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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 21 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9063/2024 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 ex art. 445 bis co. 1 c.p.c. dall'avv. Angela Tarantino presso lo studio della quale in Cerignola (FG) Via E. Fieramosca, 10 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2024 premetteva di Parte_1 aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis co. 1 c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto, negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile chiedeva al
Tribunale adito di: “accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero il diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile (ex art. 13 L.118/1971);
2. per l'effetto, condannare l in persona del l.r.p.t., a corrispondere CP_1 al ricorrente detta prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda stessa, ovvero in data successiva, qualora ritenuto all'esito delle operazioni peritali, nella misura legale
e salvo conguaglio, oltre interessi dal 121° giorno dalla data della revisione e rivalutazione monetaria ove prevista dalla legge;
3. condannare l , ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1 presente procedimento, gravati di rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1,
L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto Per_2
l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74% essendo per la precisione pari al
60% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 8726/2023 del Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha lamentato la erronea valutazione da parte del CTU delle patologie da cui è affetta, e la non corretta considerazione delle certificazioni mediche neurologiche in atti datate
02.01.2024 e 09.02.2024, acquisite in fase di accertamento sommario e già fatte oggetto di esame da parte del CTU.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve rilevarsi che, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 l'accertamento deve essere compiuto nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
La percentuale riconosciuta, inoltre, è notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge per l'accesso ai benefici richiesti, onde sarebbe stato preciso onere del ricorrente specificare in che modo l'aumento percentuale derivante dalla diversa valutazione delle patologie avrebbe consentito il raggiungimento quantomeno della percentuale del
74%.
Ne consegue che, in difetto di ulteriori elementi, potrebbe affermarsi che tale contestazione sia assolutamente generica con ogni conseguenza sotto il profilo della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, per completezza occorre evidenziare, come già innanzi detto, che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha accertato l'insussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 60% inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento, quantomeno, del diritto all'assegno d'invalidità civile. In particolare, si ritiene che la valutazione del
CTU in merito al calcolo del grado di invalidità sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che, come si evince dalla sua valutazione medico-legale, il calcolo del grado di invalidità è stato eseguito correttamente, atteso che, da un lato, è stato specificato, in base alle tabelle approvate con DM 05/02/1992 per ciascuna patologia, il codice di riferimento indicato;
dall'altro, è stato precisato il metodo di calcolo seguito per la determinazione della percentuale invalidante complessiva e specificamente indicato quanto emerso all'esame obiettivo del ricorrente dal quale è emerso che: “Il periziando durante le operazioni peritali del 09.04.2024 aveva un normale tono dell'umore, ha riferito di accusare cefalea ed insonnia;
non ha riferito di accusare disturbi depressivi e nemmeno sintomi psicotici.”
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione
Pers medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
La contestazioni della parte risultano del tutto generiche e non supportate da alcun nuovo elemento di valutazione.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse devono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta la domanda;
- dichiara la irripetibilità delle spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 21 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9063/2024 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 ex art. 445 bis co. 1 c.p.c. dall'avv. Angela Tarantino presso lo studio della quale in Cerignola (FG) Via E. Fieramosca, 10 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2024 premetteva di Parte_1 aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis co. 1 c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto, negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile chiedeva al
Tribunale adito di: “accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero il diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile (ex art. 13 L.118/1971);
2. per l'effetto, condannare l in persona del l.r.p.t., a corrispondere CP_1 al ricorrente detta prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda stessa, ovvero in data successiva, qualora ritenuto all'esito delle operazioni peritali, nella misura legale
e salvo conguaglio, oltre interessi dal 121° giorno dalla data della revisione e rivalutazione monetaria ove prevista dalla legge;
3. condannare l , ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1 presente procedimento, gravati di rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1,
L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto Per_2
l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74% essendo per la precisione pari al
60% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 8726/2023 del Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha lamentato la erronea valutazione da parte del CTU delle patologie da cui è affetta, e la non corretta considerazione delle certificazioni mediche neurologiche in atti datate
02.01.2024 e 09.02.2024, acquisite in fase di accertamento sommario e già fatte oggetto di esame da parte del CTU.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve rilevarsi che, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 l'accertamento deve essere compiuto nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
La percentuale riconosciuta, inoltre, è notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge per l'accesso ai benefici richiesti, onde sarebbe stato preciso onere del ricorrente specificare in che modo l'aumento percentuale derivante dalla diversa valutazione delle patologie avrebbe consentito il raggiungimento quantomeno della percentuale del
74%.
Ne consegue che, in difetto di ulteriori elementi, potrebbe affermarsi che tale contestazione sia assolutamente generica con ogni conseguenza sotto il profilo della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, per completezza occorre evidenziare, come già innanzi detto, che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha accertato l'insussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 60% inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento, quantomeno, del diritto all'assegno d'invalidità civile. In particolare, si ritiene che la valutazione del
CTU in merito al calcolo del grado di invalidità sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che, come si evince dalla sua valutazione medico-legale, il calcolo del grado di invalidità è stato eseguito correttamente, atteso che, da un lato, è stato specificato, in base alle tabelle approvate con DM 05/02/1992 per ciascuna patologia, il codice di riferimento indicato;
dall'altro, è stato precisato il metodo di calcolo seguito per la determinazione della percentuale invalidante complessiva e specificamente indicato quanto emerso all'esame obiettivo del ricorrente dal quale è emerso che: “Il periziando durante le operazioni peritali del 09.04.2024 aveva un normale tono dell'umore, ha riferito di accusare cefalea ed insonnia;
non ha riferito di accusare disturbi depressivi e nemmeno sintomi psicotici.”
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione
Pers medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
La contestazioni della parte risultano del tutto generiche e non supportate da alcun nuovo elemento di valutazione.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse devono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta la domanda;
- dichiara la irripetibilità delle spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano