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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2024, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
n. 237/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Innocenza Vono Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. ANDREA NIERO Parte_1 C.F._1
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.
), con l'avv. LORENZO STERNINI P.IVA_2
Parte appellata
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 33/2023, pubblicata in data
05/01/2023, del Tribunale di Venezia.
1 Conclusioni delle parti
Per parte appellante
Nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli già esposti e non valutati in primo grado, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 33/2023 del Tribunale di Venezia emessa nel proc. N.
7408/2020 RG, depositata il 5/1/2023 notificata il 9/1/2023, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a soggetta a direzione e coordinamento di Parte_1 Controparte_3
(già , codice fiscale , in persona del l.r.p.t. Avv. Controparte_2 CP_4 P.IVA_3
Simone Amoruso a tanto abilitato in virtù di procura speciale certificata dal Dott. Giuseppe
Alessi, quale procuratore di ovvero che come Controparte_1 Controparte_3
sopra generalizzata, non ha alcun diritto al pagamento della somma ingiunta e di cui alla sentenza n. 33/2023 e comunque respingersi le domande tutte proposte nei confronti del Sig.
. Parte_1
In subordine: accertarsi e dichiararsi che ex art. 1956 C.C. nulla è dovuto CP_3
come sopra generalizzata, da parte del Sig. .
[...] Parte_1
In ulteriore subordine: accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 1957 C.C. dell'azione con la conseguenza che nulla è dovuto dal Sig. a come sopra Parte_1 Controparte_3
generalizzata.
In subordine: accertarsi e dichiararsi l'esatto ammontare del credito di Controparte_3 come sopra generalizzata, e per l'effetto accertarsi che la stessa non aveva diritto a richiedere la somma ingiunta in primo grado e di cui alla sentenza appellata.
In ulteriore subordine: accertato e dichiarato il concorrente comportamento colposo dell'appellata, ridursi per l'effetto le pretese della stessa in ogni caso con applicazione del tasso legale di interesse anziché quello indicato da controparte.
In ogni caso: ordinarsi la cancellazione del nominativo del Sig. Parte_1 dalla . Organizzazione_1
In ogni caso: Spese e compensi oltre accessori di lite, di entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi.
In via istruttoria: Si chiede che venga disposta CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei singoli rapporti di conto corrente, il TAEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege, la conformità delle modalità di applicazione
2 della commissione di massimo scoperto (o a quella il cui nominativo la cela), alle condizioni contrattuali e la rideterminazione dei saldi effettivi dei conti correnti per cui è causa con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate all'opponente previa riclassificazione del rapporto in regime di saggio legale di interesse e con eliminazione delle competenze anatocistiche trimestrali e delle cosiddette commissioni sul massimo scoperto (o analoga).
Per parte appellata
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata
MOTIVAZIONE
Fatto
è stato, fino all'aprile 2013, socio della Parte_1 Organizzazione_2
Quest'ultima aveva stipulato con nel 2011, un contratto di conto Controparte_5
corrente (10.1.2011) e uno per anticipazioni su fatture contro cessione di credito (15.2.2011).
Il 28.6.2011 ha rilasciato una fideiussione omnibus in favore della banca, a Parte_1 garanzia delle obbligazioni della verso l'istituto, fino all'importo Organizzazione_2 massimo di € 315.000,00.
Il 19.4.2013 ha ceduto le sue quote e ha così cessato di essere socio della Parte_1 [...]
Quest'ultima società è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2019. Organizzazione_2
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1840/20, il Tribunale di Venezia ha ingiunto a e Parte_1
ad altro fideiussore il pagamento in favore di (rappresentata dalla Controparte_1 procuratrice , resasi cessionaria del credito, dell'importo di € 239.656,00 - Controparte_3
corrispondente alla somma dei saldi negativi dei rapporti di conto corrente e di anticipazioni fatture in capo a – oltre ad interessi e spese. Organizzazione_2
3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la Parte_1 revoca o, in subordine, chiedendo che l'importo ingiunto fosse ridotto in misura pari al debito maturato dalla garantita al momento in cui l'opponente ha ceduto le proprie quote.
L'opposta si è costituita in giudizio a mezzo della procuratrice Controparte_1
e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_3
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di difesa.
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Venezia propone appello insistendo Parte_1
per le domande spiegate in primo grado.
Si è costituita in causa rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_2
con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.12.2023 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo d'appello lamenta la “errata interpretazione della Parte_1 fattispecie” e la “omessa valutazione delle eccezioni sulla validità della fidejussione”.
In primo grado l'appellante ha chiesto che il Tribunale di Venezia riconoscesse la nullità della fideiussione prestata da per la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di Parte_1
cui all'art. 2 della legge n. 287/90, allegando la conformità della fideiussione in atti al cd.
“schema ABI 2003” di cui alla decisione n. 55 del 2.5.2005 della quale Autorità Org_1
garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Con il citato provvedimento n. 55/05 la , in veste di Autorità indipendente Org_1 preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, ha dichiarato che l'utilizzo dello schema uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI si pone in contrasto con
4 l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd. “clausola di sopravvivenza”, cd. “clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/21, hanno affermato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". E' stato quindi confermato ciò che la prevalente giurisprudenza aveva già ritenuto circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1419 c.c., con limitazione della nullità alle sole clausole interessate dal provvedimento n. 55/05.
Sostiene l'appellante che, in considerazione di tale nullità parziale, il giudice del primo grado non avrebbe dovuto valorizzare, come ha fatto, l'art. 8 delle condizioni della fideiussione del
28.6.2011. Detta clausola definisce la garanzia rilasciata “astratta ed autonoma” e specifica che “la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali”.
In ragione di tale pattuizione, nonché della previsione di pagamento a prima richiesta, il giudice di prime cure ha qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia e ha quindi escluso che il garante possa opporre al creditore vizi o eccezioni relative al rapporto principale.
L'appellante deduce che l'art. 8 citato rientrerebbe nel novero delle tre clausole dello “schema
ABI 2003” che, secondo quanto deciso dalle SSUU, sono nulle. Evidenzia come il contratto del 28.6.2011 sia intitolato “fideiussione omnibus” e sia, nel suo impianto complessivo,
“strutturato per essere ritenuto tale e accessorio all'obbligo principale”, sottolineando altresì che anche il ricorso per decreto ingiuntivo fa riferimento ad una fideiussione.
La previsione dell'impegno al pagamento a prima richiesta, inoltre, sarebbe, ad avviso dell'appellante, insufficiente per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
5 2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la “omessa valutazione della nullità della fidejussione azionata”. Alla luce delle argomentazioni di cui al primo motivo, sostiene, il Tribunale di Venezia non avrebbe dovuto astenersi dall'esaminare le eccezioni dell'attore relative al rapporto principale. Se ciò avesse fatto, il primo giudice avrebbe rilevato la nullità del contratto anticipi stipulato da per la mancanza di Organizzazione_2 elementi essenziali richiesti dall'art. 117 TUB, consistendo, tale contratto, in un modulo non completato e lasciato “in bianco” in relazione ad alcuni dati essenziali.
La nullità del contratto anticipi avrebbe comportato, nell'opinione dell'appellante, la nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione.
3) Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante insiste per l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Il giudice del primo grado ha ritenuto che, in presenza dell'impegno del garante a pagare “a prima richiesta”, il creditore possa evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche senza agire in giudizio, limitandosi ad una richiesta stragiudiziale di pagamento. Una simile richiesta di pagamento sarebbe stata tempestivamente effettuata dalla creditrice nella vicenda in esame (docc. 12 e 13).
L'appellante deduce che parte appellata non avrebbe usato la necessaria diligenza nel coltivare le proprie ragioni di credito prima di agire contro i fideiussori. Infatti la banca non avrebbe inviato alcuna diffida stragiudiziale a non avrebbe promosso Org_2 Organizzazione_2
azioni recuperatorie avverso la società e non si sarebbe neppure opposta al suo scioglimento.
Pur affermando di vantare crediti risalenti a luglio 2014, avrebbe atteso Controparte_1
fino al 27.10.2015, senza dare avvio ad alcuna procedura esecutiva, e limitandosi, a tale data,
a richiedere il fallimento della debitrice. Non varrebbero a dimostrare il contrario le diffide inoltrate nel 2012, in quanto risalenti a molto tempo prima dell'avvio della causa e comunque non riferibili a crediti maturati in seguito.
6 4) Con il quarto motivo d'appello sottopone a critica la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di liberazione formulata dal fideiussore, ex art. 1956 c.c., sul presupposto della presenza nel contratto di una clausola che avrebbe obbligato il garante a tenersi informato circa le condizioni economiche del debitore principale e lo svolgimento del rapporto con la banca. Una tale condotta, deduce l'appellante, sarebbe divenuta impossibile per l'ex socio dopo che egli ha lasciato la società.
L'appellante censura inoltre la decisione di primo grado per non avere accolto la domanda subordinata volta ad ottenere la riduzione delle pretese di parte creditrice in relazione alla fuoriuscita di dalla compagine sociale. Il Tribunale di Venezia ha evidenziato che Parte_1 la pretesa dell'opponente di limitare la propria responsabilità al debito maturato sino al
19.4.2013 non troverebbe fondamento “in alcuna norma dell'ordinamento giuridico, posto che la fonte del diritto azionato in sede monitoria consiste in un contratto, a nulla rilevando la qualità di socio in capo al contraente”.
Secondo l'appellante in tal modo il Tribunale avrebbe finito per negare a la Parte_1
“possibilità di recesso”. Il fatto che, nonostante la banca fosse stata avvisata della cessione delle quote sociali, essa non abbia sollecitato la sostituzione del garante denoterebbe un comportamento contrario ai “principi di correttezza e buona fede nei confronti del fideiussore”.
La violazione del dovere di buona fede sarebbe altresì ravvisabile, ad avviso dell'appellante, in quanto accaduto nel 2012 quando, secondo la ricostruzione di parte appellante, l'istituto avrebbe “trasferito” gli affidamenti da (società in difficoltà Controparte_6
economica, fallita nel giugno del 2014) a senza aver mai alla prima Organizzazione_2
chiesto alla s.a.s. di rientrare nel debito ed omettendo anche di insinuarsi nello stato passivo del fallimento.
5) Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole della “omessa valutazione del quantum contestato”, poiché il giudice veneziano non avrebbe esaminato le contestazioni dell'opponente relative alla mancata esposizione, da parte della convenuta, delle ragioni che avrebbero portato alla quantificazione del credito azionato. Sostiene l'appellante che
7 l'importo richiesto in sede monitoria sarebbe “frutto di somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei rapporti di conto corrente e apertura di credito, nonché di illegittima quantificazione degli interessi passivi, nonché di somme illecitamente percepite a titolo di commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali”. Parte appellante insiste, perciò, affinché venga disposta la CTU contabile già richiesta in primo grado.
6) Con il sesto motivo d'appello viene richiesta una diversa regolazione delle spese di lite del primo grado in conseguenza dell'accoglimento dei motivi attinenti al merito della lite.
Ragioni della decisione
1-2-3) I primi tre motivi d'appello, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Diversamente da quanto deduce l'appellante, il testo dell'articolo 8 delle clausole della fideiussione sottoscritta da per la parte valorizzata dal giudice del primo Parte_1
grado, non coincide con nessuna delle tre clausole censurate dal Provvedimento n. 55 del
2.5.2005 di . Org_1
Queste tre clausole sono le seguenti:
1. cd. clausola di sopravvivenza: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”;
2. cd. clausole di reviviscenza: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
3. rinuncia termini ex art. 1957 c.c.: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
8 La clausola 8 del contratto per cui è causa recita: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale.
Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Se nel secondo periodo la clausola riproduce l'art. 2 dello schema ABI, ciò non vale per il primo periodo, che il Tribunale di Venezia ha preso in considerazione al fine di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Il fatto che il nomen utilizzato dalle parti sia “fideiussione omnibus” non esclude che, alla luce del contenuto effettivo del contratto, si possa parlare di garanzia autonoma, così come avviene quando in una fideiussione sia previsto l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta e senza eccezioni”. Secondo Cass. SSUU n. 3947/10, difatti: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”).
Nel caso in esame non è ravvisabile la “evidente discrasia” cui fa cenno la citata pronuncia delle SSUU, né in tal senso è sufficiente richiamare l'intitolazione del contratto o il fatto che nel ricorso monitorio ci si riferisca al contratto definendolo fideiussione. Che poi vi sia un legame tra la garanzia e i rapporti di conto corrente e anticipi fatture instaurati il 10.1.2011 e il
15.2.2011 dalla garantita con – di modo che Organizzazione_2 Controparte_5
a tali rapporti si fa rinvio per definire l'entità del credito azionato avverso il garante – ciò deriva dal fatto che il contratto autonomo di garanzia può dirsi meritevole di tutela giuridica solo nella misura in cui l'indifferenza dell'obbligo del garante rispetto a quello del debitore principale non si spinga fino a “privare del tutto di contenuto il fatto che si tratta pur sempre
9 di un contratto la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento” (Cass. n. 10652/08).
Se è vero, quindi, che la mera clausola di pagamento “a prima richiesta” non è da sola sufficiente a giustificare l'inquadramento del contratto come garanzia autonoma, è anche vero che nella convenzione in esame le parti non si sono limitate a questo ma hanno espressamente qualificato la garanzia come “astratta ed autonoma”, così intendo ricondurla al tipo contrattuale che da tempo è riconosciuto nel senso ritenuto dal primo giudice.
L'eccezione di parte opponente attinente alla forma del “contratto anticipi” datato 15.2.2011, per il fatto che alcune delle condizioni essenziali dello stesso sarebbero indicate solo nel
“documento di sintesi” datato 16.2.2011 e non nel contratto vero e proprio, rientra nel novero delle eccezioni che, avendo ad oggetto il rapporto principale, non possono essere sollevate dal garante autonomo. Né può invocarsi l'art. 1939 c.c. dato che, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, al garante è accordata la facoltà di far valere, con riguardo al rapporto garantito, solo l'assoluta inesistenza dello stesso (Cass. n. 10652/08) oppure, mediante exceptio doli generalis, la nullità del contratto dipendente da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa o il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa, quando ciò risulti evidente, certo ed incontestabile (Cass. SSUU n. 3947/10).
Per le medesime ragioni va disattesa l'eccezione ex art. 1957 c.c. Detta norma, infatti, salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, non è applicabile al contratto autonomo di garanzia (Cass. SSUU n. 3947/10, rv. 611836; Sez. 3, n. 7883/17, rv. 643699).
4) Il quarto motivo d'appello è infondato.
Come già posto in evidenza dal Tribunale di Venezia, l'appellante non ha dedotto se, e in quali termini, la banca avrebbe continuato, senza l'autorizzazione del garante di cui all'art. 1956 c.c., a concedere credito alla società garantita dopo avere conosciuto il suo stato di insolvenza. Risulta che nel 2012, quando era ancora socio e poteva quindi Parte_1 conoscere la situazione dell'impresa, la venne diffidata da Organizzazione_2 [...]
[...]
[...] ad azzerare le proprie esposizioni e che di ciò venne dato notizia ai garanti Controparte_7
(docc. 12/14 appellata). Non è stato specificato dall'appellante se sia stato concesso nuovo credito alla società dopo che egli aveva ceduto le proprie quote e in presenza di condizioni di crisi della debitrice tali da rendere “notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” .
Ne deriva che non può essere invocato l'art. 1956 c.c., essendo onere dell'eccipiente dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.
In modo del tutto generico parte appellante ipotizza che abbia Controparte_5
“traslato” i propri crediti da una società in stato di difficoltà, la a Controparte_6
omettendo di attivarsi per recuperare i propri crediti dalla prima. Si Organizzazione_2 tratta di congetture prive di riscontro. In ogni caso ciò sarebbe avvenuto quando l'appellante era ancora parte della compagine sociale di sicché, anche ove Organizzazione_2
corrispondesse al vero la deduzione secondo la quale la s.r.l. si sarebbe fatta carico di debiti preesistenti gravanti su un terzo soggetto, si dovrebbe ritenere che di ciò fosse a conoscenza
, sicché non è chiaro in quali termini una simile evenienza dovrebbe dimostrare la Parte_1
violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della banca.
Tanto meno può ritenersi fondato l'argomento per cui, venuta a conoscenza del mutamento della composizione dei soci, la banca sarebbe stata onerata di chiedere la sostituzione del fideiussore uscito dalla società. L'appellante, da parte sua, neppure deduce di avere dichiarato di voler recedere dalla garanzia prestata nel 2011.
D'altronde, come già chiarito dal giudice di prime cure, l'obbligo di garanzia non sorge dalla qualità di socio ma dal contratto di garanzia, sicché evidentemente esso perdura fino a che il contratto conserva efficacia.
5) Il quinto motivo d'appello non ha pregio.
La creditrice ha dimesso i contratti relativi ai rapporti che hanno generato il credito azionato
(docc. 4, 5 e 19), nonché gli estratti conto del rapporto di conto corrente (doc. 6) e le fatture per le quali sono state erogate le anticipazioni, con le relative annotazioni nelle scritture relative al rapporto anticipi. A fronte di tale documentazione, atta a dimostrare la sussistenza e
11 l'entità del credito, l'appellante non può lamentare genericamente la mancata prova del quantum debeatur, né pretendere che si effettui una CTU che, in questo quadro, avrebbe inevitabilmente carattere esplorativo.
L'appellante non ha ugualmente dato prova, nemmeno indiziaria, dell'addebito di oneri indebiti da parte dell'istituto di credito, limitandosi a sollecitare una consulenza tecnica volta ad accertare “il TAEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege” e “la conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto (o a quella il cui nominativo la cela) alle condizioni contrattuali” nonché a rideterminare il debito mediante “eliminazione delle competenze anatocistiche trimestrali e delle cosiddette commissioni sul massimo scoperto”.
La richiesta istruttoria, così come il motivo di gravame, restano inammissibilmente generici.
6) Il sesto motivo di impugnazione va rigettato in conseguenza del mancato accoglimento dei precedenti, concernendo il profilo del carico delle spese di lite, conseguente alla soccombenza.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
33/2023, pubblicata in data 05/01/2023, del Tribunale di Venezia:
1) conferma la sentenza appellata;
12 2) condanna a rifondere a rappresentata dalla Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese di lite del presente grado, liquidate in € 8.510,00, CP_2 di cui € 7.400,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 27 febbraio 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Innocenza Vono Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. ANDREA NIERO Parte_1 C.F._1
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.
), con l'avv. LORENZO STERNINI P.IVA_2
Parte appellata
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 33/2023, pubblicata in data
05/01/2023, del Tribunale di Venezia.
1 Conclusioni delle parti
Per parte appellante
Nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli già esposti e non valutati in primo grado, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 33/2023 del Tribunale di Venezia emessa nel proc. N.
7408/2020 RG, depositata il 5/1/2023 notificata il 9/1/2023, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a soggetta a direzione e coordinamento di Parte_1 Controparte_3
(già , codice fiscale , in persona del l.r.p.t. Avv. Controparte_2 CP_4 P.IVA_3
Simone Amoruso a tanto abilitato in virtù di procura speciale certificata dal Dott. Giuseppe
Alessi, quale procuratore di ovvero che come Controparte_1 Controparte_3
sopra generalizzata, non ha alcun diritto al pagamento della somma ingiunta e di cui alla sentenza n. 33/2023 e comunque respingersi le domande tutte proposte nei confronti del Sig.
. Parte_1
In subordine: accertarsi e dichiararsi che ex art. 1956 C.C. nulla è dovuto CP_3
come sopra generalizzata, da parte del Sig. .
[...] Parte_1
In ulteriore subordine: accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 1957 C.C. dell'azione con la conseguenza che nulla è dovuto dal Sig. a come sopra Parte_1 Controparte_3
generalizzata.
In subordine: accertarsi e dichiararsi l'esatto ammontare del credito di Controparte_3 come sopra generalizzata, e per l'effetto accertarsi che la stessa non aveva diritto a richiedere la somma ingiunta in primo grado e di cui alla sentenza appellata.
In ulteriore subordine: accertato e dichiarato il concorrente comportamento colposo dell'appellata, ridursi per l'effetto le pretese della stessa in ogni caso con applicazione del tasso legale di interesse anziché quello indicato da controparte.
In ogni caso: ordinarsi la cancellazione del nominativo del Sig. Parte_1 dalla . Organizzazione_1
In ogni caso: Spese e compensi oltre accessori di lite, di entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi.
In via istruttoria: Si chiede che venga disposta CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei singoli rapporti di conto corrente, il TAEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege, la conformità delle modalità di applicazione
2 della commissione di massimo scoperto (o a quella il cui nominativo la cela), alle condizioni contrattuali e la rideterminazione dei saldi effettivi dei conti correnti per cui è causa con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate all'opponente previa riclassificazione del rapporto in regime di saggio legale di interesse e con eliminazione delle competenze anatocistiche trimestrali e delle cosiddette commissioni sul massimo scoperto (o analoga).
Per parte appellata
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata
MOTIVAZIONE
Fatto
è stato, fino all'aprile 2013, socio della Parte_1 Organizzazione_2
Quest'ultima aveva stipulato con nel 2011, un contratto di conto Controparte_5
corrente (10.1.2011) e uno per anticipazioni su fatture contro cessione di credito (15.2.2011).
Il 28.6.2011 ha rilasciato una fideiussione omnibus in favore della banca, a Parte_1 garanzia delle obbligazioni della verso l'istituto, fino all'importo Organizzazione_2 massimo di € 315.000,00.
Il 19.4.2013 ha ceduto le sue quote e ha così cessato di essere socio della Parte_1 [...]
Quest'ultima società è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2019. Organizzazione_2
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1840/20, il Tribunale di Venezia ha ingiunto a e Parte_1
ad altro fideiussore il pagamento in favore di (rappresentata dalla Controparte_1 procuratrice , resasi cessionaria del credito, dell'importo di € 239.656,00 - Controparte_3
corrispondente alla somma dei saldi negativi dei rapporti di conto corrente e di anticipazioni fatture in capo a – oltre ad interessi e spese. Organizzazione_2
3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la Parte_1 revoca o, in subordine, chiedendo che l'importo ingiunto fosse ridotto in misura pari al debito maturato dalla garantita al momento in cui l'opponente ha ceduto le proprie quote.
L'opposta si è costituita in giudizio a mezzo della procuratrice Controparte_1
e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_3
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di difesa.
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Venezia propone appello insistendo Parte_1
per le domande spiegate in primo grado.
Si è costituita in causa rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_2
con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.12.2023 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo d'appello lamenta la “errata interpretazione della Parte_1 fattispecie” e la “omessa valutazione delle eccezioni sulla validità della fidejussione”.
In primo grado l'appellante ha chiesto che il Tribunale di Venezia riconoscesse la nullità della fideiussione prestata da per la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di Parte_1
cui all'art. 2 della legge n. 287/90, allegando la conformità della fideiussione in atti al cd.
“schema ABI 2003” di cui alla decisione n. 55 del 2.5.2005 della quale Autorità Org_1
garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Con il citato provvedimento n. 55/05 la , in veste di Autorità indipendente Org_1 preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, ha dichiarato che l'utilizzo dello schema uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI si pone in contrasto con
4 l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd. “clausola di sopravvivenza”, cd. “clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/21, hanno affermato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". E' stato quindi confermato ciò che la prevalente giurisprudenza aveva già ritenuto circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1419 c.c., con limitazione della nullità alle sole clausole interessate dal provvedimento n. 55/05.
Sostiene l'appellante che, in considerazione di tale nullità parziale, il giudice del primo grado non avrebbe dovuto valorizzare, come ha fatto, l'art. 8 delle condizioni della fideiussione del
28.6.2011. Detta clausola definisce la garanzia rilasciata “astratta ed autonoma” e specifica che “la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali”.
In ragione di tale pattuizione, nonché della previsione di pagamento a prima richiesta, il giudice di prime cure ha qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia e ha quindi escluso che il garante possa opporre al creditore vizi o eccezioni relative al rapporto principale.
L'appellante deduce che l'art. 8 citato rientrerebbe nel novero delle tre clausole dello “schema
ABI 2003” che, secondo quanto deciso dalle SSUU, sono nulle. Evidenzia come il contratto del 28.6.2011 sia intitolato “fideiussione omnibus” e sia, nel suo impianto complessivo,
“strutturato per essere ritenuto tale e accessorio all'obbligo principale”, sottolineando altresì che anche il ricorso per decreto ingiuntivo fa riferimento ad una fideiussione.
La previsione dell'impegno al pagamento a prima richiesta, inoltre, sarebbe, ad avviso dell'appellante, insufficiente per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
5 2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la “omessa valutazione della nullità della fidejussione azionata”. Alla luce delle argomentazioni di cui al primo motivo, sostiene, il Tribunale di Venezia non avrebbe dovuto astenersi dall'esaminare le eccezioni dell'attore relative al rapporto principale. Se ciò avesse fatto, il primo giudice avrebbe rilevato la nullità del contratto anticipi stipulato da per la mancanza di Organizzazione_2 elementi essenziali richiesti dall'art. 117 TUB, consistendo, tale contratto, in un modulo non completato e lasciato “in bianco” in relazione ad alcuni dati essenziali.
La nullità del contratto anticipi avrebbe comportato, nell'opinione dell'appellante, la nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione.
3) Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante insiste per l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Il giudice del primo grado ha ritenuto che, in presenza dell'impegno del garante a pagare “a prima richiesta”, il creditore possa evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche senza agire in giudizio, limitandosi ad una richiesta stragiudiziale di pagamento. Una simile richiesta di pagamento sarebbe stata tempestivamente effettuata dalla creditrice nella vicenda in esame (docc. 12 e 13).
L'appellante deduce che parte appellata non avrebbe usato la necessaria diligenza nel coltivare le proprie ragioni di credito prima di agire contro i fideiussori. Infatti la banca non avrebbe inviato alcuna diffida stragiudiziale a non avrebbe promosso Org_2 Organizzazione_2
azioni recuperatorie avverso la società e non si sarebbe neppure opposta al suo scioglimento.
Pur affermando di vantare crediti risalenti a luglio 2014, avrebbe atteso Controparte_1
fino al 27.10.2015, senza dare avvio ad alcuna procedura esecutiva, e limitandosi, a tale data,
a richiedere il fallimento della debitrice. Non varrebbero a dimostrare il contrario le diffide inoltrate nel 2012, in quanto risalenti a molto tempo prima dell'avvio della causa e comunque non riferibili a crediti maturati in seguito.
6 4) Con il quarto motivo d'appello sottopone a critica la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di liberazione formulata dal fideiussore, ex art. 1956 c.c., sul presupposto della presenza nel contratto di una clausola che avrebbe obbligato il garante a tenersi informato circa le condizioni economiche del debitore principale e lo svolgimento del rapporto con la banca. Una tale condotta, deduce l'appellante, sarebbe divenuta impossibile per l'ex socio dopo che egli ha lasciato la società.
L'appellante censura inoltre la decisione di primo grado per non avere accolto la domanda subordinata volta ad ottenere la riduzione delle pretese di parte creditrice in relazione alla fuoriuscita di dalla compagine sociale. Il Tribunale di Venezia ha evidenziato che Parte_1 la pretesa dell'opponente di limitare la propria responsabilità al debito maturato sino al
19.4.2013 non troverebbe fondamento “in alcuna norma dell'ordinamento giuridico, posto che la fonte del diritto azionato in sede monitoria consiste in un contratto, a nulla rilevando la qualità di socio in capo al contraente”.
Secondo l'appellante in tal modo il Tribunale avrebbe finito per negare a la Parte_1
“possibilità di recesso”. Il fatto che, nonostante la banca fosse stata avvisata della cessione delle quote sociali, essa non abbia sollecitato la sostituzione del garante denoterebbe un comportamento contrario ai “principi di correttezza e buona fede nei confronti del fideiussore”.
La violazione del dovere di buona fede sarebbe altresì ravvisabile, ad avviso dell'appellante, in quanto accaduto nel 2012 quando, secondo la ricostruzione di parte appellante, l'istituto avrebbe “trasferito” gli affidamenti da (società in difficoltà Controparte_6
economica, fallita nel giugno del 2014) a senza aver mai alla prima Organizzazione_2
chiesto alla s.a.s. di rientrare nel debito ed omettendo anche di insinuarsi nello stato passivo del fallimento.
5) Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole della “omessa valutazione del quantum contestato”, poiché il giudice veneziano non avrebbe esaminato le contestazioni dell'opponente relative alla mancata esposizione, da parte della convenuta, delle ragioni che avrebbero portato alla quantificazione del credito azionato. Sostiene l'appellante che
7 l'importo richiesto in sede monitoria sarebbe “frutto di somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei rapporti di conto corrente e apertura di credito, nonché di illegittima quantificazione degli interessi passivi, nonché di somme illecitamente percepite a titolo di commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali”. Parte appellante insiste, perciò, affinché venga disposta la CTU contabile già richiesta in primo grado.
6) Con il sesto motivo d'appello viene richiesta una diversa regolazione delle spese di lite del primo grado in conseguenza dell'accoglimento dei motivi attinenti al merito della lite.
Ragioni della decisione
1-2-3) I primi tre motivi d'appello, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Diversamente da quanto deduce l'appellante, il testo dell'articolo 8 delle clausole della fideiussione sottoscritta da per la parte valorizzata dal giudice del primo Parte_1
grado, non coincide con nessuna delle tre clausole censurate dal Provvedimento n. 55 del
2.5.2005 di . Org_1
Queste tre clausole sono le seguenti:
1. cd. clausola di sopravvivenza: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”;
2. cd. clausole di reviviscenza: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
3. rinuncia termini ex art. 1957 c.c.: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
8 La clausola 8 del contratto per cui è causa recita: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale.
Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Se nel secondo periodo la clausola riproduce l'art. 2 dello schema ABI, ciò non vale per il primo periodo, che il Tribunale di Venezia ha preso in considerazione al fine di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Il fatto che il nomen utilizzato dalle parti sia “fideiussione omnibus” non esclude che, alla luce del contenuto effettivo del contratto, si possa parlare di garanzia autonoma, così come avviene quando in una fideiussione sia previsto l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta e senza eccezioni”. Secondo Cass. SSUU n. 3947/10, difatti: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”).
Nel caso in esame non è ravvisabile la “evidente discrasia” cui fa cenno la citata pronuncia delle SSUU, né in tal senso è sufficiente richiamare l'intitolazione del contratto o il fatto che nel ricorso monitorio ci si riferisca al contratto definendolo fideiussione. Che poi vi sia un legame tra la garanzia e i rapporti di conto corrente e anticipi fatture instaurati il 10.1.2011 e il
15.2.2011 dalla garantita con – di modo che Organizzazione_2 Controparte_5
a tali rapporti si fa rinvio per definire l'entità del credito azionato avverso il garante – ciò deriva dal fatto che il contratto autonomo di garanzia può dirsi meritevole di tutela giuridica solo nella misura in cui l'indifferenza dell'obbligo del garante rispetto a quello del debitore principale non si spinga fino a “privare del tutto di contenuto il fatto che si tratta pur sempre
9 di un contratto la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento” (Cass. n. 10652/08).
Se è vero, quindi, che la mera clausola di pagamento “a prima richiesta” non è da sola sufficiente a giustificare l'inquadramento del contratto come garanzia autonoma, è anche vero che nella convenzione in esame le parti non si sono limitate a questo ma hanno espressamente qualificato la garanzia come “astratta ed autonoma”, così intendo ricondurla al tipo contrattuale che da tempo è riconosciuto nel senso ritenuto dal primo giudice.
L'eccezione di parte opponente attinente alla forma del “contratto anticipi” datato 15.2.2011, per il fatto che alcune delle condizioni essenziali dello stesso sarebbero indicate solo nel
“documento di sintesi” datato 16.2.2011 e non nel contratto vero e proprio, rientra nel novero delle eccezioni che, avendo ad oggetto il rapporto principale, non possono essere sollevate dal garante autonomo. Né può invocarsi l'art. 1939 c.c. dato che, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, al garante è accordata la facoltà di far valere, con riguardo al rapporto garantito, solo l'assoluta inesistenza dello stesso (Cass. n. 10652/08) oppure, mediante exceptio doli generalis, la nullità del contratto dipendente da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa o il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa, quando ciò risulti evidente, certo ed incontestabile (Cass. SSUU n. 3947/10).
Per le medesime ragioni va disattesa l'eccezione ex art. 1957 c.c. Detta norma, infatti, salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, non è applicabile al contratto autonomo di garanzia (Cass. SSUU n. 3947/10, rv. 611836; Sez. 3, n. 7883/17, rv. 643699).
4) Il quarto motivo d'appello è infondato.
Come già posto in evidenza dal Tribunale di Venezia, l'appellante non ha dedotto se, e in quali termini, la banca avrebbe continuato, senza l'autorizzazione del garante di cui all'art. 1956 c.c., a concedere credito alla società garantita dopo avere conosciuto il suo stato di insolvenza. Risulta che nel 2012, quando era ancora socio e poteva quindi Parte_1 conoscere la situazione dell'impresa, la venne diffidata da Organizzazione_2 [...]
[...]
[...] ad azzerare le proprie esposizioni e che di ciò venne dato notizia ai garanti Controparte_7
(docc. 12/14 appellata). Non è stato specificato dall'appellante se sia stato concesso nuovo credito alla società dopo che egli aveva ceduto le proprie quote e in presenza di condizioni di crisi della debitrice tali da rendere “notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” .
Ne deriva che non può essere invocato l'art. 1956 c.c., essendo onere dell'eccipiente dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.
In modo del tutto generico parte appellante ipotizza che abbia Controparte_5
“traslato” i propri crediti da una società in stato di difficoltà, la a Controparte_6
omettendo di attivarsi per recuperare i propri crediti dalla prima. Si Organizzazione_2 tratta di congetture prive di riscontro. In ogni caso ciò sarebbe avvenuto quando l'appellante era ancora parte della compagine sociale di sicché, anche ove Organizzazione_2
corrispondesse al vero la deduzione secondo la quale la s.r.l. si sarebbe fatta carico di debiti preesistenti gravanti su un terzo soggetto, si dovrebbe ritenere che di ciò fosse a conoscenza
, sicché non è chiaro in quali termini una simile evenienza dovrebbe dimostrare la Parte_1
violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della banca.
Tanto meno può ritenersi fondato l'argomento per cui, venuta a conoscenza del mutamento della composizione dei soci, la banca sarebbe stata onerata di chiedere la sostituzione del fideiussore uscito dalla società. L'appellante, da parte sua, neppure deduce di avere dichiarato di voler recedere dalla garanzia prestata nel 2011.
D'altronde, come già chiarito dal giudice di prime cure, l'obbligo di garanzia non sorge dalla qualità di socio ma dal contratto di garanzia, sicché evidentemente esso perdura fino a che il contratto conserva efficacia.
5) Il quinto motivo d'appello non ha pregio.
La creditrice ha dimesso i contratti relativi ai rapporti che hanno generato il credito azionato
(docc. 4, 5 e 19), nonché gli estratti conto del rapporto di conto corrente (doc. 6) e le fatture per le quali sono state erogate le anticipazioni, con le relative annotazioni nelle scritture relative al rapporto anticipi. A fronte di tale documentazione, atta a dimostrare la sussistenza e
11 l'entità del credito, l'appellante non può lamentare genericamente la mancata prova del quantum debeatur, né pretendere che si effettui una CTU che, in questo quadro, avrebbe inevitabilmente carattere esplorativo.
L'appellante non ha ugualmente dato prova, nemmeno indiziaria, dell'addebito di oneri indebiti da parte dell'istituto di credito, limitandosi a sollecitare una consulenza tecnica volta ad accertare “il TAEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege” e “la conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto (o a quella il cui nominativo la cela) alle condizioni contrattuali” nonché a rideterminare il debito mediante “eliminazione delle competenze anatocistiche trimestrali e delle cosiddette commissioni sul massimo scoperto”.
La richiesta istruttoria, così come il motivo di gravame, restano inammissibilmente generici.
6) Il sesto motivo di impugnazione va rigettato in conseguenza del mancato accoglimento dei precedenti, concernendo il profilo del carico delle spese di lite, conseguente alla soccombenza.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
33/2023, pubblicata in data 05/01/2023, del Tribunale di Venezia:
1) conferma la sentenza appellata;
12 2) condanna a rifondere a rappresentata dalla Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese di lite del presente grado, liquidate in € 8.510,00, CP_2 di cui € 7.400,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 27 febbraio 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
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