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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 256/20 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 quali eredi di rappresentanti e difesi dall'avv. Rosetta Reppucci, presso la Persona_1 quale elettivamente domiciliano, in Atripalda, via Salita Palazzo n. 23
APPELLATI
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il indicato in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, n. 861 del 2019, che articolatamente censurava, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellati, aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del
2005, al Brigadiere dei Carabinieri ferito in servizio il 19 giugno 1978 e Persona_1
deceduto il 25 agosto 1993.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domanda proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituivano , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di , che resistevano all'appello, del quale preliminarmente
[...] Persona_1 eccepivano l'improcedibilità, per mancata notifica dello stesso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente evidenziato che risulta per tabulas e pacifico che parte appellante, che aveva regolarmente ricevuto la comunicazione, ex art. 435 c.p.c., non ha mai proceduto alla notifica dell'atto di appello. Parte appellata si è costituita perché altrimenti venuta a conoscenza dello spiegato gravame e precipuamente per eccepirne l'improcedibilità.
Orbene, in tale contesto l'impugnazione proposta è improcedibile, appunto per mancata notificato del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
La S.C., nella sua massima espressione (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., .
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che….ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce
a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro -e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c.
2 Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C (cfr. Cass., VI,
25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (arg. anche ex Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014 n. 5700).
Infine, come ha ben rappresentato sempre la (cfr.,da ultimo, Cass., II, 25.1.2024 n. Parte_2
2408), nelle controversie regolate dal rito del lavoro detto effetto dell'inesistenza della notifica non rimane sanato per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato, in quanto il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
In considerazione della particolarità processuale della vicenda, e considerando anche l'assoluta superfluità della costituzione di parte appellata, appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 27.11.2017 n.28250).
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 256/20 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 quali eredi di rappresentanti e difesi dall'avv. Rosetta Reppucci, presso la Persona_1 quale elettivamente domiciliano, in Atripalda, via Salita Palazzo n. 23
APPELLATI
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il indicato in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, n. 861 del 2019, che articolatamente censurava, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellati, aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del
2005, al Brigadiere dei Carabinieri ferito in servizio il 19 giugno 1978 e Persona_1
deceduto il 25 agosto 1993.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domanda proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituivano , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di , che resistevano all'appello, del quale preliminarmente
[...] Persona_1 eccepivano l'improcedibilità, per mancata notifica dello stesso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente evidenziato che risulta per tabulas e pacifico che parte appellante, che aveva regolarmente ricevuto la comunicazione, ex art. 435 c.p.c., non ha mai proceduto alla notifica dell'atto di appello. Parte appellata si è costituita perché altrimenti venuta a conoscenza dello spiegato gravame e precipuamente per eccepirne l'improcedibilità.
Orbene, in tale contesto l'impugnazione proposta è improcedibile, appunto per mancata notificato del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
La S.C., nella sua massima espressione (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., .
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che….ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce
a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro -e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c.
2 Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C (cfr. Cass., VI,
25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (arg. anche ex Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014 n. 5700).
Infine, come ha ben rappresentato sempre la (cfr.,da ultimo, Cass., II, 25.1.2024 n. Parte_2
2408), nelle controversie regolate dal rito del lavoro detto effetto dell'inesistenza della notifica non rimane sanato per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato, in quanto il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
In considerazione della particolarità processuale della vicenda, e considerando anche l'assoluta superfluità della costituzione di parte appellata, appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 27.11.2017 n.28250).
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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