Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1952, n. 52
Articolo 1
Versione
2 marzo 1952
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente articolo si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 marzo 1952