Trib. Arezzo, ordinanza 21/03/2025
TRIB
Ordinanza 21 marzo 2025

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Il provvedimento n. 2275/2024 del Tribunale di Arezzo, emesso in composizione collegiale e presieduto dalla Dott.ssa Carmela Labella, affronta la questione dell'opposizione al precetto notificato da una società di cartolarizzazione. Le parti reclamanti hanno richiesto la sospensione dei titoli esecutivi, sostenendo che la società incaricata della riscossione dei crediti non fosse iscritta all'albo degli intermediari finanziari, il che avrebbe comportato la nullità della procura e un difetto di legittimazione attiva. La parte reclamata ha invece chiesto il rigetto dell'istanza, sostenendo la validità degli atti di riscossione.

Il giudice ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che l'assenza di iscrizione all'albo non comporta invalidità degli atti di riscossione, in quanto le disposizioni in questione riguardano la regolamentazione amministrativa e non hanno immediata valenza civilistica. Il Collegio ha evidenziato che la vigilanza dell'autorità competente non si traduce in nullità dei contratti o degli atti processuali, confermando così la legittimità dell'operato della parte reclamata. Infine, il Tribunale ha compensato le spese di lite, riconoscendo l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale variegato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Arezzo, ordinanza 21/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Arezzo
    Numero :
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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