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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/5655
Tribunale Ordinario di Perugia
Terza Sezione
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5655/2020
Il Giudice dott. Elena Stramaccioni, a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.
Con atto di citazione del 21.12.2020 l'opponente Parte_1 instaurava la presente fase di merito
[...] dell'opposizione di terzo dalla stessa promossa avverso l' Controparte_1
n. 128/2019 R.G. Es. del Tribunale di Perugia, definita nella prima fase con
Ordinanza riservata del G.E. in data 19/20.11.2020, con la quale veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa.
Deduceva in particolare l'opponente:
– che in data 15.06.2009 i convenuti e avevano _2 Parte_2 concesso in locazione, ad uso diverso da abitazione, alla convenuta
[...]
un immobile sito in Gualdo Controparte_3
Tadino, Fr. Cerqueto, meglio descritto nel relativo contratto versato in atti, per la durata di anni 6+6, al canone di € 28.000,00 annui, da pagarsi in 4 rate trimestrali ciascuna di € 7.000,00;
– che in data 08.08.2016 il credito relativo ai canoni dovuti in adempimento del suddetto contratto di locazione veniva ceduto dai convenuti Parte_3
all'odierna opponente, con atto pubblico registrato alla cui stipula
[...] avrebbero partecipato il creditore cedente, il cessionario ed il debitore ceduto;
– che in data 11.5.2019 , quale mandataria di CP_4 Parte_4
, oggi la convenuta , notificava ai convenuti e
[...] CP_5 _2 [...]
istanza di pignoramento, tra l'altro, dell'immobile oggetto della CP_6 locazione de quo, nonché dei relativi frutti, pignoramento con il quale veniva
Pagina 1 avviata la citata procedura esecutiva R.G.E. 128/2019 avanti al Tribunale di
Perugia;
– che nonostante l'atto di cessione del credito relativo ai citati frutti sia antecedente all'atto di pignoramento dello stesso, la creditrice procedente avrebbe illegittimamente rifiutato di liberare in bonis il credito stesso, costringendo l'opponente all'azione di cui è causa, intrapresa al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale civile di Perugia, adito in sede di instaurazione di giudizio di merito conseguente ad opposizione, previa sospensione dell'intrapresa esecuzione, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento 11.5.2019, a carico di e ad istanza di quale mandataria di _2 Controparte_6 CP_4 Parte_4
ora , sugli importi derivanti dalla cessione 08.08.2016,
[...] Parte_4
intervenuta con atto a ministero Notaro in Gualdo Tadino disponendo la liberazione Persona_1 dei suddetti importi. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali _2 Controparte_6 aderivano alle conclusioni formulate dall'opponente, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e l'inefficacia del pignoramento 11.05.2019 sugli importi derivanti dalla antecedente cessione di credito, avvenuta, come detto, in data 08.08.2016 e dunque opponibile, oggi, alla convenuta .CP_5
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_7
[...]
– chiedendo di sentir dichiarare se i canoni di locazione debbano essere dalla stessa corrisposti, sino alla scadenza contrattuale prorogata del 14.06.2021, alla cessionaria del credito ed odierna terza opponente,
[...]
ovvero al nominato Custode dell'immobile Parte_5 pignorato, I.V.G. di Perugia;
– precisando come dall'atto di cessione del credito di cui è causa del 08.08.2016 risulti che alla stipula del medesimo intervennero esclusivamente il IG. _2
, quale creditore cedente, e la IG.ra , legale rappresentante pro
[...] Parte_1 tempore dell'opponente, Società cessionaria del credito, e dunque non la stessa
Controparte_8
– riconoscendo che il creditore cedente, il convenuto , il giorno _2 successivo alla stipula della Cessione del 08.08.2016, quindi il 09.08.2016, le notificava l'intervenuta cessione del credito in questione;
Pagina 2 – che dal ricevimento di detta notifica (agosto 2016, quindi antecedente la notifica del pignoramento immobiliare dell'11.05.2019), avente data certa stante l'invio a mezzo raccomandata a.r., ha provveduto al regolare e puntuale pagamento dei canoni in favore della cessionaria , attenendosi alle Parte_6 modalità di pagamento specificatamente indicate;
– di essersi fatta parte diligente richiedendo reiteratamente al Custode I.V.G. indicazioni ed istruzioni in ordine al pagamento dei canoni e, ricevuta il
14.01.2020 comunicazione da parte del Custode I.V.G. di “interrompere il pagamento del canone di affitto sino al pronunciamento del GE”, di essersi attenuta alla stessa, non versando più alcun canone all'odierna opponente, né allo stesso Custode I.V.G.
Dopo la dichiarazione, a verbale dell'udienza in data 22.04.2021, della contumacia di , si costituiva in giudizio , Controparte_9 CP_5 subentrata, a seguito di scissione parziale, nella posizione della stessa CP_10
contestando l'atto di opposizione ed eccependo, in particolare:
[...]
– che l'odierno opponente non risulta legittimato a proporre la presente azione di opposizione di terzo, non vantando nello specifico alcun titolo di proprietà o altro diritto reale rispetto i beni pignorati;
– che fin dal 5 dicembre 2019 la parte esecutata era a conoscenza della volontà recuperatoria del custode rispetto ai frutti afferenti il bene pignorato e dunque, a fronte di ciò, avrebbe potuto svolgere in ipotesi eventuali rimostranze dapprima al
Giudice dell'esecuzione e poi, nei 20 giorni successivi al provvedimento del magistrato, instaurare opposizione ex art. 617 c.p.c.;
– di essere carente di legittimazione passiva, considerato che la richiesta di pagamento somme è stata svolta dal custode I.V.G. che come tale, e quale ausiliario del G.E., diventerebbe anche titolato a contraddire sugli atti posti in essere;
– che, in ogni caso, il contratto di cessione di cui è causa, pur avendo data certa, in quanto formatosi con atto notarile, non risulta essere stato mai trascritto, con conseguente applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2918 c.c., ultimo inciso, a norma del quale: “(…) le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e liberazioni per un tempo superiore ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento”, termine
Pagina 3 quest'ultimo che, sempre nel caso di specie, deve considerarsi decorso alla data del 11.05.2020;
– che dunque ogni eventuale titolo di opponibilità si è già consumato all'11.5.2020, data dalla quale l'opponente deve considerarsi carente di legittimazione attiva e di interesse, essendo venuto meno ex lege ogni diritto rispetto al rapporto giuridico fatto valere in giudizio.
Quindi così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare, in linea preliminare,
l'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione, nonché ogni altra domanda svolta in citazione, in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte che precedono. Con vittoria di spese
Dopo il mutamento del rito da ordinario a sommario, disposto dal Giudice con
Ordinanza in data 06 settembre 2021, veniva fissata l'udienza di discussione poi successivamente rinviata, a seguito di mutamento del Giudice.
⃰
1) Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata anche nell'atto di citazione introduttivo del merito dell'opposizione, considerata la natura bifasica delle opposizioni alle esecuzioni che rimanda al solo G.e. la valutazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, non ulteriormente proponibile al giudice del merito dell'esecuzione (e semmai reclamabile al Collegio).
2) Va poi necessariamente affrontata, sempre in via preliminare, la configurabilità dell'utilizzo dello strumento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. da parte di un terzo che non vanta – stando alla lettera della citata norma- alcun diritto di proprietà o altri diritti reali sui pignorati, ma è titolare di un diritto di credito, in particolare del credito da canoni di locazione dell'immobile pignorato, credito che i soggetti esecutati hanno ceduto alla società oggi opponente, con atto anteriore al pignoramento e non trascritto, con debitore ceduto il convenuto
[...] che, con la sua comparsa, chiede al Tribunale – in buona Controparte_7 sostanza - a chi dover pagare i canoni (se al Custode IVG o alla , Parte_5 oggi opponente).
Giova ricordare che l'art. 619 c.p.c. riconosce al terzo, da intendersi come "colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione pur senza esserne il soggetto passivo
e che quindi ricopre una posizione estranea alla procedura che non gli
Pagina 4 consentirebbe di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c."
(Cass. n. 4005 del 2022; Cass., 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass., 25 maggio
1978, n. 2639), la legittimazione ad agire se ed in quanto pretenda di essere titolare della proprietà o di altro diritto reale sul bene pignorato, ovvero di una posizione giuridica inconciliabile con l'attuazione coattiva del titolo azionato dal creditore procedente. Due sono i casi in cui è esperibile il rimedio invocato e, su tale aspetto della questione, la S.C. ha precisato (Cass. civ., Sez. VI-3, 9 novembre 2017, n. 26537) che il rimedio può essere proposto: 1) sempre e comunque, da chi vanti un diritto reale sulla cosa pignorata (così la lettera dell'art. 619 c.p.c., con una indicazione che per giurisprudenza pacifica ha valore esemplificativo e non tassativo laddove indica il solo titolo di proprietà); 2) da chi vanti un particolare diritto di credito nei confronti del debitore esecutato, ossia un diritto di credito caratterizzato dalla idoneità a soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione (e prevalente, dunque, sulla prosecuzione dell'esecuzione forzata), con esclusione quindi, dall'area di proponibilità dell'opposizione di terzo, di quei diritti di credito derivanti da contratti di locazione o comodato (cfr. anche Cass.
31 agosto 2011, n. 17876).
Con riferimento a quest'ultimo caso – che interessa anche la fattispecie in esame, che ha ad oggetto la cessione di crediti derivanti da locazione di immobile poi pignorato (in questo senso la norma di riferimento ai fini del vaglio della opponibilità al pignoramento è l'art. 2918 c.c., e non l'art. 2914 c.c. come invocato dall'opponente) – occorre ulteriormente specificare che, nei casi di crediti da locazione sulla cosa pignorata, non può predicarsi una astratta prevalenza ed incompatibilità del diritto di credito rispetto a quello a quello del creditore procedente, poiché il primo ha ad oggetto il godimento del bene, mentre il secondo con il pignoramento appone un vincolo preordinato al trasferimento coatto di un diritto reale;
la tutela del comodatario o del conduttore (nel caso in esame, del cessionario dei crediti da canone di locazione) è meramente obbligatoria da invocare esclusivamente nei confronti del dante causa (il locatore esecutato cedente), con le opportune azioni che hanno evidentemente natura personale e non già reale.
Ne consegue dunque che alcuna “tensione” o “alterità” può ravvisarsi tra l'opponente cessionario del credito da locazione dell'immobile pignorato e il pignorante tanto da giustificare una opposizione di terzo con istanza di
Pagina 5 sospensione all'esecuzione: ne consegue, in sostanza, che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. spiegata dalla società cessionaria del credito da locazione è inammissibile e, come anche condivisibilmente rilevato dal difensore di la CP_5 questione doveva essere risolta in seno alla procedura esecutiva, avanti al G.e.
(che peraltro già – in sede di sospensiva – aveva in via sommaria ravvisato l'inammissibilità dell'opposizione di terzo), G.e. il cui impulso può essere attivato attraverso le istanze ex art. 486 c.p.c. da parte dell'esecutato o anche dal Custode
Ivg.
3) L'opposizione di terzo va dunque dichiarata inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e, considerate le rispettive posizioni dei convenuti costituitisi
(adesiva all'opponente quella degli esecutati, di sostanziale rimessione al
Tribunale quella del debitore ceduto), l'opponente dovrà essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore di da liquidarsi con valori prossimi CP_11 ai minimi, tenendo conto della pronuncia in rito e delle attività effettivamente svolte a seguito del mutamento del rito;
spese compensate per le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta dalla
; Parte_5
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio a favore di liquidate in euro 1.400,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_11 forfetario come per legge.
- spese compensate tra le altre parti del giudizio.
Si comunichi.
Perugia, 31.3.2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
Pagina 6
Tribunale Ordinario di Perugia
Terza Sezione
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5655/2020
Il Giudice dott. Elena Stramaccioni, a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.
Con atto di citazione del 21.12.2020 l'opponente Parte_1 instaurava la presente fase di merito
[...] dell'opposizione di terzo dalla stessa promossa avverso l' Controparte_1
n. 128/2019 R.G. Es. del Tribunale di Perugia, definita nella prima fase con
Ordinanza riservata del G.E. in data 19/20.11.2020, con la quale veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa.
Deduceva in particolare l'opponente:
– che in data 15.06.2009 i convenuti e avevano _2 Parte_2 concesso in locazione, ad uso diverso da abitazione, alla convenuta
[...]
un immobile sito in Gualdo Controparte_3
Tadino, Fr. Cerqueto, meglio descritto nel relativo contratto versato in atti, per la durata di anni 6+6, al canone di € 28.000,00 annui, da pagarsi in 4 rate trimestrali ciascuna di € 7.000,00;
– che in data 08.08.2016 il credito relativo ai canoni dovuti in adempimento del suddetto contratto di locazione veniva ceduto dai convenuti Parte_3
all'odierna opponente, con atto pubblico registrato alla cui stipula
[...] avrebbero partecipato il creditore cedente, il cessionario ed il debitore ceduto;
– che in data 11.5.2019 , quale mandataria di CP_4 Parte_4
, oggi la convenuta , notificava ai convenuti e
[...] CP_5 _2 [...]
istanza di pignoramento, tra l'altro, dell'immobile oggetto della CP_6 locazione de quo, nonché dei relativi frutti, pignoramento con il quale veniva
Pagina 1 avviata la citata procedura esecutiva R.G.E. 128/2019 avanti al Tribunale di
Perugia;
– che nonostante l'atto di cessione del credito relativo ai citati frutti sia antecedente all'atto di pignoramento dello stesso, la creditrice procedente avrebbe illegittimamente rifiutato di liberare in bonis il credito stesso, costringendo l'opponente all'azione di cui è causa, intrapresa al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale civile di Perugia, adito in sede di instaurazione di giudizio di merito conseguente ad opposizione, previa sospensione dell'intrapresa esecuzione, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento 11.5.2019, a carico di e ad istanza di quale mandataria di _2 Controparte_6 CP_4 Parte_4
ora , sugli importi derivanti dalla cessione 08.08.2016,
[...] Parte_4
intervenuta con atto a ministero Notaro in Gualdo Tadino disponendo la liberazione Persona_1 dei suddetti importi. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali _2 Controparte_6 aderivano alle conclusioni formulate dall'opponente, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e l'inefficacia del pignoramento 11.05.2019 sugli importi derivanti dalla antecedente cessione di credito, avvenuta, come detto, in data 08.08.2016 e dunque opponibile, oggi, alla convenuta .CP_5
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_7
[...]
– chiedendo di sentir dichiarare se i canoni di locazione debbano essere dalla stessa corrisposti, sino alla scadenza contrattuale prorogata del 14.06.2021, alla cessionaria del credito ed odierna terza opponente,
[...]
ovvero al nominato Custode dell'immobile Parte_5 pignorato, I.V.G. di Perugia;
– precisando come dall'atto di cessione del credito di cui è causa del 08.08.2016 risulti che alla stipula del medesimo intervennero esclusivamente il IG. _2
, quale creditore cedente, e la IG.ra , legale rappresentante pro
[...] Parte_1 tempore dell'opponente, Società cessionaria del credito, e dunque non la stessa
Controparte_8
– riconoscendo che il creditore cedente, il convenuto , il giorno _2 successivo alla stipula della Cessione del 08.08.2016, quindi il 09.08.2016, le notificava l'intervenuta cessione del credito in questione;
Pagina 2 – che dal ricevimento di detta notifica (agosto 2016, quindi antecedente la notifica del pignoramento immobiliare dell'11.05.2019), avente data certa stante l'invio a mezzo raccomandata a.r., ha provveduto al regolare e puntuale pagamento dei canoni in favore della cessionaria , attenendosi alle Parte_6 modalità di pagamento specificatamente indicate;
– di essersi fatta parte diligente richiedendo reiteratamente al Custode I.V.G. indicazioni ed istruzioni in ordine al pagamento dei canoni e, ricevuta il
14.01.2020 comunicazione da parte del Custode I.V.G. di “interrompere il pagamento del canone di affitto sino al pronunciamento del GE”, di essersi attenuta alla stessa, non versando più alcun canone all'odierna opponente, né allo stesso Custode I.V.G.
Dopo la dichiarazione, a verbale dell'udienza in data 22.04.2021, della contumacia di , si costituiva in giudizio , Controparte_9 CP_5 subentrata, a seguito di scissione parziale, nella posizione della stessa CP_10
contestando l'atto di opposizione ed eccependo, in particolare:
[...]
– che l'odierno opponente non risulta legittimato a proporre la presente azione di opposizione di terzo, non vantando nello specifico alcun titolo di proprietà o altro diritto reale rispetto i beni pignorati;
– che fin dal 5 dicembre 2019 la parte esecutata era a conoscenza della volontà recuperatoria del custode rispetto ai frutti afferenti il bene pignorato e dunque, a fronte di ciò, avrebbe potuto svolgere in ipotesi eventuali rimostranze dapprima al
Giudice dell'esecuzione e poi, nei 20 giorni successivi al provvedimento del magistrato, instaurare opposizione ex art. 617 c.p.c.;
– di essere carente di legittimazione passiva, considerato che la richiesta di pagamento somme è stata svolta dal custode I.V.G. che come tale, e quale ausiliario del G.E., diventerebbe anche titolato a contraddire sugli atti posti in essere;
– che, in ogni caso, il contratto di cessione di cui è causa, pur avendo data certa, in quanto formatosi con atto notarile, non risulta essere stato mai trascritto, con conseguente applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2918 c.c., ultimo inciso, a norma del quale: “(…) le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e liberazioni per un tempo superiore ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento”, termine
Pagina 3 quest'ultimo che, sempre nel caso di specie, deve considerarsi decorso alla data del 11.05.2020;
– che dunque ogni eventuale titolo di opponibilità si è già consumato all'11.5.2020, data dalla quale l'opponente deve considerarsi carente di legittimazione attiva e di interesse, essendo venuto meno ex lege ogni diritto rispetto al rapporto giuridico fatto valere in giudizio.
Quindi così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare, in linea preliminare,
l'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione, nonché ogni altra domanda svolta in citazione, in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte che precedono. Con vittoria di spese
Dopo il mutamento del rito da ordinario a sommario, disposto dal Giudice con
Ordinanza in data 06 settembre 2021, veniva fissata l'udienza di discussione poi successivamente rinviata, a seguito di mutamento del Giudice.
⃰
1) Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata anche nell'atto di citazione introduttivo del merito dell'opposizione, considerata la natura bifasica delle opposizioni alle esecuzioni che rimanda al solo G.e. la valutazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, non ulteriormente proponibile al giudice del merito dell'esecuzione (e semmai reclamabile al Collegio).
2) Va poi necessariamente affrontata, sempre in via preliminare, la configurabilità dell'utilizzo dello strumento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. da parte di un terzo che non vanta – stando alla lettera della citata norma- alcun diritto di proprietà o altri diritti reali sui pignorati, ma è titolare di un diritto di credito, in particolare del credito da canoni di locazione dell'immobile pignorato, credito che i soggetti esecutati hanno ceduto alla società oggi opponente, con atto anteriore al pignoramento e non trascritto, con debitore ceduto il convenuto
[...] che, con la sua comparsa, chiede al Tribunale – in buona Controparte_7 sostanza - a chi dover pagare i canoni (se al Custode IVG o alla , Parte_5 oggi opponente).
Giova ricordare che l'art. 619 c.p.c. riconosce al terzo, da intendersi come "colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione pur senza esserne il soggetto passivo
e che quindi ricopre una posizione estranea alla procedura che non gli
Pagina 4 consentirebbe di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c."
(Cass. n. 4005 del 2022; Cass., 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass., 25 maggio
1978, n. 2639), la legittimazione ad agire se ed in quanto pretenda di essere titolare della proprietà o di altro diritto reale sul bene pignorato, ovvero di una posizione giuridica inconciliabile con l'attuazione coattiva del titolo azionato dal creditore procedente. Due sono i casi in cui è esperibile il rimedio invocato e, su tale aspetto della questione, la S.C. ha precisato (Cass. civ., Sez. VI-3, 9 novembre 2017, n. 26537) che il rimedio può essere proposto: 1) sempre e comunque, da chi vanti un diritto reale sulla cosa pignorata (così la lettera dell'art. 619 c.p.c., con una indicazione che per giurisprudenza pacifica ha valore esemplificativo e non tassativo laddove indica il solo titolo di proprietà); 2) da chi vanti un particolare diritto di credito nei confronti del debitore esecutato, ossia un diritto di credito caratterizzato dalla idoneità a soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione (e prevalente, dunque, sulla prosecuzione dell'esecuzione forzata), con esclusione quindi, dall'area di proponibilità dell'opposizione di terzo, di quei diritti di credito derivanti da contratti di locazione o comodato (cfr. anche Cass.
31 agosto 2011, n. 17876).
Con riferimento a quest'ultimo caso – che interessa anche la fattispecie in esame, che ha ad oggetto la cessione di crediti derivanti da locazione di immobile poi pignorato (in questo senso la norma di riferimento ai fini del vaglio della opponibilità al pignoramento è l'art. 2918 c.c., e non l'art. 2914 c.c. come invocato dall'opponente) – occorre ulteriormente specificare che, nei casi di crediti da locazione sulla cosa pignorata, non può predicarsi una astratta prevalenza ed incompatibilità del diritto di credito rispetto a quello a quello del creditore procedente, poiché il primo ha ad oggetto il godimento del bene, mentre il secondo con il pignoramento appone un vincolo preordinato al trasferimento coatto di un diritto reale;
la tutela del comodatario o del conduttore (nel caso in esame, del cessionario dei crediti da canone di locazione) è meramente obbligatoria da invocare esclusivamente nei confronti del dante causa (il locatore esecutato cedente), con le opportune azioni che hanno evidentemente natura personale e non già reale.
Ne consegue dunque che alcuna “tensione” o “alterità” può ravvisarsi tra l'opponente cessionario del credito da locazione dell'immobile pignorato e il pignorante tanto da giustificare una opposizione di terzo con istanza di
Pagina 5 sospensione all'esecuzione: ne consegue, in sostanza, che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. spiegata dalla società cessionaria del credito da locazione è inammissibile e, come anche condivisibilmente rilevato dal difensore di la CP_5 questione doveva essere risolta in seno alla procedura esecutiva, avanti al G.e.
(che peraltro già – in sede di sospensiva – aveva in via sommaria ravvisato l'inammissibilità dell'opposizione di terzo), G.e. il cui impulso può essere attivato attraverso le istanze ex art. 486 c.p.c. da parte dell'esecutato o anche dal Custode
Ivg.
3) L'opposizione di terzo va dunque dichiarata inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e, considerate le rispettive posizioni dei convenuti costituitisi
(adesiva all'opponente quella degli esecutati, di sostanziale rimessione al
Tribunale quella del debitore ceduto), l'opponente dovrà essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore di da liquidarsi con valori prossimi CP_11 ai minimi, tenendo conto della pronuncia in rito e delle attività effettivamente svolte a seguito del mutamento del rito;
spese compensate per le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta dalla
; Parte_5
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio a favore di liquidate in euro 1.400,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_11 forfetario come per legge.
- spese compensate tra le altre parti del giudizio.
Si comunichi.
Perugia, 31.3.2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
Pagina 6