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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1753 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 29 novembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA già ), elett.te domiciliata in Bari, alla Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
via Cairoli n. 126, presso lo studio dell'avv. Vittorio Brattelli che la rappresenta e difende con l'avv. Leonardo Pasquali come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliato in Bari, al viale De CP_2 CodiceFiscale_1
Laurentis n. 29C, presso lo studio dell'avv. Ettore Santaniello che lo rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO oggetto: pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 3616/2022, pronunciata dal
Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 5 ottobre 2022
Conclusioni
1 All'udienza del 29 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3616/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 5 ottobre
2022, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da avverso il CP_2
decreto ingiuntivo n. 272/2017 del 12/01/2017, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 52.450,95, inclusiva di accessori e spese Controparte_1
processuali. Ha, quindi, condannato l'opposta a rifondere le spese di giudizio in favore dell'opponente, liquidate in € 7.121,50, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello la che nelle more ha assunto Controparte_1
la denominazione di Parte_1
Prima di illustrare i motivi di gravame è utile riassumere l'andamento del giudizio culminato con la sentenza impugnata.
Con decreto ingiuntivo del 7/12 gennaio 2010 il Tribunale di Bari ingiunse alla CP_1
di pagare in favore di la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali
[...] CP_2
dalla costituzione in mora, il maggior danno pari alla differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali, e le spese in ragione di € 948,00 ed accessori (rimborso spese al 12,5%, IVA e CPA, come per legge).
Nel corso del giudizio di opposizione, il provvedimento monitorio fu dichiarato provvisoriamente esecutivo sicché l'ingiunta effettuò il pagamento della somma di €
52.450,95, con bonifico bancario del 12/11/2010, con la causale “contenzioso Trib. di
Bari 3205/2010 condanna come da atto di precetto”.
Con sentenza n. 5524/2015 il Tribunale di Bari accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando il a rifondere all'opponente le spese di lite, nulla Pt_2
disponendo in ordine alle somme già pagate. Ragion per cui chiese ed Controparte_1
ottenne il decreto ingiuntivo n. 272/2017, dell'importo di € 52.450,00, la cui opposizione ha dato origine al contenzioso definito dalla pronuncia oggetto dell'odierno gravame.
Nelle more della pendenza del giudizio, la Corte di Appello di Bari accolse l'appello proposto dal contro la sentenza che aveva accolto l'opposizione della CP_2 CP_1 al decreto ingiuntivo del 7/12 gennaio 2010, condannando “l'appellata al
[...] CP_1
2 pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo” e, quindi, regolando le spese di lite di conseguenza, oltre a pronunciare in ordine alla domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
La sentenza fu impugnata e, prima dell'intervento della decisione della Corte di
Cassazione, è stato definita l'opposizione del contro il decreto ingiuntivo n. Pt_2
272/2017.
Intanto, il giudice di legittimità ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bari, sicché è certa l'esistenza del credito dell'appellato nei termini accertati dalla Corte territoriale.
Perciò, venuto meno il titolo del credito azionato monitoriamente, il Tribunale di Bari ha provveduto a revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore di che ha Controparte_1 affidato l'appello a tre diversi motivi.
Con il primo motivo, ha censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna del alla restituzione in favore dell'appellante delle somme comunque non dovute, già CP_2
articolata in via subordinata nel corso del giudizio di primo grado.
Secondo il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto CP_4 ingiuntivo ma verificare l'esistenza di un residuo credito della società, pari ad € 2.450,00,
e condannare l'opponente al suo pagamento.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Non può affatto condividersi l'assunto dell'appellato, secondo cui la società, in primo grado, non avrebbe formulato la domanda riproposta in appello.
Nel costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, l'allora ha Controparte_1 chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, così insistendo nella domanda di condanna del l pagamento della somma di € 52.450,00 proposta CP_2 con il ricorso monitorio, e, in via subordinata, l'accertamento dell'esistenza di un suo credito di € 52.450,00 o il maggiore o minor credito che risulterà di giustizia, con condanna dell'opponente al suo pagamento.
Non vi era, da parte dell'appellante, alcun onere di formulare alcuna specifica domanda, in via principale o subordinata, di somme di importo inferiore di quello di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, a prescindere dalla sorte del giudizio presupposto da cui è dipeso il proprio credito restitutorio.
3 È sufficiente osservare che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (cfr.
Cass. 2022/n. 27479; Cass. 2013/n. 28660).
Perciò, per conseguire la condanna dell'appellato al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, ove dovuta, l'appellante non avrebbe dovuto formulare alcuna domanda diversa da quella di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel merito, un credito residuo sussiste.
Come si è visto, la società istante ha provveduto a corrispondere al una somma CP_2
comprensiva del credito oggetto dell'ingiunzione di 7/12 gennaio 2010, pari ad €
50.000,00 e degli accessori, sicché gli ha versato la complessiva somma di € 52.450,00.
A seguito della revoca del decreto ingiuntivo, tale importo avrebbe dovuto essere restituito alla che, però, dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza Controparte_1
101/2021, fu condannata a pagare € 50.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Sulla scorta di tali indicazioni, definitive atteso il rigetto del ricorso per cassazione, tenuto conto del fatto che la “domanda” dalla quale far decorrere gli interessi è del
21/12/2009, ne discende che il credito complessivo, alla data del pagamento (12/11/2010) era pari ad € 50.473,98. Per cui l'appellante ha corrisposto la somma di € 1.976,02 in più, che eccede la misura degli interessi ed, evidentemente, è stata conteggiata a titolo di spese ed accessori della fase monitoria.
Sul punto, le difese dall'appellato sono risultate del tutto generiche, posto che non ha spiegato attraverso quale meccanismo di calcolo, diretto ad includere tutte le somme che la richiamata sentenza della Corte di Appello gli ha attribuito, si giunge a quanto pagato.
Alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto delle articolate vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti, la domanda della società è risultata fondata sia pure per il minor importo come sopra accertato.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo che si fonda sulla prospettazione dell'eventuale implicito rigetto della domanda subordinata dell'appellante.
La riforma della sentenza impugnata comporta la revisione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, oggetto di uno specifico motivo di gravame.
4 È noto che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 2022/n.
32061, a Sezioni Unite).
È pacifico, dunque, che l'appellante, pure se risultata vittoriosa per un importo davvero minimo rispetto a quello domandato, non potrà essere gravata delle spese di lite sopportate dall'appellato.
Né ricorrono le ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (all'esito della decisione della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per procedere alla loro compensazione.
Il infatti, già subito dopo la decisione della Corte di Appello, che ha riformato CP_2
la sentenza 5524/2015 del Tribunale di Bari, attraverso un banale calcolo era in grado di valutare che non avesse titolo per trattenere l'importo di € 1.976,02, rimettendolo alla controparte ed evitando così la prosecuzione, per ben due gradi, di una causa che almeno ad un certo punto del primo grado ben avrebbe potuto essere definita.
È evidente, in ogni caso, che le spese saranno liquidate secondo il valore ricavabile dal decisum e giammai dal domandato, proprio per la macroscopica sproporzione tra le due entità, secondo il d.m. 147/2022.
Va, ancora, precisato che in relazione al tenore delle difese delle parti ed all'oggetto del giudizio -che non ha comportato la soluzione di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità e neppure una istruttoria articolata, diversa dalla mera produzione dei provvedimenti nelle more intervenute nel giudizio presupposto- con riguardo alle fasi trattazione ed istruttoria ben può liquidarsi un compenso inferiore al medio, per adeguarlo al concreto atteggiarsi della lite. Così quanto alla fase decisoria in primo grado, non avendo l'opposta prodotto scritti conclusionali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
5 sentenza n. 3616/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 5 ottobre 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore della della somma di € 1.976,02, CP_2 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_2
in favore della che liquida, quanto al primo grado, in € 1.850,00 per Parte_1
compenso di avvocato, e, quanto al presente grado, in € 201,00 per spese ed € 2.550,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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