Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2275/2024 R.G.
Tribunale di Arezzo
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott. ssa Carmela Labella Presidente
- Dott. Fabrizio Pieschi Giudice
- Dott. ssa Marina Rossi Giudice relatore nel procedimento promosso da:
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Bernini Parte_1 Parte_2
PARTE RECLAMANTE
Contro
e per essa quale procuratrice CERVED CREDIT Controparte_1
MANAGEMENT S.P.A. a socio unico rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Brilli
PARTE RECLAMATA
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
e hanno proposto opposizione al precetto notificato Parte_1 Parte_2 dall'odierna reclamata chiedendo la sospensione dei titoli esecutivi posti a fondamento del precetto medesimo (contratti di mutuo) deducendo che CE Credit Management S.p.a. non risulta iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e che pertanto la procura rilasciata da alla suddetta CE Credit Management, è nulla, Controparte_1 con conseguente difetto di legittimazione attiva da parte di CE Credit Management
S.p.a.
La società convenuta si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di sospensiva rappresentando da un lato che nel caso di specie, dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73/2017 si ricava che il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” è svolto da soggetto che è indicato come iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., ossia società appartenente al Controparte_2 [...]
e dall'altro lato che è irrilevante, sul piano civilistico, che sia Controparte_3
1
Parte attrice ha proposto reclamo evidenziando che dalla documentazione prodotta dalla controparte risulta che la procura per la riscossione dei crediti è stata rilasciata direttamente da parte di a CE Credit Management S.p.a., entrambi soggetti non Controparte_1 iscritti allo specifico albo e quindi non sottoposti alla vigilanza della BA d'TA, atteso che la procura notarile che richiama l'atto del 18.10.2022 in autentica del Notaio
[...]
, Rep. 311663. – Racc. 41583, registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n. 15129, Per_1 serie 1T non contiene alcun riferimento al ruolo svolto da Controparte_4 come né al potere di vigilanza da quest'ultimo esercitato. Secondo la Controparte_5 prospettazione di parte reclamante, la legge, resa ancor più stringente dal recepimento recente della normativa europea, non configura l'attività svolta dal servicer iscritto all'albo come una mera facoltà ma come un obbligo e l'ordinanza n. 7243 /2024 della Corte di
Cassazione non è condivisibile tanto è vero che è stata disattesa da buona parte della giurisprudenza di merito. Parte reclamante ha pertanto insistito nell'istanza di sospensione.
Parte reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza reclamata per tutte le ragioni dedotte nella memoria di costituzione alla quale si rinvia per esigenze di sintesi.
Ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza reclamata in quanto conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla prevalente giurisprudenza di merito
(anche del Tribunale adito).
Invero, come statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7243/24 con motivazione condivisibile e dalla quale non vi è ragione per discostarsi “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
L'adito Tribunale, anche in diversa composizione collegiale, si è già espresso in senso conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione affermando “la Corte si è espressa in maniera netta sulla specifica questione oggetto di causa, escludendo che possa predicarsi la nullità del contratto con il quale una società veicolo di cartolarizzazione abbia
2 incaricato di recuperare il credito un soggetto non iscritto nell'apposito albo tenuto dalla
BA d'TA (Cass. 28148/2023 e Cass. 7243/2024). In estrema sintesi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli articoli asseritamente violati (2, comma 6, e 106 TUB)
«non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'TA) e presidiati anche da norme penali», ragion per cui «non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”».
Ancor più rilevante, tuttavia, è un'altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.
4427/2024), ancorché intervenuta in un settore diverso da quello bancario. Anche in quel caso la parte debitrice aveva lamentato la nullità della cessione del credito per carenza in capo alla parte attrice dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.
106 TUB. Ecco, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che rientra nell'attività di
«concessione di finanziamenti» anche «l'acquisto di crediti a titolo oneroso» (art. 2, comma 1, del D.M. 53/2015, attuativo dell'art. 106 TUB), hanno avuto cura di perimetrare il concetto e di evidenziare che «dal tenore letterale delle disposizioni in esame si evince che per aversi attività di finanziamento non è sufficiente una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che essa comporti la messa a disposizione di denaro o altra utilità». Ed è del tutto evidente che nella fattispecie OR (ed oggi ) abbiano acquistato i crediti senza, tuttavia, aver Pt_3 elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei reclamanti, avendo come unico interesse quello di procedere all'incasso del credito ceduto per il tramite di proprie mandatarie.
Insomma, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, affermato che l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 TUB non verrebbe in gioco in presenza di cessioni in blocco di crediti deteriorati e, dall'altro lato, che in ogni caso la violazione di tale disposizione non avrebbe implicazioni sul piano civilistico.
Proprio in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, chiamato in causa con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di
Brindisi, nel maggio scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quelle del 2024, n.d.r.) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo,
3 l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito»” (ordinanza
20.11.2024 Pres. Est. Pani).
Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni sopra riportate in quanto condivisibili e conformi alla giurisprudenza di legittimità.
Va peraltro evidenziato che nel caso di specie dall'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale circa la Cessione del credito (allegato E memoria costituzione ) emerge che il ruolo di
(o è stato attribuito a poi fusa per CP_5 Controparte_5 Controparte_2 incorporazione nella capogruppo BA NI PA in data 28.10.2020 (allegato Q) e quindi tale ruolo di risulta attribuito a BA NI PA ( Controparte_6 [...]
), iscritta all'albo 106 TUB. Dallo stesso avviso pubblicato in Controparte_3
Gazzetta Ufficiale, emerge altresì che a Rev Gestione Crediti è stato affidato il ruolo di e quindi l'incarico di svolgere attività di natura operativa riguardanti Parte_4
l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti (cfr. All. E. e all. N); successivamente Rev Gestione Crediti ha ceduto il ramo d'azienda a CE Credit Management PA e per l'effetto il Contratto di Special Servicing Originario è stato trasferito da REV a CE
Credit Management S.p.A. a CE (doc. R memoria costituzione).
Infine, il rapporto di mandato sostanziale tra (BA NI già CP_5 Controparte_2
) iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB e (CE) è descritto
[...] Parte_5 dalla attestazione resa dal legale rappresentante di BA NI PA (All. N).
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite in considerazione della sussistenza di un orientamento diverso nella giurisprudenza di merito, ribadito anche successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione, e in passato anche da alcune pronunce dell'adito Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il giudice relatore
Marina Rossi
Il Presidente
Carmela Labella
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