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13 maggio 2022
13 maggio 2022
Art. 1.
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria
1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso piu' universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ne' allo stesso corso di master, neanche presso due diverse universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
3. E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonche' l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' abrogato. N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il secondo comma dell'art. 142 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, S.O. n. 283:
«Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse universita' e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facolta' o scuole della stessa universita' o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facolta' o scuola.»
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria
1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso piu' universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ne' allo stesso corso di master, neanche presso due diverse universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
3. E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonche' l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' abrogato. N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il secondo comma dell'art. 142 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, S.O. n. 283:
«Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse universita' e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facolta' o scuole della stessa universita' o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facolta' o scuola.»
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- 1. Intelligenza artificiale nelle proposte legislative europeeDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 novembre 2023 · 0.9824904
[*] SOMMARIO: Partendo da un esame storico, con riferimenti tecnici riguardanti l'intelligenza artificiale, il contributo analizza, in senso critico, l'ambito di applicazione oggettivo della proposta di Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale focalizzandosi sulla nozione di sistema di IA così come formulata dalla Commissione europea ed emendata dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo. L'analisi critica riguarda anche l'approccio fondato sul rischio accolto dal legislatore europeo che ha elaborato una disciplina su più livelli, stabilendo le regole più particolari per i sistemi IA ad alto rischio. ABSTRACT: Based on a historical examination, with technical references …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981Provvedimento: […] Richiama, per suffragare tale ultimo assunto, l'art. 1 della legge 12 aprile 2022, n. 33, che ha abrogato, al comma 7, le previgenti disposizioni, disponendo che: «Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale» e che: «non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe», a conferma Ric. 2023 n. 09845 sez. […]Leggi di più...
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- avvocato e procuratore