CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di AN
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altre ipotesi di ha pronunciato seguente responsabilità extracontrattuale non ricomprese SENTENZA nelle altre materie nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 105/2024 R.G.
promossa
da
- IN Parte_1
PERSONA DELLA LEGALE RAPPR.TE P.T. CP_1 [...]
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , rappresentata e CP_2 C.F._1
difesa dall'avv. MIGLIUCCI BENIAMINO giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2024 del
1 Tribunale di AN di data 30.04.2024.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 497/2024, resa dal
Tribunale di AN, Sezione II Civile, R.G. n. 1265/2022,
pubblicata il 30 aprile 2024, notificata il 17 maggio 2024,
accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale:
Accertare la responsabilità extracontrattuale di
[...]
per i danni arrecati alla reputazione di parte attrice CP_2
per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione;
Parte_1
Condannare la convenuta al pagamento a CP_2
favore di a titolo di Parte_1
risarcimento della somma del danno patrimoniale e non patrimoniale per Euro 1.000 o la maggior o minor somma di giustizia, entro comunque un importo massimo inferiore a euro
1.100;
In subordine:
Compensare le spese relative al primo grado di giudizio.
In via istruttoria, in via principale:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella
2 parte motiva del presente appello e nello specifico, senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova, parte appellante chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta rispetto ai CP_2
seguenti fatti, come da capitoli seguenti, preceduti da «vero che»:
1) trasmetteva a il giorno CP_2 Testimone_1
18 novembre 2021 o in data immediatamente antecedente il testo con inizio «RICHIESTA ARTICOLO 31» e in fine la firma in stampatello « Consigliere comunale Fratelli CP_2
d'Italia» riportato nel Comunicato stampa diramato da quest'ultimo in data 18 novembre 2021 e riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice, che si esibiscono al teste?
2) Tale testo era descritto da a CP_2 [...]
quale testo dell'intervento che ella avrebbe rivolto al Tes_1
Consiglio comunale di AN ai sensi dell'art. 31,
Regolamento del Consiglio comunale allora in vigore?
3) era al corrente del fatto che CP_2 [...]
avrebbe diramato a organi di stampa altoatesini il testo Tes_1
del suo intervento riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice, che si esibiscono al teste?
4) non comunicò a o ad CP_2 Testimone_1
altre persone del gruppo consiliare comunale coinvolte nella diffusione la propria contrarietà alla diffusione alla stampa del
3 testo del suo intervento?
5) non si lamentò con nei CP_2 Testimone_1
giorni fra il 18 e il 23 novembre 2021 che ella non aveva mai autorizzato la diffusione alla stampa del testo riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice?
Si indica quale teste , residente in 39100 Testimone_2
AN, Via Milano 8/B.
A controprova quanto a impatto delle dichiarazioni della dott.ssa e del clamore mediatico così causato sulle CP_2
attività di si indica a teste , Parte_1 Testimone_3
domiciliata in Trento, Via Madruzzo 31, affinché sia sentita sui seguenti capitoli:
6) Vero che a seguito e a cagione del clamore mediatico determinato dalle dichiarazioni attribuite ad CP_2
con riguardo alla partecipazione di alla fiera Parte_1
Biolife di AN nel mese di novembre 2021, la scuola media
Da CI di AN rinviò a gennaio 2022 gli interventi già
concordati e calendarizzati del progetto di NT YO
Queer Generation?
7) Vero che gli incontri di sensibilizzazione del progetto proposto da NT YO Queer Generation furono dalla scuola media Da CI di AN riprogrammati per i mesi seguenti in misura più ridotta e solo a seguito di azioni aggiuntive volte a rassicurare l'utenza rispetto a metodo e contenuto, ad esempio incontri con i genitori degli studenti?
4 In via istruttoria, in subordine:
DEFERIMENTO DI GIURAMENTO DECISORIO EX ART.
233 C.P.C.
con il Parte_1
procuratore speciale avv. Alexander Schuster del Foro di Trento
giusta procura speciale ex art. 233 c.p.c., che si produce, di essere ammessa a deferire giuramento decisorio all'appellata convenuta sulle seguenti circostanze: CP_2
1) Vero che non ha chiesto a CP_2 [...]
, non lo ha sollecitato o comunque in nessun modo lo Tes_1
ha autorizzato a trasmettere a giornalisti e/o ad organi di stampa il giorno 18 novembre 2021 o in data immediatamente antecedente il testo con inizio «RICHIESTA ARTICOLO 31» e in fine la firma in stampatello « Consigliere CP_2
comunale Fratelli d'Italia» riportato nel Comunicato stampa diramato da quest'ultimo in data 18 novembre 2021 e riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice, che si esibiscono alla delata?
2) Vero che non era a conoscenza CP_2
dell'intenzione di di trasmettere a giornalisti e/o Testimone_1
organi di stampa il testo di cui al capitolo precedente?
Del procuratore di parte appellata:
la dott.ssa rappresentata e difesa ut supra, CP_2
chiede
che la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di AN
5 voglia
in via principale, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 497/2024, dd. 30.04.2024 del
Tribunale di AN;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità della dott.ssa nella causazione CP_2
del danno lamentato, limitare la condanna al pagamento di un importo non superiore al petitum avversario, ovvero € 1.100,00.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione Parte_3
agiva in giudizio al fine di vedere accertata la diffamazione a mezzo stampa, che nel novembre 2021 CP_2
all'epoca Consigliera del Comune di AN, avrebbe perpetrato a suo danno e ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
La convenuta si costituiva in giudizio, CP_2
contestando le deduzioni avversarie sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Il Tribunale ordinario di AN ha definito la vertenza con sentenza n. 497/2024 del 30.04.2024 con la quale ha rigettato le domande attoree poiché non ha ritenuto raggiunta la prova che il avesse operato su indicazione della Tes_1
CP_2
6 Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
formulando i seguenti motivi d'impugnazione:
[...]
1. “Violazione delle norme in materia di assunzione della prova,
del principio del contraddittorio e di contestazione. assunzione a
base della sentenza di fatti contestati e non provati. art. 115 e
116 c.p.c.”;
2. “Incapacità a testimoniare di Violazione delle Testimone_1
norme in materia di capacità. Errata valutazione dell'interesse
rilevante ai fini della capacità. Confusione con attendibilità.
Errata valutazione delle circostanze acquisite.”;
3. “Rigetto implicito di istanza di interrogatorio formale – carenza
di motivazione -- violazione dell'art. 187 c.p.c.”;
4. “Omessa valutazione del comportamento della convenuta
successiva alla pubblicazione delle sue dichiarazioni – assenza
di smentita rispetto alla divulgazione alla stampa della sua
dichiarazione – assenza di chiarimenti a seguito della diffida
risarcitoria e della mediazione obbligatoria. artt. 115 e 116
cod.civ. art. 2729 c.c.”;
5. “Quanto al danno patito”;
6. “Violazione dell'art. 92 c.p.c. e del DM 55/2014; artt. 6. 8, 13
CEDU”.
Si è costituita chiedendo il rigetto CP_2
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.06.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e
7 succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La condotta della convenuta alla quale l'associazione attribuisce carattere asseritamente diffamatorio e Parte_1
lesivo, sia della propria reputazione che di quella dell'intera comunità è quella di aver inoltrato alla stampa e così CP_3
reso pubblico, un comunicato avente a oggetto le note redatte per il suo intervento nella discussione richiesta davanti al
Consiglio comunale di AN in data 18.11.2021.
2. Nel corso del giudizio di primo grado, per stessa affermazione di parte attrice è risultato accertato che a inviare lo scritto a mezzo mail ai giornalisti di numerose testate locali, è
stato , Capogruppo di Fratelli d'Italia. Testimone_1
3. Ciò premesso, come ha rilevato il Tribunale, la circostanza per cui avrebbe espressamente CP_2
autorizzato la diffusione alla stampa delle proprie dichiarazioni,
costituisce elemento costitutivo della condotta lesiva e della sua responsabilità e quindi doveva essere provata da parte attrice.
4. La prova non è stata raggiunta e non ha alcun fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui “Il
Tribunale, nell'escludere in astratto la possibilità di provare un
fatto negativo, ha quindi errato nel governo delle regole
sull'attività istruttoria. Il Tribunale, invero, doveva ritenere in
ragione di regole presuntive suffragata la divulgazione alla
8 stampa del testo con l'accordo della e questa poteva – CP_2
ciò a cui non ha provveduto – provare che ciò non era avvenuto.”
Va ricordato che in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a valutare gli elementi indiziari assunti in giudizio, al fine di verificare se nel loro complesso siano idonei a fornire la prova richiesta.
Il comportamento dell'appellata successivo alla pubblicazione, consistente nella mancata smentita del contenuto degli articoli, non può essere considerato sufficiente a confermare la volontà della stessa che il suo discorso venisse divulgato. Infatti, tale scelta poteva trovare le più varie ragioni personali e, inoltre, costituirebbe l'unico elemento dal quale si dovrebbe far discendere la prova delle intenzioni della
CP_2
5. L'ulteriore argomento per cui sarebbe Testimone_1
stato mero esecutore della volontà dell'appellata è, infatti, privo di fondamento e non può assumere la rilevanza voluta dall'appellante. Tenuto conto del fatto incontestato che la carica di Capogruppo di Fratelli d'Italia, all'interno della gerarchia di partito, lo rendeva un superiore della Consigliera
[...]
si può escludere che questi abbia agito da semplice CP_2
collaboratore o da mero esecutore e che si sia limitato a inoltrare alla stampa una dichiarazione della Consigliera su suo incarico. Pertanto, non costituisce un indizio ai fini della presunzione della volontà della convenuta.
9 6. In ogni caso, in applicazione del principio dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c., è onere di parte attrice appellante fornire la prova dell'elemento costitutivo della condotta lesiva di consistente nella sua CP_2
autorizzazione alla divulgazione alla stampa dello scritto diffamatorio, non certo di parte convenuta quello di fornire la prova negativa del fatto contestato.
7. Al fine di fornire la suddetta prova l'appellante insiste nella richiesta di ammissione del teste Testimone_1
dichiarato incapace dal Tribunale.
La conclusione del Tribunale va però condivisa, infatti,
poiché è provato documentalmente che l'autore materiale della diffusione è ne consegue che questi avrebbe Testimone_1
potuto essere chiamato a rispondere della propria condotta.
In proposito, secondo un unitario orientamento giurisprudenziale l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. ha carattere personale,
concreto e attuale che lo coinvolga nel rapporto controverso,
alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto, che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste
(legittimazione attiva o passiva, anche in linea alternativa o solidale, primaria o secondaria, interventore volontario o su istanza di parte).
Sussiste quindi l'incapacità quando il teste possa essere
10 chiamato a rispondere delle medesime domande a cui è
effettivamente chiamata la parte processuale.
Per il caso in esame, è pacifico che sulla base delle circostanze già acquisite al giudizio, il teste indicato ha materialmente diffuso lo scritto di e di CP_2
conseguenza potrebbe essere chiamato a risponderne.
Oltretutto, è evidente che la testimonianza che potrebbe rendere porrebbe gravi questioni di attendibilità Testimone_1
per il fatto che, se confermasse che voleva che CP_2
lo scritto venisse inviato alla stampa potrebbe liberarsi della responsabilità a proprio carico che invece sarebbe rafforzata dalla dichiarazione opposta e cioè che lo scritto sia stato divulgato a insaputa dell'odierna appellata.
8. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., per violazione degli artt. 3, 24 e 177 Cost. e dell'art. 6, primo comma CEDU, sollevata dall'appellante,
perché a suo dire consentirebbe alla parte di “prospettare una
diversa ricostruzione dei fatti, senza alcun elemento di prova a
supporto degli stessi, al fine di escludere l'escussione di
testimoni asseritamente portatori di interessi propri” va confermata la decisione del primo giudice, perché l'eccezione di incapacità a testimoniare proposta dall'appellata, al contrario di quanto prospettato nel motivo d'appello si basa esattamente sui fatti dedotti e provati in causa dall'attrice, odierna appellante
(cfr. pag. 4 appello: “La mattina del 18 novembre 2021, prima
11 della discussione orale richiesta, che avrebbe dovuto tenersi la
sera stessa, il Capogruppo del gruppo consiliare di
[...]
inviava a mezzo e-mail a numerosi Controparte_4
giornalisti locali il testo dell'intervento redatto dalla convenuta
per la discussione pubblica definendolo “comunicato stampa” e
annunciando che quello sarebbe stato l'intervento che la
convenuta avrebbe fatto nella seduta del Consiglio programmata
per la sera di quel giorno (doc. 04, 05 e 06 di parte attrice)”).
9. Nemmeno l'interrogatorio formale di CP_2
potrebbe sopperire alla mancata prova della sua autorizzazione all'invio del testo ai giornalisti dei vari organi di stampa locali,
poiché i capitoli di prova sui quali dovrebbe essere interrogata,
per come sono formulati non sono idonei a ottenere la conferma di un tanto.
Infatti, che il testo sia stato trasmesso da CP_2
a è pacifico, ma non rilevante, mentre il fatto che Testimone_1
l'autrice fosse al corrente della sua diffusione e non abbia espresso contrarietà o lamentela per l'avvenuta pubblicazione,
anche se confermato, non significherebbe che vi sia stata un'autorizzazione preventiva da parte sua.
10. Infine, quanto all'istanza di parte appellante di deferimento di giuramento decisorio, va osservato che la norma di cui all'art. 2739 c.c. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui
12 potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa (Cass. civ. n. 647/2023; Cass. civ. n.
10850/2007).
In tema di giuramento, la nozione di fatto illecito è stata oggetto di una interpretazione fortemente estensiva sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, con la conseguente riduzione dell'area di ammissibilità del giuramento in seguito alla modifica della dizione letterale della norma, che ora parla di
"fatto illecito" e non più di "fatto delittuoso", riferendosi quindi anche agli illeciti civili oltre che agli illeciti penali. (Cass. civ. n.
5994/2007; Cass. civ. n. 8423/1998) e comprendendo ogni ambito generatore di responsabilità e quindi anche quello di cui all'art. 2043 cod. civ..
Il concetto è ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12866/2009 (conforme a Cass. civ. n. 6347/2014)
secondo cui: “la norma di cui all'art. 2739 cod. civ. (divieto di
deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo
fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a
confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo
anche di responsabilità civile poiché mentre l'art. 1364
previgente cod. civ., delimitava il divieto ai soli "fatti delittuosi", la
sostituzione di tale locuzione con quella di "fatti illeciti" operata
dal legislatore del codice vigente induce a ritenere che il divieto
investe l'intera area dei fatti generatori di responsabilità
aquiliana.
13 Questo collegio ritiene pertanto preferibile non limitare il
divieto del giuramento su "fatto illecito" alla sola ipotesi in cui si
tratti di "atto contrastante con norme imperative, di ordine
pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole
secondo la coscienza collettiva del tempo" (recentemente Cass.
5994/2007): infatti una volta ritenuto che, per la modifica
apportata, il divieto investa ogni giuramento su "un fatto illecito",
non vi è ragione di distinguere tra i vari fatti illeciti, nè di dare a
tale locuzione un contenuto più restrittivo di quello assegnatogli
dallo stesso codice civile.
Ciò posto il divieto va riguardato con riferimento alle
circostanze specificamente capitolate, sussistendo esso
solamente quando a rivestire il carattere di illiceità sia il fatto
oggetto del giuramento, come, nel caso di circolazione stradale, il
comportamento tenuto dal giurante - ovvero dalla controparte se
da esso possa automaticamente desumersi quello del giurante -
ma non già se oggetto del giuramento sia un fatto materiale -
come il luogo di un sinistro stradale, o la provenienza dei veicoli -
in sè neutro, perchè non attributivo di comportamento illecito a
nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da
altri fatti - quali ad esempio i danni riportati dai veicoli coinvolti,
le dichiarazioni rese in istruttoria, la dinamica ricostruita
mediante accertamenti tecnici - per via di inferenze e correlazioni
(Cass. 13454/2004).
Nel caso in esame le circostanze sulle quali viene deferito
14 il giuramento di parte appellata sono proprio CP_2
quelle costitutive della condotta illecita che le viene contestata e che sono alla base delle richieste risarcitorie.
In concreto, pur essendo le circostanze formulate in forma negativa, viene chiesto alla parte di confermare di aver trasmesso il comunicato dal contenuto asseritamente diffamatorio al suo Capogruppo affinché venisse divulgato alla stampa.
In definitiva, qualora confermasse di aver Parte_4
sollecitato o autorizzato a inviare il suo scritto Testimone_1
alla stampa sotto forma di comunicato, risulterebbe provata la condotta costitutiva del fatto illecito dal quale deriverebbe la sua responsabilità.
Pertanto, il deferimento di giuramento decisorio in questo caso è inammissibile, in applicazione dell'art. 2739 c.c..
11. Quanto alla condanna alle spese, la statuizione del
Tribunale è corretta.
Infatti, il valore della causa è stato determinato con riferimento al petitum originario di € 70.000,00 con la conseguente applicazione dello scaglione di valore compreso fra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00 dei parametri ministeriali disciplinati dal DM. 55/2014.
La riduzione del valore del petitum in fase di conclusioni non rileva al fine della liquidazione delle spese, considerato che l'intera difesa è stata svolta tenendo conto della domanda
15 iniziale.
D'altra parte, il Tribunale ha applicato correttamente i principi espressi dagli artt. 91 e 92 c.p.c., non rinvenendosi ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese,
considerato che l'attrice odierna appellante ha introdotto il giudizio nei confronti di pur essendo CP_2
indubbiamente a conoscenza del fatto che la diffusione del testo ritenuto diffamatorio era stata materialmente posta in essere da
. Testimone_1
12. Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante ad CP_2
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa, che per questo grado di giudizio è stato espressamente ridotto a € 1.100,00.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'associazione nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 497/2024 CP_2
del 30.04.2024 del Tribunale di AN, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. disattende l'appello;
16
2. condanna a rifondere ad Parte_1 CP_2
le spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 531,30 di cui € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisionale,
€ 69,30 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in AN, 24 luglio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di AN
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altre ipotesi di ha pronunciato seguente responsabilità extracontrattuale non ricomprese SENTENZA nelle altre materie nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 105/2024 R.G.
promossa
da
- IN Parte_1
PERSONA DELLA LEGALE RAPPR.TE P.T. CP_1 [...]
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , rappresentata e CP_2 C.F._1
difesa dall'avv. MIGLIUCCI BENIAMINO giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2024 del
1 Tribunale di AN di data 30.04.2024.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 497/2024, resa dal
Tribunale di AN, Sezione II Civile, R.G. n. 1265/2022,
pubblicata il 30 aprile 2024, notificata il 17 maggio 2024,
accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale:
Accertare la responsabilità extracontrattuale di
[...]
per i danni arrecati alla reputazione di parte attrice CP_2
per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione;
Parte_1
Condannare la convenuta al pagamento a CP_2
favore di a titolo di Parte_1
risarcimento della somma del danno patrimoniale e non patrimoniale per Euro 1.000 o la maggior o minor somma di giustizia, entro comunque un importo massimo inferiore a euro
1.100;
In subordine:
Compensare le spese relative al primo grado di giudizio.
In via istruttoria, in via principale:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella
2 parte motiva del presente appello e nello specifico, senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova, parte appellante chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta rispetto ai CP_2
seguenti fatti, come da capitoli seguenti, preceduti da «vero che»:
1) trasmetteva a il giorno CP_2 Testimone_1
18 novembre 2021 o in data immediatamente antecedente il testo con inizio «RICHIESTA ARTICOLO 31» e in fine la firma in stampatello « Consigliere comunale Fratelli CP_2
d'Italia» riportato nel Comunicato stampa diramato da quest'ultimo in data 18 novembre 2021 e riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice, che si esibiscono al teste?
2) Tale testo era descritto da a CP_2 [...]
quale testo dell'intervento che ella avrebbe rivolto al Tes_1
Consiglio comunale di AN ai sensi dell'art. 31,
Regolamento del Consiglio comunale allora in vigore?
3) era al corrente del fatto che CP_2 [...]
avrebbe diramato a organi di stampa altoatesini il testo Tes_1
del suo intervento riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice, che si esibiscono al teste?
4) non comunicò a o ad CP_2 Testimone_1
altre persone del gruppo consiliare comunale coinvolte nella diffusione la propria contrarietà alla diffusione alla stampa del
3 testo del suo intervento?
5) non si lamentò con nei CP_2 Testimone_1
giorni fra il 18 e il 23 novembre 2021 che ella non aveva mai autorizzato la diffusione alla stampa del testo riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice?
Si indica quale teste , residente in 39100 Testimone_2
AN, Via Milano 8/B.
A controprova quanto a impatto delle dichiarazioni della dott.ssa e del clamore mediatico così causato sulle CP_2
attività di si indica a teste , Parte_1 Testimone_3
domiciliata in Trento, Via Madruzzo 31, affinché sia sentita sui seguenti capitoli:
6) Vero che a seguito e a cagione del clamore mediatico determinato dalle dichiarazioni attribuite ad CP_2
con riguardo alla partecipazione di alla fiera Parte_1
Biolife di AN nel mese di novembre 2021, la scuola media
Da CI di AN rinviò a gennaio 2022 gli interventi già
concordati e calendarizzati del progetto di NT YO
Queer Generation?
7) Vero che gli incontri di sensibilizzazione del progetto proposto da NT YO Queer Generation furono dalla scuola media Da CI di AN riprogrammati per i mesi seguenti in misura più ridotta e solo a seguito di azioni aggiuntive volte a rassicurare l'utenza rispetto a metodo e contenuto, ad esempio incontri con i genitori degli studenti?
4 In via istruttoria, in subordine:
DEFERIMENTO DI GIURAMENTO DECISORIO EX ART.
233 C.P.C.
con il Parte_1
procuratore speciale avv. Alexander Schuster del Foro di Trento
giusta procura speciale ex art. 233 c.p.c., che si produce, di essere ammessa a deferire giuramento decisorio all'appellata convenuta sulle seguenti circostanze: CP_2
1) Vero che non ha chiesto a CP_2 [...]
, non lo ha sollecitato o comunque in nessun modo lo Tes_1
ha autorizzato a trasmettere a giornalisti e/o ad organi di stampa il giorno 18 novembre 2021 o in data immediatamente antecedente il testo con inizio «RICHIESTA ARTICOLO 31» e in fine la firma in stampatello « Consigliere CP_2
comunale Fratelli d'Italia» riportato nel Comunicato stampa diramato da quest'ultimo in data 18 novembre 2021 e riprodotto nei documenti sub. n. 4, 5, e 6 del fascicolo di parte attrice, che si esibiscono alla delata?
2) Vero che non era a conoscenza CP_2
dell'intenzione di di trasmettere a giornalisti e/o Testimone_1
organi di stampa il testo di cui al capitolo precedente?
Del procuratore di parte appellata:
la dott.ssa rappresentata e difesa ut supra, CP_2
chiede
che la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di AN
5 voglia
in via principale, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 497/2024, dd. 30.04.2024 del
Tribunale di AN;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità della dott.ssa nella causazione CP_2
del danno lamentato, limitare la condanna al pagamento di un importo non superiore al petitum avversario, ovvero € 1.100,00.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione Parte_3
agiva in giudizio al fine di vedere accertata la diffamazione a mezzo stampa, che nel novembre 2021 CP_2
all'epoca Consigliera del Comune di AN, avrebbe perpetrato a suo danno e ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
La convenuta si costituiva in giudizio, CP_2
contestando le deduzioni avversarie sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Il Tribunale ordinario di AN ha definito la vertenza con sentenza n. 497/2024 del 30.04.2024 con la quale ha rigettato le domande attoree poiché non ha ritenuto raggiunta la prova che il avesse operato su indicazione della Tes_1
CP_2
6 Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
formulando i seguenti motivi d'impugnazione:
[...]
1. “Violazione delle norme in materia di assunzione della prova,
del principio del contraddittorio e di contestazione. assunzione a
base della sentenza di fatti contestati e non provati. art. 115 e
116 c.p.c.”;
2. “Incapacità a testimoniare di Violazione delle Testimone_1
norme in materia di capacità. Errata valutazione dell'interesse
rilevante ai fini della capacità. Confusione con attendibilità.
Errata valutazione delle circostanze acquisite.”;
3. “Rigetto implicito di istanza di interrogatorio formale – carenza
di motivazione -- violazione dell'art. 187 c.p.c.”;
4. “Omessa valutazione del comportamento della convenuta
successiva alla pubblicazione delle sue dichiarazioni – assenza
di smentita rispetto alla divulgazione alla stampa della sua
dichiarazione – assenza di chiarimenti a seguito della diffida
risarcitoria e della mediazione obbligatoria. artt. 115 e 116
cod.civ. art. 2729 c.c.”;
5. “Quanto al danno patito”;
6. “Violazione dell'art. 92 c.p.c. e del DM 55/2014; artt. 6. 8, 13
CEDU”.
Si è costituita chiedendo il rigetto CP_2
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.06.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e
7 succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La condotta della convenuta alla quale l'associazione attribuisce carattere asseritamente diffamatorio e Parte_1
lesivo, sia della propria reputazione che di quella dell'intera comunità è quella di aver inoltrato alla stampa e così CP_3
reso pubblico, un comunicato avente a oggetto le note redatte per il suo intervento nella discussione richiesta davanti al
Consiglio comunale di AN in data 18.11.2021.
2. Nel corso del giudizio di primo grado, per stessa affermazione di parte attrice è risultato accertato che a inviare lo scritto a mezzo mail ai giornalisti di numerose testate locali, è
stato , Capogruppo di Fratelli d'Italia. Testimone_1
3. Ciò premesso, come ha rilevato il Tribunale, la circostanza per cui avrebbe espressamente CP_2
autorizzato la diffusione alla stampa delle proprie dichiarazioni,
costituisce elemento costitutivo della condotta lesiva e della sua responsabilità e quindi doveva essere provata da parte attrice.
4. La prova non è stata raggiunta e non ha alcun fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui “Il
Tribunale, nell'escludere in astratto la possibilità di provare un
fatto negativo, ha quindi errato nel governo delle regole
sull'attività istruttoria. Il Tribunale, invero, doveva ritenere in
ragione di regole presuntive suffragata la divulgazione alla
8 stampa del testo con l'accordo della e questa poteva – CP_2
ciò a cui non ha provveduto – provare che ciò non era avvenuto.”
Va ricordato che in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a valutare gli elementi indiziari assunti in giudizio, al fine di verificare se nel loro complesso siano idonei a fornire la prova richiesta.
Il comportamento dell'appellata successivo alla pubblicazione, consistente nella mancata smentita del contenuto degli articoli, non può essere considerato sufficiente a confermare la volontà della stessa che il suo discorso venisse divulgato. Infatti, tale scelta poteva trovare le più varie ragioni personali e, inoltre, costituirebbe l'unico elemento dal quale si dovrebbe far discendere la prova delle intenzioni della
CP_2
5. L'ulteriore argomento per cui sarebbe Testimone_1
stato mero esecutore della volontà dell'appellata è, infatti, privo di fondamento e non può assumere la rilevanza voluta dall'appellante. Tenuto conto del fatto incontestato che la carica di Capogruppo di Fratelli d'Italia, all'interno della gerarchia di partito, lo rendeva un superiore della Consigliera
[...]
si può escludere che questi abbia agito da semplice CP_2
collaboratore o da mero esecutore e che si sia limitato a inoltrare alla stampa una dichiarazione della Consigliera su suo incarico. Pertanto, non costituisce un indizio ai fini della presunzione della volontà della convenuta.
9 6. In ogni caso, in applicazione del principio dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c., è onere di parte attrice appellante fornire la prova dell'elemento costitutivo della condotta lesiva di consistente nella sua CP_2
autorizzazione alla divulgazione alla stampa dello scritto diffamatorio, non certo di parte convenuta quello di fornire la prova negativa del fatto contestato.
7. Al fine di fornire la suddetta prova l'appellante insiste nella richiesta di ammissione del teste Testimone_1
dichiarato incapace dal Tribunale.
La conclusione del Tribunale va però condivisa, infatti,
poiché è provato documentalmente che l'autore materiale della diffusione è ne consegue che questi avrebbe Testimone_1
potuto essere chiamato a rispondere della propria condotta.
In proposito, secondo un unitario orientamento giurisprudenziale l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. ha carattere personale,
concreto e attuale che lo coinvolga nel rapporto controverso,
alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto, che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste
(legittimazione attiva o passiva, anche in linea alternativa o solidale, primaria o secondaria, interventore volontario o su istanza di parte).
Sussiste quindi l'incapacità quando il teste possa essere
10 chiamato a rispondere delle medesime domande a cui è
effettivamente chiamata la parte processuale.
Per il caso in esame, è pacifico che sulla base delle circostanze già acquisite al giudizio, il teste indicato ha materialmente diffuso lo scritto di e di CP_2
conseguenza potrebbe essere chiamato a risponderne.
Oltretutto, è evidente che la testimonianza che potrebbe rendere porrebbe gravi questioni di attendibilità Testimone_1
per il fatto che, se confermasse che voleva che CP_2
lo scritto venisse inviato alla stampa potrebbe liberarsi della responsabilità a proprio carico che invece sarebbe rafforzata dalla dichiarazione opposta e cioè che lo scritto sia stato divulgato a insaputa dell'odierna appellata.
8. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., per violazione degli artt. 3, 24 e 177 Cost. e dell'art. 6, primo comma CEDU, sollevata dall'appellante,
perché a suo dire consentirebbe alla parte di “prospettare una
diversa ricostruzione dei fatti, senza alcun elemento di prova a
supporto degli stessi, al fine di escludere l'escussione di
testimoni asseritamente portatori di interessi propri” va confermata la decisione del primo giudice, perché l'eccezione di incapacità a testimoniare proposta dall'appellata, al contrario di quanto prospettato nel motivo d'appello si basa esattamente sui fatti dedotti e provati in causa dall'attrice, odierna appellante
(cfr. pag. 4 appello: “La mattina del 18 novembre 2021, prima
11 della discussione orale richiesta, che avrebbe dovuto tenersi la
sera stessa, il Capogruppo del gruppo consiliare di
[...]
inviava a mezzo e-mail a numerosi Controparte_4
giornalisti locali il testo dell'intervento redatto dalla convenuta
per la discussione pubblica definendolo “comunicato stampa” e
annunciando che quello sarebbe stato l'intervento che la
convenuta avrebbe fatto nella seduta del Consiglio programmata
per la sera di quel giorno (doc. 04, 05 e 06 di parte attrice)”).
9. Nemmeno l'interrogatorio formale di CP_2
potrebbe sopperire alla mancata prova della sua autorizzazione all'invio del testo ai giornalisti dei vari organi di stampa locali,
poiché i capitoli di prova sui quali dovrebbe essere interrogata,
per come sono formulati non sono idonei a ottenere la conferma di un tanto.
Infatti, che il testo sia stato trasmesso da CP_2
a è pacifico, ma non rilevante, mentre il fatto che Testimone_1
l'autrice fosse al corrente della sua diffusione e non abbia espresso contrarietà o lamentela per l'avvenuta pubblicazione,
anche se confermato, non significherebbe che vi sia stata un'autorizzazione preventiva da parte sua.
10. Infine, quanto all'istanza di parte appellante di deferimento di giuramento decisorio, va osservato che la norma di cui all'art. 2739 c.c. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui
12 potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa (Cass. civ. n. 647/2023; Cass. civ. n.
10850/2007).
In tema di giuramento, la nozione di fatto illecito è stata oggetto di una interpretazione fortemente estensiva sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, con la conseguente riduzione dell'area di ammissibilità del giuramento in seguito alla modifica della dizione letterale della norma, che ora parla di
"fatto illecito" e non più di "fatto delittuoso", riferendosi quindi anche agli illeciti civili oltre che agli illeciti penali. (Cass. civ. n.
5994/2007; Cass. civ. n. 8423/1998) e comprendendo ogni ambito generatore di responsabilità e quindi anche quello di cui all'art. 2043 cod. civ..
Il concetto è ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12866/2009 (conforme a Cass. civ. n. 6347/2014)
secondo cui: “la norma di cui all'art. 2739 cod. civ. (divieto di
deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo
fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a
confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo
anche di responsabilità civile poiché mentre l'art. 1364
previgente cod. civ., delimitava il divieto ai soli "fatti delittuosi", la
sostituzione di tale locuzione con quella di "fatti illeciti" operata
dal legislatore del codice vigente induce a ritenere che il divieto
investe l'intera area dei fatti generatori di responsabilità
aquiliana.
13 Questo collegio ritiene pertanto preferibile non limitare il
divieto del giuramento su "fatto illecito" alla sola ipotesi in cui si
tratti di "atto contrastante con norme imperative, di ordine
pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole
secondo la coscienza collettiva del tempo" (recentemente Cass.
5994/2007): infatti una volta ritenuto che, per la modifica
apportata, il divieto investa ogni giuramento su "un fatto illecito",
non vi è ragione di distinguere tra i vari fatti illeciti, nè di dare a
tale locuzione un contenuto più restrittivo di quello assegnatogli
dallo stesso codice civile.
Ciò posto il divieto va riguardato con riferimento alle
circostanze specificamente capitolate, sussistendo esso
solamente quando a rivestire il carattere di illiceità sia il fatto
oggetto del giuramento, come, nel caso di circolazione stradale, il
comportamento tenuto dal giurante - ovvero dalla controparte se
da esso possa automaticamente desumersi quello del giurante -
ma non già se oggetto del giuramento sia un fatto materiale -
come il luogo di un sinistro stradale, o la provenienza dei veicoli -
in sè neutro, perchè non attributivo di comportamento illecito a
nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da
altri fatti - quali ad esempio i danni riportati dai veicoli coinvolti,
le dichiarazioni rese in istruttoria, la dinamica ricostruita
mediante accertamenti tecnici - per via di inferenze e correlazioni
(Cass. 13454/2004).
Nel caso in esame le circostanze sulle quali viene deferito
14 il giuramento di parte appellata sono proprio CP_2
quelle costitutive della condotta illecita che le viene contestata e che sono alla base delle richieste risarcitorie.
In concreto, pur essendo le circostanze formulate in forma negativa, viene chiesto alla parte di confermare di aver trasmesso il comunicato dal contenuto asseritamente diffamatorio al suo Capogruppo affinché venisse divulgato alla stampa.
In definitiva, qualora confermasse di aver Parte_4
sollecitato o autorizzato a inviare il suo scritto Testimone_1
alla stampa sotto forma di comunicato, risulterebbe provata la condotta costitutiva del fatto illecito dal quale deriverebbe la sua responsabilità.
Pertanto, il deferimento di giuramento decisorio in questo caso è inammissibile, in applicazione dell'art. 2739 c.c..
11. Quanto alla condanna alle spese, la statuizione del
Tribunale è corretta.
Infatti, il valore della causa è stato determinato con riferimento al petitum originario di € 70.000,00 con la conseguente applicazione dello scaglione di valore compreso fra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00 dei parametri ministeriali disciplinati dal DM. 55/2014.
La riduzione del valore del petitum in fase di conclusioni non rileva al fine della liquidazione delle spese, considerato che l'intera difesa è stata svolta tenendo conto della domanda
15 iniziale.
D'altra parte, il Tribunale ha applicato correttamente i principi espressi dagli artt. 91 e 92 c.p.c., non rinvenendosi ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese,
considerato che l'attrice odierna appellante ha introdotto il giudizio nei confronti di pur essendo CP_2
indubbiamente a conoscenza del fatto che la diffusione del testo ritenuto diffamatorio era stata materialmente posta in essere da
. Testimone_1
12. Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante ad CP_2
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa, che per questo grado di giudizio è stato espressamente ridotto a € 1.100,00.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'associazione nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 497/2024 CP_2
del 30.04.2024 del Tribunale di AN, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. disattende l'appello;
16
2. condanna a rifondere ad Parte_1 CP_2
le spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 531,30 di cui € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisionale,
€ 69,30 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in AN, 24 luglio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
17