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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 781/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. IMPERA ELENA, giusta procura in atti;
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
27.3.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marsciano (PG) il 26/06/2010
da
nato a [...] il [...]; Parte_1
e
nata a [...] il [...]; Parte_2
ordina
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsciano (PG), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 12, Parte II, Serie
A, dell'anno 2010 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. omissis;
2. confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento prevalente presso la casa Per_1
materna e, comunque, è riconosciuto ad entrambi i genitori il più
ampio diritto di stare con il figlio, compatibilmente agli impegni scolastici dello stesso e previo congruo preavviso tra madre/padre,
ed in ogni caso prevedendo la seguente permanenza minima dello stesso presso il padre:
- a week-end alternati, dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante il periodo scolastico, o presso la madre nel resto dell'anno;
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola con relativo pernottamento, e accompagnamento a scuola durante il periodo scolastico, o presso la madre nel resto dell'anno;
- durante le vacanze scolastiche invernali (natalizie) potrà Per_1
stare con ciascun genitore una settimana ciascuna, in via alternata
3 ogni anno, segnatamente dal 22 al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, la Vigilia e il giorno di Natale ad anni alternati.
- durante le vacanze di Carnevale (una settimana), di Pasqua (una settimana), e le vacanze dei Santi (una settimana) disporre che ciascun genitore avrà con sé il figlio per metà settimana, in caso di mancato accordo, la prima metà della settimana con la mamma e la seconda con il padre, ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il figlio previo accordo, entro la fine del mese di aprile, tre settimane di cui due consecutive. Nel caso di vacanze di ciascun genitore che si sovrappongono, ovvero in caso di opposizione di un genitore alle ferie con il minore con l'altro genitore, disporre che preverrà la priorità della comunicazione data dall'uno o dall'altro, e comunque nessun dei due genitori potrà opporsi al piano ferie indicato dall'altro, se non vi è sovrapposizione delle date. Durante i periodi di vacanze del minore con il genitore, il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso, salvo i contatti telefonici.
In ogni caso, le parti si impegnano affinché all'affidamento condiviso del minore non vi siano ostacoli e che il minore possa crescere con entrambi i genitori nella massima armonia.
3. Confermare che il signor e' tenuto a versare per il Parte_1
mantenimento ordinario del figlio minore la somma di Per_1
euro 400,00.-(=euro quattrocento,00), con la rivalutazione come per legge (prima rivalutazione febbraio 2026 con base febbraio 2025),
fino al comprovato raggiungimento della sua indipendenza
4 economica da bonificare comunque entro il giorno 11 di ogni mese sul conto corrente della signora Pt_2
4. Confermare che i genitori contribuiranno nella misura di metà ciascuno alle spese straordinarie per obbligandosi Per_1
reciprocamente nell'esercizio dell'affidamento condiviso del figlio a collaborare nelle spese straordinarie necessarie per il figlio,
concordando almeno una attività ricreativa e/o sportiva all'anno a scelta del minore. Si intendono per spese straordinarie tutte le spese che necessitano del reciproco consenso di entrambi i coniugi ed in via esemplificativa, quelle mediche non mutuabili ( per visite specialistiche, apparecchi ortodontecnici e cure dentarie in genere,
per eventuali occhiali da vista o lenti a contatto, per farmaci corredati da relativa prescrizione medica), scolastiche (libri e materiale didattico, gite scolastiche superiori ad un giorno, lezioni private), sportive (comprensive della relativa attrezzatura) e ricreative. Dette spese, ad eccezione di quelle mediche urgenti,
dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, qualora si superi l'importo di euro 200,00, e dovranno essere rimborsate entro quindici dalla richiesta corredata dai relativi documenti giustificativi al genitore che le ha anticipate;
per le spese più
rilevanti i genitori provvederanno a suddividerne il costo sin dall'origine, senza alcuna anticipazione dell'una o dell'altro. I
coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno. Ci si riporta comunque a quanto statuito dal Protocollo del Tribunale di Bolzano
di data 26.11.2024. Si fa presente altresì che il genitore, a fronte di
5 formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore anche tramite sms, whatsapp o e-mail, dovrà manifestare il proprio dissenso,
motivandolo, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5. Disporsi al 100% l'assegnazione di eventuali assegni familiari e /o assegno unico a favore del signor con Parte_1
suddivisione al 50% delle detrazioni fiscali.
6. I coniugi si danno reciproco consenso ad iscrivere il figlio nei propri documenti validi per l'espatrio. Per_1
7. I coniugi dichiarano di aver definitivamente regolamentato tra loro ogni rapporto economico e che nulla hanno più a che pretendere reciprocamente a nessun titolo, causa o ragione.
8. I coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
9. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Bolzano, lì 17/04/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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