Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa, è ammissibile se dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non già se il verbale di contestazione dell'infrazione è stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6327 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GIULIANOVA (TE); in persona del Sindaco p.t. dr. Giancarlo Cameli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LABICANA 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FELUCA, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO SCARAMAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMED SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 24/97 del Pretore di Perugia, emessa il 10/05/97, depositata il 19/05/97; RG.26791/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo;
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24/97 il pretore di Perugia, sezione distaccata di Todi, in accoglimento dell'opposizione della MM s.p.a. ha annullato la cartella esattoriale n. 6400737 relativa all'iscrizione a ruolo della somma di L. 335.700 per sanzioni relative a due violazioni del codice della strada accertate dalla polizia municipale di Giulianova, commesse il 16.2.1993 ed il 31.3.1993 dal conducente dell'autovettura Mercedes-Benz targata PG 500366 e contestate alla MM in qualità di proprietaria dell'autoveicolo. Ha rilevato il pretore che la società ricorrente aveva documentalmente provato di aver venduto la predetta autovettura con atto in data 10.6.1991, trascritto nel pubblico registro automobilistico di Perugia il 12.7.1991, onde il comune andava condannato alla restituzione dell'importo di L. 425.078 intanto versato dalla MM al fine di evitare l'esecuzione esattoriale. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Giulianova sulla base di tre motivi.
L'intimata MM s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente comune di Giulianova si duole, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 689/81, in riferimento all'art. 360, nn. 2 e 3,
c.p.c., che il pretore adito non abbia rilevato d'ufficio la propria incompetenza, essendo prevista dalla norma citata la competenza territoriale inderogabile del pretore del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, e dunque quello di Teramo 1.1. La doglianza è infondata in relazione al disposto di cui all'art. 38, primo comma, c.p.c., che pone la generale barriera preclusiva della prima udienza di trattazione per il rilievo, anche d'ufficio, della competenza territoriale inderogabile, non ulteriormente contestabile oltre quel termine.
2. Col secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 23, l. n.689/81 e 201 c.d.s., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere il pretore:
a) in relazione alla prima disposizione, omesso, col decreto steso in calce al ricorso, di ordinare all'autorità che aveva emesso il provvedimento di depositare in cancelleria gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
il comune di Giulianova non era stato dunque messo in condizione di inviare i documenti relativi alla pratica in questione, dai quali avrebbe potuto evincere che i due verbali di contestazione erano stati regolarmente notificati al legale rappresentante della MM s.p.a., che ne aveva rifiutato la consegna dopo averne appreso il contenuto, come risultava dalle relazioni del messo notificatore del comune di Todi;
b) in riferimento alla seconda disposizione, errato nel non considerare che la polizia municipale aveva accertato l'identità dell'intestatario dell'autoveicolo seguendo la procedura di cui all'art. 201, comma 3, c.d.s., mentre la MM aveva "omesso di informare l'ufficio di non avere più la materiale disponibilità dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada", sicché non aveva dato al comune "la possibilità di notificare gli atti entro i termini di legge all'effettivo proprietario", in tal modo serbando un comportamento che costituiva "un latente tentativo di arrecare danno all'erario del comune"; ancora, il pretore aveva omesso di rilevare che le risultanze delle iscrizioni presso il P.R.A. hanno valore di presunzione semplice.
3. Col terzo motivo di ricorso, il cui esame è logicamente preliminare, viene dedotta violazione dell'art. 22 della legge n.689 del 1981 per essere stato il ricorso avverso la cartella esattoriale (notificata il 18.3.1996) depositato il 14.2.1997, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3.1. La censura è fondata nel senso di cui appresso.
Va preliminarmente rilevato che questa corte non è direttamente investita della questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, che sussiste solo se non sia stata notificata l'ordinanza ingiunzione ovvero il verbale di contestazione avverso il quale non sia stata proposta opposizione, e non anche quando - come nella specie, secondo quanto si evince dallo stesso ricorso della MM - il verbale di accertamento sia stato (o debba aversi per) notificato (per essere stata la copia rifiutata dal destinatario). In tal caso, infatti, l'opposizione avverso la cartella esattoriale è definitivamente preclusa per mancata opposizione avverso il precedente provvedimento (Cass., sez. un., 23.11.1995, n. 12107). Il ricorrente prospetta, invece, che il ricorso fosse inammissibile in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Orbene, il superamento di tale termine è possibile, e non è dunque ostativo all'ammissibilità dell'opposizione proposta oltre la sua scadenza, soltanto nei casi in cui la cartella stessa non consenta l'individuazione del titolo dell'iscrizione a ruolo. Ma nella specie tale impossibilità di individuazione è esclusa in radice dalla assorbente circostanza che era stato addirittura notificato il verbale di contestazione, come sopra si è rilevato.
Il motivo di censura si rivela pertanto, sotto tale aspetto, comunque fondato.
4. Risulta assorbito il secondo motivo di ricorso.
5. All'accoglimento del terzo motivo consegue la cassazione senza rinvio della sentenza gravata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero procedimento.
P.Q.M.
la corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza gravata e compensa tra le parti le spese dell'intero procedimento.