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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/02/2024, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 3460/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, , con l'Avv.to ANDREINI Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2
PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 08/04/2023, i ricorrenti e proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. Parte_1 Parte_2
Ol-000833865 e n. Ol-000831789 (docc. 2 e 3) emesse dal Direttore della Sede di Milano Est, CP_1 rispettivamente notificate alla in data 10/03/2023 e al dr. in data Parte_1 Parte_2
13/03/2023, in qualità di legale rappresentante della stessa per il pagamento, in via tra loro Parte_1 solidale, entro trenta giorni dalla notifica, della somma di € 10,000,00, a titolo di sanzione amministrativa ex lege n. 689/81, per asserita violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con riferimento all'annualità 2016.
Deducevano, in particolare, gli opponenti, che in data 14/02/2018, venivano notificati ai ricorrenti gli atti di “Accertamento della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, atti emessi in data
30/10/2017, nei quali si specificava che, laddove il versamento delle ritenute fosse stato effettuato entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, gli obbligati solidali non sarebbero stati assoggettati alla sanzione amministrativa.
Nel “prospetto inadempienze” veniva indicata, nella colonna “importo quote non versate”, la somma complessiva di € 3.662,66, che corrispondeva alle ritenute operate sulla retribuzione dei dipendenti relative al periodo 05/2016 – 11/2016. I ricorrenti, ricevuto detto accertamento, provvedevano ad effettuare il pagamento dell'importo contestato di € 3.662,66, oltre alle somme a titolo Orga di mora e compensi, per un totale di € 3.972,22, con assegno n. 0574678333 (doc. 9), pagamento effettuato direttamente presso l'Agente della Riscossione in data 14/05/2018.
In memoria di costituzione e risposta la difesa di eccepisce che il competente ufficio CP_1 amministrativo, verificati i pagamenti per ogni singolo Uniemens, aveva accertato che il pagamento del maggio 2018 aveva «solo in parte estinto il debito per quote a carico per ogni singolo Uniemens (da
Maggio a Novembre 2016)», rinviando a un prospetto di imputazione dei versamenti per CP_2 operato da scarsamente comprensibile, né spiegando il motivo dell'affermazione, e cioè se tale CP_3 estinzione parziale dipendesse (ed in che misura) dall'insufficienza della somma versata o dall'eventuale imputazione dei pagamenti ad altro debito dei medesimi soggetti nei confronti dell'Ente.
Medio tempore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, l'istituto provvedeva alla rideterminazione dell'importo della sanzione
2 irrogata nella misura pari a € 1.633,18 che, tuttavia, i ricorrenti decidevano di non pagare, insistendo nelle proprie eccezioni.
All'udienza odierna la prospettazione difensiva di parte resistente mutava, evidenziando che l'applicazione delle sanzioni, nella misura rideterminata, doveva ascriversi al tardivo pagamento degli importi rispetto ai tre mesi dell'accertamento della violazione, circostanza, per altro, del tutto infondata, essendo l'accertamento del 14/2/2018 ed il pagamento del 14/5/2018, come emerge dalla data dell'assegno e dalla valuta dell'estratto conto.
Ne consegue, pertanto, sussistendo prova in ordine al pagamento degli importi dovuti nel trimestre dalla notifica dell'accertamento, l'accoglimento dell'opposizione per tale assorbente ragione, e l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. Ol-000833865 e n. Ol-000831789 e dei provvedimenti di rideterminazione della sanzione del 27/11/2023. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e e, per l'effetto, annulla le ordinanze Parte_1 Parte_2 ingiunzioni n. Ol-000833865 e n. Ol-000831789 ed il provvedimento di rideterminazione della sanzione del 27/11/2023 e condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in CP_1
€ 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 23/2/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, , con l'Avv.to ANDREINI Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2
PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 08/04/2023, i ricorrenti e proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. Parte_1 Parte_2
Ol-000833865 e n. Ol-000831789 (docc. 2 e 3) emesse dal Direttore della Sede di Milano Est, CP_1 rispettivamente notificate alla in data 10/03/2023 e al dr. in data Parte_1 Parte_2
13/03/2023, in qualità di legale rappresentante della stessa per il pagamento, in via tra loro Parte_1 solidale, entro trenta giorni dalla notifica, della somma di € 10,000,00, a titolo di sanzione amministrativa ex lege n. 689/81, per asserita violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con riferimento all'annualità 2016.
Deducevano, in particolare, gli opponenti, che in data 14/02/2018, venivano notificati ai ricorrenti gli atti di “Accertamento della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, atti emessi in data
30/10/2017, nei quali si specificava che, laddove il versamento delle ritenute fosse stato effettuato entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, gli obbligati solidali non sarebbero stati assoggettati alla sanzione amministrativa.
Nel “prospetto inadempienze” veniva indicata, nella colonna “importo quote non versate”, la somma complessiva di € 3.662,66, che corrispondeva alle ritenute operate sulla retribuzione dei dipendenti relative al periodo 05/2016 – 11/2016. I ricorrenti, ricevuto detto accertamento, provvedevano ad effettuare il pagamento dell'importo contestato di € 3.662,66, oltre alle somme a titolo Orga di mora e compensi, per un totale di € 3.972,22, con assegno n. 0574678333 (doc. 9), pagamento effettuato direttamente presso l'Agente della Riscossione in data 14/05/2018.
In memoria di costituzione e risposta la difesa di eccepisce che il competente ufficio CP_1 amministrativo, verificati i pagamenti per ogni singolo Uniemens, aveva accertato che il pagamento del maggio 2018 aveva «solo in parte estinto il debito per quote a carico per ogni singolo Uniemens (da
Maggio a Novembre 2016)», rinviando a un prospetto di imputazione dei versamenti per CP_2 operato da scarsamente comprensibile, né spiegando il motivo dell'affermazione, e cioè se tale CP_3 estinzione parziale dipendesse (ed in che misura) dall'insufficienza della somma versata o dall'eventuale imputazione dei pagamenti ad altro debito dei medesimi soggetti nei confronti dell'Ente.
Medio tempore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, l'istituto provvedeva alla rideterminazione dell'importo della sanzione
2 irrogata nella misura pari a € 1.633,18 che, tuttavia, i ricorrenti decidevano di non pagare, insistendo nelle proprie eccezioni.
All'udienza odierna la prospettazione difensiva di parte resistente mutava, evidenziando che l'applicazione delle sanzioni, nella misura rideterminata, doveva ascriversi al tardivo pagamento degli importi rispetto ai tre mesi dell'accertamento della violazione, circostanza, per altro, del tutto infondata, essendo l'accertamento del 14/2/2018 ed il pagamento del 14/5/2018, come emerge dalla data dell'assegno e dalla valuta dell'estratto conto.
Ne consegue, pertanto, sussistendo prova in ordine al pagamento degli importi dovuti nel trimestre dalla notifica dell'accertamento, l'accoglimento dell'opposizione per tale assorbente ragione, e l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. Ol-000833865 e n. Ol-000831789 e dei provvedimenti di rideterminazione della sanzione del 27/11/2023. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e e, per l'effetto, annulla le ordinanze Parte_1 Parte_2 ingiunzioni n. Ol-000833865 e n. Ol-000831789 ed il provvedimento di rideterminazione della sanzione del 27/11/2023 e condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in CP_1
€ 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 23/2/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
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