Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 190 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Contratti Sezione Unica bancari(deposit o bancario,
etc)
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marianna Serrao , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 190/23 Oggetto: contratti bancari promossa da:
– di seguito in persona del legale Parte_1 Pt_2 rapp.te p.t., sig.ra , con sede in Battipaglia (SA) alla Via J. Strauss snc, P.Iva Parte_3
, rappresentata e dall'Avv. Walter Mauriello - del Foro di Avellino, C.F. P.IVA_1 [...]
, con cui elettivamente domicilia in Avellino alla Via F. Iannaccone, 7, C.F._1 giusta procura in calce all' atto di citazione Parte attrice CONTRO
, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Controparte_1 CP_1 iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice CP_1 P.IVA_2 fiscale in persona del dott. ( , rappresentata Controparte_2 C.F._2 e difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini , come da mandato in atti Parte convenuta Con intervento di (C.F. e P.IVA ) con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385 al n. 6, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa Parte_4 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dal Prof. Avv. Bruno Inzitari (C.F. del Foro di Milano C.F._3 Parte intervenuta All'udienza cartolare del 10.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, tutto quanto premesso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via istruttoria: 1) Invitare il CTU, dott. a rendere i dovuti chiarimenti in relazione alla consulenza Per_1 espletata ed eventualmente al fine di promuovere un'iniziativa conciliativa ai sensi dell'art. 198 cpc, previa fissazione di udienza all'uopo dedicata;
2) Invitare e/o autorizzare il dott. ad integrare le risultanze della perizia, Per_1
Pagina 1
Nel Merito: 3) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità, ex artt. 1418, 1344, 1346 c.c. e 117 T.U.B., dei contratti di conto corrente inter partes per tutti i motivi innanzi esposti.;
4) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la risoluzione e/o nullità dei contratti di conto corrente per evidente violazione dell'usura nonché per la violazione di tutte le norme previste in tema di obblighi di informazione del cliente e relativi rischi dell'operazione;
5) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o invalidità delle clausole contrattuali applicate dall'Istituto di credito in relazione ai contratti di conto corrente oggetto di analisi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società Parte_2
6) In ogni caso, condannare la Banca convenuta al risarcimento di ogni danno patito dalla ricorrente in occasione dell'illegittimo contegno assunto in relazione ai rapporti di conto corrente di che trattasi, quantificabile in €. 56.675,85, ovvero in quella maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
7) Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patito dalla ricorrente in considerazione dell'illegittima iscrizione del credito alla Centrale Rischi della Banca d'Italia che l'On.le Giudicante voglia quantificare in via equitativa ovvero previa valutazione effettuata dal CTU;
Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario” Per la convenuta “Voglia il Tribunale adito, per le Controparte_1 motivazioni tutte sopra esposte, accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per l'intervenuta “ Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 adito, - emessa ogni opportuna pronuncia, condanna o declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito:
- respingere integralmente e con la migliore formula tutte le domande attoree, previ se del caso accertamento e declaratoria della carenza di legittimazione passiva di , in quanto CP_3 inammissibili e/o prescritte e/o infondate in fatto e/o in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali forfettarie (15%)”
Fascicolo trasmesso in data : 7.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentir accertare plurime Controparte_1 violazioni nei contratti di conto corrente stipulati con detto Istituto , in primo luogo l'assenza di forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB, quindi l'esistenza di una pluralità di modifiche unilaterali - poste in essere dall'istituto di credito in violazione di quanto disposto dall'art. 118 TUB che avevano condotto, tra le altre, al superamento del tasso soglia usura.
Ha assunto che dette violazioni potevano dar luogo, oltre che alla ripetizione dell'indebito
Pagina 2 anche al risarcimento dei danni patrimoniali, reputazionali e d'immagine provenienti dall'illegittima segnalazione della asserita posizione di “sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Ha sostenuto ancora parte attrice : - che , in particolare , su alcuni rapporti, l'istituto di credito aveva applicato un TEG (comprensivo di interessi passivi e ogni altra spesa o commissione) superiore al tasso soglia e che dalla nullità dei contratti bancari conseguiva la non debenza di alcun tasso di interesse (oltre che spese e commissioni) e che con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente oggetto di analisi, non era stato possibile rinvenire le condizioni economiche pattuite;
- che le modifiche contrattuali (peggiorative per il cliente) operate dalla banca erano avvenute non rispettando quanto previsto dall'art. 118 TUB;
che non erano state rispettate le norme sulla trasparenza bancaria e che inoltre non vi era alcuna prova circa l'acquisizione di informazioni dal cliente sulla sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e la propensione al rischio;
- che la società attrice negli anni 2009- 2014 viveva un periodo di grave difficoltà economica e la disponibilità delle risorse illegittimamente trattenute dall'Istituto di credito nel corso degli anni, pari ad almeno €. 332.000,00 (come da perizia allegata), avrebbe concretizzato ossigeno finanziario, in grado di garantire di far fronte ai propri impegni economici in particolar modo nei confronti dell'erario, nei confronti del quale era invece maturata una notevole posizione debitoria che aveva ancora oggi riflessi sull'andamento economico della società ; che ulteriore voce di danno - patrimoniale e non - patito dalla società era da rinvenirsi nell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia avvenuta nel 2017 senza alcun preavviso in violazione di quanto statuito dall'art. 125 TUB.
.
Si costituiva la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1 prescrizione del diritto e/o dell'azione di parte attrice, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione .
Depositava documentazione contrattuale tutta sottoscritta da parte attrice.
Contestava ogni assunto della e precisava che in ogni caso l'Istituto di credito Parte_1 a decorrere dal 01/07/2000, si era conformato alla delibera CICR 11del 9/02/2000, che nessuna usura era riscontrabile e che
I calcoli offerti dalla perizia di parte erano erronei , svolti con metodologia non riscontrabile, e non conformi alle Istruzioni della Banca d'Italia.
Eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio e si opponeva all'ammissione di ctu contabile E' intervenuta con comparsa divenuta esclusiva titolare dei credito nei confronti CP_3 dell'attrice a seguito di operazione di scissione , la quale eccepita la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie dell'attrice, formulava anch'essa eccezione di prescrizione e nel merito contestava ogni richiesta di . Parte_1 La causa è stata istruita a mezzo ctu contabile e rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa , nel merito , sarà decisa sulla base dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da ritenersi esaustiva e condivisibile nel metodo e nelle conclusioni , secondo le considerazioni di seguito esposte .
1. Le questioni preliminari 1.1 Parte attrice , nelle proprie conclusioni istruttorie ha chiesto integrazione della consulenza d'ufficio previa acquisizione della documentazione fornita nel corso delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 198, comma 2, cpc. La domanda non è ammissibile . A detta acquisizione non hanno prestato consenso le altre parti del giudizio. Deve ricordarsi il principio affermato da Cass., S.U. n. 3086 del
Pagina 3 1/2/2022 “In materia di consulenza tecnica contabile d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni . La detta pronuncia , tuttavia ,come è altrettanto pacifico ( cfr Cass.n. 25604 del 31/8/2022) non ha tuttavia obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile. E' significativo, al riguardo, quanto argomentato dalle Sezioni Unite per dar ragione dei più ampi poteri ― comprensivi dell'apprensione di scritti che comprovano fatti principali ― di cui dispone l'esperto nell'ipotesi della consulenza che implichi la necessità dell'esame di documenti e di registri contabili. Ha osservato al riguardo la Corte: «[V]a da sé che se, come si crede dall'interpretazione corrente, nell'esegesi dell'art. 198 c.p.c., comma 2, si reputa che i documenti non prodotti esaminabili e, se del caso, utilizzabili dal consulente, previo consenso delle parti, siano i documenti a comprova dei fatti accessori, la norma smarrisce ogni connotato di originalità e diviene un'inutile doppione delle attività che il consulente è ordinariamente abilitato, in ragione del mandato ricevuto, a svolgere senza bisogno del consenso delle parti. L'assunto, sostanzialmente abrogante, a cui conduce questa interpretazione nel dire, in pratica, che il consulente contabile può fare le stesse cose che può fare un qualsiasi consulente non contabile, si colora poi di un ulteriore effetto che ne evidenzia gli esiti paradossali, dato che, postulando la previa acquisizione del consenso delle parti, il compito del consulente contabile che intenda estendere il raggio delle proprie investigazioni anche ai fatti accessori viene ad essere gravato di un onere formale (il consenso delle parti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto, il che in un campo, in cui per la complessità delle questioni tecniche da affrontare, dovrebbe essere consentita al consulente una più ampia libertà di giudizio e quindi una più ampia libertà di indagine, svilisce in modo irreparabile le finalità che la norma si propone di perseguire» Come ben spiega Cass . 5370/2023 le Sezioni Unite non considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dando conto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo, sul piano logico, se l'esperto, nel corso dell'esame di cui all'art. 198 c.p.c., potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori (che possono sempre riceversi ex art. 194). In tal modo, il consenso delle parti, nell'impianto motivazionale della sentenza, concorre a definire i contorni di un disegno legislativo che assegna all'art. 198 c.p.c. una sua precisa specialità: ed è quasi superfluo aggiungere che da tale consenso le Sezioni Unite non potevano certamente prescindere, dal momento che nessuna operazione interpretativa avrebbe permesso di manipolare il testo normativo amputandolo di un elemento che ne costituisce parte integrante. In definitiva, le Sezioni Unite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198: ma ciò sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto. Correttamente quindi il consulente non ha utilizzato la documentazione sopravvenuta per la quale del resto parte attrice né si era avvalsa dello strumento previsto dall'art. 119 TUB né aveva formulato richiesta di ordine di esibizione .
1.2. Nella comparsa conclusionale la difesa attorea insiste affinché venga accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva e passiva di con riferimento al presente CP_3 giudizio. Tale eccezione , pur sollevata nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza del 12.5.2023 non è oggetto di conclusioni né nelle successive memorie né in
Pagina 4 sede di precisazione delle conclusioni così da potersi intendere come rinunciata . Tuttavia , volendo dar seguito al principio espresso dalla Corte secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa ( cfr Cass 10767/22 ; Cass 31571 del 03/12/2019, l'eccezione può essere esaminata ma non ha fondamento . ha infatti provato la propria CP_3 legittimazione passiva quale titolare del credito non trattandosi nella specie di cessione d credito in blocco bensi di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020 ( in atti) L'intervenuta ha altresì depositato la dichiarazione in data 22.6.2023 con cui la CA cedente ha confermato l'inclusione del credito relativo al rapporto di c/c n. 61059.29 tra quelli ceduti ad con il citato atto di scissione del 25.11.2020 e che riporta in modo CP_3 dettagliato la specifica indicazione della tipologia nonché della numerazione del suddetto rapporto nonché comunicazione della difesa dell'attrice indirizzata ad in qualità di CP_3 cessionaria della CA . L'eccezione di carenza di legittimazione dev'essere disattesa.
2.Il merito della causa 2.1 .Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di nullità per mancanza di prova scritta . I contratti prodotti e verificati dal consulente d'ufficio sono tutti sottoscritti dalla parte attrice . Tutte le eccezioni che la medesima fa direttamente discendere dall'asserita nullità non meritano disamina . Occorre quindi valutare , alla luce degli accertamenti peritali , se siano esistenti poste indebite meritevoli di epurazione .
2.2 L'eccezione di prescrizione.
hanno sollevato eccezione di prescrizione , non Controparte_4 CP_3 impedita dall'asserita nullità dei contratti , come affermato da parte attrice , in presenza , come detto , di regolare sottoscrizione. Al riguardo deve ricordarsi, quanto al termine di decorrenza della prescrizione decennale in materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con orientamento ormai consolidato che questa giudicante condivide pienamente. Con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente, bisogna distinguersi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. Ha affermato in particolare la Suprema Corte a Sezioni Unite che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è di per sè solo elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni di durata ripetute e scaglionate nel tempo, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel tempo, non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se questo sia affetto da nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento del singolo pagamento. In particolare il pagamento per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione
Pagina 5 da parte di quel soggetto (solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens), e per essere ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere un pagamento indebito cioè privo di causa giustificativa. Pertanto non può decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto definibile come pagamento, perchè prima di quel momento non vi è alcun diritto alla ripetizione. Qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato sia prelevamenti che versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti (rimesse solutorie), tali da poter formare oggetto di ripetizione (se indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (detto scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così viceversa in tutti i casi nei quali versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Pertanto la Suprema Corte a Sezione Unite, chiarita la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie, affermava il principio secondo cui "se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sopra ricordate, la Suprema Corte a sezioni semplici è più volte tornata sull'argomento, riprendendo la distinzione ormai tracciata e sopra descritta tra rimesse solutorie e ripristinatorie ribadendo che la decorrenza del termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito debba individuarsi, in caso di rimesse solutorie, dalla singola annotazione di pagamento, mentre nel caso di rimesse ripristinatorie, dal saldo di chiusura del conto. Si sono susseguite altre decisioni della Cassazione che hanno ribadito la presunzione di ripristinatorietà delle rimesse, ma solo con riferimento ai rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito. (Cass. n. 20933/17: “quando l'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta, dunque, alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria”; cfr anche Cass. n. 4518/14); Si pensi alla decisione della Cassazione sez. I n. 27704 del 30 ottobre 2018 secondo cui "l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto". Occorre pertanto distinguere, l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito. Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, mentre nel caso di rapporto di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, non è possibile presumere che tutte le
Pagina 6 rimesse abbiano natura ripristinatoria, in quanto quelle a saldo negativo non potranno che essere solutorie, con il conseguente regime di decorrenza del termine di prescrizione decennale. Secondo la giurisprudenza più recente, poi, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile, sez. V, 22 febbraio 2018, n. 4372; e da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895 e da ultimo anche Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7105) Secondo la giurisprudenza più recente, poi, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile, sez. V, 22 febbraio 2018, n. 4372; e da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895). Il consulente si è attenuto a tali principi .
2.3 Ciò premesso deve evidenziarsi che parte attrice non ha chiesto di accertare l'esatto saldo dare – avere ( pur se ciò ha formato oggetto di quesito per ragioni di completezza e al fine di accertare se effettivamente il rapporto fosse a credito del correntista ) ma solo l'accertamento di nulla dovere, oltre al risarcimento del danno, mentre parte convenuta e intervenuta hanno chiesto solo il rigetto della domanda attorea . La pronuncia non dovrà pertanto indicare l'importo risultante né ordinare alcuna rettifica.
Il CTU ha in primo luogo evidenziato che i seguenti contratti c/c ordinario n. 61059, contratto del 27.10.2014
c/c ordinario n. 61064, contratto del 27.10.2014
c/c anticipi-SBF n. 62026, contratto del 9.10.2009
c/c SBF n. 62027, contratto del 9.10.2009 (vedasi allegato: Contratto di c/c bancario n. 62027);
c/c ordinario n. 62085, contratto del 13.1.2010 riguardano o c/c tecnici di partitario o non sono corredati da estratti conto bancari. E' bene ricordare che : Nel processo civile, l'attore, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. che gravano su colui che fa valere un diritto in giudizio, ha l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento: se trattasi di prove precostituite, deve versare tutta la documentazione utile a consentire di accertare correttamente la pretesa;
e l'onere di provare i fatti costituivi della domanda ex art. 2697 c.c., presuppone, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di provare (cfr. fra le tante ed a mero titolo esemplificativo, Cass. civile sezione I 22.3.2013 n. 7299; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 7844). L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costituitivi della domanda assume valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato dall'art. 45 L. 69/2009.
Come precisato nella giurisprudenza di legittimità e da ultimo ribadito ( cfr Cass 3310-24
) nell'ipotesi in cui (come nella specie) è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di
Pagina 7 dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo. Il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto quindi a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 30822 del 2018;). In mancanza di taluni estratti di conto corrente, invece , egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u.(cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021) essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio In mancanza di qualsivoglia documentazione ogni indagine è evidentemente impossibile . Il consulente ha operato seguendo detti principi, trasfusi nel quesito posto : i n. 6 c/c, per i quali è presente la documentazione contabile di corrispondenza, gli estratti conto non partono mai dalla data di apertura del rapporto;
pertanto i conteggi sono stati effettuati a partire dal saldo risultante dalla data dell'estratto conto più risalente prodotto dal correntista;
• per i c/c n. 61476, 631228 e 631678, non essendo presente la documentazione contrattuale, sulla base degli estratti conto disponibili, i ricalcolo sono stati effettuati espungendo tutte le competenze addebitate e calcolando gli interessi passivi, ed eventualmente quelli attivi, al tasso BOT ex art. 117 TUB;
• anche sul c/c n. 61064 per il quale il contratto rinvenuto con la pattuizione delle condizioni economiche è successivo agli estratti conto disponibili, è stato effettuato un ricalcolo applicando i tasso BOT. Tuttavia in questo caso, l'addebito delle competenze veniva effettuato sul c/c n. 61059, per il quale non sono stati rinvenuti gli estratti conto bancari. L'addebito delle competenze ricalcolate è stato quantificato e addebitato alla data finale dell'analisi senza capitalizzazione;
• i c/c tecnici n. 62026 e 62027, essendo conti di partitario, non hanno generato alcun interesse passivo ad eccezione del 4° trimestre 2013 in cui risultano addebitati sul c/c n. 61059 € 751,61 di interessi passivi ed € 367,50 di corrispettivo sull'accordato. Tale corrispettivo non risulta previsto nel contratto e pertanto è stato considerato come credito della società correntista;
• il c/c n. 631678 di anticipo SBF ha generato competenze che venivano addebitate sul c/c ordinario n. 631228. In considerazione della mancanza del contratto e sulla base della richiesta del quesito, sono stati eliminati gli addebiti di competenze provenienti dal conto anticipi SBF n. 631678, ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117.
2.4 L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3., che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4. comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse
Pagina 8 usurario si tenga "conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"; in particolare, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"; a sua volta, l'art. 2 comma 4. legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia. Tanto premesso, si deve rilevare che nella determinazione del TEG si deve applicare la formula di calcolo prevista dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigente. In effetti, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità
o simmetria, nella determinazione del tasso concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi. Seguendo i criteri sopra detti , e il quesito posto , ove la documentazione presente ha consentito l'analisi del rapporto contrattuale ( osserva il CTU , la documentazione relativa ai c/c esistente nel fascicolo di causa è risultata parziale, confusionaria e priva di logica. Gli estratti conto sono molto limitati rispetto alla durata ipotizzabile del rapporto, basti pensare che l'elaborato del CT di parte attrice, depositato in sede di atto di citazione, fa riferimento a movimenti e competenze da e/c che poi non sono stati depositati nel fascicolo;
oltre a due c/c di partitario SBF (c/c n. 62026 e n. 62027) per i suddetti c/c risultano mancanti le pattuizioni contrattuali antecedenti al periodo oggetto di analisi) non è stata registrata usura in nessuno dei conti esaminati .
Quanto alla commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizioni contrattuali il consulente ha proceduto all' eliminazione nei ricalcoli effettuati sia della CMS che della successiva Commissione di Disponibilità Fondi . Ogni altra osservazione pare superflua .
2.5. Dall'indagine tecnica svolta è risultato un saldo a debito del correntista pari ad € - 724.579,81 (che costituisce la sommatoria dei saldi dei singoli conti sui quali è stata possibile l'analisi) in applicazione dei seguenti criteri del tutto condivisibili: per i suddetti c/c in cui risultano mancanti le pattuizioni contrattuali antecedenti al periodo oggetto di analisi, i ricalcoli effettuati sui tre c/c ordinari hanno previsto l'eliminazione degli interessi, commissioni e spese addebitate sul c/c e il ricalcolo ai tassi BOT ex art. 117 TUB;
• visto che le competenze del c/c n. 61064 venivano addebitate dalla banca su un altro c/c, il n. 61059, per il quale non è presente alcun estratto conto bancario e per il quale non è stato effettuato alcun calcolo, il sottoscritto ha ritenuto corretto:
• evidenziare alla fine del periodo di analisi, senza quindi effettuare alcuna capitalizzazione, il debito della società correntista per il ricalcolo delle competenze al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (tasso BOT minimo);
• considerare sul c/c stesso il credito della società correntista per interessi, spese e commissioni conteggiati dalla banca.
• sono stati altresì eliminate le competenze del conto anticipi SBF n. 631678, addebitate sul
Pagina 9 c/c ordinario n. 631228 e ricalcolati gli interessi a tassi BOT, poiché anche in questo caso risultavano mancanti le pattuizioni contrattuali;
• sul c/c n. 631228 è stato altresì tenuto conto della quantificazione dell'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali;
Sulla base di tali risultanze appare evidente che le domande di cui ai punti da 4 e 5 delle conclusioni di parte attrice dovranno essere rigettate
2.6 Al punto 4 parte attrice ha invocato la nullità dei contratti di conto corrente anche per la violazione di tutte le norme previste in tema di obblighi di informazione del cliente e relativi rischi dell'operazione; ma a parte richiamare , in via generale , la normativa vigente , non allega quali sarebbero stati gli strumenti finanziari o gli investimenti ( non certo l'apertura del conto corrente) proposti alla cliente rispetto ai quai sarebbe stato doveroso l'obbligo informativo e la profilatura . L'assoluta mancanza di allegazioni in fatto non può che condurre al rigetto della domanda.
2.7 Le domande risarcitorie ( contestate in punto di onere della prova) ben potrebbero ritenersi assorbite considerata la posizione debitoria maturata . In ogni caso, possono essere esaminate per rilevarne l'infondatezza e la mancanza di ogni supporto probatorio .
La domanda di condanna della Banca convenuta al risarcimento di ogni danno patito dalla ricorrente in occasione dell'illegittimo contegno assunto in relazione ai rapporti di conto corrente di che trattasi, quantificabile in €. 56.675,85, ovvero in quella maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Secondo parte attrice nel periodo anni 2009-2014 versava di grave difficoltà economica e la disponibilità delle risorse illegittimamente trattenute dall'Istituto di credito nel corso degli anni, pari ad almeno €. 332.000,00 avrebbe portato ad un aumento dell'indebitamento nei confronti dell'Erario con notifica di cartelle di pagamento gravati da interessi e sanzioni . A tal fine deposita alcune cartelle di pagamento notificate dall recanti l'importo Controparte_5 complessivo richiesto. Appare di tutta evidenza come non sia possibile , anche nel caso in cui , per mera ipotesi , la Banca avesse operato trattenute illegittime in danno della
, individuare un immediato nesso causale con il debito erariale , in assenza di Parte_1 totale mancanza di narrazione della vicenda in fatto all'interno della quale l'indebitamento sarebbe maturato La domanda di risarcimento danni per illegittima Centrale Rischi della Banca d'Italia avvenuta nel 2017 senza alcun preavviso in violazione di quanto statuito dall'art. 125 TUB. La difesa attorea discetta sul pregiudizio che sarebbe derivato dall'illegittima segnalazione e del diritto al risarcimento del danno, ma non si preoccupa nemmeno di allegare prova documentale della segnalazione , al fine di farne apprezzare dal giudice l'illegittimità . Null'altro pare doversi aggiungere La domanda merita rigetto.
2.8 Le spese processuali. Tenendo conto della soccombenza di parte attrice su tutte le domande , sulla stessa dovranno gravare le spese processuali liquidate in favore della parte convenuta come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva , trattazione/istruttoria ( quest'ultima su importo inferiore al medio tabellare in ragione dell'attività processuale svolta) e decisoria Parimenti deve ritenersi per le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, ferma la solidarietà nei confronti del ctu Può invece disporsi la compensazione delle spese processuali nei confronti di , non CP_3 litisconsorte necessario , e intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. pur potendo il processo proseguire tra le parti originarie .
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ,ogni ulteriore istanza anche in via istruttoria , domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Rigetta tutte le domanda di parte attrice
2) Pone a carico di parte attrice il pagamento le spese processuali in favore di Banca MPS liquidate in € 20.000,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva c.p.a. come per legge
3) Pone a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in corso di causa , ferma la solidarietà nei confronti del consulente
4)Dichiara compensate le spese tra parte attrice e parte intervenuta
Così deciso in Siena il 4.3.2025
Il Giudice Dott.ssa Marianna Serrao
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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