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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6737 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7248/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7248/2019 R.G., avente ad oggetto: il giudizio di rinvio dalla
Cassazione, ex art. 392 c.p.c., proposto con atto di citazione passato per la notifica in data
11.11.2019, da: (C.F. ), in proprio e n.q. Parte_1 C.F._1
di erede di rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Manzia (C.F. Persona_1
)) come da procura alle liti in atti;
C.F._2
Attore in riassunzione (già appellato)
Contro
(C.F. ), anche nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Lucilla Manca, (C.F. Persona_1
) come da procura alle liti in atti;
C.F._4
Convenuta in riassunzione (già appellante) (C.F. ) e , (C.F.: Parte_2 C.F._5 Parte_3
), n.q. di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._6 Persona_2
OR TI (C.F. ) come da procura alle liti in atti;
C.F._7
Convenuti in riassunzione (già appellati)
( ). Controparte_2 C.F._8
Convenuto in riassunzione (già appellato) contumace
All'udienza del 19.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1-Con atto di citazione del 29.03.1996 , e Controparte_2 Parte_1 Per_1
hanno citato innanzi al Tribunale di Roma , e
[...] Persona_2 Controparte_1 Parte_4
e hanno chiesto che confronti delle stesse venissero accolte le seguenti richieste:
[...]
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nullo o comunque annullare
il testamento olografo del defunto Sig. in data 31.12.1992, pubblicato Persona_3
con verbale per atti Notar di Mentana del 26.02.1996, rep. n. 16317/3555 e per Per_4
l'effetto -accertata la consistenza dell'asse ereditario e dichiarata l'apertura della
successione legittima fra i coeredi ai sensi dell'art. 542 c.c. -disporre la divisione dell'asse
ereditario ai sensi di legge, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius,
così come meglio precisate in narrativa;
IN SUBORDINE E , accertato CP_3
che con il testamento olografo de quo il coniuge superstite Sig.ra è stato del Persona_1
tutto pretermesso e che sono state lese le quote riservate ai figli e , CP_2 Parte_1
reintegrare gli stessi nelle quote loro spettanti, procedendo alla riduzione delle disposizioni
eccedenti la quota disponibile, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., nonché alla riduzione delle
donazioni, previa effettuazione della riunione fittizia ai sensi di legge, manifestando sin da
ora il Sig. la sua disponibilità ad imputare all'asse ereditario la donazione Controparte_2
ricevuta dal proprio padre relativamente all'immobile sito in Mentana (Rm), via ON snc. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e sentenza
provvisoriamente esecutiva”.
§1.1-Le germane convenute, nel costituirsi, hanno assunto posizioni difensive differenti:
[...]
ha insistito per la declaratoria di nullità parziale del testamento;
Per_2 Controparte_1
ha asserito la validità del testamento e ha chiesto procedersi alla divisione, entrambe hanno aderito alla domanda di riduzione;
ha chiesto il rigetto delle domande, Parte_4
adducendo che l'immobile ricevuto in donazione dai genitori in data 13 marzo 1993 non eccedeva la quota disponibile e la quota di legittima.
§1.2-Il primo giudice ha: 1) Respinto la domanda di nullità o annullamento del testamento di
; 2) Dichiarato improponibili le domande di riduzione e divisione Persona_3
avanzate; 3) Compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
§1.3-Avverso tale decisione ha proposto appello e ha chiesto, in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, di accertare la consistenza effettiva dell'asse ereditario con esclusione delle disposizioni testamentarie nulle e, previa collazione, determinata la quota disponibile, accertare la lesione della quota di legittima ad essa spettante;
conseguentemente disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie intervenute in favore degli altri legittimari ex art. 533 e segg. c.c. e la riduzione delle donazioni.
Si è costituita , chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'appellante. Persona_2
Si è costituita e ha chiesto la conferma della sentenza appellata nella parte Parte_4
in cui ha dichiarato la validità del testamento olografo e la nullità della divisione effettuata dal testatore;
ha poi chiesto che, in applicazione dell'art. 733 c.c., le disposizioni nulle venissero considerate come atti di divisione in assenza di lesione di legittima e, previa collazione, che fosse determinata la quota disponibile e accertata la quota di legittima ad essa spettante;
con tutte le ulteriori conseguenze anche quanto ai conguagli dovuti per la reintegra della quota di legittima ad ella spettante. Si è costituito , anche n.q. di erede della madre e ha Parte_1 Persona_1
reiterato le domande spiegate in primo grado.
È rimasto contumace . Controparte_2
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2392/2014, pubblicata in data 09.04.2014, con la quale la Corte di Appello di Roma, dopo aver confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di dichiarazione di nullità o annullabilità del testamento del de cuius, , ha disposto lo scioglimento della comunione dei beni dallo Persona_3
stesso relitti, unitamente a quelli lasciati dalla moglie nel frattempo Persona_1
deceduta, ritenendo di poter disporre la divisione tra i coeredi poiché, “nello speciale giudizio
di divisione ereditaria ove sono coinvolti gli eredi (tutti) di un soggetto apparentemente
titolare di un patrimonio relitto, che gli eredi stessi non contestano essere di quel soggetto
(loro dante causa) e ne chiedono la divisione, non è necessaria la rigorosità della prova della
provenienza dei beni relitti come per l'azione di rivendica;
infatti la sentenza di divisione
(come la divisione amichevole tra i coeredi) avendo natura meramente dichiarativa è volta
a definire unicamente i rapporti tra i coeredi non avendo efficacia costitutiva verso l'esterno
e, quindi, non è opponibile (ex sé) ai terzi che vantino diritti su quei beni ben potendo questi
pretendere che l'erede (a cui un dato bene sia stato attribuito in sede divisoria) dia la prova
della provenienza a favore del suo dante causa non potendo essere sufficiente il mero
richiamo alla divisione”.
La corte, quindi, in accoglimento dell'appello, ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa ed ha effettuato le assegnazioni delle quote agli eredi di e , considerando unitariamente il patrimonio di entrambi Persona_3 Persona_1
i menzionati genitori e attribuendolo nella misura paritaria di 1/5 per ciascuno, con imposizione a carico di del conguaglio di €. 23.185,47 e a carico di Controparte_1 Parte_4
di €. 84.030,47, da corrispondersi in favore di e .
[...] Parte_1 Controparte_2 In siffatta maniera la corte ha ritenuto superata sia la domanda con cui era stata lamentata la nullità del testamento di , per avere il testatore disposto di beni non di sua Persona_3
proprietà esclusiva, bensì appartenenti alla moglie, sia la domanda di Persona_1
riduzione, per essere le quote individuate di valore corrispondente alla legittima spettante a ciascuno dei condividenti e, nei limiti consentiti dall'esigenza appena indicata, rispettose delle ultime volontà testamentarie quanto alla individuazione dei beni assegnati a ciascuno.
Inoltre, il valore dei beni esuberante rispetto alla quota di legittima individuata nella relazione tecnica condivisa dal giudice di appello è stato valutato ricompreso nella quota disponibile del patrimonio del de cuius, , a seguito del pagamento dei conguagli di Persona_3
cui sopra si è già detto.
§2-Tale sentenza è stata impugnata innanzi alla Corte di cassazione da con Parte_4
un primo ricorso, perciò, qualificato come principale e successivamente da Parte_1
e , ricorrenti incidentali.
[...] Controparte_2
e hanno resistito, con separati atti di controricorso ad Controparte_1 Persona_2
entrambi i ricorsi.
§2.1-La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25756/2018 ha rigettato il ricorso principale proposto da ed ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con il Parte_4
quale è stata denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello
proceduto all'attribuzione anche del patrimonio di in assenza di domanda in Persona_1
tal senso e, per effetto di tale accoglimento, ha ritenuto assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.
Il giudice di legittimità, in particolare, ha rigettato il ricorso principale, ritenendo: “In linea
generale, né la pretermissione del legittimario né la disposizione di beni altrui determinano
la nullità del testamento, che non è espressamente prevista e non può essere ricavata dal
sistema, imperniato sul principio generale di conservazione del testamento, in quanto atto
non ripetibile. Il testamento con il quale il de cuius abbia pretermesso un legittimario è valido ed efficace, ma rimane esposto alla riduzione (artt. 553 e 554 cod. civ.), potendo diventare
inefficace nei confronti del pretermesso se questi esperisce 3 vittoriosamente l'azione di
riduzione (ex plurimis, Cass. 14/10/2013, n. 23278; 11/06/2003, n. 9424). Nel caso di specie,
la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, applicando
l'art. 735, primo comma, cod. civ., che sanziona con la nullità la divisione fatta dal testatore
il quale abbia pretermesso un legittimario (o uno degli eredi istituiti), ovvero abbia attribuito
beni altrui (ex plurimis e da ultimo Cass. 22/03/2018, n. 7178, con richiamo dei precedenti).
3.2. Alla declaratoria di nullità della divisione fatta dal de cuius consegue il ripristino della
comunione ereditaria, che deve essere sciolta tenendo conto ove possibile delle quote
stabilite dal de cuius, quindi sempre all'interno della successione testamentaria. In termini
conformi si esprime anche la sentenza n. 20664 del 2004 delle Sezioni Unite di questa Corte,
richiamata dalla ricorrente, che ha risolto il contrasto riguardo alla diversa, e qui
irrilevante, questione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.
3.3. Priva di fondamento è anche la doglianza con la quale la ricorrente lamenta che la Corte
d'appello avrebbe erroneamente considerato, ai fini della divisione, i beni che non erano di
proprietà esclusiva del de cuius, e ciò dopo avere dichiarato la nullità delle disposizioni del
testatore che riguardavano i predetti beni. Ribadito quanto detto nell'esame del motivo che
precede, e cioè che l'accertamento della nullità ex art. 735, primo comma, cod. civ. ha
travolto soltanto la divisione operata dal testatore, la Corte d'appello ha proceduto alla
divisione dei beni relitti da entrambi i coniugi, e quindi ha considerato - non «di fatto» ma
«di diritto» - anche i beni di proprietà esclusiva 4 della sig.ra e quelli in Persona_1
comproprietà dei coniugi . Non v'è contraddittorietà nell'operato della Parte_5
Corte territoriale, e neppure si ravvisa violazione degli artt. 566 e 537 cod. civ., che
disciplinano rispettivamente la successione dei figli ai genitori e la riserva a favore dei figli”.
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale ha invece affermato: “La Corte territoriale
ha proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria <<dei beni relitti dal defunto < i> , unitamente a quelli lasciati dalla defunta coniuge>> (pag. 6 della Persona_3
sentenza), in assenza di domanda sul punto”. E, richiamato il principio generale secondo cui nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo procedersi ad una sola divisione solo se tutte la parti vi consentano mediante uno specifico negozio,
cosicché il litisconsorzio necessario tra i condividenti sussiste solo all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa, ha osservato che nella concreta ipotesi in esame manca l'acquisizione del consenso dei condividenti, pertanto, ha così statuito: “La Corte accoglie il
primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso principale,
cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione”.
§3-Fiorenza ha in questa sede riassunto il giudizio, chiedendo, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, preso atto
dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 25756/2018
del 27.04.2018, depositata il 15.10.2018: a) confermare la nullità ex art. 735 c.c. della
divisione effettuata dal defunto Sig. e il conseguente ripristino della Persona_3
comunione ereditaria sui beni relitti dal de cuius;
b) escludere dalle disposizioni
testamentarie del de cuius e quindi dall'asse ereditario del medesimo i beni non di sua
proprietà, costituiti: i) dal locale uso negozio sito in Mentana, Via G. Amendola n. 41, distinto
in catasto al foglio 13, particella 1273 sub 500, di proprietà esclusiva del coniuge
[...]
; ii) dal 50% indiviso dal fabbricato sito in Mentana, Via ON nn. 14 e Per_1
16, distinto in catasto al foglio 13, particella 1248, subalterni 1, 2, 3 e 4, in comproprietà
con il coniuge;
c) disporre la divisione dell'asse ereditario del defunto Persona_1
ai sensi di legge, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal Persona_3
de cuius, reintegrando la quota di legittima spettante al Sig. e al coniuge Parte_1
pretermesso , procedendo alla riduzione delle disposizioni eccedenti la quota Persona_1 disponibile, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., nonché alla riduzione delle donazioni, previa
effettuazione della riunione fittizia ai sensi di legge;
d) escludere da ogni divisione tra i
germani la quota di eredità del de cuius spettante al coniuge;
e) Pt_4 Persona_1
procedere alla divisione sulla scorta del progetto, aggiornato all'esito della suindicata
ordinanza della Corte di Cassazione, predisposto per conto del Sig. Parte_1
dall'Arch. f) ordinare al competente Conservatore dei Registri Persona_5
Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese di tutti i gradi del
giudizio e salvo ogni altro diritto”.
3.1-Si è costituita e ha segnalato l'intervenuto giudicato sulle statuizioni Controparte_1
della sentenza di primo grado nei confronti di tutti gli altri eredi, siccome nessuno di loro ha ritualmente riassunto il giudizio a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello. E per tale medesimo motivo ha altresì evidenziato l'estinzione del giudizio di riassunzione in esame, non tempestivamente instaurato dai soggetti a tanto legittimati e che vi avrebbero avuto effettivo interesse per aver proposto già in grado di appello le domande in questa sede reiterate.
Ha poi contestato il piano di riparto dei beni relitti da , proposto da Persona_3
in allegato all'atto di citazione in riassunzione ed ha proposto appello Parte_1
incidentale condizionato, chiedendo: “In caso di ritenuta ammissibilità della domanda di
divisione di , in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1
ed all'esito della CTU, ridurre le disposizioni testamentarie di Controparte_1 Per_3
in favore degli altri coeredi, ove esse avessero dato luogo a lesione della quota di
[...]
riserva della concludente ovvero di quella spettanza della madre, sua dante causa, fino alla
totale reintegrazione delle stesse”.
3.2- Si è costituita e ha contestato la domanda proposta da Persona_2 Parte_1
nonché il progetto di divisione dallo stesso predisposto ed allegato in atti. 3.2-La corte, dopo aver dichiarato la contumacia di , ha rinviato la causa Controparte_2
per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2021 e, all'esito, l'ha riservata in decisione. Ha sciolto la riserva con la sentenza parziale N. 1033/2022, con la quale: 1) ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio di riassunzione formulata da Controparte_1
ed ha affermato l'ammissibilità della domanda di riduzione proposta dalla stessa e da
, entrambi sia iure proprio che iure hereditatis; 2) quanto alla domanda di Parte_1
reintegra della quota di legittima riservata alla coniuge di , Persona_3 Per_1
ha stabilito che la relativa azione è da considerarsi di natura personale e, dunque, la
[...]
sua proposizione giova solo ai coeredi che hanno inteso agire in tal senso, per cui la chiesta reintegrazione deve essere limitata ai 2/5 dell'intera quota di legittima riservata alla coniuge pretermessa.
Ha quindi rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU, necessaria per l'elaborazione di progetto di divisione e lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni relitti da
, tenendo conto della quota di riserva da assegnarsi alla moglie, Persona_3 Per_1
e delle quote reclamate da e .
[...] Parte_1 Controparte_1
In seguito al decesso di la causa è stata dichiarata interrotta con decreto del Persona_2
6.12.2024 e poi riassunta ex art. 303 c.p.c. da . Parte_1
Si sono costituiti e n.q. di eredi di , si sono Parte_2 Parte_3 Persona_2
riportati alle richieste e deduzioni già avanzate dalla loro dante causa e hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da e;
in subordine, procedersi Parte_1 Controparte_1
alla divisione dei beni relitti da come indicato nell'elaborato predisposto Persona_3
in questa fase della lite dal CTU, geom. Per_6
All'udienza del 19.06.2025 la corte ha riservato la causa a sentenza, assegnando i termini di cui all' art. 190 c.p.c..
§4-Deve anzitutto ribadirsi che la pronuncia della Corte di Appello di Roma è stata definitivamente confermata dalla Corte di cassazione nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità o annullamento del testamento per avere il testatore attribuito beni non di sua esclusiva proprietà, applicandosi l'art. 735 c.c., tal che sono passate definitivamente in giudicato le statuizioni riguardanti la validità ed efficacia del ridetto testamento e la nullità
ex art. 735 c.c. della divisione con lo stesso operata, con conseguente ripristino della comunione ereditaria.
La Corte di cassazione ha invece accolto il primo motivo di ricorso incidentale con il quale
è stata impugnata la ridetta sentenza di appello nella parte in cui ha disposto la divisione dei beni relativi non solo all'eredità di , ma anche di quelli appartenuti alla di Persona_3
lui moglie, , deceduta nelle more del giudizio di primo grado, perciò cassando Persona_1
sul punto la sentenza impugnata e demandando al giudice di rinvio il riesame della domanda di divisione della comunione ereditaria del solo Persona_3
Alla luce delle direttrici ermeneutiche tracciate nella decisione del giudice di legittimità sopra riportata e considerati i precedenti nella medesima richiamati, deve quindi essere accolta la domanda in questa sede riproposta da di divisione dell'asse ereditario del Parte_1
genitore, , anche se in termini differenti rispetto a quanto da questi Persona_3
richiesto, pur nel rispetto delle quote di legittima riservate ai condividenti e considerando la quota dell'erede pretermesso, . Persona_1
Occorre altresì evidenziare che questa corte, in diversa composizione, ha già reso sentenza parziale con la quale ha affermato: “nella ricostruzione della massa e nelle relative
attribuzioni va tenuto conto che oltre alla domanda di iure proprio e Controparte_1
iure hereditario, anche la domanda di riduzione proposta da iure Parte_1
proprio e iure hereditario è ammissibile” e che: “circa l'ambito dell'accertamento della
lesione della quota di riserva di però la quota di reintegrazione deve Persona_1
essere limitata ai 2/5 della stessa”, considerando che l'azione di reintegra, come già
accennato, può giovare solo ai coeredi che la propongono. Dunque, delimitato l'ambito del giudizio di rinvio in virtù del dictum della cassazione e della sopra detta sentenza parziale, riguardo alla quale non risultano proposte impugnative, la corte ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento di CTU, al fine di elaborare un progetto di divisione, per lo scioglimento della comunione ereditaria determinatasi a seguito del decesso del solo , tenendo conto della quota di riserva di (nei limiti Persona_3 Persona_1
di 1/5 ciascuno, reclamabili iure hereditario da e da ) e Controparte_1 Parte_1
delle quote spettanti iure proprio dai figli, salvaguardando, nei limiti di quanto imposto dall'esigenza di preservare le quote di legittima spettanti ad ognuno dei predetti coeredi, delle disposizioni testamentarie, dichiarate valide ed efficaci con pronuncia ormai definitiva.
E proprio sulla scorta della consulenza da ultimo espletata dal geometra che Persona_7
appare completa e convincente, così come convincenti sono le risposte rese dallo stesso alle osservazioni dei consulenti di parte, che si ritiene opportuno procedere alla divisione della massa ereditaria del de cuius, non potendo invece trovare accoglimento le ulteriori doglianze sollevate da in ordine alle ridette risultanze peritali. Parte_1
Tali doglianze sono state da quest'ultimo così enumerate nella comparsa conclusionale depositata nel suo interesse in data 18.09.2025: <<1) inserire nell'asse ereditario e conseguente divisione il cespite costituito dal libretto di risparmio nominativo (o conto corrente) intestato al de cuius n. 40259/02 in essere presso l'Agenzia n. 2 di ON
della Cassa di Risparmio di Rieti, oggi Intesa Sanpaolo;
2) attribuisca al patrimonio del coniuge del de cuius i 3/5 residui della quota di legittima riservata a quest'ultimo, estrapolandola dall'indebita attribuzione a effettuata Persona_2
dal CTU;
3) dare precisa indicazione circa la formazione dei lotti da assegnare a ciascun coerede;
4) tenere conto, ai fini divisionali, del valore agricolo del terreno sito in località "Vocabolo
Cerqueto" all'epoca dell'apertura della successione;
5) stabilire se vada inserita o meno nell'asse ereditario la particella 1928 del foglio 8, di mq
138, aggregata al terreno di cui sopra in forza dell'atto di permuta del 22.05.2019 sottoscritto da pur dopo il ripristino della comunione ereditaria sui beni del de cuius a Persona_2
seguito dell'ordinanza della Cassazione del 15.10.2018>>.
La contestazione indicata al n. 1) non può trovare favorevole delibazione, in questa sede, per la preliminare, dirimente considerazione che riguardo a tali somme ha già statuito la sentenza della Corte di Appello di Roma N. 2392/2014; come, per altro, dedotto dallo stesso Parte_1
e come chiaramente evincibile dal tenore letterale del punto C) del dispositivo della
[...]
richiamata decisione, che così ha disposto: <<-dichiara che il netto ricavo del libretto di risparmio nominativo N. 0040259/02 in essere presso la Cassa di Risparmio di Rieti Ag. N.
2 di ON (Roma) va diviso tra i cinque eredi – , , Controparte_2 Parte_1
Per_
, ed – per in 1/5° ciascuno>>. Tale capo della sentenza non risulta essere CP_1 Pt_4
stato contestato con gli ordinari mezzi di impugnazione, non essendovene menzione né nel ricorso principale proposto in cassazione da né nei ricorsi incidentali Parte_4
proposti dai germani, e , tal che, deve ritenersi ormai Controparte_2 Parte_1
coperto da giudicato.
In merito vale anche la pena evidenziare che la pronuncia in argomento, avendo riguardato somme di denaro considerate a parte rispetto ai beni immobili e alla individuazione delle quote degli stessi a ciascun coerede spettante, senza incidere in nessun modo sulla complessiva valutazione dell'asse ereditario, non risulta scalfita dalla cassazione della parte della pronuncia di secondo grado che ha pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria e ha individuato le quote a ciascuno dei cinque coeredi spettanti solo riguardo ai predetti beni immobili. E ancor più preme evidenziare che neppure in punto di mera allegazione difensiva l'attore in riassunzione ha specificato che le somme depositate sul citato libretto devono essere considerate appartenenti a soggetti diversi dal defunto Per_3
[...] Il rilievo di cui al n. 2) è parimenti inammissibile, poiché non risulta impugnata la sentenza parziale resa da questa corte, con cui si è già stabilito che l'azione di reintegra giova solo agli eredi del coniuge pretermesso che l'hanno esperita: e . E, Controparte_2 Controparte_1
infatti, è stata accolta ed è considerabile ai fini della pronuncia di divisione da rendere in questa sede solo nei limiti individuati dalla sentenza parziale stessa: 2/5 dell'intera quota spettante al coniuge, . Persona_1
Ne deriva che nessuna richiesta o deduzione può in questa sede trovare ingresso riguardo ai rimanenti 3/5 e, dunque, vanno condivise le valutazioni del CTU che la lesione della legittima spettante a ha considerato nei limiti indicati dalla sentenza parziale, Persona_1
imputandola alla quota di eredità spettante alle ridette parti, come da quesiti posti dal collegio all'udienza del 22.06.2023 (cfr. verbale con quesiti redatto all'udienza del 22.06.2023 e pagg.
16 e 17 dell'elaborato del geom. depositato in data 25.01.2024). Per_6
Il rilievo indicato al n. 3), nella sua estrema genericità, deve ritenersi superato dalla puntuale indicazione – anche dal punto di vistata catastale – dei beni da attribuire a ciascuno dei cinque coeredi, da parte del CTU, nella relazione depositata in data 25.01.2024, recepita in questa sentenza come di seguito indicato.
Il rilievo indicato al punto 4) è privo di pregio giuridico per vari ordini di considerazioni:
anzitutto, perché non specificato quanto alle operazioni peritali e valutazioni contestate.
Infatti, la considerazione del valore dei beni compresi nella massa ereditaria al tempo dell'apertura della successione può valere riguardo alla verifica della lesione della quota di legittima, mentre, per come illustrato il rilievo in argomento pare riferirsi alla diversa operazione volta alla formazione delle quote da attribuirsi ad ogni singolo coerede, in relazione alla quale deve farsi applicazione del diverso criterio temporale, come da costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 29733
del 12/12/2017: la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento
al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo
alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che,
nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del
bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda
necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere
della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale
valore intervenuto "medio tempore"; nonché Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 8286 del
25/03/2019).
L'attribuzione agli eredi di , come da loro richiesta e come di seguito chiarito, Persona_2
del medesimo bene già attribuito – con il dedotto testamento da e con la Persona_3
sentenza di secondo grado cassata – alla predetta loro dante causa, supera e rende non rilevanti tutti i rilievi volti ad evidenziare gli intervenuti mutamenti della configurazione catastale nonché gli atti dispositivi posti in essere dalla erede beneficiata, , nelle Persona_2
more del giudizio, in ordine al terreno sito in ON, loc. “Vocabolo Cerqueto”,
appresso meglio descritto ed individuato.
Ancora in riscontro dei rilievi alle valutazioni peritali riguardanti la erronea inclusione nella massa relitta da del locale uso negozio sito in Mentana, Via G. Amendola Persona_3
n. 41 e della metà indivisa degli immobili in Mentana in via ON nn. 14 e 16, va chiarito che l'immobile di via G. Amendola 41 non è stato affatto computato nell'asse ereditario considerato ai fini del progetto di divisione redatto dal geom. mentre, CP_4
relativamente agli altri immobili di via ON, come correttamente osservato dal ridetto CTU “in atti non sono presenti sentenze e/o titoli che riconoscono tale diritto esclusivo alla signora anzi, dall'atto di donazione del 13/03/1993 a rogito del Not. Persona_1
rep. 16611 racc. 4893 e il coniuge Persona_8 Persona_1 Per_3
hanno dichiarato “(…) di essere comproprietari, in parti uguali fra di loro, da data
[...]
anteriore al 1° gennaio 1963, della intera consistenza immobiliare urbana in Mentana, via ON (già via San Giorgio) civico 16, riportata nel N.C.E.U. Mentana al foglio 13
mappa 1248 subalterni 1 - 2 - 3 e 4 in partita n. 8157 – NON ANCORA CENSITA – in base
a dichiarazione mod D UTE Roma 7 aprile 1992 prot. 26412 (tipo mappale 2698/92)……..”
I beni quindi verranno considerati al 50%, poiché edificati in regime di comunione legale
dei beni”. E, dunque, in mancanza di documenti e titoli di provenienza che inducano a una diversa valutazione, va senz'altro condivisa quella operata dal CTU, reputandosi appena il caso di aggiungere: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali
del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive
o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di
rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare,
è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una Ctu a fronte di contestazioni che non siano
relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal
consulente” (Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18430).
Deve poi darsi conto che l'operato del CTU va apprezzato anche per la rilevante considerazione che lo stesso è riuscito ad individuare le quote spettanti ai coeredi rispettando,
per quanto possibile, le ultime volontà del de cuius; nel contempo preservando la quota di legittima spettante a ciascuno dei coeredi senza la necessità di ricorrere alle operazioni di collazione e riduzione anche delle donazioni.
Venendo, quindi, al progetto di divisione predisposto nella già richiamata consulenza peritale gli immobili facenti parte dell'asse ereditario appartenente al de cuius, Persona_3
come di seguito descritti, vanno così assegnati:
- : immobile sito in Mentana in via 3 Novembre n. 28, iscritta al Catasto dei Parte_1
fabbricati del Comune di Mentana al Fg. 43; part. 139; sub. 6.
- : terreno agricolo in Fonte Nuova iscritto al catasto dei terreni al Fg. 38; Controparte_1
part. 119-120-121-122-123-124; immobile in Mentana in via San Giorgio n. 44, iscritto al catasto dei fabbricati cat. C/2; Fg. 13; part. 1291. - : immobile in Mentana in via Monte Rotondo n. 14, cat. Laboratorio;
f.g. Parte_4
13, part. 1248 sub. 1; immobile in Mentana in via Monte Rotondo n. 16, cat. A/4, Fg. 12,
part. 1248, sub. 3, e sub 4).
- : immobile in Mentana in via Monte Rotondo n. 8, cat. Laboratorio, fg. 13; Controparte_2
part. 2045 e immobile in Mentana via Monte Rotondo n. 16, cat. A/4, fg. 13, part. 1248, sub.
2.
Il CTU ha poi suggerito la vendita del terreno edificabile di Vocabolo Cerqueto, attribuito con il dedotto testamento a e, siccome il suo valore eccede la quota disponibile, Persona_2
al fine di reintegrare le quote di legittima lese di e , ha determinato Parte_1 CP_1
i dovuti conguagli tenendo conto anche di tale profilo.
Tuttavia, considerato che gli eredi di , costituitisi dopo il decesso di Persona_2
quest'ultima, hanno chiesto l'assegnazione del ridetto terreno, versando ai coeredi Parte_1
e i conguagli nella medesima relazione peritale stabiliti e,
[...] Controparte_1
segnatamente, la somma di €. 39.668,46 in favore del primo e la somma di €. 40.883,27 in favore della seconda, comprensive di quanto ai predetti coeredi spettanti (i 2/5 dell'intera quota spettante all'erede pretermessa, per aver fruttuosamente esperito Persona_1
l'azione di riduzione, già reputata fondata e accolta con la sentenza parziale di cui sopra.
Deve, infatti, trovare applicazione l'art. 720 c.c., che chiaramente indica come preferibile l'attribuzione in natura dei beni caduti in successione ove uno o più coeredi ne facciamo congiunta richiesta;
tenuto conto di quanto riferito dal CTU, che ha valutato il terreno, sito in Menana, loc. “Vocabolo Cerqueto”, non comodamente divisibile, trattandosi di terreno edificabile, il cui frazionamento ne pregiudicherebbe, riducendola sensibilmente, la possibilità edificatoria stessa e quindi il valore.
La divisione della massa ereditaria operata con l'accoglimento della chiesta assegnazione del terreno di cui sopra appare la più corretta anche al fine di rispettare l'espressa volontà di che con il testamento di cui si è detto l'aveva già per intero attribuito alla Persona_3 figlia, , tal che i suoi eredi, per effetto di questa decisione lo riceverebbero Persona_2
assegnato così come lasciato alla loro dante causa, fatta eccezione che per l'imposizione dei conguagli, da corrispondersi in favore di e , al fine di Parte_1 Controparte_1
reintegrare la quota di legittima degli stessi, in accoglimento dell'azione esperita da questi ultimi sia iure proprio e che iure ereditatis (cfr. la già richiamata relazione, pagg. 12 e ss. da intendersi qui integralmente riportata e trascritta).
In siffatta maniera viene anche dato seguito ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nella specifica materia, secondo cui: “il giudice deve accertare,
secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. , applicabile,
con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva
volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo
coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa",
salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento”
(Cassazione civile sez. II, 08/07/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 08/07/2024), n.18570).
Anche in merito alle spese di lite di questo grado e del giudizio di legittimità deve darsi seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, imponendole a carico della massa pro quota, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti (vedi
Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2770).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione in oggetto indicato, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa, quali eredi di e così divide i beni dallo stesso relitti: Persona_3
2) Assegna a e , eredi di e alla stessa succeduti Parte_2 Parte_3 Persona_2
per rappresentazione, il terreno ubicato in Mentana (Roma) in località Vocabolo Cerqueto, censito al catasto terreni del Comune di Mentana al Fg. 8, p.lle 1928-1929, qualità uliveto,
Classe 2, Sup. 3.910,00 mq, Reddito Dominicale euro 16,15, Reddito agrario 5,05, previo
pagamento dei conguagli in denaro di €. 39.668,46, in favore di e di €. Parte_1
40.883,27, in favore di , oltre interessi al tasso legale dalla data di passaggio Controparte_1
in giudicato della presente sentenza al saldo;
- Assegna a l'immobile in Mentana, alla Monte Rotondo n. 8, censito al Controparte_2
catasto fabbricati all'Agenzia del territorio del Comune di Mentana al fg. 13, part. 2045, sub.
4, cat. C/1, classe 3, consistenza 65 mq, Rendita euro 553,98; -la metà indivisa dell'immobile in Mentana via Monte Rotondo n. 16, censito al Catasto fabbricati dell'Agenzia del Territorio
del Comune di Mentana al fg. 13, part. 1248, sub. 2, cat. A/4, Classe 8, Consistenza 4 vani,
Rendita euro 392,51.
- Assegna a l'immobile sito in Mentana alla via 3 Novembre n. 28, iscritto Parte_1
al Catasto dei fabbricati del Comune di Mentana al Fg. 43; part. 139; sub. 6, cat. A/4, Classe
3, Consistenza 3,5 vani, Rendita euro 151,84.
- Assegna in piena proprietà a i seguenti terreni agricoli, siti in Mentana, Controparte_1
Fonte Nuova, località Torre del Ducci, della superficie complessiva di mq. 12.300,00, censiti al catasto terreni del Comune di Mentana rispettivamente al: -Foglio n. 38, part. 119, qualità
bosco ceduo, classe 4, mq. 210,00, Reddito dominicale euro 0,02, reddito agrario euro 0,01;
-Foglio n. 38, part. 120, qualità seminativo, classe 2, mq. 1.110,00, Reddito dominicale euro
4,59, reddito agrario euro 4,30; -Foglio n. 38, part. 121, qualità seminativo, classe 4, mq.
2.590,00, Reddito dominicale euro 4,68, reddito agrario euro 3,34; -Foglio n. 38, part. 122,
qualità vigneto, classe 3, mq. 4.560,00, Reddito dominicale euro 32,37, reddito agrario euro
40,04; -Foglio n. 38, part. 123, qualità seminativo, classe 4, mq. 230,00, Reddito dominicale euro 0,42, reddito agrario euro 0,30; -Foglio n. 38, part. 124, qualità vigneto, classe 3, mq.
3.600,00, Reddito dominicale euro 26,03, reddito agrario euro 31,61; e l'immobile sito in Mentana alla via San Giorgio n. 44, iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di Mentana
al Fg. 13; part. 1291, Cat. C/2, Classe 7, mq. 18, Rendita euro 23,24.
- Assegna a la metà indivisa: -dell'immobile in Mentana in via Monte Parte_4
Rotondo n. 14, censito al catasto del Comune di Mentana al fg. 13, part. 1248 sub. 1; cat.
C/3, Classe 3, mq. 74, Rendita euro 118,48; -dell'immobile in Mentana in via Monte Rotondo
n. 16, censito al catasto del Comune di Mentana al Fg. 13, part. 1248, sub. 3, cat. A/4, classe
8, consistenza 4 vani, rendita euro 392,51; -dell'immobile in Mentana in via Monte Rotondo
n. 16, censito al catasto del Comune di Mentana al Fg. 13, part. 1248, sub. 4, cat. A/4, classe
8, consistenza 2 vani, rendita euro 196,25.
3) Ordina al Competente Conservatore dei RR.II. le conseguenti trascrizioni.
4) Pone a carico della massa pro quota le spese di lite relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, in queste comprese anche quelle per CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino