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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Elena Garbo Consigliere
Dott. FF Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1344 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. COPPOLA SERENA, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E non costituita;
CP_1
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 376/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
08/05/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo qui impugnata, per le motivazioni spiegate nell'atto di appello e per l'effetto
- accertare l'intervenuta usucapione della quota di 4/24 del terreno sito in Fiesso Umbertiano, censito al catasto terreni del medesimo comune al foglio 19 part. 106, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni in favore degli appellanti,
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale ove ritenuto necessario.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato per pubblici proclami, Parte_1
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo Maria Tosatti, Parte_2 deducendo: - di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su un terreno sito in Fiesso Umbertiano (RO); - di essere proprietari della quota di 20/24 del terreno per averla ereditata da , il quale prima con atto in data 04.06.1969 aveva Persona_1 acquistato un mezzo di tale quota insieme al fratello e, successivamente, con Parte_3 atto in data 10.02.1988 aveva acquistato in regime di comunione legale dei beni, insieme alla moglie , la residua quota di un mezzo nella titolarità del fratello. Allegavano che Parte_2 già nel 1969 era risultato impossibile reperire la quale non aveva mai rivendicato CP_1 il diritto di proprietà a lei spettante sulla quota di 4/24 del terreno, che invece i medesimi avevano sempre gestito come proprio.
2. Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la quale CP_1 veniva quindi dichiarata contumace.
3. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe indicata, riteneva non provato l'avvenuto acquisto per usucapione e rigettava la domanda attorea, evidenziando, da un lato, come l'unico capitolo di prova orale formulato avesse contenuto valutativo, per essere oggetto dello stesso solo la richiesta se negli ultimi vent'anni avesse esercitato un Parte_2
2 possesso pacifico, pubblico e ininterrotto. D'altro lato riteneva che le attività di manutenzione allegate non fossero idonee a configurare quel possesso esclusivo ed escludente idoneo a configurare l'animus possidendi e il possesso ad usucapionem. Infine, escludeva che vi fosse la prova che fosse l'effettiva proprietaria del terreno risultando tale dato solo dai CP_1 certificati catastali.
Il giudizio di appello
4. Avverso l'indicata sentenza e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello, affidato a tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Giudice di prime cure laddove ha escluso l'ammissione del capitolo di prova avente ad oggetto la testimonianza di in quanto generico e valutativo, negandone l'attitudine probatoria e Testimone_1
l'idoneità a consentire alla controparte di articolare una debita prova contraria. Tuttavia, secondo gli appellanti tale testimonianza avrebbe provato il possesso pacifico ed ininterrotto esercitato da dal 1988, senza interruzione alcuna, ed in particolare l'animus possidendi, Parte_2 percepito non solo dalla stessa, ma anche dai terzi. Dunque, hanno chiesto di ammettere tale prova testimoniale.
4.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno contestato il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto non manifesto il dominio esclusivo sulla res, non risultando sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, ma essendo necessaria un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui. Secondo gli appellanti, nel caso di specie, non vi era alcuna necessità di porre in essere atti manifesti di un possesso già pacificamente riconosciuto da tutti. Inoltre, ritenevano impraticabile una recinzione del terreno, avendo ad oggetto la domanda di usucapione la quota astratta di un mappale appartenente ad un fondo più ampio ad uso agricolo, all'interno del quale non era possibile distinguere la porzione in oggetto dal resto della proprietà.
4.3. Con il terzo e ultimo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere insufficiente la documentazione allegata ai fini dell'identificazione della convenuta e dell'accertamento del proprio diritto. Sul punto, gli appellanti hanno dedotto che non è stato possibile reperire alcuna informazione riguardo a risultando CP_1
3 unicamente dai registri catastali la titolarità della quota di 4/24 in capo alla stessa, senza indicazione delle sue generalità, tanto che tutte le ricerche condotte hanno dato esito negativo e che, per tali ragioni, gli appellanti hanno anche fatto ricorso alla notifica per pubblici proclami, sicchè la prova doveva ritenersi raggiunta con la produzione dei documenti catastali.
5. Con provvedimento n. 472/2024 del 26 settembre 2024, a seguito di istanza del 2 agosto
2024, la Corte ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami dell'atto di citazione ed in data 15.10.2024 gli appellanti hanno depositato la medesima autorizzazione e le pubblicazioni svolte sul giornale “Il Resto del LI” di Rovigo in data 5 ottobre 2024.
6. All'esito della prima udienza del 14 gennaio 2025, con ordinanza del consigliere istruttore designato, la Corte ha richiesto agli appellanti di documentare di aver adempiuto a tutte le formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione a mezzo di pubblici proclami, quindi in data 21.01.2025 gli appellanti hanno integrato la documentazione richiesta con la produzione anche della pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 ottobre 2025.
7. All'esito dell'udienza di rinvio del 14 febbraio 2025, con ordinanza del consigliere istruttore delegato, questa Corte ha evidenziato che tra le formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione a mezzo di pubblici proclami vi è anche quella relativa al deposito di una copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo e che la notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del Giudice davanti al quale si procede. Quindi, è stato richiesto agli appellanti di documentare di aver osservato tutte le formalità richieste per il perfezionamento della notificazione a mezzo di pubblici proclami, anche con riferimento al giudizio di primo grado.
8. In data 22 marzo 2025 la parte appellante ha depositato la richiesta all'ufficiale di stato civile di deposito dell'atto presso la casa comunale di Venezia, che è avvenuto il 10 marzo 2025, con successivo deposito presso la cancelleria della Corte di Appello in data 17 marzo 2025.
9. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025, questa Corte ha riscontrato che la notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita per pubblici proclami, si è perfezionata in data successiva all'udienza di prima comparizione (ed anche a seguito della seconda udienza ed a seguito del rilievo d'ufficio) e ha ritenuto che, alla luce di tale circostanza,
4 risultava opportuno sottoporre al contradditorio la questione relativa alla tempestività dell'impugnazione proposta dagli odierni appellanti.
10. La parte appellante, nei suoi scritti difensivi autorizzati depositati in data 13 maggio
2025, ha così argomentato: “L'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata depositata in data 2/08/2024 ed è stata rilasciata in data 26/9/2024, la stessa è stata quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 119 il 10/10/2024, e sul Quotidiano il Resto del
LI il 5/10/2024, ben prima dello scadere dei termini per impugnare, benchè la notifica dell'atto di citazione sia stata depositata presso la cancelleria della Corte di Appello solo in data 14/3/25.
La notificazione per pubblici proclami secondo costante giurisprudenza risulta tempestiva se,
l'autorizzazione del giudice è richiesta prima della scadenza del termine per impugnare e la pubblicazione dell'avviso su Gazzetta Ufficiale e/o altro mezzo autorizzato avviene entro quel termine (così Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2016, n. 15107, “La notificazione per pubblici proclami si considera tempestiva se, entro il termine per proporre impugnazione, l'interessato ha richiesto l'autorizzazione al giudice e, ottenutala, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso nei modi indicati”; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2008, n. 28077 “Il momento rilevante per la tempestività non è la notifica formale, ma l'avvio del procedimento mediante istanza motivata al giudice competente entro il termine di legge”).
11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.11.2025, davanti al consigliere istruttore nominato, per la rimessione in decisione.
Esame della questione preliminare della tempestività dell'impugnazione
12. Premesso quanto sopra, l'appello proposto deve ritenersi inammissibile.
12.1. Va rilevato, in primo luogo, che le sentenze richiamate dall'appellante nelle note scritte del 13 maggio non contengono i principi ivi indicati (essendo comunque possibile che sia stato indicato dal difensore, per errore, un numero sbagliato rispetto a quello effettivo delle sentenze richiamate), ma si osserva che, in ogni caso, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla tempestività della notificazione per pubblici proclami con la sentenza n. 4587/2009 con la quale ha affermato che: “Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il
5 principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 cod. proc. civ.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e
l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario – l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.”
12.2. Nel caso in esame, sebbene l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sia stata richiesta tempestivamente in data 1 agosto 2024 alla Corte d'Appello e l'autorizzazione sia pervenuta in data 26 settembre 2024, non risulta che il difensore abbia proceduto alla consegna all'ufficiale giudiziario per la pubblicazione sui quotidiani e per il deposito nella casa comunale, ma risulta in atti che sia stata fatta la pubblicazione sul giornale “Il Resto del LI” di Rovigo in data 5.10.2024 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 10.10.2024 (si presume direttamente su richiesta da parte del difensore non essendovi in atti la prova della consegna all'ufficiale giudiziario). A seguito del rilievo d'ufficio, in esito alla prima udienza del 14 gennaio 2025, la parte appellante ha poi depositato anche la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Solo all'esito dell'ulteriore ordinanza di questa Corte del 14 febbraio 2025, è stata depositata, in data 22 marzo
2025 la richiesta all'ufficiale giudiziario di deposito presso la casa comunale e di consegna del plico alla Corte d'Appello. Dall'esame della citata notifica risulta (a pag. 14 del file depositato) che la predetta richiesta è stata fatta all'ufficiale giudiziario in data 4 marzo 2025.
12.3. Orbene, ritiene questa Corte che la notifica non possa dirsi perfezionata neppure per il notificante nei termini, essendo ben oltre i termini di legge per l'impugnazione il momento in cui
è stata effettuata la richiesta di deposito nella casa comunale all'ufficiale giudiziario.
6 12.4. Occorre rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Civ. S.U. n. 14594/2016; Cass. Civ. n. 17577/2020). Gli hanno CP_2 di recente confermato questo orientamento individuando nell'inerzia del notificante nell'effettuare la tempestiva rinotifica di un atto processuale, la cui precedente notifica non era andata a buon fine, la causa che ha determinato la decadenza dall'esercizio del diritto (Cass. S.U.
n. 28452/2024). Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla notifica per pubblici proclami, che l'art. 150, comma 4, c.p.c. considera avvenuta soltanto quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del Giudice davanti al quale si procede. Inoltre, non può trascurarsi che la notifica si considera iniziata con la consegna all'ufficiale giudiziario per l'adempimento delle formalità di cui all'articolo 150, comma 3, c.p.c.. Nel presente giudizio, come sopra evidenziato,
l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata depositata in data 2.08.2024 ed è stata rilasciata in data 26.09.2024. La pubblicazione dell'estratto dell'atto di citazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 119 in data 10.10.2024 e sul quotidiano Il Resto del
LI in data 05.10.2024. Infine, la richiesta di notifica dell'atto di citazione è stata depositata presso la casa comunale il 10.03.2025 e il plico della predetta notifica presso la cancelleria della
Corte d'Appello di Venezia in data 17.03.2025.
12.5. Secondo gli appellanti, la notificazione da loro effettuata deve considerarsi tempestiva in quanto il processo notificatorio è stato avviato prima che scadesse il termine per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., alla data del 09.12.2024. Tuttavia, questa Corte ha rilevato che la notifica per pubblici proclami si è perfezionata, conformemente a quanto previsto dall'art. 150, c.
4, c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario ha depositato la copia dell'atto di citazione, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria della Corte d'Appello di Venezia, e precisamente in data 17.03.2025 e che il deposito presso la casa comunale è
7 avvenuto solo in data 10 marzo 2025, a seguito di richiesta effettuata all'ufficiale giudiziario in data 4 marzo 2025. A questo punto, doveva ritenersi ormai spirato il termine prescritto dal combinato disposto degli artt. 150, c. 4, e 325/327 c.p.c., entro il quale gli appellanti, preso atto che la notificazione non era ancora andata a buon fine, avrebbero potuto riattivare il processo notificatorio svolgendo con immediatezza e tempestività gli atti necessari al suo perfezionamento. Tale limite di tempo, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, risultando pari alla metà del termine per impugnare, in assenza di una notificazione della sentenza alla convenuta, doveva individuarsi decorsi ulteriori tre mesi rispetto ai sei mesi (più sospensione feriale di 31 giorni) dalla pubblicazione della sentenza, con scadenza massima al
09.03.2025. L'art. 150, c. 4, c.p.c. fa salva la prova rigorosa di circostanze eccezionali che hanno determinato la mancata tempestiva riattivazione del processo notificatorio entro tale data, ma gli appellanti nulla hanno allegato in proposito, insistendo per il perfezionamento della notifica per pubblici proclami alla data del deposito dell'istanza di autorizzazione in data 02.08.2024 o, al più tardi, alla data della pubblicazione della notifica nel quotidiano e nella gazzetta ufficiale (in data
5 e 10 ottobre 2024).
12.6. A ciò devono essere aggiunte due considerazioni. La regola di salvezza indicata dalla
Corte di Cassazione si attua quando la tardività si verifica per cause non imputabili e la parte provvede con tempestività e immediatezza a riattivare il processo notificatorio. Nel caso in esame, la parte appellante non ha proprio dato prova di aver consegnato nel termine di 6 mesi
(più 31 giorni), con scadenza il 9 dicembre 2024 (essendo la pubblicazione della sentenza l'8 maggio 2024), l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, sicché difetta anche il primo requisito.
In ogni caso il processo notificatorio neppure risulta essere stato riattivato con immediatezza in esito al primo rilievo di questa Corte del 14 gennaio 2025, nulla essendo stato fatto dall'appellante fino alla data della nuova consegna all'ufficiale giudiziario del 4 marzo 2025, con primo adempimento del deposito nella casa comunale il 10 marzo 2025 (con nuova scadenza anche del termine prorogato della metà) e perfezionamento della notifica il 17 marzo 2025, a termini ormai ampiamente scaduti.
12.7. Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
13. In difetto di costituzione dell'appellata nulla va disposto circa le spese di lite.
8 14. Va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del DPR 115/2002 in ragione della dichiarata inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della declaratoria di inammissibilità del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa FF Marzocca Dott. Caterina Passarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Elena Garbo Consigliere
Dott. FF Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1344 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. COPPOLA SERENA, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E non costituita;
CP_1
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 376/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
08/05/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo qui impugnata, per le motivazioni spiegate nell'atto di appello e per l'effetto
- accertare l'intervenuta usucapione della quota di 4/24 del terreno sito in Fiesso Umbertiano, censito al catasto terreni del medesimo comune al foglio 19 part. 106, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni in favore degli appellanti,
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale ove ritenuto necessario.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato per pubblici proclami, Parte_1
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo Maria Tosatti, Parte_2 deducendo: - di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su un terreno sito in Fiesso Umbertiano (RO); - di essere proprietari della quota di 20/24 del terreno per averla ereditata da , il quale prima con atto in data 04.06.1969 aveva Persona_1 acquistato un mezzo di tale quota insieme al fratello e, successivamente, con Parte_3 atto in data 10.02.1988 aveva acquistato in regime di comunione legale dei beni, insieme alla moglie , la residua quota di un mezzo nella titolarità del fratello. Allegavano che Parte_2 già nel 1969 era risultato impossibile reperire la quale non aveva mai rivendicato CP_1 il diritto di proprietà a lei spettante sulla quota di 4/24 del terreno, che invece i medesimi avevano sempre gestito come proprio.
2. Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la quale CP_1 veniva quindi dichiarata contumace.
3. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe indicata, riteneva non provato l'avvenuto acquisto per usucapione e rigettava la domanda attorea, evidenziando, da un lato, come l'unico capitolo di prova orale formulato avesse contenuto valutativo, per essere oggetto dello stesso solo la richiesta se negli ultimi vent'anni avesse esercitato un Parte_2
2 possesso pacifico, pubblico e ininterrotto. D'altro lato riteneva che le attività di manutenzione allegate non fossero idonee a configurare quel possesso esclusivo ed escludente idoneo a configurare l'animus possidendi e il possesso ad usucapionem. Infine, escludeva che vi fosse la prova che fosse l'effettiva proprietaria del terreno risultando tale dato solo dai CP_1 certificati catastali.
Il giudizio di appello
4. Avverso l'indicata sentenza e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello, affidato a tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Giudice di prime cure laddove ha escluso l'ammissione del capitolo di prova avente ad oggetto la testimonianza di in quanto generico e valutativo, negandone l'attitudine probatoria e Testimone_1
l'idoneità a consentire alla controparte di articolare una debita prova contraria. Tuttavia, secondo gli appellanti tale testimonianza avrebbe provato il possesso pacifico ed ininterrotto esercitato da dal 1988, senza interruzione alcuna, ed in particolare l'animus possidendi, Parte_2 percepito non solo dalla stessa, ma anche dai terzi. Dunque, hanno chiesto di ammettere tale prova testimoniale.
4.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno contestato il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto non manifesto il dominio esclusivo sulla res, non risultando sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, ma essendo necessaria un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui. Secondo gli appellanti, nel caso di specie, non vi era alcuna necessità di porre in essere atti manifesti di un possesso già pacificamente riconosciuto da tutti. Inoltre, ritenevano impraticabile una recinzione del terreno, avendo ad oggetto la domanda di usucapione la quota astratta di un mappale appartenente ad un fondo più ampio ad uso agricolo, all'interno del quale non era possibile distinguere la porzione in oggetto dal resto della proprietà.
4.3. Con il terzo e ultimo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere insufficiente la documentazione allegata ai fini dell'identificazione della convenuta e dell'accertamento del proprio diritto. Sul punto, gli appellanti hanno dedotto che non è stato possibile reperire alcuna informazione riguardo a risultando CP_1
3 unicamente dai registri catastali la titolarità della quota di 4/24 in capo alla stessa, senza indicazione delle sue generalità, tanto che tutte le ricerche condotte hanno dato esito negativo e che, per tali ragioni, gli appellanti hanno anche fatto ricorso alla notifica per pubblici proclami, sicchè la prova doveva ritenersi raggiunta con la produzione dei documenti catastali.
5. Con provvedimento n. 472/2024 del 26 settembre 2024, a seguito di istanza del 2 agosto
2024, la Corte ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami dell'atto di citazione ed in data 15.10.2024 gli appellanti hanno depositato la medesima autorizzazione e le pubblicazioni svolte sul giornale “Il Resto del LI” di Rovigo in data 5 ottobre 2024.
6. All'esito della prima udienza del 14 gennaio 2025, con ordinanza del consigliere istruttore designato, la Corte ha richiesto agli appellanti di documentare di aver adempiuto a tutte le formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione a mezzo di pubblici proclami, quindi in data 21.01.2025 gli appellanti hanno integrato la documentazione richiesta con la produzione anche della pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 ottobre 2025.
7. All'esito dell'udienza di rinvio del 14 febbraio 2025, con ordinanza del consigliere istruttore delegato, questa Corte ha evidenziato che tra le formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione a mezzo di pubblici proclami vi è anche quella relativa al deposito di una copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo e che la notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del Giudice davanti al quale si procede. Quindi, è stato richiesto agli appellanti di documentare di aver osservato tutte le formalità richieste per il perfezionamento della notificazione a mezzo di pubblici proclami, anche con riferimento al giudizio di primo grado.
8. In data 22 marzo 2025 la parte appellante ha depositato la richiesta all'ufficiale di stato civile di deposito dell'atto presso la casa comunale di Venezia, che è avvenuto il 10 marzo 2025, con successivo deposito presso la cancelleria della Corte di Appello in data 17 marzo 2025.
9. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025, questa Corte ha riscontrato che la notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita per pubblici proclami, si è perfezionata in data successiva all'udienza di prima comparizione (ed anche a seguito della seconda udienza ed a seguito del rilievo d'ufficio) e ha ritenuto che, alla luce di tale circostanza,
4 risultava opportuno sottoporre al contradditorio la questione relativa alla tempestività dell'impugnazione proposta dagli odierni appellanti.
10. La parte appellante, nei suoi scritti difensivi autorizzati depositati in data 13 maggio
2025, ha così argomentato: “L'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata depositata in data 2/08/2024 ed è stata rilasciata in data 26/9/2024, la stessa è stata quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 119 il 10/10/2024, e sul Quotidiano il Resto del
LI il 5/10/2024, ben prima dello scadere dei termini per impugnare, benchè la notifica dell'atto di citazione sia stata depositata presso la cancelleria della Corte di Appello solo in data 14/3/25.
La notificazione per pubblici proclami secondo costante giurisprudenza risulta tempestiva se,
l'autorizzazione del giudice è richiesta prima della scadenza del termine per impugnare e la pubblicazione dell'avviso su Gazzetta Ufficiale e/o altro mezzo autorizzato avviene entro quel termine (così Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2016, n. 15107, “La notificazione per pubblici proclami si considera tempestiva se, entro il termine per proporre impugnazione, l'interessato ha richiesto l'autorizzazione al giudice e, ottenutala, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso nei modi indicati”; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2008, n. 28077 “Il momento rilevante per la tempestività non è la notifica formale, ma l'avvio del procedimento mediante istanza motivata al giudice competente entro il termine di legge”).
11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.11.2025, davanti al consigliere istruttore nominato, per la rimessione in decisione.
Esame della questione preliminare della tempestività dell'impugnazione
12. Premesso quanto sopra, l'appello proposto deve ritenersi inammissibile.
12.1. Va rilevato, in primo luogo, che le sentenze richiamate dall'appellante nelle note scritte del 13 maggio non contengono i principi ivi indicati (essendo comunque possibile che sia stato indicato dal difensore, per errore, un numero sbagliato rispetto a quello effettivo delle sentenze richiamate), ma si osserva che, in ogni caso, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla tempestività della notificazione per pubblici proclami con la sentenza n. 4587/2009 con la quale ha affermato che: “Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il
5 principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 cod. proc. civ.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e
l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario – l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.”
12.2. Nel caso in esame, sebbene l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sia stata richiesta tempestivamente in data 1 agosto 2024 alla Corte d'Appello e l'autorizzazione sia pervenuta in data 26 settembre 2024, non risulta che il difensore abbia proceduto alla consegna all'ufficiale giudiziario per la pubblicazione sui quotidiani e per il deposito nella casa comunale, ma risulta in atti che sia stata fatta la pubblicazione sul giornale “Il Resto del LI” di Rovigo in data 5.10.2024 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 10.10.2024 (si presume direttamente su richiesta da parte del difensore non essendovi in atti la prova della consegna all'ufficiale giudiziario). A seguito del rilievo d'ufficio, in esito alla prima udienza del 14 gennaio 2025, la parte appellante ha poi depositato anche la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Solo all'esito dell'ulteriore ordinanza di questa Corte del 14 febbraio 2025, è stata depositata, in data 22 marzo
2025 la richiesta all'ufficiale giudiziario di deposito presso la casa comunale e di consegna del plico alla Corte d'Appello. Dall'esame della citata notifica risulta (a pag. 14 del file depositato) che la predetta richiesta è stata fatta all'ufficiale giudiziario in data 4 marzo 2025.
12.3. Orbene, ritiene questa Corte che la notifica non possa dirsi perfezionata neppure per il notificante nei termini, essendo ben oltre i termini di legge per l'impugnazione il momento in cui
è stata effettuata la richiesta di deposito nella casa comunale all'ufficiale giudiziario.
6 12.4. Occorre rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Civ. S.U. n. 14594/2016; Cass. Civ. n. 17577/2020). Gli hanno CP_2 di recente confermato questo orientamento individuando nell'inerzia del notificante nell'effettuare la tempestiva rinotifica di un atto processuale, la cui precedente notifica non era andata a buon fine, la causa che ha determinato la decadenza dall'esercizio del diritto (Cass. S.U.
n. 28452/2024). Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla notifica per pubblici proclami, che l'art. 150, comma 4, c.p.c. considera avvenuta soltanto quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del Giudice davanti al quale si procede. Inoltre, non può trascurarsi che la notifica si considera iniziata con la consegna all'ufficiale giudiziario per l'adempimento delle formalità di cui all'articolo 150, comma 3, c.p.c.. Nel presente giudizio, come sopra evidenziato,
l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata depositata in data 2.08.2024 ed è stata rilasciata in data 26.09.2024. La pubblicazione dell'estratto dell'atto di citazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 119 in data 10.10.2024 e sul quotidiano Il Resto del
LI in data 05.10.2024. Infine, la richiesta di notifica dell'atto di citazione è stata depositata presso la casa comunale il 10.03.2025 e il plico della predetta notifica presso la cancelleria della
Corte d'Appello di Venezia in data 17.03.2025.
12.5. Secondo gli appellanti, la notificazione da loro effettuata deve considerarsi tempestiva in quanto il processo notificatorio è stato avviato prima che scadesse il termine per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., alla data del 09.12.2024. Tuttavia, questa Corte ha rilevato che la notifica per pubblici proclami si è perfezionata, conformemente a quanto previsto dall'art. 150, c.
4, c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario ha depositato la copia dell'atto di citazione, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria della Corte d'Appello di Venezia, e precisamente in data 17.03.2025 e che il deposito presso la casa comunale è
7 avvenuto solo in data 10 marzo 2025, a seguito di richiesta effettuata all'ufficiale giudiziario in data 4 marzo 2025. A questo punto, doveva ritenersi ormai spirato il termine prescritto dal combinato disposto degli artt. 150, c. 4, e 325/327 c.p.c., entro il quale gli appellanti, preso atto che la notificazione non era ancora andata a buon fine, avrebbero potuto riattivare il processo notificatorio svolgendo con immediatezza e tempestività gli atti necessari al suo perfezionamento. Tale limite di tempo, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, risultando pari alla metà del termine per impugnare, in assenza di una notificazione della sentenza alla convenuta, doveva individuarsi decorsi ulteriori tre mesi rispetto ai sei mesi (più sospensione feriale di 31 giorni) dalla pubblicazione della sentenza, con scadenza massima al
09.03.2025. L'art. 150, c. 4, c.p.c. fa salva la prova rigorosa di circostanze eccezionali che hanno determinato la mancata tempestiva riattivazione del processo notificatorio entro tale data, ma gli appellanti nulla hanno allegato in proposito, insistendo per il perfezionamento della notifica per pubblici proclami alla data del deposito dell'istanza di autorizzazione in data 02.08.2024 o, al più tardi, alla data della pubblicazione della notifica nel quotidiano e nella gazzetta ufficiale (in data
5 e 10 ottobre 2024).
12.6. A ciò devono essere aggiunte due considerazioni. La regola di salvezza indicata dalla
Corte di Cassazione si attua quando la tardività si verifica per cause non imputabili e la parte provvede con tempestività e immediatezza a riattivare il processo notificatorio. Nel caso in esame, la parte appellante non ha proprio dato prova di aver consegnato nel termine di 6 mesi
(più 31 giorni), con scadenza il 9 dicembre 2024 (essendo la pubblicazione della sentenza l'8 maggio 2024), l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, sicché difetta anche il primo requisito.
In ogni caso il processo notificatorio neppure risulta essere stato riattivato con immediatezza in esito al primo rilievo di questa Corte del 14 gennaio 2025, nulla essendo stato fatto dall'appellante fino alla data della nuova consegna all'ufficiale giudiziario del 4 marzo 2025, con primo adempimento del deposito nella casa comunale il 10 marzo 2025 (con nuova scadenza anche del termine prorogato della metà) e perfezionamento della notifica il 17 marzo 2025, a termini ormai ampiamente scaduti.
12.7. Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
13. In difetto di costituzione dell'appellata nulla va disposto circa le spese di lite.
8 14. Va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del DPR 115/2002 in ragione della dichiarata inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della declaratoria di inammissibilità del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa FF Marzocca Dott. Caterina Passarelli
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