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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3946/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AU DA EL Presidente rel./est. dr. Stefania Caparello Giudice dr. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3946/2025 promossa da:
), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
IN IK e IG IA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona (VR) in Via Ugo Sesini n. 12
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. SCARMI Controparte_1 C.F._2
AN e DE SA NI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, Via Olanda, n. 19
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 7
In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 13 e 17 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzare la separazione personale dei coniugi, con l'assunzione dell'obbligo di comunicare vicendevolmente eventuali mutamenti di residenza oltreché di quello del mutuo e reciproco rispetto.
2) Una volta che la separazione personale verrà autorizzata, la sig.ra Controparte_1 provvederà a trasferire la propria residenza presso un indirizzo differente rispetto a quello ove è, a tutt'oggi, ubicata l'abitazione adibita dalle Parti a casa coniugale e, dunque, all'interno di un diverso immobile che deterrà in forza d'apposito contratto di locazione.
3) La casa coniugale sita in T'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Stazione Vecchia,
n. 1067/C, in uno ad ogni relativo arredo e corredo, rimarrà nel pieno possesso – oltreché, come già lo è, in proprietà esclusiva – del sig. Parte_1
4) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambe le parti le Per_1 quali, limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente allorquando lo stesso sarà collocato presso l'una piuttosto che l'altra. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del figlio minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dello stesso. risiederà Per_1 stabilmente ed anagraficamente con la madre.
5) I genitori si impegnano ad osservare la massima collaborazione in relazione alle principali scelte educative, religiose, didattiche e mediche riguardanti il figlio minore le quali, dunque, verranno assunte di comune accordo. Per_1
6) Le parti concordano che la collocazione settimanale del figlio minore presso Per_1 ciascun genitore s'attenga al seguente calendario:
pg. 2 di 7 I) lunedì: il sig. accompagnerà a scuola;
la sig.ra Parte_1 Per_1 [...] provvederà, al termine, a riprenderlo per, poi, tenerlo con sé; CP_1
II) martedì: resterà con la sig.ra Per_1 Controparte_1
III) mercoledì: la sig.ra accompagnerà a scuola;
il sig. Controparte_1 Per_1 [...] provvederà, al termine, a riprenderlo per, poi, tenerlo con sé; Pt_1
IV) giovedì: resterà con il sig. Per_1 Parte_1
V) Venerdì: il sig. accompagnerà a scuola;
la sig.ra Parte_1 Per_1 [...] provvederà, al termine, a riprenderlo per poi tenerlo con sé per l'intero fine CP_1 settimana e, dunque, sino al lunedì immediatamente successivo ove la stessa lo riaccompagnerà a scuola di modo che il sig. provveda, al termine, a Parte_1 riprenderlo per, poi, tenerlo con sé.
Nel corso della settimana successiva, il calendario sì esteso sarà invertito in maniera tale da garantire l'alternanza dei giorni di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore e la parità di tempi di frequentazione e cura dello stesso.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i genitori concordano che trascorra la Per_1
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così via, ad anni alterni;
lo stesso dicasi per l'ultimo ed il primo giorno dell'Anno nonché per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
In ogni caso, i genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi rispetto a quelli qui calendarizzati, anche in considerazione delle eventuali diverse esigenze che vorrà manifestare e/o dei rispettivi impegni lavorativi. Per_1
7) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il sig. si Per_1 Parte_1 obbliga a versare la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il giorno
10 (dieci) di ciascuna mensilità. Tale importo – che sarà adeguato annualmente ed automaticamente, con decorrenza dall'anno successivo rispetto al giorno di deposito del ricorso introduttivo, nella misura del 100% (cento percento) delle variazioni dell'indice I.STAT. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice
F.O.I.) – dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla sig.ra il Controparte_1 cui codice IBAN è già noto al sig. Parte_1
8) L'assegno unico universale, erogato dall' in favore di verrà CP_2 Per_1 percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
pg. 3 di 7 9) Le parti concordano che la sig.ra benefici interamente delle Controparte_1 detrazioni fiscali previste in materia di prole. Le spese straordinarie, sportive, ricreative, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. saranno ripartite nella misura del 50% (cinquanta percento) in capo ad entrambi i genitori, il tutto secondo quanto compiutamente individuato attraverso il Protocollo Famiglia per i Procedimenti in materia di Persone, Minorenni e Famiglie adottato dal Tribunale di Verona in data
13.12.2024.
Specificamente:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite medi-che specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusi i farmaci da CP_3 banco ancorché prescritti dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00 – euro centocinquanta/00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: vi-site specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche, sino alla scuola di secondo grado, richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
pg. 4 di 7 V) Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: abilitazione alla guida di autoveicoli nel limite massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qua-lora detti strumenti fossero necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero con-nessi all'eventuale programma di studio differenziato
(BES); partecipazione a centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti di quelli previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artisti-che comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese di baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Laddove occorressero le ipotesi di cui ai superiori capoversi II, IV e VI, quello tra i due genitori che ritenesse la necessarietà od utilità della spesa corrispondente avrà l'onere di comunicare la propria proposta all'altro il quale, qualora non vi concordasse, dovrà esprimere, in forma scritta, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, il proprio motivato dissenso. Il silenzio sarà inteso quale assenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà, comunque, suddivisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Resta inteso che dovranno essere sempre precisate le modalità di pagamento tra i genitori e fermo il rispetto della reciproca tempestiva informazione nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate poiché urgenti.
10) Il rimborso delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventiva-mente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente al versamento del contributo per il mantenimento del figlio Tutte le suindicate spese potranno Per_1 essere sostenute indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
11) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti di modo che alcun assegno di mantenimento – poiché, sin d'ora, rinunciato – dovrà essere vicendevolmente versato.
12) A titolo di rimborso delle spese che la sig.ra ha versato in costanza Controparte_1 di matrimonio anche allo scopo di contribuire all'assolvimento delle rate del mutuo pg. 5 di 7 ipotecario gravante sulla summenzionata casa coniugale, il sig. si Parte_1 obbliga a corrisponderle, una tantum, la somma complessiva di € 25.750,00 (euro venticinquemilasettecentocinquanta/00) ovvero:
I) quanto all'acconto di € 18.000,00 (euro diciottomila/00), all'atto del deposito delle note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. riguardanti il corrente procedimento;
II) quanto al saldo di € 7.750,00 (euro settemilasettecentocinquanta/00), all'atto del depo-sito delle note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. riguardanti il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio che le parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad instaurare nel rispetto del termine ex lege.
13) Le spese legali dei rispettivi difensori saranno integralmente compensate tra le parti.”
In data 10.11.2025 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda il figlio minore (nato il [...]) deve essere Persona_2 confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento del figlio minore presso entrambi i genitori secondo il calendario di cui alle conclusioni congiunte.
Non pare opportuno procedersi alla audizione del figlio tenuto conto dell'accordo Per_1 raggiunto fra i coniugi.
pg. 6 di 7 Il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito a seguito della precisazione di conclusioni conformi;
d'altra parte va ritenuta implicitamente rinunciata ogni altra domanda non riproposta nelle conclusioni precisate.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da CP_1 intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di stato civile del comune di
T'AN D'FA (atto n. 7, parte II, serie C, Anno 2018) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
AU DA EL
pg. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AU DA EL Presidente rel./est. dr. Stefania Caparello Giudice dr. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3946/2025 promossa da:
), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
IN IK e IG IA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona (VR) in Via Ugo Sesini n. 12
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. SCARMI Controparte_1 C.F._2
AN e DE SA NI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, Via Olanda, n. 19
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 7
In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 13 e 17 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzare la separazione personale dei coniugi, con l'assunzione dell'obbligo di comunicare vicendevolmente eventuali mutamenti di residenza oltreché di quello del mutuo e reciproco rispetto.
2) Una volta che la separazione personale verrà autorizzata, la sig.ra Controparte_1 provvederà a trasferire la propria residenza presso un indirizzo differente rispetto a quello ove è, a tutt'oggi, ubicata l'abitazione adibita dalle Parti a casa coniugale e, dunque, all'interno di un diverso immobile che deterrà in forza d'apposito contratto di locazione.
3) La casa coniugale sita in T'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Stazione Vecchia,
n. 1067/C, in uno ad ogni relativo arredo e corredo, rimarrà nel pieno possesso – oltreché, come già lo è, in proprietà esclusiva – del sig. Parte_1
4) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambe le parti le Per_1 quali, limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente allorquando lo stesso sarà collocato presso l'una piuttosto che l'altra. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del figlio minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dello stesso. risiederà Per_1 stabilmente ed anagraficamente con la madre.
5) I genitori si impegnano ad osservare la massima collaborazione in relazione alle principali scelte educative, religiose, didattiche e mediche riguardanti il figlio minore le quali, dunque, verranno assunte di comune accordo. Per_1
6) Le parti concordano che la collocazione settimanale del figlio minore presso Per_1 ciascun genitore s'attenga al seguente calendario:
pg. 2 di 7 I) lunedì: il sig. accompagnerà a scuola;
la sig.ra Parte_1 Per_1 [...] provvederà, al termine, a riprenderlo per, poi, tenerlo con sé; CP_1
II) martedì: resterà con la sig.ra Per_1 Controparte_1
III) mercoledì: la sig.ra accompagnerà a scuola;
il sig. Controparte_1 Per_1 [...] provvederà, al termine, a riprenderlo per, poi, tenerlo con sé; Pt_1
IV) giovedì: resterà con il sig. Per_1 Parte_1
V) Venerdì: il sig. accompagnerà a scuola;
la sig.ra Parte_1 Per_1 [...] provvederà, al termine, a riprenderlo per poi tenerlo con sé per l'intero fine CP_1 settimana e, dunque, sino al lunedì immediatamente successivo ove la stessa lo riaccompagnerà a scuola di modo che il sig. provveda, al termine, a Parte_1 riprenderlo per, poi, tenerlo con sé.
Nel corso della settimana successiva, il calendario sì esteso sarà invertito in maniera tale da garantire l'alternanza dei giorni di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore e la parità di tempi di frequentazione e cura dello stesso.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i genitori concordano che trascorra la Per_1
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così via, ad anni alterni;
lo stesso dicasi per l'ultimo ed il primo giorno dell'Anno nonché per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
In ogni caso, i genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi rispetto a quelli qui calendarizzati, anche in considerazione delle eventuali diverse esigenze che vorrà manifestare e/o dei rispettivi impegni lavorativi. Per_1
7) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il sig. si Per_1 Parte_1 obbliga a versare la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il giorno
10 (dieci) di ciascuna mensilità. Tale importo – che sarà adeguato annualmente ed automaticamente, con decorrenza dall'anno successivo rispetto al giorno di deposito del ricorso introduttivo, nella misura del 100% (cento percento) delle variazioni dell'indice I.STAT. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice
F.O.I.) – dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla sig.ra il Controparte_1 cui codice IBAN è già noto al sig. Parte_1
8) L'assegno unico universale, erogato dall' in favore di verrà CP_2 Per_1 percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
pg. 3 di 7 9) Le parti concordano che la sig.ra benefici interamente delle Controparte_1 detrazioni fiscali previste in materia di prole. Le spese straordinarie, sportive, ricreative, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. saranno ripartite nella misura del 50% (cinquanta percento) in capo ad entrambi i genitori, il tutto secondo quanto compiutamente individuato attraverso il Protocollo Famiglia per i Procedimenti in materia di Persone, Minorenni e Famiglie adottato dal Tribunale di Verona in data
13.12.2024.
Specificamente:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite medi-che specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusi i farmaci da CP_3 banco ancorché prescritti dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00 – euro centocinquanta/00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: vi-site specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche, sino alla scuola di secondo grado, richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
pg. 4 di 7 V) Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: abilitazione alla guida di autoveicoli nel limite massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qua-lora detti strumenti fossero necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero con-nessi all'eventuale programma di studio differenziato
(BES); partecipazione a centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti di quelli previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artisti-che comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese di baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Laddove occorressero le ipotesi di cui ai superiori capoversi II, IV e VI, quello tra i due genitori che ritenesse la necessarietà od utilità della spesa corrispondente avrà l'onere di comunicare la propria proposta all'altro il quale, qualora non vi concordasse, dovrà esprimere, in forma scritta, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, il proprio motivato dissenso. Il silenzio sarà inteso quale assenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà, comunque, suddivisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Resta inteso che dovranno essere sempre precisate le modalità di pagamento tra i genitori e fermo il rispetto della reciproca tempestiva informazione nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate poiché urgenti.
10) Il rimborso delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventiva-mente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente al versamento del contributo per il mantenimento del figlio Tutte le suindicate spese potranno Per_1 essere sostenute indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
11) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti di modo che alcun assegno di mantenimento – poiché, sin d'ora, rinunciato – dovrà essere vicendevolmente versato.
12) A titolo di rimborso delle spese che la sig.ra ha versato in costanza Controparte_1 di matrimonio anche allo scopo di contribuire all'assolvimento delle rate del mutuo pg. 5 di 7 ipotecario gravante sulla summenzionata casa coniugale, il sig. si Parte_1 obbliga a corrisponderle, una tantum, la somma complessiva di € 25.750,00 (euro venticinquemilasettecentocinquanta/00) ovvero:
I) quanto all'acconto di € 18.000,00 (euro diciottomila/00), all'atto del deposito delle note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. riguardanti il corrente procedimento;
II) quanto al saldo di € 7.750,00 (euro settemilasettecentocinquanta/00), all'atto del depo-sito delle note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. riguardanti il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio che le parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad instaurare nel rispetto del termine ex lege.
13) Le spese legali dei rispettivi difensori saranno integralmente compensate tra le parti.”
In data 10.11.2025 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda il figlio minore (nato il [...]) deve essere Persona_2 confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento del figlio minore presso entrambi i genitori secondo il calendario di cui alle conclusioni congiunte.
Non pare opportuno procedersi alla audizione del figlio tenuto conto dell'accordo Per_1 raggiunto fra i coniugi.
pg. 6 di 7 Il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito a seguito della precisazione di conclusioni conformi;
d'altra parte va ritenuta implicitamente rinunciata ogni altra domanda non riproposta nelle conclusioni precisate.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da CP_1 intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di stato civile del comune di
T'AN D'FA (atto n. 7, parte II, serie C, Anno 2018) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
AU DA EL
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