Sentenza 28 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2003, n. 8500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8500 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE08500/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE getto Risarcimento danni da diffamazione in scritto anonimo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: " R.G.N. 7985/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 8971/99 MAZZA Consigliere - Dott. Fabio Cron.18658 TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Francesco Rep. 2267 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 23/01/03 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SEN TENZA - sul ricorso proposto da: MO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 91, presso lo studio dell'avvocato: CAMICI GIAMMARIA, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati TURI GUIDO, MICELI CALOGERO, giusta delega in atti;
ricorrente F
contro
Y NI IC;
- intimato F e sul 2° ricorso n° 08971/99 proposto da: NI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2003 1 128 DELLE FORNACI 38, presso 10 studio dell'avvocato зам I ALBERICI RAFFAELE, difeso dagli avvocati SEBASTIANI ENRICO, SEBASTIANI SEBASTIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - "
contro
- intimato MO ER;
avverso la sentenza n. 1344/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione I Civile, emessa il 30/10/98 e depositata il 05/12/98 (R.G. 1801/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo con assorbimento degli altri del ricorso principale e 1'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25.9.1989 BE TI con- veniva in giudizio innanzi al tribunale di Firenze Ric-, ي cardo RT, cui in precedenza aveva affidato la pro- gettazione e la direzione dei lavori ad un immobile di sua proprietà, per ottenerne la condanna al risarcimen- to dei danni, che assumeva di aver subito per il fatto che il professionista, con segnalazione anonima redatta in stampatello e diretta al comune di Bagno a Ripoli, 10 aveva denunciato per le opere abusive che, mediante la trasformazione di volumi tecnici, egli avrebbe rea- lizzato al fabbricato al fine di aumentarne gli spazi liberi da destinare a sale da gioco. L'attore, che pure ammetteva di avere compiuto la- vori di demolizione con riserva di chiedere successiva- mente la sanatoria, precisava che la individuazione. dell'autore dello scritto anonimo nel convenuto era stata da lui effettuata attraverso perizie redatte da tecnici di sua fiducia. Aggiungeva che l'architetto, con tale iniziativa, si era reso responsabile di violazione dell'obbligo di fedeltà e di lealtà e non aveva rispettato il segreto professionale, cui pure era tenuto nei confronti del cliente. L'adito tribunale, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riconosceva il con- venuto quale autore dello scritto anonimo e lo condan- nava, perciò, a risarcire i danni, da liquidare in al- tro giudizio, ed a pagare le spese processuali all'attore. La Corte di appello di Firenze, accogliendo la im- pugnazione del soccombente, rigettava la domanda avan- zata nei suoi confronti da BE TI, che con- dannava alle spese del doppio grado del giudizio. 3 ри I giudici di appello consideravano, innanzitutto, non essendo stata avanzata nei confronti del pro- che, fessionista domanda di danni da responsabilità aquilia- na, la proposta azione di responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di lealtà, riservatezza e segretezza non era fondata, data la mancanza di prova del collegamento fra l'opera prestata dal RT ed i fatti denunciati, che si erano verificati dopo l'esecuzione delle opere commissionate, quando i rap- porti tra cliente e professionista si erano già dete- riorati. Ritenevano, inoltre, che l'accertamento in ordine alla paternità dello scritto anonimo risultava partico- larmente difficile e complesso e che era poco affidabi- le, anche alla luce di quanto lo stesso consulente ave- va successivamente dichiarato, il grado di certezza e- videnziato dalla consulenza tecnica d'ufficio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so BE TI, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, che RD RT con- trasta con controricorso, contenente anche ricorso in- cidentale condizionato in base ad unico motivo. Il resistente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE при I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo di impugnazione -deducendo, in relazione alla norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- il ricorrente principale critica la impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di merito ha escluso la responsabili- tà contrattuale del professionista per la ritenuta in- sussistenza della prova del collegamento tra l'opera da lui prestata ed i fatti denunciati, dei quali il Berto- ni non avrebbe avuto neppure conoscenza. Assume che, con la costituzione in giudizio, il convenuto non aveva negato di essere a conoscenza delle opere da lui progettate e dirette, in esse comprese an- che quelle riguardanti i fatti denunciati nello scritto anonimo, per cui nessun onere probatorio sul punto era a carico di esso attore in ordine a circostanze pacifi- camente ammess dalla controparte, la quale aveva impo- stato la sua difesa su argomenti incompatibili con il disconoscimento dei medesimi fatti. Con il secondo motivo di impugnazione -deducendo sotto altro profilo il vizio di motivazione- il ricor- rente principale lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la decisione di primo grado 5 ри circa la provenienza dal convenuto dello scritto anoni mo, disattendendo la missiva del consulente tecnico di ufficio e le apodittiche conclusioni del consulente di parte del RT. Con il terzo motivo di ricorso denuncia la viola- zione e la falsa applicazione di norme di legge, perché il giudice di secondo grado, il quale pure aveva rite- nei fatti denunciati la ipotesi nuto ravvisabile responsabilità aquiliana ai sensi astratta della dell'art. 2043 c.C., aveva, poi, omesso di esaminare la domanda in ordine a detta causa pretendi nella conside- razione che dall'attore era stata proposta la sola do- manda di danni per responsabilità contrattuale. Con l'ultimo mezzo di doglianza lo stesso ricorren- in relazione alla norma dell'art. 360, n. 3, te, c.p.c., rileva che non sarebbe comprensibile la motiva- zione della Corte di merito, laddove essa sembra consi- derare inammissibile la domanda di danni per non avere esso istante fornito alcuna prova, neppure generica, sull'esistenza di un suo pregiudizio risarcibile. Osserva la Corte che deve essere esaminata innanzi- tutto la doglianza di cui al secondo motivo della impu- gnazione principale, che, criticando la sentenza di se- condo grado sul punto relativo alla esclusa provenienza dello scritto anonimo da parte del convenuto, riflette 6 ри il tema della dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa dell'attore, secondo indagine logicamente pre- giudiziale rispetto all'altra diretta a definire se dal fatto stesso, del quale sia stata accertata la sussi- stenza, l'attore abbia voluto fare discendere l'esercizio di un suo credito risarcitorio verso il convenuto per responsabilità contrattuale o aquiliana. La censura sul punto non è fondata. La Corte di merito, in ordine alla paternità della lettera anonima, ha ritenuto che il compiuto accerta- mento era stato particolarmente difficile e complesso e che, trattandosi di scritto a stampatello, era poco af- fidabile il grado di certezza circa l'attribuzione del-. lo scritto al convenuto, tenuto conto anche del fatto che il consulente tecnico di ufficio aveva riconosciuto il suo errore nell'individuare l'autore dell'anonimo nella persona del Bretoni e che anche gli altri consu- lenti tecnici interessatisi della vicenda erano giunti all'analoga conclusione di incerta paternità dello scritto medesimo. La valutazione del giudice di merito non appare il- logica né contraddittoria e la critica, che ad essa muove il ricorrente principale, si basa sulle generiche asserzioni secondo cui le affermazioni dei consulenti di parte sarebbero apodittiche e la missiva del consu- 7 прит lente tecnico d'ufficio sarebbe da ritenere "inqualificabile". E' evidente, in tale contesto, che la impugnazione non denuncia veri e propri vizi della motivazione, ma sollecita in questa sede un inammissibile riesame delle fonti di prova per farne discendere una valutazione di- versa da quella, congrua e convincente, espressa dal giudice di merito in base agli elementi indicati negli elaborati successivi dei tecnici di parte e dei quali anche il tecnico di ufficio aveva riconosciuto la vali- dità. Inoltre, la utilizzazione da parte del giudice di merito delle ulteriori valutazioni fornite dal consu- lente tecnico di ufficio a seguito dei rilievi formula- ti dai tecnici di parte alle conclusioni della sua re- lazione, deve considerarsi espressione della facoltà discrezionale di richiedere allo stesso c.t.u. i neces- sari chiarimenti (artt. 62 e 194 e segg. c.p.c.), fa- coltà il cui esercizio il ricorrente principale non ha contestato sotto il profilo della violazione di legge o del principio del contraddittorio, onde l'apprezzamento che di essi la Corte territoriale ha fatto deve rite- nersi pienamente consentito. In difetto di prova certa circa la provenienza del- lo scritto anonimo da parte del convenuto RT, il 8 рак I giudice di merito non avrebbe dovuto compiere la suc- 4 cessiva indagine in ordine alla collegabilità all'opera professionale dello stesso dei fatti denunciati nello scritto al fine di escluderne la responsabilità. Di conseguenza, nella pronuncia di conferma della esclusione della paternità dello scritto anonimo per il professionista restano assorbiti gli altri motivi della. impugnazione principale, non essendovi necessità di do- vere stabilire in ordine alla natura ed alla qualifica- zione di una ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabile solo in caso di accertata redazione dello 109T 129.11 scritto ad opera del RT. 456 30 99 Il ricorso principale, pertanto, è rigettato e in тот. 160,10 tale pronuncia resta assorbito l'esame del ricorso in cidentale, che era stato proposto condizionatamente all'accoglimento della impugnazione principale. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 23 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. зири c Яраболи IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello