Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1353 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata Vibo Valentia, Viale A. De Gasperi, n. Parte_1
. VA Lo AT (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1
, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano RESISTENTE Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000072683000, notificato il 25.05.2023, relativo a contribuiti IVS, pretesi dall'Ente previdenziale, per gli anni 2015 e 2019. La ricorrente deduceva la decadenza dall'azione dell' la quale iscriveva tardivamente CP_1
a ruolo la pretesa contributiva e, in ogni caso, l'estinzione del to per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 439 2023 00000726 83 000 limitatamente al preteso riferito all'anno 2015 e per l'importo di € 3.775,63, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. n. 439 2023 00000726 83 000 limitatamente al preteso riferito all'anno 2015 e per l'importo di € 3.775,63 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
4. Nel merito
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5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge, da distrarre in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale inammissibilità e di rigetto, nel resto.
2. La ricorrente eccepisce, preliminarmente, la decadenza, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, in cui sarebbe incorso l'Ente previdenziale iscrivendo tardivamente a ruolo il credito di cui si discute.
3. Tale eccezione non può trovare accoglimento, in ragione della sua rilevanza, esclusivamente, sotto il profilo procedurale. In tal senso, infatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 27726, del 29 ottobre 2019, ha stabilito che «in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando CP_1 la possibilità che l'istituto agisca nelle e ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
3.1. Pertanto, si dichiara l'inammissibilità di tale eccezione, perché presentata oltre i termini di 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di addebito, conformemente all'art. 617 c.p.c.
4. L'azione proposta ha, poi, a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
5. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i
2 contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. L'Ente previdenziale ha documentato – senza trovare contestazione da parte della ricorrente
– la richiesta di parte ricorrente, alla rateizzazione della pretesa contributiva, datata 1.03.2020.
7. L'istanza di dilazione assume rilievo di riconoscimento del debito e, nel caso di specie, interrompe i termini prescrizionali, rappresentando la data da cui decorre l'ulteriore quinquennio.
8. Si aggiunga, che il termine quinquennale della prescrizione sia stato interrotto dalla sospensione dei termini durante il periodo pandemico (per 311 giorni complessivi): “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Pertanto, non si ravvisa alcuna estinzione della pretesa contributiva riportata dall'atto impugnato e relativa agli anni 2015 e 2019, perché nessuna prescrizione è maturata nel quinquennio di riferimento.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale inammissibilità del ricorso;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessiv legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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