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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1612/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Bisello Katia, pres- Parte_1 C.F._1
so il cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. La Rocca Adriana, presso il cui Parte_2 C.F._2
studio ha eletto domicilio,
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità ge- nitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale:
“a parziale modifica dell'ordinanza n. 4029 del 12.4.2019 nel procedimento n. 1168 R.G. 2017 in- ter partes, preso atto della variazione dei presupposti emersi nel procedimento N.1168 R.G.2017 e del peggioramento della situazione reddituale del IG , in accoglimento dell'istanza Pt_2 congiunta di revisione dell'assegno di mantenimento a carico del IG , ferme le altre Pt_2
statuizioni voglia così disporre
A. Ridurre l'assegno posto a carico del IG a titolo di contributo per il mante- Parte_2 nimento della figlia a € 550,00 mensili, che lo stesso continuerà a versare alla IGa Per_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. L'importo sarà rivalutato annualmente in Pt_3
base agli indici ISTAT costo vita per le famiglie di lavoratori e impiegati, con base la data dell'emananda ordinanza;
B. Determinare a carico del IG il contributo al pagamento unicamente delle Parte_2
spese mediche, di trasporto e di acquisto dei libri scolastici per la figlia , nella misura del Per_1
50%. Ogni ulteriore spesa rimarrà a carico della IGa . Pt_1
Le parti si danno atto che non ci sono pagamenti arretrati a titolo di assegno di mantenimento, ri- valutazione e spese varie per la figlia avendo il IG provveduto a saldare il dovu- Per_1 Pt_2
to.
Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con provvedimento n. 4029/2019, pubblicato in data 18.04.2019, questo Tribunale regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, dalla cui relazione sentimentale nasceva a Bu- sto ZI (VA) la figlia (il 21.04.2005), alle seguenti condizioni (tra le altre): Persona_2
“[…] che il resistente concorra al mantenimento della minore corrispondendo alla ricorrente entro il 15 di ogni mese la somma di euro mille, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 100 % delle spese mediche (ove rimborsate interamente al resistente in virtù della copertura as- sicurativa) ed al 50 % delle altre spese come previste dal protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano da coordinarsi con il regime di affido esclusivo […]”; successivamente alla pronuncia sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto fami- liare, in particolare, il raggiungimento della maggiore età da parte di oggi studentessa univer- Per_1
sitaria non economicamente autosufficiente, nonché il peggioramento delle condizioni economiche del Sig. a seguito della cessazione dell'attività di pilota di linea presso la compagnia “Qatar Pt_2
Airways”; dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni sopra interamente riportate, mantenen- do invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate, non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordo sopra riportato, che qui si intende recepito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto ZI nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1612/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Bisello Katia, pres- Parte_1 C.F._1
so il cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. La Rocca Adriana, presso il cui Parte_2 C.F._2
studio ha eletto domicilio,
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità ge- nitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale:
“a parziale modifica dell'ordinanza n. 4029 del 12.4.2019 nel procedimento n. 1168 R.G. 2017 in- ter partes, preso atto della variazione dei presupposti emersi nel procedimento N.1168 R.G.2017 e del peggioramento della situazione reddituale del IG , in accoglimento dell'istanza Pt_2 congiunta di revisione dell'assegno di mantenimento a carico del IG , ferme le altre Pt_2
statuizioni voglia così disporre
A. Ridurre l'assegno posto a carico del IG a titolo di contributo per il mante- Parte_2 nimento della figlia a € 550,00 mensili, che lo stesso continuerà a versare alla IGa Per_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. L'importo sarà rivalutato annualmente in Pt_3
base agli indici ISTAT costo vita per le famiglie di lavoratori e impiegati, con base la data dell'emananda ordinanza;
B. Determinare a carico del IG il contributo al pagamento unicamente delle Parte_2
spese mediche, di trasporto e di acquisto dei libri scolastici per la figlia , nella misura del Per_1
50%. Ogni ulteriore spesa rimarrà a carico della IGa . Pt_1
Le parti si danno atto che non ci sono pagamenti arretrati a titolo di assegno di mantenimento, ri- valutazione e spese varie per la figlia avendo il IG provveduto a saldare il dovu- Per_1 Pt_2
to.
Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con provvedimento n. 4029/2019, pubblicato in data 18.04.2019, questo Tribunale regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, dalla cui relazione sentimentale nasceva a Bu- sto ZI (VA) la figlia (il 21.04.2005), alle seguenti condizioni (tra le altre): Persona_2
“[…] che il resistente concorra al mantenimento della minore corrispondendo alla ricorrente entro il 15 di ogni mese la somma di euro mille, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 100 % delle spese mediche (ove rimborsate interamente al resistente in virtù della copertura as- sicurativa) ed al 50 % delle altre spese come previste dal protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano da coordinarsi con il regime di affido esclusivo […]”; successivamente alla pronuncia sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto fami- liare, in particolare, il raggiungimento della maggiore età da parte di oggi studentessa univer- Per_1
sitaria non economicamente autosufficiente, nonché il peggioramento delle condizioni economiche del Sig. a seguito della cessazione dell'attività di pilota di linea presso la compagnia “Qatar Pt_2
Airways”; dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni sopra interamente riportate, mantenen- do invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate, non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordo sopra riportato, che qui si intende recepito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto ZI nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito