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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nella causa civile iscritta al n. 420/2016 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 420 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore p.t. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in G. Murat n. 20, Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv.
SE TU, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E (C.F. ) elettivamente domiciliata in via G. Controparte_1 C.F._1
Murat n. 25, Vallo della Lucania, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO SARNICOLA dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione dinanzi Controparte_1
al Giudice di Pace di Agropoli avverso la cartella esattoriale n. 10020140024998313 deducendo l'incompletezza della cartella, mancante di diverse pagine, con conseguente nullità della medesima, la prescrizione dei crediti richiesti in cartella ed, infine, l'inesistenza delle cartelle esattoriali nelle buste inviate a mezzo posta da . Parte_1
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esazione della cartella impugnata, di accertare e dichiarare che al momento dell'apertura della busta contenente la cartella esattoriale n.
10020140024998313, al suo interno l'attrice trovava soltanto le pagine 1, 3, 7 e 8 e la conseguente inesistenza della cartella, perché notificata incompleta, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in Parte_1
quanto proposta tardivamente, ossia oltre il termine di 20 giorni previsto dalla norma,
l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace di Agropoli con sentenza n. 82/2016, in accoglimento dell'opposizione spiegata da annullava la cartella esattoriale n. 10020140024998313 con Controparte_1
condanna di al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo l'erroneità della sentenza Parte_1
per aver omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, ovvero sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, nonché sulle eccezioni di inammissibilità per incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata n. 82/2016 del G.d.P. di Agropoli, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta in primo grado dalla sig.ra e Controparte_1
rigettarla; 2) dichiarare comunque infondata anche nel merito l'avversa opposizione e rigettarla;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per essere stata la sentenza impugnata pronunciata esclusivamente ai sensi dell'art. 617 cpc. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, fissava per la discussione orale l'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Come noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. n. 26919 del 2009), con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione e unicamente col ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso specifico, il giudice di prime cure non ha qualificato espressamente l'azione proposta dall'opponente provvedendo solo ad annullare la cartella esattoriale. Pertanto, al fine di decidere sull'ammissibilità dell'appello occorre, in primo luogo, procedere alla qualificazione della domanda.
Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale sono l'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione. In altri termini con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'an della pretesa esecutiva, mentre l'opposizione agli atti esecutivi è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo.
Nel caso di specie la sig.ra con l'atto di citazione in opposizione ha dedotto Controparte_1
l'incompletezza della cartella esattoriale, notificata priva di alcune pagine. L'opposizione proposta, quindi, concernendo vizi formali della cartella, in difetto di una diversa qualificazione da parte dell'adito Giudice di Pace (che avrebbe comportato l'applicazione del principio dell'apparenza, destinato a prevalere sul contrario principio c.d. «sostanzialistico» nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione;
cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2021, n.
38587) deve essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (in relazione all'oggetto della domanda originariamente proposta in primo grado al Giudice di Pace), con la conseguenza che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni avversa istanza, deduzione così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi euro 750,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania,29/10/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 420 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore p.t. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in G. Murat n. 20, Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv.
SE TU, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E (C.F. ) elettivamente domiciliata in via G. Controparte_1 C.F._1
Murat n. 25, Vallo della Lucania, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO SARNICOLA dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione dinanzi Controparte_1
al Giudice di Pace di Agropoli avverso la cartella esattoriale n. 10020140024998313 deducendo l'incompletezza della cartella, mancante di diverse pagine, con conseguente nullità della medesima, la prescrizione dei crediti richiesti in cartella ed, infine, l'inesistenza delle cartelle esattoriali nelle buste inviate a mezzo posta da . Parte_1
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esazione della cartella impugnata, di accertare e dichiarare che al momento dell'apertura della busta contenente la cartella esattoriale n.
10020140024998313, al suo interno l'attrice trovava soltanto le pagine 1, 3, 7 e 8 e la conseguente inesistenza della cartella, perché notificata incompleta, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in Parte_1
quanto proposta tardivamente, ossia oltre il termine di 20 giorni previsto dalla norma,
l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace di Agropoli con sentenza n. 82/2016, in accoglimento dell'opposizione spiegata da annullava la cartella esattoriale n. 10020140024998313 con Controparte_1
condanna di al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo l'erroneità della sentenza Parte_1
per aver omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, ovvero sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, nonché sulle eccezioni di inammissibilità per incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata n. 82/2016 del G.d.P. di Agropoli, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta in primo grado dalla sig.ra e Controparte_1
rigettarla; 2) dichiarare comunque infondata anche nel merito l'avversa opposizione e rigettarla;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per essere stata la sentenza impugnata pronunciata esclusivamente ai sensi dell'art. 617 cpc. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, fissava per la discussione orale l'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Come noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. n. 26919 del 2009), con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione e unicamente col ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso specifico, il giudice di prime cure non ha qualificato espressamente l'azione proposta dall'opponente provvedendo solo ad annullare la cartella esattoriale. Pertanto, al fine di decidere sull'ammissibilità dell'appello occorre, in primo luogo, procedere alla qualificazione della domanda.
Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale sono l'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione. In altri termini con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'an della pretesa esecutiva, mentre l'opposizione agli atti esecutivi è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo.
Nel caso di specie la sig.ra con l'atto di citazione in opposizione ha dedotto Controparte_1
l'incompletezza della cartella esattoriale, notificata priva di alcune pagine. L'opposizione proposta, quindi, concernendo vizi formali della cartella, in difetto di una diversa qualificazione da parte dell'adito Giudice di Pace (che avrebbe comportato l'applicazione del principio dell'apparenza, destinato a prevalere sul contrario principio c.d. «sostanzialistico» nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione;
cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2021, n.
38587) deve essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (in relazione all'oggetto della domanda originariamente proposta in primo grado al Giudice di Pace), con la conseguenza che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni avversa istanza, deduzione così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi euro 750,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania,29/10/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni