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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 279/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
18.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Corrada Parte_1 P.IVA_1
Giammarinaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Lorenzo Nannipieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Parte_1 rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto così statuire: in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art.642 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva data la prova certa del versamento da parte della ditta alla sig.ra di una somma pari a quella che è Parte_1 Controparte_1
oggetto della ingiunzione di pagamento de quo in aggiunta al pagamento di tutto quanto dovuto per le buste-paga del 2022 e 2023, nonché la sussistenza di gravi motivi in ordine alla potenziale lesione della immagine professionale dello stesso Pt_1 quale piccolo imprenditore, voglia l'Ill.mo Giudice adito sospendere la
[...]
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.35/2024, RG 1664/2023, concesso dal
Tribunale di Pisa in data 12/1/2024 e notificato il giorno stesso. Nel merito, voglia
l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare che le somme richieste in sede di ricorso per decreto ingiuntivo dalla sig.ra , impiegata amministrativa alle Controparte_1
dipendenze della ditta individuale sino al 15/9/2023 con Parte_1
inquadramento al quarto livello del CCNL Commercio, sono state interamente liquidate dal datore di lavoro, tanto per ciò che concerne la retribuzione del mese di settembre
2023 e il pagamento di ferie e permessi residui e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per come risultanti dalla busta-paga di settembre 2023, quanto per ciò che concerne il tfr, per come risultante dalla relativa busta-paga;, ed a seguito dell'accertamento del suddetto fatto estintivo del credito della lavoratrice sig.ra
voglia dunque revocare il decreto ingiuntivo emanato nei Controparte_1
confronti della ditta individuale e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 dall'odierno opponente alla opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo stesso e per l'effetto rigettare le domande tutte per come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, Controparte_1
sezione lavoro, rigettata ogni contraria istanza, previa modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c. ed emissione di un nuovo decreto per la fissazione
Pag. 2 di 9 dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., § In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto e in diritto;
§ Nel merito, in via principale Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo del SI. e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Inoltre, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., condannare il SI. al pagamento in favore della SI.ra Parte_1
dell'ulteriore somma, nella misura che sarà ritenuta di Controparte_1
giustizia, a titolo di risarcimento del danno. § Nel merito, in via principale e riconvenzionale complanare accertare e dichiarare la nullità della trasformazione oraria del rapporto di lavoro tra il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto
[...]
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di sottoscrizione del contratto a quella della cessazione del rapporto, con inquadramento e mansioni di cui al contratto e, per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore Parte_1
della SI.ra , delle ulteriori differenze sul trattamento di fine Controparte_1 rapporto, determinate in complessivi € 1.856,26, oltre interessi e ulteriore rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con il favore delle spese e dei compensi di avvocato, parametrate in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024, il ricorrente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n. 35/2024 (n. 1664/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.01.2024 per la somma di 12.558,83 euro, in quanto tale denaro era stato già corrisposto alla dipendente prima delle sue dimissioni. Controparte_1
2. Nello specifico, il ricorrente depositava copia dei bonifici bancari eseguiti a favore della resistente, così documentando l'assenza di debiti verso la . Il P_
Pag. 3 di 9 sosteneva, infatti, di avere corrisposto alla ex dipendente delle somme di Pt_1
denaro aggiuntive rispetto allo stipendio dovuto, così anticipando il pagamento del TFR (nel 2022 per la somma di 10.147,00 euro, nel 2023 per la somma di
2.518,00 euro). Complessivamente, quindi, il ricorrente sosteneva di avere già versato alla parte opposta la somma oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, che, pertanto, doveva essere revocato.
3. Il ricorrente aggiungeva che i rapporti con la erano sempre stati ottimi, in P_ amicizia, tanto che la resistente poteva utilizzare liberamente l'imbarcazione del
Il rapporto confidenziale con la dipendente giustificava, secondo Pt_1
l'opponente, la gestione informale dell'anticipazione del TFR e la modifica dell'orario di lavoro (passaggio da full time a part time), in assenza di atti scritti fra le parti.
4. In data 02.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, P_
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. La resistente, in particolare, spiegava di avere lavorato alle dipendenze della ditta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal Parte_1
23.05.2017 al 15.09.2023, con inquadramento al 4° livello del CCNL Commercio-
Confcommercio e mansioni di impiegata amministrativa. Ella aggiungeva che in data 03.04.2023 il suo datore di lavoro modificava unilateralmente e senza il suo consenso il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
tuttavia, l'attività lavorativa veniva prestata senza modifiche, in quanto la continuava a P_
lavorare full time.
6. La resistente giustificava la somma oggetto di decreto ingiuntivo con i seguenti importi:
- € 4.708,95 lordi (pari a € 2.954,00 netti), risultanti dalla busta paga di settembre 2023 e dovuti a vario titolo;
- € 7.849,88 lordi (pari a € 6.132,00 netti), a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pag. 4 di 9 7. In merito alle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro la resistente contestava quanto asserito dal ricorrente (che indicava motivi di natura personale)
e affermava che era dovuto al mancato pagamento da parte del datore di lavoro di quanto a lei spettante.
8. La resistente rivendicava la correttezza dell'azione monitoria, in quanto basata su prova documentale certa (buste paga emesse dallo stesso ricorrente) e relativa a crediti liquidi ed esigibili. Contestava recisamente la tesi di parte ricorrente, in quanto l'erogazione anticipata del TFR era avvenuta in assenza di un accordo scritto tra le parti ovvero in assenza di una istanza scritta della lavoratrice dipendente. Né nelle buste paga rilasciate alla vi era una specifica P_
indicazione che determinate somme di denaro costituivano anticipazione del TFR.
Parimenti nella specificazione della causale dei bonifici eseguiti a suo favore dal datore di lavoro non era indicato il pagamento anticipato del TFR. A tali ragioni la resistente aggiungeva anche la disposizione dell'art. 2120 c.c., che al 5° comma consente il pagamento anticipato del TFR solo nel caso di dipendente che abbia maturato 8 anni di servizio. La , infatti, non avrebbe avuto diritto a tale P_
anticipazione avendo svolto attività lavorativa dipendente per soli 6 anni e 3 mesi.
9. Pertanto, la conclusione a cui perveniva la resistente era che le somme indicate dal altro non erano che voci integrative della retribuzione corrisposta a suo Pt_1
favore, avendo proseguito a lavorare a tempo pieno e non part time. Infatti, la modifica del regime orario era avvenuta unilateralmente da parte del datore di lavoro, in palese violazione dell'art. 8, comma 2, D.L.vo 81/2015, che impone l'accordo scritto delle parti. La dipendente, infatti, era venuta a conoscenza del part time in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
10. In merito alla retribuzione del mese di settembre 2023 la evidenziava che P_
il datore di lavoro opponente non negava la mancata corresponsione, seppur giustificandosi, in modo non condivisibile, di avere pagato in anticipo quanto dovuto alla dipendente.
11. In ultimo, la resistente presentava domanda riconvenzionale, chiedendo di
Pag. 5 di 9 condannare la parte attrice al pagamento della somma ulteriore (rispetto all'importo oggetto del decreto ingiuntivo) di 1.856,26 euro (dovuta a titolo di differenze sul TFR) nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e
12. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. L'art. 2120 c.c. disciplina l'ipotesi del versamento anticipato del TFR. Si tratta di un'ipotesi a carattere eccezionale, che va a derogare la regola generale dell'erogazione prevista al termine del rapporto di lavoro. L'anticipazione del
TFR è ancorata a specifici presupposti: a) è necessario un accordo scritto fra il lavoratore e il datore di lavoro;
b) deve essere giustificata da ipotesi determinate
(spese sanitarie o acquisto della prima casa); c) non può essere concessa in misura superiore al 70% del totale maturato;
d) deve originare da una specifica richiesta del lavoratore dipendente (non può essere attivata in modo unilaterale del datore di lavoro); e) il dipendente può chiedere l'anticipazione del TFR solo se ha maturato almeno 8 anni di attività lavorativa dipendente;
f) deve essere rendicontata nelle buste paga ai fini del computo delle ritenute previdenziali e fiscali.
15. Nel caso di specie il ricorrente, nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, invoca la norma suddetta e indica le somme versate alla quale P_
anticipazione del TFR, In realtà, il non fornisce alcuna prova documentale Pt_1
a sostegno della sua tesi. Non risulta alcun accordo scritto con la lavoratrice;
non risulta una richiesta scritta della dipendente;
non risulta che la abbia P_
svolto attività lavorativa alle sue dipendenze per 8 anni (ma solo 6 anni e 3 mesi); non risulta che l'anticipazione di tale somma fosse dovuta per affrontare spese mediche o per l'acquisto della prima casa.
Pag. 6 di 9 16. La mancanza di accordo scritto fra le parti è stata confermata dallo stesso Pt_1 nel corso dell'interrogatorio libero all'udienza del 24.09.2024, dichiarando: “Per questo il rapporto non era formale, ma “alla buona”. Si faceva tutto senza atti scritti”.
17. Il difetto di prova sopra indicato non può che tradursi nell'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ricorrente.
18. Le somme versate dal ricorrente a favore della resistente, quindi, non possono essere imputate a titolo di TFR, mancandone i presupposti, e devono invece essere considerate come voci retributive dall'attività lavorativa svolta dalla a P_
favore del ricorrente.
19. Parimenti infondata è l'opposizione a decreto ingiuntivo in merito al credito relativo al mese di settembre 2023. Anche in questo caso l'eccezione del ricorrente di avere corrisposto in anticipo quanto dovuto alla dipendente risulta sprovvisto di qualsiasi fondamento probatorio e non può che essere rigettata.
20. Va ulteriormente rimarcato, poi, che anche la modifica dell'orario di lavoro della dipendente (da full time a part time) è avvenuta unilateralmente, ovvero senza alcun accordo scritto con la dipendente.
21. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo risulta pienamente provato sulla base delle buste paga rilasciate alla resistente. Si tratta di un credito certo, liquido ed esigibile e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
22. Parimenti fondata è la domanda riconvenzionale di parte resistente, che chiede di condannare il ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma pari a € 1.856,26.
23. L'art. 8, comma 2, D.L.vo 81/2015 prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia ammessa solo “su accordo delle parti risultante da atto scritto”. Anche in questo caso non ricorre alcun documento che attesti l'esistenza di un accordo fra le parti per la trasformazione del rapporto da full time a part time. Anzi, la resistente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza di tale modifica dopo la cessazione del rapporto di lavoro e di avere continuato a lavorare a tempo pieno. Si deve, quindi, ritenere che il rapporto di lavoro fra le
Pag. 7 di 9 parti sia proseguito con le medesime modalità concordate anche nel periodo dal
13.04.2023 al 15.09.2023.
24. Pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma aggiuntiva suddetta corrispondente alla differenza tra il TFR risultante dalle buste paga e il TFR effettivamente dovuto, tenuto conto delle retribuzioni effettivamente percepite dalla lavoratrice.
25. Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., in quanto non si ravvisano nel ricorrente condotte riconducibili al dolo o alla colpa grave.
26. Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., possono essere parzialmente compensate (al 50%).
27. Per il restante 50% le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, ovvero il decreto ingiuntivo n. 35/2024 (n.
1664/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.01.2024 nei confronti del ricorrente per la somma di 12.558,83 euro a favore della parte resistente;
3) accertare e dichiara la nullità della trasformazione oraria (da tempo pieno a tempo parziale) del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente;
4) accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di sottoscrizione del contratto a quella della cessazione del rapporto di lavoro;
5) condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale, a Parte_1
Pag. 8 di 9 versare a la somma ulteriore di € 1.856,26, quali differenze Controparte_1
rispetto al TFR dovuto alla dipendente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) condanna al pagamento parziale delle spese di lite (nella misura del Parte_1
50%), che liquida in euro 2.538,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Lorenzo
Nannipieri, dichiaratisi antistatario;
7) compensa parzialmente le spese di lite (al 50%).
Pisa, 26.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 279/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
18.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Corrada Parte_1 P.IVA_1
Giammarinaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Lorenzo Nannipieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Parte_1 rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto così statuire: in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art.642 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva data la prova certa del versamento da parte della ditta alla sig.ra di una somma pari a quella che è Parte_1 Controparte_1
oggetto della ingiunzione di pagamento de quo in aggiunta al pagamento di tutto quanto dovuto per le buste-paga del 2022 e 2023, nonché la sussistenza di gravi motivi in ordine alla potenziale lesione della immagine professionale dello stesso Pt_1 quale piccolo imprenditore, voglia l'Ill.mo Giudice adito sospendere la
[...]
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.35/2024, RG 1664/2023, concesso dal
Tribunale di Pisa in data 12/1/2024 e notificato il giorno stesso. Nel merito, voglia
l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare che le somme richieste in sede di ricorso per decreto ingiuntivo dalla sig.ra , impiegata amministrativa alle Controparte_1
dipendenze della ditta individuale sino al 15/9/2023 con Parte_1
inquadramento al quarto livello del CCNL Commercio, sono state interamente liquidate dal datore di lavoro, tanto per ciò che concerne la retribuzione del mese di settembre
2023 e il pagamento di ferie e permessi residui e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per come risultanti dalla busta-paga di settembre 2023, quanto per ciò che concerne il tfr, per come risultante dalla relativa busta-paga;, ed a seguito dell'accertamento del suddetto fatto estintivo del credito della lavoratrice sig.ra
voglia dunque revocare il decreto ingiuntivo emanato nei Controparte_1
confronti della ditta individuale e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 dall'odierno opponente alla opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo stesso e per l'effetto rigettare le domande tutte per come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, Controparte_1
sezione lavoro, rigettata ogni contraria istanza, previa modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c. ed emissione di un nuovo decreto per la fissazione
Pag. 2 di 9 dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., § In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto e in diritto;
§ Nel merito, in via principale Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo del SI. e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Inoltre, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., condannare il SI. al pagamento in favore della SI.ra Parte_1
dell'ulteriore somma, nella misura che sarà ritenuta di Controparte_1
giustizia, a titolo di risarcimento del danno. § Nel merito, in via principale e riconvenzionale complanare accertare e dichiarare la nullità della trasformazione oraria del rapporto di lavoro tra il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto
[...]
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di sottoscrizione del contratto a quella della cessazione del rapporto, con inquadramento e mansioni di cui al contratto e, per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore Parte_1
della SI.ra , delle ulteriori differenze sul trattamento di fine Controparte_1 rapporto, determinate in complessivi € 1.856,26, oltre interessi e ulteriore rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con il favore delle spese e dei compensi di avvocato, parametrate in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024, il ricorrente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n. 35/2024 (n. 1664/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.01.2024 per la somma di 12.558,83 euro, in quanto tale denaro era stato già corrisposto alla dipendente prima delle sue dimissioni. Controparte_1
2. Nello specifico, il ricorrente depositava copia dei bonifici bancari eseguiti a favore della resistente, così documentando l'assenza di debiti verso la . Il P_
Pag. 3 di 9 sosteneva, infatti, di avere corrisposto alla ex dipendente delle somme di Pt_1
denaro aggiuntive rispetto allo stipendio dovuto, così anticipando il pagamento del TFR (nel 2022 per la somma di 10.147,00 euro, nel 2023 per la somma di
2.518,00 euro). Complessivamente, quindi, il ricorrente sosteneva di avere già versato alla parte opposta la somma oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, che, pertanto, doveva essere revocato.
3. Il ricorrente aggiungeva che i rapporti con la erano sempre stati ottimi, in P_ amicizia, tanto che la resistente poteva utilizzare liberamente l'imbarcazione del
Il rapporto confidenziale con la dipendente giustificava, secondo Pt_1
l'opponente, la gestione informale dell'anticipazione del TFR e la modifica dell'orario di lavoro (passaggio da full time a part time), in assenza di atti scritti fra le parti.
4. In data 02.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, P_
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. La resistente, in particolare, spiegava di avere lavorato alle dipendenze della ditta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal Parte_1
23.05.2017 al 15.09.2023, con inquadramento al 4° livello del CCNL Commercio-
Confcommercio e mansioni di impiegata amministrativa. Ella aggiungeva che in data 03.04.2023 il suo datore di lavoro modificava unilateralmente e senza il suo consenso il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
tuttavia, l'attività lavorativa veniva prestata senza modifiche, in quanto la continuava a P_
lavorare full time.
6. La resistente giustificava la somma oggetto di decreto ingiuntivo con i seguenti importi:
- € 4.708,95 lordi (pari a € 2.954,00 netti), risultanti dalla busta paga di settembre 2023 e dovuti a vario titolo;
- € 7.849,88 lordi (pari a € 6.132,00 netti), a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pag. 4 di 9 7. In merito alle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro la resistente contestava quanto asserito dal ricorrente (che indicava motivi di natura personale)
e affermava che era dovuto al mancato pagamento da parte del datore di lavoro di quanto a lei spettante.
8. La resistente rivendicava la correttezza dell'azione monitoria, in quanto basata su prova documentale certa (buste paga emesse dallo stesso ricorrente) e relativa a crediti liquidi ed esigibili. Contestava recisamente la tesi di parte ricorrente, in quanto l'erogazione anticipata del TFR era avvenuta in assenza di un accordo scritto tra le parti ovvero in assenza di una istanza scritta della lavoratrice dipendente. Né nelle buste paga rilasciate alla vi era una specifica P_
indicazione che determinate somme di denaro costituivano anticipazione del TFR.
Parimenti nella specificazione della causale dei bonifici eseguiti a suo favore dal datore di lavoro non era indicato il pagamento anticipato del TFR. A tali ragioni la resistente aggiungeva anche la disposizione dell'art. 2120 c.c., che al 5° comma consente il pagamento anticipato del TFR solo nel caso di dipendente che abbia maturato 8 anni di servizio. La , infatti, non avrebbe avuto diritto a tale P_
anticipazione avendo svolto attività lavorativa dipendente per soli 6 anni e 3 mesi.
9. Pertanto, la conclusione a cui perveniva la resistente era che le somme indicate dal altro non erano che voci integrative della retribuzione corrisposta a suo Pt_1
favore, avendo proseguito a lavorare a tempo pieno e non part time. Infatti, la modifica del regime orario era avvenuta unilateralmente da parte del datore di lavoro, in palese violazione dell'art. 8, comma 2, D.L.vo 81/2015, che impone l'accordo scritto delle parti. La dipendente, infatti, era venuta a conoscenza del part time in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
10. In merito alla retribuzione del mese di settembre 2023 la evidenziava che P_
il datore di lavoro opponente non negava la mancata corresponsione, seppur giustificandosi, in modo non condivisibile, di avere pagato in anticipo quanto dovuto alla dipendente.
11. In ultimo, la resistente presentava domanda riconvenzionale, chiedendo di
Pag. 5 di 9 condannare la parte attrice al pagamento della somma ulteriore (rispetto all'importo oggetto del decreto ingiuntivo) di 1.856,26 euro (dovuta a titolo di differenze sul TFR) nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e
12. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. L'art. 2120 c.c. disciplina l'ipotesi del versamento anticipato del TFR. Si tratta di un'ipotesi a carattere eccezionale, che va a derogare la regola generale dell'erogazione prevista al termine del rapporto di lavoro. L'anticipazione del
TFR è ancorata a specifici presupposti: a) è necessario un accordo scritto fra il lavoratore e il datore di lavoro;
b) deve essere giustificata da ipotesi determinate
(spese sanitarie o acquisto della prima casa); c) non può essere concessa in misura superiore al 70% del totale maturato;
d) deve originare da una specifica richiesta del lavoratore dipendente (non può essere attivata in modo unilaterale del datore di lavoro); e) il dipendente può chiedere l'anticipazione del TFR solo se ha maturato almeno 8 anni di attività lavorativa dipendente;
f) deve essere rendicontata nelle buste paga ai fini del computo delle ritenute previdenziali e fiscali.
15. Nel caso di specie il ricorrente, nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, invoca la norma suddetta e indica le somme versate alla quale P_
anticipazione del TFR, In realtà, il non fornisce alcuna prova documentale Pt_1
a sostegno della sua tesi. Non risulta alcun accordo scritto con la lavoratrice;
non risulta una richiesta scritta della dipendente;
non risulta che la abbia P_
svolto attività lavorativa alle sue dipendenze per 8 anni (ma solo 6 anni e 3 mesi); non risulta che l'anticipazione di tale somma fosse dovuta per affrontare spese mediche o per l'acquisto della prima casa.
Pag. 6 di 9 16. La mancanza di accordo scritto fra le parti è stata confermata dallo stesso Pt_1 nel corso dell'interrogatorio libero all'udienza del 24.09.2024, dichiarando: “Per questo il rapporto non era formale, ma “alla buona”. Si faceva tutto senza atti scritti”.
17. Il difetto di prova sopra indicato non può che tradursi nell'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ricorrente.
18. Le somme versate dal ricorrente a favore della resistente, quindi, non possono essere imputate a titolo di TFR, mancandone i presupposti, e devono invece essere considerate come voci retributive dall'attività lavorativa svolta dalla a P_
favore del ricorrente.
19. Parimenti infondata è l'opposizione a decreto ingiuntivo in merito al credito relativo al mese di settembre 2023. Anche in questo caso l'eccezione del ricorrente di avere corrisposto in anticipo quanto dovuto alla dipendente risulta sprovvisto di qualsiasi fondamento probatorio e non può che essere rigettata.
20. Va ulteriormente rimarcato, poi, che anche la modifica dell'orario di lavoro della dipendente (da full time a part time) è avvenuta unilateralmente, ovvero senza alcun accordo scritto con la dipendente.
21. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo risulta pienamente provato sulla base delle buste paga rilasciate alla resistente. Si tratta di un credito certo, liquido ed esigibile e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
22. Parimenti fondata è la domanda riconvenzionale di parte resistente, che chiede di condannare il ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma pari a € 1.856,26.
23. L'art. 8, comma 2, D.L.vo 81/2015 prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia ammessa solo “su accordo delle parti risultante da atto scritto”. Anche in questo caso non ricorre alcun documento che attesti l'esistenza di un accordo fra le parti per la trasformazione del rapporto da full time a part time. Anzi, la resistente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza di tale modifica dopo la cessazione del rapporto di lavoro e di avere continuato a lavorare a tempo pieno. Si deve, quindi, ritenere che il rapporto di lavoro fra le
Pag. 7 di 9 parti sia proseguito con le medesime modalità concordate anche nel periodo dal
13.04.2023 al 15.09.2023.
24. Pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma aggiuntiva suddetta corrispondente alla differenza tra il TFR risultante dalle buste paga e il TFR effettivamente dovuto, tenuto conto delle retribuzioni effettivamente percepite dalla lavoratrice.
25. Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., in quanto non si ravvisano nel ricorrente condotte riconducibili al dolo o alla colpa grave.
26. Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., possono essere parzialmente compensate (al 50%).
27. Per il restante 50% le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, ovvero il decreto ingiuntivo n. 35/2024 (n.
1664/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.01.2024 nei confronti del ricorrente per la somma di 12.558,83 euro a favore della parte resistente;
3) accertare e dichiara la nullità della trasformazione oraria (da tempo pieno a tempo parziale) del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente;
4) accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di sottoscrizione del contratto a quella della cessazione del rapporto di lavoro;
5) condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale, a Parte_1
Pag. 8 di 9 versare a la somma ulteriore di € 1.856,26, quali differenze Controparte_1
rispetto al TFR dovuto alla dipendente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) condanna al pagamento parziale delle spese di lite (nella misura del Parte_1
50%), che liquida in euro 2.538,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Lorenzo
Nannipieri, dichiaratisi antistatario;
7) compensa parzialmente le spese di lite (al 50%).
Pisa, 26.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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