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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LARINO
R.G. 515 /2024
Nella causa promossa da (avv.CARCHIA Parte_1
MARIA; ) nei confronti dell' CP_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Il Giudice designato, , letto il ricorso;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.,;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto per parte ricorrente:
invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'46 %;
pertanto sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 (doc.ti 1).
Decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08/07/2024 con revisione a 2 anni.
Reputato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che , giusto l'insegnamento ribadito da Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2009 n. 25236, “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni di scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo;
ritenuto, pertanto, di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
giudicato corretto regolare le spese come segue:
CONDANNA
l in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario da un CP_1
momento coincidente con quello della domanda amministrativa, al pagamento, in favore dell'avvocato antistatario della parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €1.400,00 per compenso professionale, importo comprensivo del rimborso forfetario nella misura del 15%, euro 43,00 per spese documentate, oltre accessori come per legge, tenuto conto della natura della controversia, comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate in euro 290,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Larino, 25/03/2025 Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella
R.G. 515 /2024
Nella causa promossa da (avv.CARCHIA Parte_1
MARIA; ) nei confronti dell' CP_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Il Giudice designato, , letto il ricorso;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.,;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto per parte ricorrente:
invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'46 %;
pertanto sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 (doc.ti 1).
Decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08/07/2024 con revisione a 2 anni.
Reputato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che , giusto l'insegnamento ribadito da Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2009 n. 25236, “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni di scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo;
ritenuto, pertanto, di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
giudicato corretto regolare le spese come segue:
CONDANNA
l in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario da un CP_1
momento coincidente con quello della domanda amministrativa, al pagamento, in favore dell'avvocato antistatario della parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €1.400,00 per compenso professionale, importo comprensivo del rimborso forfetario nella misura del 15%, euro 43,00 per spese documentate, oltre accessori come per legge, tenuto conto della natura della controversia, comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate in euro 290,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Larino, 25/03/2025 Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella