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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG NG, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025 e vertente
T R A
, P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AO FA
Parte appellante
E
, P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI BU
Parte appellata
E
, C.F.: , Controparte_2 C.F._1
Parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 16.12.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione viene impugnata la sentenza n. 74/2023, pronunciata dal Giudice
di Pace di Foligno all'esito del procedimento avente r.g.n. 158/2022, con cui è stata accolta la pagina 1 di 7 domanda di di pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di CP_1
appalto intercorso con l'appellante.
Ripercorso l'iter del giudizio di primo grado, l'appellante articola i seguenti motivi di impugnazione in relazione alla gravata sentenza: il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l'appellante munito della legittimazione passiva, nonostante fosse emerso dall'istruttoria svolta in giudizio che i lavori svolti dall'appellata erano stati commissionati da Persona_1
, padre dell'appellante, il quale nella vicenda negoziale avrebbe, pertanto, agito come
[...]
falsus procurator dell'appellante; sarebbe configurabile il vizio di ultrapetizione quanto alla condanna dell'appellante al pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della missiva di messa in mora, posto che l'appellato avrebbe genericamente domandato il pagamento degli interessi al tasso legale e che, anche a ricondurre l'avversa domanda all'art. 1284, c. 4, c.c., la decorrenza degli interessi sarebbe da ancorare alla proposizione della domanda giudiziale;
disattendendo alcune previsioni negoziali, il giudice avrebbe riconosciuto alla controparte il rimborso del materiali utilizzati per le lavorazioni, nonostante la mancanza delle relative fatture, e la maggiorazione dell'i.v.a.
sul corrispettivo pattuito, che sarebbe, invece, già comprensivo del tributo;
l'accoglimento soltanto parziale dell'avversa domanda avrebbe, infine, giustificato la compensazione delle spese di lite, allocate, invece, in capo all'appellante.
L'appellante formula le seguenti conclusioni: “in riforma della impugnata sentenza, voglia: in
via principale: accertare e dichiarare che unico soggetto tenuto al pagamento è in Controparte_2
ogni caso, e salvo gravame: ridurre l'ammontare delle somme dovute alla CP_1
riconoscendole solo il corrispettivo orario di euro 25,00, iva inclusa;
quindi, compensare parzialmente
le spese di primo grado. Con la rifusione delle maggiori somme corrisposte, a qualsiasi titolo, e vittoria
delle spese del presente giudizio.”
2. L'appellato sostiene la incensurabilità della gravata sentenza: il committente delle lavorazioni sarebbe stato individuato nell'appellante a tutela dell'affidamento serbato al riguardo dall'appellato; alle transazioni commerciali tra imprese si applicherebbero gli interessi di mora sulle somme dovute, nonostante la mancanza di una richiesta di condanna pagina 2 di 7 da parte dell'impresa creditrice;
i d.d.t. depositati dall'appellato dimostrerebbero l'acquisto dei materiali per il cantiere dell'appellante e, pertanto, la fondatezza della domanda dell'appellato di rimborso dei costi per il loro acquisto;
sarebbe fatto noto che nei computi preliminari dei lavori edili i prezzi si intenderebbero sempre al netto dell'iva; sarebbe giustificata la condanna dell'appellante alle spese di lite, perché sarebbe minima la differenza in difetto tra l'importo preteso dall'appellato e quello ritenuto dovuto in sentenza.
La parte formula le seguenti conclusioni: “In via principale e di merito rigettare la domanda
dell'appellante in persona del titolare in quanto infondata in fatto e Parte_1
in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare in ogni statuizione la sentenza n.
74/2023 emessa dal Giudice di Pace di Foligno in data 12.05.2023 e depositata in data 19.05.2023;
condannare l'appellante in persona del titolare alla refusione Parte_1
integrale di spese e competenze dell'odierno grado di giudizio.
In via subordinata e di merito
Nella denegata ed infondata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione
passiva dell'appellante, condannare il convenuto a rifondere alla Controparte_2 [...]
in persona del titolare quanto da questa già corrisposto alla in Parte_1 CP_1
esecuzione della sentenza di I° grado, salve le conseguenti compensazioni. In ogni caso, con vittoria di
spese e competenze del presente grado di giudizio.”
3. Rimane contumace Controparte_2
4. Non è fondato il primo motivo di appello.
Ancorché l'appellante abbia negato la sottoscrizione del contratto, cristallizzato nella mail in atti (doc. n. 4, all. atto di citazione dell'appellato), e del documento contenente il conteggio delle ore di lavorazione (doc. n. 6, all. atto di citazione dell'appellato), il medesimo non ha contestato l'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'appellato in proprio favore: dalla prova per testi emerge che nella vicenda negoziale ha agito quale mandatario del Controparte_2
figlio, parte appellante, commissionando le lavorazioni controverse, seguendo l'esecuzione delle lavorazioni, ordinando il rifacimento della profilatura in alluminio, firmando il documento contenente il conteggio delle ore di svolgimento delle lavorazioni (cfr.
pagina 3 di 7 testimonianza resa da;
l'appellante, a conoscenza dello svolgimento delle Testimone_1
lavorazioni in proprio favore (cfr. testimonianza citata in risposta al capitolo n. 8 di parte appellata), non ha contestato l'esecuzione delle medesime, tenendo un comportamento di tolleranza dell'attività del proprio padre, che si rivela logicamente incompatibile con la tesi per cui il padre avrebbe falsamente rappresentato il figlio;
alla luce del concreto svolgimento della vicenda negoziale, l'appellato ha, quindi, in buona fede confidato sulla circostanza che fosse munito del potere di rappresentanza del figlio e tale affidamento è Controparte_2
stato ingenerato dal contegno dell'appellante, sicché il medesimo è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome da Controparte_2
Essendo infondato tale motivo di appello, non viene esaminata la domanda gradata dell'appellata, la quale, non essendo stata formulata in primo grado, rappresenterebbe -in ogni caso- una domanda nuova, come tale inammissibile (art. 345 c.p.c.).
5. Parimenti si disattende il motivo di appello concernente il vizio di ultrapetizione, in tesi riscontrabile nella condanna dell'appellante al pagamento degli interessi previsti dal d.lgs.
231/2002: in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, quale quella di specie in cui le entrambe le parti sono imprenditrici,
il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass, n. 14911/2019).
Essendo nella specie applicabile il d.lgs. 231/2002, è infondata la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe dovuta ancorare la decorrenza degli interessi alla proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, c. 4, c.c.
6. Si ritiene, viceversa, fondato il motivo di censura del capo della sentenza che accorda all'appellato il rimborso dei materiali utilizzati per le lavorazioni: come previsto in contratto,
la quantificazione dei costi dei materiali e il relativo rimborso sarebbero avvenuti a fronte della presentazione delle fatture da parte dell'appellato; le fatture dei materiali non sono state pagina 4 di 7 prodotte in atti, avendo parte appellata depositato unicamente i d.d.t. dei materiali (doc. n. 9,
all. atto di citazione); sono state formulate dall'appellante contestazioni -in primo grado e in appello- in punto di eccessività del quantitativo dei materiali risultanti dai d.d.t. rispetto alle lavorazioni svolte dall'appellato; l'appellato non ha articolato alcuna prova per dimostrare l'utilizzo dei materiali risultanti dai d.d.t. per le lavorazioni controverse;
ne consegue che non merita accoglimento la domanda dell'appellato di rimborso dei costi dei materiali (€ 327,71) e la sentenza viene riformata in parte qua.
7. Merita del pari accoglimento il motivo di appello circa la non spettanza dell'i.v.a. sul corrispettivo pattuito, in quanto l'appellato, che ne ha invocato l'applicazione, non ha dimostrato che la medesima fosse dovuta: in tema di onere della prova, l'imposta sul valore aggiunto costituisce una componente del quantum del credito dovuto al creditore e non un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto;
conseguentemente, la prova che l'IVA sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca per il relativo pagamento e non sul debitore che ne contesti la spettanza (Cass., n. 1612/2022); qualora, come nella specie, il contratto preveda un corrispettivo forfettario senza alcuna menzione dell'IVA e in assenza di clausole che indichino espressamente che il prezzo è stabilito al netto dell'imposta o che sarà maggiorato della stessa, tale prezzo deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
questa interpretazione si fonda sui principi di trasparenza e buona fede contrattuale e sulla tutela del contraente economicamente più debole, dovendo le clausole dubbie o assenti essere interpretate a favore dell'acquirente o committente che subisce l'imposta (Tribunale Latina, n. 1711/2024).
In riforma della gravata sentenza, il corrispettivo spettante all'appellato viene riquantificato in € 1.650,00, ottenuto moltiplicando il numero delle ore di svolgimento delle lavorazioni (66, doc. n. 6 citato) per il corrispettivo orario pattuito (€ 25,00, doc. n. 4 citato); a tale importo accedono gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora
(14.9.2021) al saldo.
pagina 5 di 7 8. Viene, da ultimo, disatteso il motivo di appello concernente l'omessa compensazione delle spese di lite: in primo grado non è venuta in rilievo la soccombenza reciproca, perché è
stata accolta in misura ridotta la domanda dell'appellato articolata in un unico capo;
in tale ipotesi non può condannarsi la parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendosi giustificare, al più, la compensazione totale o parziale, ove vengano ravvisati i casi previsti dall'art. 92, c. 2, c.p.c.-diversi dalla soccombenza reciproca- per la compensazione delle spese di lite;
il giudice di prime cure ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, di non dover compensare le spese di lite, non avendo ravvisato un mutamento della giurisprudenza, l'assoluta novità della questione trattata né le altre gravi ed eccezionali ragioni;
la decisione non merita riforma, avendo il persistente rifiuto dell'appellante al pagamento del corrispettivo costretto l'appellato ad intraprendere il giudizio di primo grado, sicché le spese di lite sono state correttamente allocate in capo all'appellante in applicazione del principio di causalità.
9. Infine merita accoglimento la domanda dell'appellante di condanna della controparte alla rifusione delle somme corrisposte in misura eccedente il corrispettivo riquantificato in accoglimento dell'appello.
10. Tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, vi è soccombenza reciproca tra le parti e le spese di questo grado di giudizio vengono tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio d'appello, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 74/2023,
pronunciata dal Giudice di Pace di Foligno all'esito del procedimento avente r.g.n.
158/2022,
-condanna al pagamento, in favore di , di € Parte_1 CP_1
1.650,00, oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 14.9.2021 al soddisfo;
pagina 6 di 7 -condanna al rimborso, in favore di delle somme CP_1 Parte_1
eccedenti il suddetto corrispettivo, che fossero state corrisposte da Parte_1
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Spoleto, il 22.12.2025
Il Giudice
AG NG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG NG, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025 e vertente
T R A
, P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AO FA
Parte appellante
E
, P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI BU
Parte appellata
E
, C.F.: , Controparte_2 C.F._1
Parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 16.12.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione viene impugnata la sentenza n. 74/2023, pronunciata dal Giudice
di Pace di Foligno all'esito del procedimento avente r.g.n. 158/2022, con cui è stata accolta la pagina 1 di 7 domanda di di pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di CP_1
appalto intercorso con l'appellante.
Ripercorso l'iter del giudizio di primo grado, l'appellante articola i seguenti motivi di impugnazione in relazione alla gravata sentenza: il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l'appellante munito della legittimazione passiva, nonostante fosse emerso dall'istruttoria svolta in giudizio che i lavori svolti dall'appellata erano stati commissionati da Persona_1
, padre dell'appellante, il quale nella vicenda negoziale avrebbe, pertanto, agito come
[...]
falsus procurator dell'appellante; sarebbe configurabile il vizio di ultrapetizione quanto alla condanna dell'appellante al pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della missiva di messa in mora, posto che l'appellato avrebbe genericamente domandato il pagamento degli interessi al tasso legale e che, anche a ricondurre l'avversa domanda all'art. 1284, c. 4, c.c., la decorrenza degli interessi sarebbe da ancorare alla proposizione della domanda giudiziale;
disattendendo alcune previsioni negoziali, il giudice avrebbe riconosciuto alla controparte il rimborso del materiali utilizzati per le lavorazioni, nonostante la mancanza delle relative fatture, e la maggiorazione dell'i.v.a.
sul corrispettivo pattuito, che sarebbe, invece, già comprensivo del tributo;
l'accoglimento soltanto parziale dell'avversa domanda avrebbe, infine, giustificato la compensazione delle spese di lite, allocate, invece, in capo all'appellante.
L'appellante formula le seguenti conclusioni: “in riforma della impugnata sentenza, voglia: in
via principale: accertare e dichiarare che unico soggetto tenuto al pagamento è in Controparte_2
ogni caso, e salvo gravame: ridurre l'ammontare delle somme dovute alla CP_1
riconoscendole solo il corrispettivo orario di euro 25,00, iva inclusa;
quindi, compensare parzialmente
le spese di primo grado. Con la rifusione delle maggiori somme corrisposte, a qualsiasi titolo, e vittoria
delle spese del presente giudizio.”
2. L'appellato sostiene la incensurabilità della gravata sentenza: il committente delle lavorazioni sarebbe stato individuato nell'appellante a tutela dell'affidamento serbato al riguardo dall'appellato; alle transazioni commerciali tra imprese si applicherebbero gli interessi di mora sulle somme dovute, nonostante la mancanza di una richiesta di condanna pagina 2 di 7 da parte dell'impresa creditrice;
i d.d.t. depositati dall'appellato dimostrerebbero l'acquisto dei materiali per il cantiere dell'appellante e, pertanto, la fondatezza della domanda dell'appellato di rimborso dei costi per il loro acquisto;
sarebbe fatto noto che nei computi preliminari dei lavori edili i prezzi si intenderebbero sempre al netto dell'iva; sarebbe giustificata la condanna dell'appellante alle spese di lite, perché sarebbe minima la differenza in difetto tra l'importo preteso dall'appellato e quello ritenuto dovuto in sentenza.
La parte formula le seguenti conclusioni: “In via principale e di merito rigettare la domanda
dell'appellante in persona del titolare in quanto infondata in fatto e Parte_1
in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare in ogni statuizione la sentenza n.
74/2023 emessa dal Giudice di Pace di Foligno in data 12.05.2023 e depositata in data 19.05.2023;
condannare l'appellante in persona del titolare alla refusione Parte_1
integrale di spese e competenze dell'odierno grado di giudizio.
In via subordinata e di merito
Nella denegata ed infondata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione
passiva dell'appellante, condannare il convenuto a rifondere alla Controparte_2 [...]
in persona del titolare quanto da questa già corrisposto alla in Parte_1 CP_1
esecuzione della sentenza di I° grado, salve le conseguenti compensazioni. In ogni caso, con vittoria di
spese e competenze del presente grado di giudizio.”
3. Rimane contumace Controparte_2
4. Non è fondato il primo motivo di appello.
Ancorché l'appellante abbia negato la sottoscrizione del contratto, cristallizzato nella mail in atti (doc. n. 4, all. atto di citazione dell'appellato), e del documento contenente il conteggio delle ore di lavorazione (doc. n. 6, all. atto di citazione dell'appellato), il medesimo non ha contestato l'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'appellato in proprio favore: dalla prova per testi emerge che nella vicenda negoziale ha agito quale mandatario del Controparte_2
figlio, parte appellante, commissionando le lavorazioni controverse, seguendo l'esecuzione delle lavorazioni, ordinando il rifacimento della profilatura in alluminio, firmando il documento contenente il conteggio delle ore di svolgimento delle lavorazioni (cfr.
pagina 3 di 7 testimonianza resa da;
l'appellante, a conoscenza dello svolgimento delle Testimone_1
lavorazioni in proprio favore (cfr. testimonianza citata in risposta al capitolo n. 8 di parte appellata), non ha contestato l'esecuzione delle medesime, tenendo un comportamento di tolleranza dell'attività del proprio padre, che si rivela logicamente incompatibile con la tesi per cui il padre avrebbe falsamente rappresentato il figlio;
alla luce del concreto svolgimento della vicenda negoziale, l'appellato ha, quindi, in buona fede confidato sulla circostanza che fosse munito del potere di rappresentanza del figlio e tale affidamento è Controparte_2
stato ingenerato dal contegno dell'appellante, sicché il medesimo è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome da Controparte_2
Essendo infondato tale motivo di appello, non viene esaminata la domanda gradata dell'appellata, la quale, non essendo stata formulata in primo grado, rappresenterebbe -in ogni caso- una domanda nuova, come tale inammissibile (art. 345 c.p.c.).
5. Parimenti si disattende il motivo di appello concernente il vizio di ultrapetizione, in tesi riscontrabile nella condanna dell'appellante al pagamento degli interessi previsti dal d.lgs.
231/2002: in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, quale quella di specie in cui le entrambe le parti sono imprenditrici,
il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass, n. 14911/2019).
Essendo nella specie applicabile il d.lgs. 231/2002, è infondata la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe dovuta ancorare la decorrenza degli interessi alla proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, c. 4, c.c.
6. Si ritiene, viceversa, fondato il motivo di censura del capo della sentenza che accorda all'appellato il rimborso dei materiali utilizzati per le lavorazioni: come previsto in contratto,
la quantificazione dei costi dei materiali e il relativo rimborso sarebbero avvenuti a fronte della presentazione delle fatture da parte dell'appellato; le fatture dei materiali non sono state pagina 4 di 7 prodotte in atti, avendo parte appellata depositato unicamente i d.d.t. dei materiali (doc. n. 9,
all. atto di citazione); sono state formulate dall'appellante contestazioni -in primo grado e in appello- in punto di eccessività del quantitativo dei materiali risultanti dai d.d.t. rispetto alle lavorazioni svolte dall'appellato; l'appellato non ha articolato alcuna prova per dimostrare l'utilizzo dei materiali risultanti dai d.d.t. per le lavorazioni controverse;
ne consegue che non merita accoglimento la domanda dell'appellato di rimborso dei costi dei materiali (€ 327,71) e la sentenza viene riformata in parte qua.
7. Merita del pari accoglimento il motivo di appello circa la non spettanza dell'i.v.a. sul corrispettivo pattuito, in quanto l'appellato, che ne ha invocato l'applicazione, non ha dimostrato che la medesima fosse dovuta: in tema di onere della prova, l'imposta sul valore aggiunto costituisce una componente del quantum del credito dovuto al creditore e non un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto;
conseguentemente, la prova che l'IVA sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca per il relativo pagamento e non sul debitore che ne contesti la spettanza (Cass., n. 1612/2022); qualora, come nella specie, il contratto preveda un corrispettivo forfettario senza alcuna menzione dell'IVA e in assenza di clausole che indichino espressamente che il prezzo è stabilito al netto dell'imposta o che sarà maggiorato della stessa, tale prezzo deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
questa interpretazione si fonda sui principi di trasparenza e buona fede contrattuale e sulla tutela del contraente economicamente più debole, dovendo le clausole dubbie o assenti essere interpretate a favore dell'acquirente o committente che subisce l'imposta (Tribunale Latina, n. 1711/2024).
In riforma della gravata sentenza, il corrispettivo spettante all'appellato viene riquantificato in € 1.650,00, ottenuto moltiplicando il numero delle ore di svolgimento delle lavorazioni (66, doc. n. 6 citato) per il corrispettivo orario pattuito (€ 25,00, doc. n. 4 citato); a tale importo accedono gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora
(14.9.2021) al saldo.
pagina 5 di 7 8. Viene, da ultimo, disatteso il motivo di appello concernente l'omessa compensazione delle spese di lite: in primo grado non è venuta in rilievo la soccombenza reciproca, perché è
stata accolta in misura ridotta la domanda dell'appellato articolata in un unico capo;
in tale ipotesi non può condannarsi la parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendosi giustificare, al più, la compensazione totale o parziale, ove vengano ravvisati i casi previsti dall'art. 92, c. 2, c.p.c.-diversi dalla soccombenza reciproca- per la compensazione delle spese di lite;
il giudice di prime cure ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, di non dover compensare le spese di lite, non avendo ravvisato un mutamento della giurisprudenza, l'assoluta novità della questione trattata né le altre gravi ed eccezionali ragioni;
la decisione non merita riforma, avendo il persistente rifiuto dell'appellante al pagamento del corrispettivo costretto l'appellato ad intraprendere il giudizio di primo grado, sicché le spese di lite sono state correttamente allocate in capo all'appellante in applicazione del principio di causalità.
9. Infine merita accoglimento la domanda dell'appellante di condanna della controparte alla rifusione delle somme corrisposte in misura eccedente il corrispettivo riquantificato in accoglimento dell'appello.
10. Tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, vi è soccombenza reciproca tra le parti e le spese di questo grado di giudizio vengono tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio d'appello, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 74/2023,
pronunciata dal Giudice di Pace di Foligno all'esito del procedimento avente r.g.n.
158/2022,
-condanna al pagamento, in favore di , di € Parte_1 CP_1
1.650,00, oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 14.9.2021 al soddisfo;
pagina 6 di 7 -condanna al rimborso, in favore di delle somme CP_1 Parte_1
eccedenti il suddetto corrispettivo, che fossero state corrisposte da Parte_1
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Spoleto, il 22.12.2025
Il Giudice
AG NG
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