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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/09/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2021/44
tra
nata a [...]arzana il 12.07.1974 (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), C.F._3
e difesi per procura dall'avv. Alessandro Pontremoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo;
parti opponenti
e la società (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso per procura dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
parte opposta
avente a oggetto: contratti bancari (cod. 140041)
conclusioni per le parti opponenti e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, nel rito: revocare il decreto opposto in quanto emesso in assenza delle condizioni ex artt. 633 e ss. c.p.c.; nel merito: - dichiarare la nullità dei contratti inter partes per indeterminatezza ed indeterminabilità delle relative condizioni economiche ex art. 1346 c.c. - in subordine: dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o usurarietà delle relative condizioni. - in ogni caso: accertare e dichiarare la nullità delle clausole unilateralmente predisposte dalla finanziaria laddove prevedono obblighi, oneri e decadenze a carico del consumatore in quanto vessatorie ex artt. 34 - 36 cod. cons.; in subordine, ridurre equamente le penali e spese ex art. 1384 c.c. - in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta in relazione agli obblighi di buona fede e, per l'effetto, condannala al risarcimento dei danni patiti dall'attore mediante il pagamento di somma non inferiore all'importo degli addebiti illegittimi di cui in premessa o somma diversa che sarà accertata, maggiorata di interessi e rivalutazione istat;
- in ogni caso, condannare la convenuta opposta alla restituzione delle somme corrisposte in adempimento del contratto nullo.- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario” per la parte opposta Controparte_1
Nel merito, in via principale: - respingere ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2020 (R.G. 1528/2020) di Euro 12.170,36; Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso e in solido tra loro, per tutte le ragioni esposte in narrativa, i GG.ri , al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di Euro 12.170,36, e la Sig.ra Controparte_1 Parte_3
al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Controparte_1
3.904,65, come quantificata in narrativa, oltre gli interessi di mora maturati sulla sola sorte capitale residua al tasso del 15,88% sino al saldo effettivo. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 11/01/2021, Parte_4
e proponevano opposizione al
[...] Parte_3 decreto ingiuntivo n° 623/2020, concesso in data 10 novembre 2020 in favore della società . Controparte_1
La predetta società aveva ottenuto il decreto, allegando:
- di essere creditrice di e di (della somma di € Parte_1 Parte_2
3.904,65) in forza del contratto di finanziamento n. 36797;
- che aveva prestato garanzia per il credito predetto;
Parte_3
- di essere, altresì, creditrice di e (della somma Parte_1 Parte_2 di € 8.265,71), in forza del contratto di finanziamento n. 37936.
e opponendosi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegavano ed eccepivano:
- che il credito vantato dalla ricorrente non risulta comprovato in quanto i contratti inter partes sono copie incomplete e parzialmente illeggibili;
- che, il contratto deve ritenersi ex art. 1346 c.c., in quanto l'impegno finanziario, ovvero il costo effettivo gravante sul cliente, non è in alcun modo determinato e/o determinabile;
- che, inoltre, le condizioni sono state predisposte unilateralmente dalla finanziaria, in assenza di qualsivoglia informativa nei riguardi del cliente “consumatore”, in contrasto con il disposto di cui agli artt. 33 e ss. Cod. Cons..;
- che l'opponente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla risoluzione del contratto e/o decadenza dal termine;
- che manca la prova dell'avvenuta corresponsione della somma erogata;
- che non è stata data prova del credito, tale non potendo essere considerata la
“lista movimenti” depositata;
- che le condizioni predisposte dalla finanziaria in assenza di specifica informativa sono vessatorie: le relative clausole afferenti i costi posti a carico del cliente (vedasi interessi corrispettivi, int. moratori, commissioni ed oneri vari) e le altre clausole che prevedono obblighi
e decadenze a carico del cliente (risoluzione e/o decadenza del contratto in caso di ritardato pagamento) o facoltà della finanziaria di variare unilateralmente le condizioni del rapporto, sono state predisposte unilateralmente, senza alcuna specifica informativa e trattativa individuale con il cliente - “consumatore”. E' dunque evidente la sproporzione tra il vantaggio della banca concedente
(la quale si approvvigiona del denaro a tassi prossimi allo zero) ed il sacrificio imposto al cliente - consumatore, il quale deve sopportare costi che esorbitanti; che, di conseguenza
- che il contratto è nullo per indeterminatezza ex art. 1346 – 1349, perché non viene indicata la tipologia del piano di ammortamento adottato.
Gli opponenti proponevano, altresì, domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate in adempimento dei contratti affetti da nullità.
Si costituiva l'opposta, con comparsa depositata i 23 marzo 2021, chiedendo il rigetto dell'opposizione e allegando
- che le somme mutuate sono state erogate, come risultante:
▪ dalla distinta datata 08.07.2009 relativa all'erogazione dell'importo oggetto del contratto di finanziamento nr. 37936, pari ad Euro
20.000,00, sul conto corrente intestato alla sig.ra – al Parte_1 conto numero IBAN indicato in occasione della stipula del contratto;
▪ dalla distinta datata 10.07.2009, dalla relativa all'erogazione dell'importo oggetto del contratto di finanziamento nr. 36797, pari ad Euro 30.000,00 sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
(ancora al conto numero IBAN indicato in occasione della stipula del contratto);
- che le copie dei contratti prodotte sono integrali e conformi agli originali;
- che la prova del credito è stata fornita con gli estratti conto;
- che la comunicazione di messa in mora è stata inviata e, comunque, può essere contenuta anche in atti giudiziali;
- che le clausole contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti, i quali le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate;
- che non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, dedotto peraltro, in modo del tutto generico;
- che non sussistono ipotesi di nullità contrattuale, in quanto:
▪ i contratti di finanziamento hanno un oggetto determinato, riportando le condizioni economiche del contratto - e nello specifico, la previsione di un tasso fisso pari al 6,06% il contratto di finanziamento nr. 36797 e pari al 6,08% per il contratto di finanziamento nr. 37936-;
▪ le spese di esazione, convenute nella misura non superiore al 30% degli insoluti, non possono essere rapportate al tasso soglia usura e, in ogni caso non sono vessatorie in quanto poste a carico del cliente solo in via meramente eventuale e mai applicate;
▪ la commissione di estinzione anticipata non può essere computata nel calcolo del TAEG.
Con ordinanza del 17 maggio 20211 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del 1 Oggetto di correzione di errore materiale in data 24 novembre 2021 decreto opposto.
L'istruttoria veniva svolta con l'esperimento di consulenza tecnico- contabile: con la relazione depositata in data 21 marzo 2023, il CTU, dott. Per_1
riferiva:
[...]
- di aver esaminato i due contratti di finanziamento stipulati da Parte_1
e, in particolare:
[...]
▪ il contratto di finanziamento n. 37797, concesso a titolo di ristrutturazione, con coobbligati e Parte_2 Parte_3
sottoscritto il 06/07/2009, per euro 30.000;
[...]
▪ il contratto di finanziamento n. 37936, concesso a titolo di ristrutturazione, con coobbligati e Parte_2 Parte_3
sottoscritto il 06/07/2009, per euro 20.000;
[...]
- che entrambi i finanziamenti sono qualificabili come concessioni di credito a consumatore;
- che agli atti sono presenti :
▪ il contratto di finanziamento n. 37797 del 06/07/2009 e il relativo piano di ammortamento;
▪ il contratti di finanziamento n. 37936 del 06/07/2009 e il relativo pano di ammortamento;
▪ l'estratto conto dei pagamenti delle rate di entrambi i finanziamenti, documentanti l'intero arco temporale di durata dei rapporti: (per il contratto 37797, i pagamenti dal 10/07/2009 al 30/01/2020, per il contratto 37936, dal 08/07/2009 al 28//08/2018);
- che i contratti di finanziamento oggetto, stipulati in forma scritta, riportano i tassi di interesse corrispettivi e condizioni economiche in modo espresso -in entrambi i contratti è indicato il TAN (Tasso Nominale Annuo) dell'operazione, il numero delle rate, l'importo delle stesse e il TAEG del finanziamento.
Infine, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16 maggi 2024: seguiva lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. L'opposizione è fondata e deve essere rigettata, così come la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
Prova del credito
Deve, in proposito, sottolinearsi
- che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione2, il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e provare nel giudizio principale, in particolare producendo i (due) contratti di finanziamento:
▪ il contratto di finanziamento n. 37797, sottoscritto da e Parte_1
-quest'ultimo quale obbligato-, unitamente alla garanzia personale Parte_2 sottoscritta da e ai moduli informativa per la riservatezza dei Parte_3 dati sottoscritti dai tre predetti3 ▪ il contratto di finanziamento n. 37936, sottoscritto da e Parte_1
-quest'ultimo quale obbligato-, unitamente ai moduli informativa per Parte_2 la riservatezza dei dati sottoscritti dai due predetti4.
L''opposta, peraltro, produceva anche i due estratti conto dei pagamenti delle dei finanziamenti, documentanti l'intero arco temporale di durata dei rapporti: (per il contratto 37797, i pagamenti dal 10/07/2009 al 30/01/2020, per il contratto 37936, dal 08/07/2009 al 28//08/2018)5, nonché la documentazione (le distinte)6 relativa all'effettiva erogazione degli importi oggetto del finanziamento, dalla quale risulta che la titolare del conto sul quale le somme confluivano è l'opponente Parte_1
e che il numero IBAN del conto è lo stesso che compare sul contratto.
In proposito, deve anche sottolinearsi che gli opponenti, pur contestando, quanto al contratto 37936, la copia presente in atti, e in generale le modalità di produzione dei documenti contrattuali (in quanto entrambi i contratti sarebbero illeggibili) , non ne effettuava un rituale espresso disconoscimento ex art. 2719 c.c., limitandosi ad affermare genericamente che la copia del contratto 37936 è “una rielaborazione grafica di fogli assemblati tra loro, è diversa dal documento originale” e che le copie sono stati prodotte in modo poco leggibile;
al contrario l'art. 2719 c.c. impone alla parte interessata di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica di una scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale7.
Contrariamente a quanto indicato dagli opponenti, inoltre, i contratti appaiono intellegibili.
L'opposta, ha poi prodotto le comunicazioni di messa in mora relative ai due contratti e le prove dell'invio delle raccomandate a/r, per un contratto ricevute per tutti da per l'altro perfezionatesi per compiuta giacenza8. In Parte_3 ogni caso, a tale scopo apparirebbe sufficiente la anche la dichiarazione in tal senso contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccezioni
Le eccezioni degli opponenti, al contrario, appaiono infondate e devono essere rigettate.
Eccezione di nullità ex art. 1346 c.c..
La lettura dei contratti e della relazione di consulenza tecnica rende palese che l'oggetto dei medesimi contratti di finanziamento oggetto, entrambi stipulati in forma scritta, riportano i tassi di interesse corrispettivi e condizioni economiche in modo espresso
-in entrambi i contratti è indicato il TAN (Tasso Nominale Annuo) dell'operazione, il numero delle rate, l'importo delle stesse e il TAEG del finanziamento-.
I contratti sono stati esaminati anche dal CTU: le valutazioni espresse dal consulente appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi, supportate da calcoli e tabelle ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. Il CTU ha, inoltre, dato atto di non aver ricevuto osservazioni da parte dei CTP. Le doglianze espresse all'udienza successiva9 dagli opponenti riguardavano il quesito e non la riposta del CTU – e appaiono non fondate alla luce di quanto sarà di seguito illustrato-
La Suprema Corte, peraltro, recentemente10, precisava, che, in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti.
Vessatorietà delle clausole
Lamentavano, inoltre, gli opponenti, la vessatorietà ai sensi del Codice del
Consumo delle condizioni predisposte unilateralmente dalla finanziaria, in assenza di qualsivoglia informativa nei riguardi del cliente “consumatore”, in contrasto con il disposto di cui agli artt. 33 e ss. Cod. Cons.. asserendo che le relative clausole afferenti i costi posti a carico del cliente
(vedasi interessi corrispettivi, int. moratori, commissioni ed oneri vari) e le altre clausole che prevedono obblighi e decadenze a carico del cliente (risoluzione e/o decadenza del contratto in caso di ritardato pagamento) o facoltà della finanziaria di variare unilateralmente le condizioni del rapporto, sono state predisposte unilateralmente, senza alcuna specifica informativa e trattativa individuale con il cliente - “consumatore”. E' dunque evidente la sproporzione tra il vantaggio della banca concedente
(la quale si approvvigiona del denaro a tassi prossimi allo zero) ed il sacrificio imposto al cliente - consumatore, il quale deve sopportare costi che esorbitanti.
L'eccezione appare infondata;
infatti:
- da un lato numerose clausole sono state oggetto di specifica separata approvazione da parte degli opponenti obbligati principali, ai sensi degli artt. 1341 c.c.
e 1342 c.c. (nel secondo periodo in fondo ai documenti contrattuali);
- dall'altro gli opponenti non indicano le clausole che ritengono vessatorie - abusive secondo la dicitura della disciplina consumeristica- che in modo generico, senza allegare alcun elemento concreto atto a supportare l'esistenza di un significativo squilibrio, tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto, di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione dello stesso e di tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende, nell'ambito di una valutazione globale dell'assetto degli interessi delle parti realizzato con la conclusione del contratto.
Infine, del tutto generica e comunque non fondata anche alla luce degli accertamenti del consulente tecnico, qualsiasi doglianza in materia di usurarietà degli interessi.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo - concesso nella piena sussistenza dei requisiti di cui agli artt.633 e ss. c.p.c., confermato.
Parimenti deve essere rigettata la domanda riconvenzionale degli opponenti.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. Le spese della fase monitoria restano regolate come da decreto ingiuntivo.
Anche le spese per la CTU, visto l'esito degli accertamenti, permangono a carico degli opponenti, in toto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 623/2020 del 10 novembre 2020, concesso in favore della società Controparte_1
;
[...]
- rigetta ogni eccezione e domanda riconvenzionale degli opponenti;
- condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare alla società Parte_3 Controparte_1
le spese di lite, determinate in euro 6.000,00, oltre spese generali
[...] al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia il 5 settembre 2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 3 Documento 1 fascicolo monitorio, riportato quale allegato alla comparsa 4 Documento 3 fascicolo monitorio, riportato quale allegato alla comparsa 5 Documenti 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione 6 Documenti 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione 7 Cfr ex pl. Cass. 24634/2021 8 Documenti da 5 a 9 fascicolo monitorio, riprodotto anche con comparsa di costituzione 9 Verbale 18 maggio 2023 10 Cass. SU 15130/2024