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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 971/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Lanzillotta Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dagli avvocati Fernando Esposito e Roberta Benevento
-RESISTENTE -
oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.05.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 15.12.2018 al 30.07.2020, inizialmente con contratti a termine e successivamente a tempo indeterminato, con mansioni di aiuto commessa/cassiera. Precisava, in particolare, che il rapporto si era articolato attraverso: - un primo contratto a tempo determinato part-time orizzontale dal
15.12.2018 al 13.01.2019; - un secondo contratto a tempo determinato part-time orizzontale dal 2.02.2019 al 31.03.2019 con inquadramento al livello 5 del CCNL
1 Commercio, con limite settimanale di 18 ore e retribuzione di € 679,95 mensili;
- trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 15.04.2019, con sede di lavoro e mansioni immutate. Quanto alle sedi di lavoro, la ricorrente deduceva di aver prestato servizio: - dal 15.12.2018 al 10.01.2019 presso la sede di;
- Parte_2 dal 10.01.2019 al 30.06.2019 presso le sedi di (mattina) e Parte_2 Pt_3
(pomeriggio); - dal 01.07.2019 al 09.09.2019 presso l'unità di in sostituzione di Pt_4 una collega in maternità; - dal 10.09.2019 al 30.07.2020 presso la sede di Pt_3
Tanto precisato, parte ricorrente deduceva che, nonostante i contratti prevedessero un orario part-time di 18 ore settimanali, la stessa aveva svolto, di fatto, prestazioni lavorative per un orario di gran lunga superiore. In particolare: - nel periodo 15.12.2018
– 31.03.2019 aveva effettuato 20 ore settimanali supplementari e 21 ore settimanali straordinarie;
- nel periodo successivo alla trasformazione a tempo indeterminato continuava a svolgere prestazioni supplementari e straordinarie secondo un calendario dettagliatamente indicato in ricorso;
- lavorava, inoltre, durante le festività (1 e 4 novembre 2019, 6 gennaio 2020, 2 giugno 2019 e 2020) senza percepire le dovute maggiorazioni;
- non aveva goduto delle ferie previste dal CCNL.
Sulla base di tali premesse – precisato, ulteriormente, che in data 30.07.2020, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Paola, di “- Accertare e dichiarare che la sig.ra ha intrattenuto con la resistente un rapporto di Parte_1 CP_1 CP_2 lavoro dipendente con più contratti individuali dal 15.12.2018 al 30.07.2020, svolgendo, ininterrottamente, nel medesimo periodo, presso le unità operative di , CP_1 CP_3 denominate il Quadrifoglio Commerciale, in Amantea (Cs), via Stromboli N. 225/B,
, Via Delle Allodole, e , Via S. Agata n. 98, attività lavorativa Parte_2 Pt_4 in qualità di AIUTANTE COMMESSA/CASSIERA, V° livello di qualifica del CCNL per i dipendenti delle Aziende del Terziario distribuzione e servizi, settore Commercio;
- Accertare e dichiarare lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nei contratti individuali di lavoro, di straordinario e festive;
- Sulla base di tale accertamento fattuale nonché per le ragioni di cui in premessa, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere le maggiori somme dovute,
a titolo di lavoro supplementare, straordinario, maggiorazione per lavoro straordinario diurno e festivo, di ratei di 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, malattia, indennità mancato preavviso e T.F.R. oltre ad ogni altra somma a qualsiasi titolo maturata e non corrisposta in base al CCNL per i
2 dipendenti delle Aziende del Terziario distribuzione e servizi, con conseguente condanna della resistente al pagamento di tali somme, pari complessivamente CP_1 CP_2 ad € 48.897,30 (come da conteggi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del ricorso) ovvero di quelle maggiori o minori che saranno determinate dall' ill.mo Giudice in corso di causa a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ex art. 429 cpc, nonché alla corresponsione di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati. ”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituita in giudizio la . , la quale preliminarmente CP_1 CP_2 ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibile della domanda per intervenuto accordo transattivo presso la DTL di Cosenza, avvenuto in data 02.04.2021, e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperite le prove orali per come richieste e ammesse e disposta CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, quanto alle rivendicazioni salariali afferenti al periodo febbraio
2020-giugno 2020, come correttamente eccepito da parte resistente, deve darsi atto dell'intervenuta conciliazione avvenuta presso la DTL di Cosenza il 02.04.2021 (cfr. 2 memoria di costituzione).
Conseguentemente, sussistendo una valida ed efficace conciliazione, conclusasi ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 124/2004, le domande attoree possono essere esaminate nel merito solo per il periodo antecedente.
2.2. Tanto premesso, si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di
3 adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
2.3. Orbene, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi pienamente provato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita.
Di particolare rilievo, innanzitutto, la testimonianza di la quale, Testimone_1 essendo stata collega di lavoro della ricorrente ed avendo prestato attività lavorativa presso il medesimo punto vendita di da gennaio a giugno 2019, ha riferito con Pt_3 precisione che “la mattina la ricorrente era a e il pomeriggio veniva a Parte_2 lavorare ad Il pomeriggio facevamo dalle 16 alle 20.00. Il negozio era aperto Pt_3 da lunedì a domenica mattina e gli orari erano dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, tranne il periodo natalizio che facevamo orario continuato dalle 8 alle 20, si iniziava dal 19 dicembre fino al 31 dicembre, la domenica nel periodo natalizio era aperto dalle 8 alle
13 e dalle 16 alle 20”. Ed ancora: “se mancava qualche prodotto nel nostro negozio ad io chiamavo gli altri punti vendita, tra i quali quelli di , è Pt_3 Parte_5 capitato che eravamo noi commesse che andavamo a prendere i prodotti;
quando chiamavo capitava che rispondesse anche , è capitato che lei portasse dei prodotti Pt_1 il pomeriggio nel nostro negozio ad che erano presenti nel punto vendita nel Pt_3 quale lavorava la mattina o ” (cfr. verbale d'udienza del 30.11.2023). Parte_2 Pt_4
4 Tale ricostruzione trova puntuale riscontro nella deposizione di testimone Tes_2 anch'essa collega di lavoro della ricorrente presso la sede di dal 4 giugno 2019 Pt_3
“e già lavorava lì”, fino al 30 di luglio 2020, dunque, per un periodo più esteso: dal Pt_1
4 giugno 2019 al 30 luglio 2020. La teste ha infatti confermato in modo inequivocabile che “io e facevamo come orario dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, da lunedi a sabato Pt_1
e domenica dalle 8 alle 13.00, di regola” (cfr. verbale d'udienza del 30.11.2023).
Inoltre, la teste è stata chiara nel ribadire che “durante il periodo ordinario né io né Pt_1 osservavamo un giorno di riposo, capitavano al massimo una o due mezze giornate di riposo infrasettimanale durante il mese”.
Tale ultima dichiarazione trova conferma nella testimonianza della la quale Tes_1 ha precisato che l'attività si svolgeva anche la domenica mattina, con apertura dalle 8,00 alle 13,00.
Le testimoni hanno inoltre concordemente riferito che nel periodo natalizio, precisamente dal 19 al 31 dicembre, l'orario di lavoro si estendeva in modo continuativo dalle 8,00 alle
20,00, confermando così quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'ulteriore intensificazione dell'attività lavorativa in tale periodo.
Va inoltre evidenziato come entrambe le testimoni abbiano confermato che la ricorrente svolgeva mansioni di particolare responsabilità, essendo titolare delle chiavi del negozio e dovendo provvedere all'apertura e alla chiusura dell'esercizio commerciale. In particolare, la ha specificato che “alla chiusura, le chiavi le prendeva Tes_1 Pt_1 insieme all'incasso e le portava alla signora , la moglie del signor Parte_6 [...]
” (quest'ultimo, il titolare della . PROF SRL). Per_1 CP_1
Orbene, le deposizioni testimoniali appaiono pienamente attendibili, in quanto rese da soggetti che hanno avuto diretta contezza dei fatti per avervi personalmente assistito in ragione della loro presenza sul luogo di lavoro, e risultano altresì convergenti e lineari nel delineare le concrete modalità orarie di svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente.
Il quadro probatorio così delineato consente dunque di ritenere provato che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa ben oltre le 18 ore settimanali previste dai contratti part-time formalmente stipulati, secondo le modalità e gli orari dettagliatamente
5 indicati nelle deposizioni testimoniali sopra richiamate, limitatamente, però, al solo periodo che va dall'11.01.2019 al 31.01.2020.
Con riferimento al quantum spettante alla parte ricorrente, è stata disposta CTU contabile.
In particolare, la nominata CTU ha correttamente ricostruito la posizione della ricorrente
, inquadrata al V livello del CCNL Commercio con mansioni di aiuto Parte_1 commessa/cassiera, analizzando il periodo di cui al conferimento di incarico.
In definitiva, il calcolo delle differenze retributive appare effettuato con rigore metodologico, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi dovuti, ivi inclusi il lavoro straordinario, le maggiorazioni per il lavoro festivo, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché delle differenze di T.F.R..
Ne è conseguito che “ l'importo complessivamente dovuto alla ricorrente , a titolo Pt_1 di maggiori emolumenti spettanti ad un operaio con mansioni di aiuto commessa/cassiera, inquadrata nel V livello del CCNL, con un orario a tempo pieno, per differenze retributive, lavoro straordinario, TFR, 13° e 14° mensilità, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto a quella del soddisfo, relativi al periodo
11 gennaio 2019 - 31 gennaio 2020, ammonta ad € 34.896.” (cfr. ampiamente elaborato peritale).
Non sussistono elementi per discostarsi dalle conclusioni della CTU, le quali appaiono immuni da vizi logici o errori di calcolo e risultano adeguatamente motivate.
Consegue che la . , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 deve essere condannata al pagamento in favore di , per le causali di Parte_1 cui al ricorso, della complessiva somma pari ad € 34.896,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia in base a quanto concretamente è risultato fondato (scaglione 26.001,00 – 52.000,00), della complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della . CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
P.Q.M.
6 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accogli il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la . CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, per le causali di cui al ricorso, della complessiva somma pari ad Parte_1
€ 34.896,00;
2) Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € Parte_1
259,00 per esborsi, € 4.629,00 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo;
3) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in capo alla DECA. , CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore.
Si comunichi.
09.10.2025. Pt_4
Il Giudice
IO AT
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