TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatrice dott. Nicola Di Plotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27503/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANMARCO NEGRI presso il quale è elettivamente domiciliata in Tromello, Via
Dante 33
ATTRICE contro
MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO CP_1
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti Parte_1
i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 3267, parte 1, Serie A, volume R04, anno 1987), Parte_1
facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1
provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 9 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 12 luglio 2024 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha chiesto al tribunale di ordinare la Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso
“femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome ” in sostituzione del nome ”, e ha chiesto inoltre di autorizzare il Per_1 Pt_1
trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
La parte attrice ha dedotto di essere nata a [...], il [...], di non essere sposata e di non avere figli, di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e interessi tipicamente maschili, provando un profondo disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita.
Prendendo consapevolezza sempre maggiore rispetto alla propria identità di genere, la stessa ha deciso di affrontare il percorso medico di adeguamento di genere e il percorso di psicoterapia con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito.
All'esito di colloqui clinici, test e questionari finalizzati a rilevare possibili quadri psicopatologici, è stata formulata la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione. È stato quindi concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, che ha avuto inizio nel novembre 2022, sotto il controllo e il monitoraggio di un endocrinologo.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte attrice da tempo viene identificata con il prenome ”. Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle Per_1
legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con pagina 3 di 9 documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti, è stata sentita la parte attrice, comparsa personalmente.
La causa, previa rinuncia da parte dell'attrice ai termini previsti dall'art. 189 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere accolte, Parte_1
per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione della psicologa dott.ssa datata 18 giugno 2024 (doc.3), Testimone_1
emerge che il paziente, al momento dell'inizio della valutazione, nel 2019, presentava una sintomatologia ansiosa e difficoltà affettivo-relazionali; “nel tempo, è emerso sempre più chiaramente, il forte disagio psicologico e l'ansia generalizzata, anche somatizzata, quali segnali di sofferenza legata alla marcata incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere esperito ed espresso da . Per_1
La presenza di una marcata incongruenza tra genere esperito e il genere assegnato alla nascita generava una sofferenza clinicamente significativa, associata alla compromissione del funzionamento in importanti aree sociali, interpersonali e lavorative. […].
Con il lavoro di consapevolezza e la terapia ormonale in corso e di conseguenza una espressione di genere più conforme al proprio vissuto, in diviene ancora più Per_1
consapevole e solida l'affermazione di genere maschile.
Il percorso di affermazione di genere ha migliorato in modo evidente le sue capacità relazionali e l'ansia è diminuita […] i sintomi depressivi di appaiono in Per_1
remissione”.
La relazione si conclude con l'auspicio che il paziente concluda il percorso di affermazione di genere.
pagina 4 di 9 L'endocrinologa, dott.ssa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella Persona_2
relazione del 28 febbraio 2024, allegata alla citazione quale doc. 4, riferisce che “ è Per_1
perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo” tanto da farle ritenere “fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e genere d'elezione per garantire a Per_1
serenità e benessere”.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'udienza del 29 gennaio 2025, dalle quali emerge il disagio vissuto: “Io vivo come , mi riconosco nel genere maschile e incontro difficoltà nella mia vita Per_1
quotidiana nelle occasioni in cui, ad esempio, in banca, alle poste, in aeroporto ecc. mi vengono chiesti i documenti.
Ho acquisito la consapevolezza di non riconoscermi nel genere femminile già a tre o quattro anni;
ho iniziato il percorso con la psicologa nel 2018-2019; da quando ho avviato questo percorso mi sento molto più felice e sono perfettamente inserito nel mondo del lavoro, coltivo relazioni sociali e vado d'accordo con i miei genitori, ma non vivo con loro, sono soddisfatto del mio stato attuale e sono perfettamente consapevole della definitività e irreversibilità della mia scelta.”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza pagina 5 di 9 dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
pagina 6 di 9 Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ ” va sostituito il prenome “ ”. Pt_1 Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, Parte_1
in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che, nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento Parte_1
pagina 7 di 9 di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, la fattispecie concreta al vaglio del tribunale corrisponde alla fattispecie astratta con riferimento alla quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis. Conseguente, quindi, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è suscettibile di applicazione.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolto dall'attrice.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Pt_1
(nome) nata a [...] il [...], nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Pt_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte attrice a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di Parte_1
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Anna Bellesi Andrea Manlio Borrelli
pagina 9 di 9