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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI iudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4450/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONZA Parte_1 C.F._1 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONZA FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONZA FABIO e dell'avv. Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONZA FABIO
ATTORI contro
(C.F. ), contumace TE C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione parte attrice ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio il sig. svolgendo nei confronti di quest'ultimo le ss. TE
domande:
Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 6 - per i motivi dedotti in narrativa, alla luce dell'attuale mancanza delle certificazioni di legge come descritto in atti, accertare e dichiarare il sig. , quale titolare dell'omonima impresa TE
individuale, tenuto al versamento a favore di , in persona del titolare sig. Parte_1
, e/o del sig. dell'importo di € 20.454,96 o, in subordine, almeno Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 6.168,38, così come quantificato in sede di ATP, e, quindi, per l'effetto, condannare il sig. , quale titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore di TE
, in persona del titolare sig. , e/o del sig. Parte_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di € € 20.454,96 o, in subordine, almeno dell'importo di € 6.168,38, così come quantificato in sede di ATP, ovvero della maggiore e/o minore somma dovesse risultare in corso di causa;
In ogni caso:
- con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
- con accertamento della debenza e conseguente condanna del sig. , quale titolare TE dell'omonima impresa individuale, per i motivi indicati in narrativa, al pagamento in favore di
[...]
, in persona del titolare sig. , e/o del sig. dei seguenti Parte_1 Parte_1 Parte_2
importi:
a) € 1,700,00, oltre oneri di legge a titolo di compenso liquidato a favore del CTU, Geom.
[...]
Per_1
b) € 2.501,00 a titolo di compenso pagato a favore del CTP Ing. Ponti;
Per_2
Firmato Da: Emesso Da: CA 3 Serial#: 1789d1c Email_1 Controparte_2
c) € 3.056,00 a titolo di compenso, € 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per spese legali relative alla fase di ATP, con richiesta di liquidazione dell'importo in esame.
- con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria come in atti.
A fondamento delle stesse deduceva che:
1) il Sig. proprietario dell'immobile sito in Olgiate Olona (VA), Via Amendola n. 11, Parte_2 conferiva incarico all'impresa individuale , quale appaltatore, per l'esecuzione di opere Parte_1 di ristrutturazione all'interno del suddetto immobile;
pagina 2 di 6 2) quest'ultimo subappaltava al Sig. i lavori inerenti la fornitura e posa di CP_3
serramenti, avvolgibili, zanzariere e falsi telai in forza di un preventivo del gennaio 2022 che prevedeva, oltre alla specifica delle opere ed ai requisiti tecnici dei serramenti, un costo complessivo di
€ 25.568,69, oltre iva (doc. 2);
3) il Sig. accettava il preventivo provvedendo al pagamento delle fatture n. 2 del Parte_1
15.03.2022 dell'importo di € 14.062,79 e n. 4 del 08.06.2022 dell'importo di € 8.437,67, entrambe IVA inclusa (doc. 3);
4) le opere realizzate dal resentavano gravi vizi e difetti, che venivano accertati a mezzo di CP_1
consulenza tecnica conciliativa, e mancavano delle certificazioni di legge, ragione per cui il Sig.
ometteva di saldare quanto richiesto dal sig. con fattura n. 9 del 30.11.2022 per Parte_1 CP_1
€ 6.043,11, iva inclusa (doc. 4);
5) all'esito dell'accertamento ex art. 696 bis cpc emergeva che il valore delle opere eseguite dal convenuto potevano essere quantificate in un valore di € 14.286,58, residuando quindi un credito a favore di parte attrice di euro 6.168,38, fermo restando tuttavia che, come sopra esposto, mancavano le necessarie certificazioni di legge.
Formatosi il contraddittorio, il Sig. non compariva né si costituiva e pertanto veniva CP_1
dichiarato contumace.
Su istanza degli attori veniva acquisito il fascicolo inerente la consulenza tecnica conciliativa e in esito a tale adempimento gli attori concludevano nei termini sopra esposti.
La causa viene dunque decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra riportate.
Legittimazione attiva
Come risulta dall'atto di citazione, il contratto di appalto con la ditta convenuta è stato stipulato dal
Sig. , il quale ha provveduto ai pagamenti delle fatture emesse dal Sig. doc. Parte_1 CP_1
3).
Ne discende che la titolarità a far valere i diritti derivanti dal contratto va riconosciuta esclusivamente in capo a . Parte_1
Inadempimento di parte convenuta
pagina 3 di 6 I profili di inadempienza ascritti a carico del convenuto sono due e vanno riconosciuti entrambi.
Per quanto concerne i vizi/difetti delle opere, si richiama quanto compiutamente esposto nell'elaborato tecnico redatto nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, acquisito al presente fascicolo.
Per quanto riguarda l'omessa consegna delle certificazioni di legge afferenti alle opere realizzate l'assunto attoreo è fondato non avendo parte convenuta dimostrato di avere assolto a tale obbligo.
Credito risarcitorio
Alla luce della quantificazione del valore effettivo delle opere realizzate dal convenuto, risultante dalla
CTU, al netto dei vizi e difetti riscontrati, va riconosciuto un credito di parte attrice per euro 6.168,38 pari alla differenza tra la somma versata sino ad oggi ed il valore delle opere (euro 20.454,96 - euro
14.286,58).
A tale importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento della seconda fattura (n. 4 del 08.06.2022) sino al saldo (null'altro è dovuto in assenza di prova ulteriore danno per l'attore).
Non può essere riconosciuto invece il danno afferente alla mancanza delle certificazioni di legge per le ss. ragioni.
Parte attrice assume che senza tali certificazioni il valore delle opere sarebbe nullo.
Tale affermazione non è di per sé dimostrativa di un danno, occorrendo a tal fine comprendere l'interesse leso nel caso specifico.
Infatti, se non vi fosse alcun interesse alla prestazione, così come attualmente in essere (ivi compresa l'omessa certificazione), allora l'attore avrebbe dovuto chiedere l'esatto adempimento oppure la risoluzione del contratto.
In entrambi i casi non sarebbe dovuto il risarcimento chiesto per il minor valore dell'opera posto che, nel primo caso, la domanda di adempimento è finalizzata a conformare l'opera alle regole dell'arte
(ottenendo il risultato atteso dal committente) e, nel secondo, in quanto troverebbe applicazione l'obbligo restitutorio tra le parti (art. 1458 cc) – e quindi anche quello afferente alla restituzione al convenuto delle installazioni apposte - stante il venir meno del contratto (il chè non esclude ovviamente ci possano essere altre voci di danno, ma ciò esula dall'oggetto del giudizio).
Al contrario, la scelta di chiedere unicamente il risarcimento dei danni riferito alla differenza tra quanto pagina 4 di 6 corrisposto ed il valore effettivo di quanto realizzato (al netto dei vizi) implica la volontà di conservare sia il contratto che l'opera, la quale dunque risponde evidentemente ad un'utilità di parte attrice, pur nella consistenza attuale ed in difetto delle certificazioni sopra esposte (certificazioni che in teoria parte attrice potrebbe recuperare/ottenere in via autonoma).
Tale affermazione è avvalorata dalla partecipazione al procedimento anche del proprietario dell'immobile (Sig. , destinatario finale delle prestazioni in oggetto, il quale ha fatto Parte_2
proprie le conclusioni del Sig. . Parte_1
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico del convenuto nella misura che si determina come da dispositivo comprendendo nel compenso anche la fase dell'accertamento tecnico ai fini conciliativi.
Sono altresì dovute le spese per la CTU svolta in tale fase e quelle per la consulenza tecnica di parte, ma, quanto a questa, nei limiti del costo della CTU quale utile parametro di riferimento per escludere le spese eccessive/superflue.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna il convenuto a rifondere al Sig. la Parte_1
somma di euro 6.168,38 oltre interessi legali come in premessa sino al saldo;
2) Condanna il convenuto a rifondere al Sig. le spese di lite liquidate in euro Parte_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali oneri di legge, spese di CTU liquidate nella precedente fase di giudizio e quelle di CTP, queste ultime purchè documentate e nei limiti di quanto liquidato al CTU, oltre le ulteriori anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 5 di 6 Busto Arsizio, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI iudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4450/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONZA Parte_1 C.F._1 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONZA FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONZA FABIO e dell'avv. Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONZA FABIO
ATTORI contro
(C.F. ), contumace TE C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione parte attrice ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio il sig. svolgendo nei confronti di quest'ultimo le ss. TE
domande:
Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 6 - per i motivi dedotti in narrativa, alla luce dell'attuale mancanza delle certificazioni di legge come descritto in atti, accertare e dichiarare il sig. , quale titolare dell'omonima impresa TE
individuale, tenuto al versamento a favore di , in persona del titolare sig. Parte_1
, e/o del sig. dell'importo di € 20.454,96 o, in subordine, almeno Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 6.168,38, così come quantificato in sede di ATP, e, quindi, per l'effetto, condannare il sig. , quale titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore di TE
, in persona del titolare sig. , e/o del sig. Parte_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di € € 20.454,96 o, in subordine, almeno dell'importo di € 6.168,38, così come quantificato in sede di ATP, ovvero della maggiore e/o minore somma dovesse risultare in corso di causa;
In ogni caso:
- con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
- con accertamento della debenza e conseguente condanna del sig. , quale titolare TE dell'omonima impresa individuale, per i motivi indicati in narrativa, al pagamento in favore di
[...]
, in persona del titolare sig. , e/o del sig. dei seguenti Parte_1 Parte_1 Parte_2
importi:
a) € 1,700,00, oltre oneri di legge a titolo di compenso liquidato a favore del CTU, Geom.
[...]
Per_1
b) € 2.501,00 a titolo di compenso pagato a favore del CTP Ing. Ponti;
Per_2
Firmato Da: Emesso Da: CA 3 Serial#: 1789d1c Email_1 Controparte_2
c) € 3.056,00 a titolo di compenso, € 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per spese legali relative alla fase di ATP, con richiesta di liquidazione dell'importo in esame.
- con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria come in atti.
A fondamento delle stesse deduceva che:
1) il Sig. proprietario dell'immobile sito in Olgiate Olona (VA), Via Amendola n. 11, Parte_2 conferiva incarico all'impresa individuale , quale appaltatore, per l'esecuzione di opere Parte_1 di ristrutturazione all'interno del suddetto immobile;
pagina 2 di 6 2) quest'ultimo subappaltava al Sig. i lavori inerenti la fornitura e posa di CP_3
serramenti, avvolgibili, zanzariere e falsi telai in forza di un preventivo del gennaio 2022 che prevedeva, oltre alla specifica delle opere ed ai requisiti tecnici dei serramenti, un costo complessivo di
€ 25.568,69, oltre iva (doc. 2);
3) il Sig. accettava il preventivo provvedendo al pagamento delle fatture n. 2 del Parte_1
15.03.2022 dell'importo di € 14.062,79 e n. 4 del 08.06.2022 dell'importo di € 8.437,67, entrambe IVA inclusa (doc. 3);
4) le opere realizzate dal resentavano gravi vizi e difetti, che venivano accertati a mezzo di CP_1
consulenza tecnica conciliativa, e mancavano delle certificazioni di legge, ragione per cui il Sig.
ometteva di saldare quanto richiesto dal sig. con fattura n. 9 del 30.11.2022 per Parte_1 CP_1
€ 6.043,11, iva inclusa (doc. 4);
5) all'esito dell'accertamento ex art. 696 bis cpc emergeva che il valore delle opere eseguite dal convenuto potevano essere quantificate in un valore di € 14.286,58, residuando quindi un credito a favore di parte attrice di euro 6.168,38, fermo restando tuttavia che, come sopra esposto, mancavano le necessarie certificazioni di legge.
Formatosi il contraddittorio, il Sig. non compariva né si costituiva e pertanto veniva CP_1
dichiarato contumace.
Su istanza degli attori veniva acquisito il fascicolo inerente la consulenza tecnica conciliativa e in esito a tale adempimento gli attori concludevano nei termini sopra esposti.
La causa viene dunque decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra riportate.
Legittimazione attiva
Come risulta dall'atto di citazione, il contratto di appalto con la ditta convenuta è stato stipulato dal
Sig. , il quale ha provveduto ai pagamenti delle fatture emesse dal Sig. doc. Parte_1 CP_1
3).
Ne discende che la titolarità a far valere i diritti derivanti dal contratto va riconosciuta esclusivamente in capo a . Parte_1
Inadempimento di parte convenuta
pagina 3 di 6 I profili di inadempienza ascritti a carico del convenuto sono due e vanno riconosciuti entrambi.
Per quanto concerne i vizi/difetti delle opere, si richiama quanto compiutamente esposto nell'elaborato tecnico redatto nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, acquisito al presente fascicolo.
Per quanto riguarda l'omessa consegna delle certificazioni di legge afferenti alle opere realizzate l'assunto attoreo è fondato non avendo parte convenuta dimostrato di avere assolto a tale obbligo.
Credito risarcitorio
Alla luce della quantificazione del valore effettivo delle opere realizzate dal convenuto, risultante dalla
CTU, al netto dei vizi e difetti riscontrati, va riconosciuto un credito di parte attrice per euro 6.168,38 pari alla differenza tra la somma versata sino ad oggi ed il valore delle opere (euro 20.454,96 - euro
14.286,58).
A tale importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento della seconda fattura (n. 4 del 08.06.2022) sino al saldo (null'altro è dovuto in assenza di prova ulteriore danno per l'attore).
Non può essere riconosciuto invece il danno afferente alla mancanza delle certificazioni di legge per le ss. ragioni.
Parte attrice assume che senza tali certificazioni il valore delle opere sarebbe nullo.
Tale affermazione non è di per sé dimostrativa di un danno, occorrendo a tal fine comprendere l'interesse leso nel caso specifico.
Infatti, se non vi fosse alcun interesse alla prestazione, così come attualmente in essere (ivi compresa l'omessa certificazione), allora l'attore avrebbe dovuto chiedere l'esatto adempimento oppure la risoluzione del contratto.
In entrambi i casi non sarebbe dovuto il risarcimento chiesto per il minor valore dell'opera posto che, nel primo caso, la domanda di adempimento è finalizzata a conformare l'opera alle regole dell'arte
(ottenendo il risultato atteso dal committente) e, nel secondo, in quanto troverebbe applicazione l'obbligo restitutorio tra le parti (art. 1458 cc) – e quindi anche quello afferente alla restituzione al convenuto delle installazioni apposte - stante il venir meno del contratto (il chè non esclude ovviamente ci possano essere altre voci di danno, ma ciò esula dall'oggetto del giudizio).
Al contrario, la scelta di chiedere unicamente il risarcimento dei danni riferito alla differenza tra quanto pagina 4 di 6 corrisposto ed il valore effettivo di quanto realizzato (al netto dei vizi) implica la volontà di conservare sia il contratto che l'opera, la quale dunque risponde evidentemente ad un'utilità di parte attrice, pur nella consistenza attuale ed in difetto delle certificazioni sopra esposte (certificazioni che in teoria parte attrice potrebbe recuperare/ottenere in via autonoma).
Tale affermazione è avvalorata dalla partecipazione al procedimento anche del proprietario dell'immobile (Sig. , destinatario finale delle prestazioni in oggetto, il quale ha fatto Parte_2
proprie le conclusioni del Sig. . Parte_1
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico del convenuto nella misura che si determina come da dispositivo comprendendo nel compenso anche la fase dell'accertamento tecnico ai fini conciliativi.
Sono altresì dovute le spese per la CTU svolta in tale fase e quelle per la consulenza tecnica di parte, ma, quanto a questa, nei limiti del costo della CTU quale utile parametro di riferimento per escludere le spese eccessive/superflue.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna il convenuto a rifondere al Sig. la Parte_1
somma di euro 6.168,38 oltre interessi legali come in premessa sino al saldo;
2) Condanna il convenuto a rifondere al Sig. le spese di lite liquidate in euro Parte_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali oneri di legge, spese di CTU liquidate nella precedente fase di giudizio e quelle di CTP, queste ultime purchè documentate e nei limiti di quanto liquidato al CTU, oltre le ulteriori anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 5 di 6 Busto Arsizio, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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