver notato Pt_1
in quella occasione che il gradino e la pavimentazione erano bagnati e scivolosi;
- che la pavimentazione e i gradini erano bagnati solo dove la RA scendeva (cfr. dich. teste verb. ud. 7.02.2023). Testimone_2
Il teste , indifferente, ha dichiarato -che era presente alla messa Testimone_3
del 25.12.2017 ore 18:30/ 19:00 tra i banchi;
-che aveva visto che la SI.ra Pt_1
dopo la lettura cadeva per terra nel mentre scendeva i gradini;
-che insieme ad altri l'aveva soccorsa e di aver notato che i gradini e l'ambone erano bagnati e scivolosi, ma anche sotto i gradini (cfr. dich. teste , verb. ud. 7.02.2023). Tes_3
La teste , indifferente, ha riferito -che la RA Testimone_4
la sera di Natale 2017, dopo aver letto la “lettura” durante la messa, si era Pt_1
girata per scendere ed era scivolata;
-che era andata con altri a soccorrerla;
-che la chiesa era illuminata;
-che era scivolata;
-di non ricordare se ci fosse acqua per terra nel punto in cui la era caduta (cfr. dich. teste , verb. ud. Pt_1 Tes_4
29.03.2023).
La teste indifferente, ha dichiarato -di essere una Testimone_5
parrocchiana; -che la sera di Natale era in chiesa;
-che la SI.ra , finito di Pt_1
leggere, stava scendendo ed era caduta dove c'erano due gradini;
-di non sapere se li avesse visti o meno;
-di averla soccorsa insieme ad altri parrocchiani;
-che la chiesa era illuminata;
-che si era girata per scendere ed era caduta;
-che c'era un po' d'acqua a terra per il fatto che il chierichetto aveva portato nell'altare le ampolline di acqua che durante la messa il sacerdote benedice;
-che la RA
andava spesso in chiesa e aveva letto in Chiesa altre volte (cfr. dich. teste Pt_1
verb. ud. 29.03.2023). Tes_5
Il teste , indifferente, ha dichiarato -di conoscere l'attrice Testimone_6
solo di vista e di averla vista venire in Chiesa quando di solito legge;
-che stava ascoltando messa quella sera e di aver visto che la SI.ra ha letto;
-che la Pt_1
stessa aveva finito di leggere e nello scendere si era girata ed era caduta ed era stata una brutta caduta;
-che quando si era avvicinato aveva visto che c'era un po' di acqua a terra e che probabilmente quell'acqua poteva essere di una pianta innaffiata per la messa di Natale;
-che era la notte di Natale e la chiesa era
5 illuminata quasi a giorno (cfr. dich. teste verb. ud. 29.03.2023). Tes_6
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente può ritenersi pienamente provato sia l'effettivo verificarsi dell'evento lesivo denunciato dall'odierna attrice, sia la causa dello stesso, da individuarsi nella presenza di acqua sul gradino che dall'altare conduceva alla navata ove erano posizionati i banchi su cui sedevano i fedeli.
La predetta circostanza è stata univocamente confermata da tutti i testimoni escussi in sede di prova testimoniale, nonché dal Parroco, in sede di interrogatorio formale.
In particolare, dalle prove orali espletate è emersa in maniera certa la circostanza che nel corso della celebrazione della Santa Messa di Natale, la dispersione di acqua benedetta sul pavimento si sarebbe verificata accidentalmente, per mera distrazione del chierichetto, nel mentre costui stava portando sull'altare le ampolline ed il secchiello di acqua.
Alla luce di quanto innanzi, questo giudice ritiene che, nel caso di specie, la causazione dell'evento lesivo debba ritenersi causata unicamente dal caso fortuito, identificabile con il fatto del terzo (disattenzione del chierichetto).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva, nel senso che presuppone non la colpa del custode, bensì la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, ed è applicabile anche ai danni non derivanti dalla natura nociva o pericolosa della cosa, ma da un comportamento, anche omissivo del detentore della cosa stessa. Per nesso causale si intende che il danno deve essere una diretta conseguenza nella natura pericolosa del bene o del comportamento omissivo del custode nella prevenzione dei rischi a terzi. Pertanto, la responsabilità può derivare anche dal mancato utilizzo di adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo da parte del custode/gestore o dal mancato esercizio di poteri di vigilanza che gli competono nella sua qualità di custode del locale dove esercita la propria attività.
Sul custode della cosa, quindi, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, incombe l'onus probandi riguardo l'esistenza del caso fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere imprevedibile ed eccezionale. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito,
6 e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche una responsabilità ex art. 2043
c.c. (Cass. Civ. 22807/2009).
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051
c.c., può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che ad incidere sulla concatenazione causale degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l'intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto, un terzo appunto.
Il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode, ma solo al sussistere di determinate circostanze, quali - in primo luogo - un'intrinseca autonomia rispetto alla condotta e, più in generale, alla sfera del custode;
in secondo luogo, un carattere di imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo per il medesimo custode.
Nella fattispecie in esame, a parere di questo giudice, possono ritenersi sussistenti entrambe le predette circostanze, atteso che, senza alcun dubbio, la disattenzione del chierichetto giammai potrebbe ritenersi in qualche modo collegata alla condotta del parroco/custode e, al contempo, può affermarsi con assoluta certezza che la condotta del terzo (chierichetto) era connotata da imprevedibilità ed inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Peraltro, bisogna rilevare che, poichè la caduta dell'acqua sul pavimento del gradino si era verificata pochi minuti prima che la cadesse, oggettivamente, Pt_1
il custode, in quel limitatissimo lasso di tempo, non poteva avvedersene e, quindi, prendere i dovuti provvedimenti per eliminare tale causa di pericolo.
Inoltre, la Corte di Cassazione osserva che “Una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di “caso fortuito”, ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il “fortuito”, dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire
7 interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.” (Cass.
Civ. SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, si può ritenere accertato che l'evento lesivo per cui è causa è stato determinato esclusivamente da caso fortuito, consistito nel fatto del terzo, ossia nella disattenzione del chierichetto che, trasportando sull'altare le ampolline ed il secchiello, ha causato la caduta di un po' di acqua benedetta sul pavimento, nelle immediate vicinanze dell'ambone; per l'effetto, questo giudice ritiene di dover integralmente rigettare la domanda attorea.
In considerazione della peculiarità della materia trattata e della ineccepibile condotta processuale delle parti costituite, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 19 marzo 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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