Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13423 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via Vincenzo Di Marco, 41, presso lo studio dell'Avv. SCALIA GIOVANNI BATTI-
STA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: Vedi note in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, , Parte_1 nato a [...], in data [...] (nel prosieguo parte identificata al femminile) – ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di ricono- scersi nel nome di . Parte_2
L'attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale aveva iniziato una terapia ormonale nel 2012 presso la struttura sanitaria CRINO Controparte_1 con il dott. con il quale aveva intrapreso un trattamento ormonale della Persona_1 durata di 3 anni, poi proseguito con altro specialista per ulteriori due anni, poi interrotto.
La a allegato inoltre di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da donna Pt_1
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale l'attrice ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Parte_1
. Parte_2
Conclusivamente l'attrice ha chiesto al Tribunale la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da “ a ”. Parte_1 Parte_2
L'attrice è comparsa personalmente all'udienza del 13/02/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
In particolare, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica redatta in data 26/05/2025 dalle dott.sse e Persona_2 Persona_3 dell'azienda ospedaliera universitaria PAOLO GIACCONE di Palermo, emerge che la Pt_1
“Circa 17 anni fa, intraprende terapia ormonale femminilizzante su indicazione di speciali- sta endocrinologo privato e a mettere in atto pratiche femminilizzanti (vestiario, make-up e sedute di laser terapia per eliminazione della barba). Circa 12 anni fa, si sottopone ad in- tervento di mastoplastica additiva.[…]
Dalla valutazione dei dati raccolti attraverso il colloquio clinico, la visita psichiatrica e la somministrazione dei test psicologici, emergerebbe la presenza di un disagio nell'immagine di sé, percepita come incongrua rispetto all'identità psichica esperita. Si evidenzia altresì la presenza di tratti di personalità clinicamente significativi orientati al perfezionismo. In atto si rileva una condizione di sofferenza psicologica, verosimilmente connessa alla Disforia di
Genere”.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali ma-
- 2 - schili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresen- tando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sen- te portatore.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rile- vano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certifi- cato dalla documentazione in atti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di Pt_1
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha chiesto il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Appare accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tute-
- 3 - la della salute psicofisica di Pt_1
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome
“ ” in luogo del nome “ ”. Parte_2 Parte_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di rettificare l'atto di na- scita del predetto (atto. n. 1081, P. I S. A dell'anno 1982), nel senso che laddove, in ogni oc- correnza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leg- Parte_1 gersi ed intendersi “ ” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la dici- Parte_2 tura “maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
Donata D'Agostino
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