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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.114/2024
Oggi 26.3.2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Federici;
per la parte resistente l'avv. Meloni.
L'avv. Federici discute oralmente la causa e chiede l'accoglimento del ricorso. Chiede di essere autorizzata alla conclusione delle precisioni.
L'avv. Meloni si riporta agli atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e provvedendo al deposito telematico della stessa. TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 114/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 26.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ) e (CF.
[...] C.F._2 Parte_3
) C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberta Federici;
ricorrente contro
( ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “
1.Accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari con decorrenza 8 agosto 2018 per il ricorrente e decorrenza 5 Pt_1
aprile 2019 per le ricorrenti e o, in subordine, dal Parte_2 Pt_3 che si riterrà di giustizia per tutti i ricorrenti e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a rettificare la Controparte_1
data di inquadramento dei ricorrenti nella III° Area con quella che si riterrà di giustizia.
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area
Funzionari a decorrere dalle decorrenze sopra indicate o a quelle che si riterranno di giustizia e condannare il in Controparte_1
persona del Ministro p.t. al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), come di seguito riportato: ricorrente
(periodo 08.08.18/01.01.21) €2.471,39 oltre a €13.39 Pt_1
mensili a titolo di assegno ad personam dal 1° gennaio 2021 sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
ricorrenti
e (periodo 05/04/2019-01/01/21) €1.713,73 Parte_2 Pt_3
oltre a €13.39 mensili a titolo di assegno ad personam dal 1° gennaio
2021 sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire
l'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di
Funzionario Giudiziario F1 e per l'effetto condannare il Controparte_1
in persona del Ministro p.t. a corrispondere ai ricorrenti a
[...]
titolo di assegno ad personam quanto €13.39 mensili a titolo di assegno ad personam dal 1° gennaio 2021 sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
6. Condannare la convenuta al pagamento delle
3 spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta
Federici.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di
Giudice del Lavoro rigettare la domanda proposta siccome infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.3.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere dipendenti del e di essere stati Controparte_1
inquadrati, ai sensi dell'art.25 CCNI Giustizia del 5/04/00 (in attuazione del sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL
Ministeri 1998/2001 – doc.3) nel profilo professionale di Cancelliere ex
Area B, profilo professionale successivamente transitato (ai sensi del
CCNL 2006/2009 attuato con CCNI Giustizia del 26/07/10) nella ex II°
Area – profilo professionale di Cancelliere ora Area Assistenti (CCNL
Funzioni Centrali 2019/2021). Evidenziavano che in attuazione del
C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 il profilo di Cancelliere era stato ripartito nell'area funzionale “B” – posizione economica B3 (per coloro che provenivano dall'ex assistente giudiziario ex d.p.r. 1219/84 – doc 2) e nella figura professionale di cancelliere C1 (per coloro che provenivano dall'ex profilo di collaboratore di cancelleria).
Successivamente, il CCNI del 5 aprile 2000 aveva previsto una figura unitaria e trasversale di cancelliere, delineando, nel contempo, percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree. Con il protocollo all. 2 al C.C.N.I. 5/4/2000, il si era Controparte_1
assunto l'impegno di coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante l'indizione di procedure selettive cui poteva partecipare il personale delle posizioni C1 e C2; successivamente e progressivamente
4 dovevano essere indette altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, e infine dei posti vacanti nell'Area B. Con avviso di selezione del 31 maggio 2001, l'Amministrazione convenuta aveva provveduto alla pubblicazione delle selezioni interne per il passaggio dall'Area B all'Area C per la copertura di 3600 posti nella posizione economica C1 della figura professionale di Cancelliere riservata ai dipendenti inquadrati nell'Area B, ma tali procedure erano state sospese dal Giudice Amministrativo, bloccando così anche le procedure per i posti di livello inferiore. In data 9 novembre 2006, le parti contrattuali avevano concluso un protocollo d'intesa nel quale avevano rilevato la necessità di attivare procedure di progressione professionale semplificate ed accelerate, che coinvolgessero tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria ma il convenuto CP_1
non aveva mai attivato tali procedure restando ancora una volta inadempiente. In data 14 settembre 2007, era stato sottoscritto il CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, il quale aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale e previsto, all'art. 10 comma 4, che tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 dovevano essere portate a compimento. Nonostante tale previsione, la convenuta non aveva dato corso alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione
Giudiziaria, con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti a concorrere per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 – all'Area C - posizione economica C1. Successivamente, in data 29 luglio
2010, veniva sottoscritto il CCNI del il quale, Controparte_1
in fase di prima attuazione del nuovo ordinamento professionale aveva previsto l'inquadramento dei dipendenti facendo unicamente riferimento
5 alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali che dovevano essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa.
Contrariamente alle disposizioni di cui al CCNL, i Cancellieri ex area
B/B3 e B3/S, venivano inquadrati nella II Area mentre i Cancellieri ex area C (C1 e C2) confluivano nella III Area nel profilo professionale di
Funzionario Giudiziario. La declaratoria del profilo di “cancelliere” II area funzionale (ossia quello nel quale erano confluite le ricorrenti) risultava svuotato di alcune mansioni tipiche del loro profilo in favore del profilo di “funzionario giudiziario”. Era poi seguito un lungo contenzioso di merito, all'esito del quale un orientamento univoco della giurisprudenza aveva rilevato la nullità del CCNI del 29.7.10 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario venivano articolati su aree diverse
(“cancelliere” - seconda area - e “funzionario giudiziario” - terza area) ed evidenziato l'inerzia del verso le procedure di Controparte_1
riqualificazione giuridica le quali, sebbene pubblicate nel 2001 ai sensi del CCNI del 5 aprile 2001, non erano state più portate a compimento come previsto dall'art.10 del CCNL.
2. Proprio al fine di porre riparo a tale situazione, l'art.21 quater D.L.
n.83/15 aveva autorizzato il ad indire una o più Controparte_1
procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri
1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, al profilo professionale di funzionario giudiziario. Il resistente CP_1
aveva indetto le procedure ed i ricorrenti erano risultati idonei collocandosi nella relativa graduatoria come indicato in ricorso. Nelle more dello scorrimento della graduatoria, in data 26 aprile 2017, il aveva sottoscritto un accordo sindacale con le Controparte_1
6 OO.SS. nel quale all'art.6, lett. g) si assumeva l'impegno di definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, e tale accordo era stato integralmente recepito dal con decreto Controparte_1
ministeriale del 9 novembre 2017. Tale impegno era stato tuttavia disatteso dal . Difatti i ricorrenti erano stati Controparte_1
inquadrati nel profilo professionale di Funzionario Giudiziario - III°
Area con notevole ritardo rispetto al diritto conseguito ossia solo a decorrere dal 1° ottobre 2020 con adeguamento stipendiale al 1° gennaio
2021. In base al corretto computo dell'aliquota di posti riservati al personale interno ai sensi del II° comma art.21 quater DL.83/15, i ricorrenti avevano conseguito il diritto all'inquadramento nella III° Area già alle date dell'8 agosto 2018 (per il ricorrente ) e del 5 aprile Pt_1
2019 (per le ricorrenti e o, in subordine, in Parte_2 Pt_3
attuazione del DM del 9 novembre 2017, a decorrere dalla data dal 30 giugno 2019.
3. Rilevavano dunque i ricorrenti, che avendo conseguito l'inquadramento nella fascia retributiva F5 della II° Area per effetto delle Progressioni
Economiche Orizzontali del 29/12/17 (per il ricorrente e di Pt_1
quelle dell'8/04/19 (per le ricorrenti e , avrebbero Parte_2 Pt_3
dovuto percepire con il passaggio nella III Area, il differenziale stipendiale (corrispondente alla differenza del trattamento stipendiale in godimento con quello di destinazione) previsto all'art.15 CCNL
Ministeri 2006/2009 e nel bando della riqualificazione sotto forma di assegno ad personam di importo pari ad € 13,39 a far data dal 1° marzo
2021 ossia dalla data di adeguamento stipendiale alla III° area sino all'acquisizione delle ulteriori fasce retributive ai ricorrenti.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere parzialmente accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
5. Preliminarmente deve evidenziarsi come non sia condivisibile la prospettazione attorea, secondo la quale i ricorrenti avrebbero avuto diritto ad ottenere la qualifica di Funzionario Giudiziario antecedentemente al termine del 30.6.2019, come affermato in ricorso.
6. Al di là della questione relativa alla precisazione delle conclusioni richiesta, con riferimento alle posizioni e con le note Parte_2 Pt_3
autorizzate e nell'udienza conclusiva, assorbente appare il profilo di infondatezza nel merito della domanda. Va difatti considerato il disposto dell'l'art. 21 quater DL n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015, il quale al comma 1, esplicitamente dispone: “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, Controparte_1
assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente e di definire i contenziosi giudiziari in CP_1
corso, il e' autorizzato, nei limiti delle posizioni Controparte_1
disponibili in dotazione organica, a indire una o piu' procedure interne, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di
8 funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri
1998/2001”. La semplice lettura della norma consente di escludere che ricorra un'ipotesi di automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari o dei cancellieri nella superiore qualifica di funzionario, essendo invece evidente la necessità di un passaggio formale ben preciso. Deve essere la contrattazione collettiva a prevedere specifiche procedure selettive aperte anche agli esterni per il riconoscimento della categoria superiore, anche perché la norma precisa che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Ne consegue che solo il superamento di procedure selettive può consentire ai lavoratori in questione di accedere al livello superiore introdotto dal CCNI del 29/07/2010, per di più nel rispetto delle piante organiche. Solo con l'art. 21 quater del d.l. n. 83/15 e poi, quanto al profilo temporale dell'obbligo, con l'accordo sindacale del 26.4.2017, il convenuto ha assunto un obbligo formale, peraltro privo di CP_1
specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei
Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari.
7. La prospettazione attorea deve essere invece condivisa con riferimento al periodo successivo al 30.6.2019, in ragione del chiaro disposto normativo intervenuto, dall'1.7.2019, a regolare la materia. Va nuovamente ricordato che con l'art. 21 quater del DL 83/15 sopra riportato, il ha assunto l'obbligo, anche se Controparte_1
senza indicazione di un termine di adempimento, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari.
9 Detta disposizione stabiliva: “al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio Controparte_1
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato CP_1
soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il
[...]
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in Controparte_1
dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti
(UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e
15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento
e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno
10 sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Controparte_1
procede alla rideterminazione delle piante organiche
[...]
conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalita' di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti”.
8. Proprio nell'adempimento di tale obbligo è stata indetta una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario, e successivamente, a procedura non ancora conclusa, è intervenuto, l'accordo sindacale del 26.4.2017, poi recepito con DM 9.11.2017 in base al quale il si è impegnato a CP_1
concludere il processo di attuazione della progressione dei cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL
83/15 entro il 30.6.2019.
11 9. Ritiene lo scrivente che la previsione di un termine specifico entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal DL 83/15, impedisca di aderire alle prospettazione del convenuto. Nel CP_1
caso specifico l'accordo non aveva valenza programmatica, ma vincolava il convenuto a scorrere la graduatoria della selezione cui, pacificamente, hanno partecipato le ricorrenti, risultando idonee. E' dunque dirimente stabilire se al 30 giugno 2019 dovessero essere coperti altrettanti posti di Funzionario sufficienti a consentire lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione dei lavoratori idonei, pur nel rispetto della riserva del 50% da destinare ai concorsi esterni. Tale circostanza, affermata da parte ricorrente ai punti nr. 57 e 58 del ricorso introduttivo, non è mai stata contestata da parte resistente, la quale ha affidato le proprie difese ad una prospettazione completamente fondata su profili giuridici. Si concorda peraltro, con il Tribunale di Arezzo, il quale nella sentenza nr. 256/2022 resa su identica questione, ha affermato che il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto CP_1
entro il 30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., anche in considerazione della circostanza per la quale il resistente, in data 26 luglio 2019, ha CP_1
pubblicato un bando per l'assunzione di 2329 nuovi funzionari giudiziari, senza aver dapprima ottemperato agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio.
10. Da quanto sopra affermato consegue il diritto dei ricorrenti, peraltro già riconosciuto dal convenuto anche se con decorrenza giuridica dal 1° ottobre 2020 e con adeguamento stipendiale al 1° gennaio 2021, all'attribuzione della qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area
Funzionale fin dall'1.7.2019, ovvero alla scadenza del termine stabilito
12 nell'accordo del 26.4.2017 sopra richiamato, ed alla corresponsione delle differenze retributive quantificate con le note autorizzate del 17.3.2025.
11. Dovrà, inoltre, essere riconosciuto anche l'assegno ad personam, ex art. 15 CCNL 2006/2009, finalizzato al mantenimento della retribuzione in godimento (F5 della ex II Area) al momento dell'attribuzione della qualifica superiore, per un importo pari ad € 13,39 mensili a decorrere dall'1.1.2021. A tal proposito l'art. 15 del CCNL Comparto Ministeri prevede espressamente in caso di passaggio di Area, che qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam. Nella memoria difensiva, i fatti posti a fondamento della pretesa non appaiono contestati, e la stessa deve essere accolta.
12. Deve essere, infine, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
13. Le spese di lite, atteso il consolidarsi della giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1. in accoglimento parziale del ricorso accerta e dichiara l'inadempimento del agli obblighi assunti con il Decreto Controparte_1
Ministeriale del 9 novembre 2017 e per l'effetto condanna il a CP_1
corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive, dall'
13 1.7.2019 fino alla effettiva erogazione della retribuzione corrispondente al superiore inquadramento riconosciuto con decorrenza 1.1.2021, nell'importo pari a:
€ 1.463,38 per;
Parte_1
€ 1.655,62 per e;
Parte_2 Parte_3
2. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire €13.39 mensili a titolo di assegno ad personam dall'1.1.2021 sino all'acquisizione della fascia economica superiore e condanna parte resistente a corrispondere gli importi corrispondenti, oltre accessori ove dovuti;
3. condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.109,00 oltre accessori per compenso professionale, il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Trieste, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Ancora
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno 2019 o, in va gradata, al 26 luglio 2019 o dalla diversa data
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